Ratioiuris.it http://www.ratioiuris.it/ RATIO IURIS rivista giuridica elettronica it Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 2012, n. 26 http://ratioiuris.demo1.it/news.interna.php?notizia=1463 Thu, 26 Jan 2012 12:12:36 +0100  Il denunciante non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si renda colpevole di calunnia, dovendosi ritenere irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza, irriflessione, avventatezza, confusione o comunque da errore, cosi come la denuncia soltanto imprudente, essendo richiesto per l'imputabilità del reato di calunnia il dolo: dolo che deve essere necessariamente dimostrato. In sede penale si è deciso che neppure il dolo eventuale è rilevante, considerato che la formula normativa - che ravvisa il delitto in chi incolpa 'taluno che egli sa innocente' - risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato. Va soggiunto che anche la diretta presentazione della denuncia avente ad oggetto un reato perseguibile di ufficio non determina di per sé la responsabilità penale o civile del denunciante, poiché la perseguibilita di ufficio interrompe il nesso causale fra la denuncia medesima e l'apertura del procedimento penale, che segue ad iniziativa autonoma dell'ufficio; salvo che nella denuncia ricorrano gli estremi della calunnia : cioè della consapevole attribuzione all'accusato di fatti e comportamenti illeciti che il denunciate sa con certezza non essere veri.

 
 
Avv. Giovanni Dato
 
Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 2012, n. 26
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Motivi della decisione
1.- Il primo motivo, con cui ricorrente richiama tutto quanto dedotto con il primo e secondo grado del giudizio, con l'atto di appello, gli scritti difensivi e le memorie prodotte, che si intendono richiamati integralmente, è inammissibile.
I motivi di ricorso debbono riguardare capi ben individuati della sentenza impugnata e debbono contenere l'indicazione specifica delle censure che ad ognuno di essi si addebitano: censure che debbono rientrare fra i motivi per il quali la legge ammette il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., e che debbono sintetizzare tutti gli aspetti in relazione ai quali la decisione impugnata si ritiene illegittima od erronea.
Non è ammissibile il mero rinvio ad altri atti del processo.
2.- Con il secondo e il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione degli art. 112, 113, 114, 115, 133, 342 ed altri del codice di procedura civile, nonché omessa pronuncia, motivazione insufficiente e contraddittoria e travisamento dei fatti, nella parte in cui la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'istanza di produzione di documenti, da lui proposta con l'atto di appello. Con il quinto motivo propone le medesime doglianze sul rilievo che la Corte di appello ha utilizzato ai fini della decisione documenti tardivamente prodotti in primo grado dall'avversario.
2.1.- I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perché connessi, sono anch'essi inammissibili. In primo luogo il ricorrente non specifica di avere prodotto in questa sede i documenti di cui lamenta la mancata ammissione, né indica come essi siano reperibili fra gli atti e i documenti di causa; quali dei documenti medesimi fossero stati già ammessi in primo grado; quali avrebbero dovuto essere comunque ammessi in appello e per quali ragioni; per quali motivi l'esame dei documenti non ammessi avrebbe dovuto condurre la Corte di appello ad una diversa decisione, e sotto quali profili sarebbe configurabile un vizio di motivazione della sentenza impugnata, anziché la mera, discrezionale valutazione circa la rilevanza probatoria delle acquisizioni istruttorie, valutazione che spetta al giudice di merito e che non è censurabile in sede di legittimità ove risulti congruamente e logicamente motivata, come deve dirsi del caso di specie. Il richiamo alle ragioni di rilevanza 'indicate nella memoria 11.12.2004' è insufficiente, sia perché non specifica come e dove sia reperibile la suddetta memoria; sia perché le ragioni della fondatezza dei motivi di ricorso debbono essere esposte, come si è detto, in diretta connessione con l'illustrazione dei motivi; non tramite il generico riferimento ad atti del processo di merito non meglio individuati nel loro contenuto.
La premessa in fatto del ricorso - che in quasi cento pagine trascrive testualmente il testo di vari atti del processo - è irrilevante e non può essere presa in esame, essendo inammissibile il c.d. assemblaggio, cioè la trascrizione testuale del contenuto dei precedenti atti difensivi, senza una sintesi del relativo contenuto. Tal modo di procedere ostacola l'individuazione della materia del contendere e la comprensione dell'oggetto della pretesa e dei motivi di censura, in immediato coordinamento con il tenore della sentenza impugnata (cfr. Cass. civ. Sez. un. n. 16628 del 2009; Cass. civ. Sez. 3, ord. nn. 20393 e 20395 del 22 settembre 2009 e ord. 30 giugno 2010 n. 15631).
3.- Il quarto motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione di varie norme di legge, fra cui quella dell'art. 27 Cost., illogicità manifesta e altri vizi di motivazione, poiché la Corte di appello non avrebbe fatto uso della presunzione di innocenza, è manifestamente infondato, oltre che inammissibile perché apoditticamente formulato.
Il ricorrente non espone le ragioni per cui la sentenza impugnata avrebbe violato la legge, affermando che il principio della presunzione di innocenza non ha nulla a che fare con le questioni qui dibattute.
5.- Con la prima parte del sesto motivo (indicato nel ricorso come IV) il ricorrente denuncia violazione di varie norme del codice di procedura civile, ed in particolare degli art. 112, 183, 184, 184 bis e 294 cod. proc. civ., nonché vizi di motivazione e travisamento dei fatti, poiché il giudice di appello ha emesso condanna a suo carico prendendo in esame comportamenti diversi da quelli posti a base dell'atto di citazione.
Assume che l'atto introduttivo del giudizio riguardava solo il carattere calunnioso della denuncia per appropriazione indebita, proposta tramite il Comitato antiracket, di cui al procedimento penale n. 1420/1997, mentre la Corte di merito ha preso in esame l'ulteriore denuncia alla Procura della Repubblica (anch'essa archiviata), di cui alla memoria depositata dal L.V. ai sensi dell'art. 183 ult. comma cod. proc. civ..
5.1.- La censura è inammissibile, poiché il ricorrente non esplicita e non dimostra che gli ulteriori addebiti di cui alla citata memoria costituivano inammissibili domande nuove, fondate su fatti nuovi, e non invece mere specificazioni e integrazioni delle domande proposte con l'atto di citazione, come ha motivato la Corte di appello. Le censure non valgono pertanto a confutare quanto ha deciso la sentenza impugnata.
6.- La rimanente parte del sesto motivo, unitamente al nono e al decimo motivo (indicati nel ricorso come settimo,ottavo e nono), vanno congiuntamente esaminati perché connessi, in quanto tutti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistere gli estremi oggettivi e soggettivi del delitto di calunnia. Il ricorrente denuncia violazione degli art. 368 cod. pen., 25 e 27 Cost., nonché molteplici vizi di motivazione, sul rilievo che la Corte di appello:
a) ha trascurato di considerare che non egli personalmente, ma il Comitato antiracket, ha presentato all'autorità giudiziaria la denuncia contro il Lo Verde, sicché manca il presupposto oggettivo del reato, essendosi egli limitato a rispondere all'interrogatorio a cui è stato sottoposto nel corso delle indagini di polizia giudiziaria attivate dal Comitato;
b) non ha effettuato alcuna indagine sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, che connota il delitto di calunnia e che va ravvisato nella consapevolezza di rivolgere un'accusa falsa. Egli era invece convinto della veridicità delle sue dichiarazioni e per questa ragione il procedimento penale a suo carico ò stato archiviato. Richiama i principi per cui il denunciante non può essere condannato per calunnia per il solo fatto che il denunciato sia stato assolto dal reato addebitatogli, ma solo se siasi costituito parte civile nel processo penale ed abbia sostenuto l'accusa, incorrendo in responsabilità aggravata (Cass. civ. n. 15646/2003);
c) ha posto erroneamente a suo carico l'onere della prova della mancanza del dolo, mentre avrebbe dovuto la controparte dimostrare il presupposto soggettivo dell'illecito;
d) ha disatteso il principio giurisprudenziale per cui la denuncia di un reato costituisce esercizio di un diritto ed in quanto tale non è fonte di responsabilità; qualora poi il reato sia perseguibile di ufficio, viene meno il nesso causale fra la denuncia e l'apertura del procedimento penale, quindi la responsabilità del denunciante deve essere comunque esclusa.
7.- I motivi sono fondati nei termini che seguono.
7.1.- Va premesso che la sentenza impugnata ha motivato la sua decisione sul presupposto che l'illecito posto a base della domanda risarcitoria proposta dal L.V. è la calunnia, così come prospettato con l'atto di citazione in primo grado.
Né l'attore in giudizio, né la Corte di appello, risultano avere fondato rispettivamente la domanda ed il giudizio di condanna al risarcimento dei danni su di un illecito civile di natura diversa e meno grave, in ipotesi perseguibile anche a titolo di colpa.
Il giudice di appello avrebbe pertanto dovuto verificare il ricorrere di tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, di quel particolare reato.
Per di più, la denuncia all'autorità giudiziaria non è stata inoltrata dal F. , bensì da soggetti terzi (Comitato antiracket, quanto alla prima denuncia; esposto del Giudice dell'esecuzione, quanto alla seconda), entrambi dotati di piena capacità di valutazione dei fatti e di autonomo potere di decisione.
Il comportamento del F. avrebbe potuto essere considerato illecito, pertanto, solo previo accertamento del carattere calunnioso delle dichiarazioni da lui rese dapprima al Comitato antiracket; poi al PM, nel corso dell'interrogatorio reso a quest'ultimo; poi negli atti presentati al giudice dell'esecuzione che hanno sollecitato il successivo esposto alla procura della repubblica. Ed invero, il mero fatto di avere sollecitato l'iniziativa del pubblico ministero denunziandogli gravi irregolarità rivelatesi poi insussistenti non costituisce, di per sé, Fonte di responsabilità per danni, ove non ricorrano gli estremi dell'addebito calunnioso, estremi che presuppongono il dolo, non essendo sufficiente la colpa (Cass. civ. Sez. 1, 18 dicembre 1964 n. 2899).
Più volte si è specificato che il denunciante non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si renda colpevole di calunnia (Cass. civ. 7 aprile 1978 n. 12237), dovendosi ritenere irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza, irriflessione, avventatezza, confusione o comunque da errore, cosi come la denuncia soltanto imprudente (Cass. civ. 8 marzo 1972 n. 4375), essendo richiesto per l'imputabilità del reato di calunnia il dolo: dolo che deve essere necessariamente dimostrato (Cass. civ. Sez. 3, 31 gennaio 1967 n. 163).
In sede penale si è deciso che neppure il dolo eventuale è rilevante, considerato che la formula normativa - che ravvisa il delitto in chi incolpa taluno che egli sa innocente - risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato (Cass. pen. Sez. VI, 10 luglio 2000 n. 9853; Cass. pen. n. 17992 del 2007; Cass. pen. n. 34881 del 2007, fra le altre).
Va soggiunto che anche la diretta presentazione della denuncia avente ad oggetto un reato perseguibile di ufficio non determina di per sé la responsabilità penale o civile del denunciante, poiché la perseguibilita di ufficio interrompe il nesso causale fra la denuncia medesima e l'apertura del procedimento penale, che segue ad iniziativa autonoma dell'ufficio; salvo che nella denuncia ricorrano gli estremi della calunnia : cioè della consapevole attribuzione all'accusato di fatti e comportamenti illeciti che il denunciate sa con certezza non essere veri (Cass. civ. Sez. 3, 20 ottobre 2003 n. 15646; 25 maggio 2004 n. 10033; 26 gennaio 2010 n. 1542).
Anche sotto questo aspetto la Corte di appello avrebbe dovuto concretamente accertare la sussistenza del dolo da parte del F. , al fine di ravvisare gli estremi del comportamento calunnioso.
La sentenza impugnata, per contro, ha fondato il giudizio di responsabilità su accertamenti ed argomentazioni che potrebbero tutt'al più configurare avventatezza, imprudenza o insipienza del ricorrente, nell'avere ritenuto il L.V. penalmente responsabile di appropriazione indebita; ma non certo la convinzione della sua innocenza. La motivazione di condanna si fonda sul fatto che non è stata fornita la prova che fosse intercorsa fra le parti una valida e definitiva transazione e che ogni debito del F. fosse stato pagato; che pertanto il L.V. aveva legittimamente rifiutato la restituzione dei titoli, potendosi configurare ulteriori posizioni debitorie a carico dell'appellante; che quest'ultimo avrebbe dovuto ritenere corretto l'operato del legale - sebbene il suo debitore Minutella gli avesse dichiarato che ogni debito era stato saldato e che egli stesso aveva sollecitato l'avv. L.V. a restituirgli i titoli - a causa della complessità dei rapporti di dare ed avere; e avrebbe dovuto rendersi conto dell'inaffidabilità delle dichiarazioni del Minutella ('affetto da patologia tale da impedirgli un sereno ricordo dell'accaduto').
Trattasi di argomentazioni sufficienti a dimostrare, tutt'al più, una colpa del ricorrente; non certo la sua concreta e lucida consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, come richiesto per la sussistenza del delitto di calunnia, posto a base della domanda giudiziale. Parimenti erronea è l'affermazione della Corte di appello secondo cui il F. avrebbe dovuto dimostrare l'insussistenza del dolo.
Al contrario, era onere del danneggiato dimostrare tutti i presupposti dell'illecito di calunnia, addebitato al convenuto, cioè non solo la materialità delle accuse, ma anche la consapevolezza della loro falsità ed infondatezza. La sentenza impugnata deve essere per questa parte cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, perché decida la controversia applicando i principi di diritto sopra enunciati (in corsivo) e con congrua e logica motivazione.
8.- Il settimo e l'ottavo motivo (sesto e settimo del ricorso) - che denunciano violazione degli art. 24 Cost. e 598 cod. pen. e difetto del nesso di causalità - risultano assorbiti.
9.- L'undicesimo motivo (decimo nel ricorso), che lamenta omesso esame della domanda riconvenzionale, è generico e non autosufficiente, perché formulato con il mero richiamo al decimo motivo di appello, ed è intrinsecamente contraddittorio, perché lamenta contemporaneamente omessa pronuncia e illogicità della motivazione sul medesimo punto.
10.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie per quanto di ragione il sesto il nono e il decimo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il settimo e l'ottavo motivo e rigetta tutti gli altri motivi.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che deciderà 

 

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Cass. civ., sez. III, 22 dicembre 2011, n. 28286 http://ratioiuris.demo1.it/news.interna.php?notizia=1462 Thu, 26 Jan 2012 12:10:18 +0100  I principi di buona fede e di correttezza, per la loro ormai acquisita costituzionalizzazione in rapporto all'inderogabile dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., costituiscono un canone oggettivo ed una clausola generale che non attiene soltanto al rapporto obbligatorio e contrattuale, ma che si pone come limite all'agire processuale nei suoi diversi profili. Il criterio della buona fede costituisce, quindi, strumento, per il giudice, atto a controllare, non solo lo statuto negoziale nelle sue varie fasi, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi, ma anche a prevenire forme di abuso della tutela giurisdizionale latamente considerata, indipendentemente dalla tipologia della domanda concretamente azionata. Che è ciò che si verificherebbe con il consentire la 'parcellizzazione' della tutela processuale dell'azione extracontrattuale per i danni materiali e personali da circolazione stradale, davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, quando le conseguenze dannose derivanti dal fatto illecito si siano puntualmente e definitivamente verificate. Anche in questo caso, infatti, esiste una controparte (il danneggiante) i cui interessi meritano una equilibrata tutela, senza consentirne alterazioni ad opera del danneggiato-creditore, con il prolungamento ed i costi ulteriori di una inutile duplicazione dell'azione processuale per i danni conseguenti ad unico fatto illecito.

 
 
Avv. Giovanni Dato
 
Cass. civ., sez. III, 22 dicembre 2011, n. 28286
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l'applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.
I motivi rispettano i requisiti richiesti dall'art. 366 bis c.p.c..
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 1181 c.c., art. 1175 c.c., art. 539 c.p.p., art. 211 c.p.c. e art. 278 c.p.c., con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3.
Il motivo non è fondato.
Diversamente da quel che sembra ritenere l'odierno ricorrente, infatti, i principi di buona fede e di correttezza, per la loro ormai acquisita costituzionalizzazione in rapporto all'inderogabile dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., costituiscono un canone oggettivo ed una clausola generale che non attiene soltanto al rapporto obbligatorio e contrattuale, ma che si pone come limite all'agire processuale nei suoi diversi profili. Il criterio della buona fede costituisce, quindi, strumento, per il giudice, atto a controllare, non solo lo statuto negoziale nelle sue varie fasi, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi, ma anche a prevenire forme di abuso della tutela giurisdizionale latamente considerata, indipendentemente dalla tipologia della domanda concretamente azionata (v. ad es. Cass. 3.12.2008 n. 28719; Cass. 11.6.2008 n. 15476).
Che è ciò che si verificherebbe con il consentire la 'parcellizzazione' della tutela processuale dell'azione extracontrattuale per i danni materiali e personali da circolazione stradale, davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, quando le conseguenze dannose derivanti dal fatto illecito si siano puntualmente e definitivamente verificate.
Anche in questo caso, infatti, esiste una controparte (il danneggiante) i cui interessi meritano una equilibrata tutela, senza consentirne alterazioni ad opera del danneggiato-creditore, con il prolungamento ed i costi ulteriori di una inutile duplicazione dell'azione processuale per i danni conseguenti ad unico fatto illecito.
Ed allora, una tale disarticolazione dell'unico rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, con l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, per essere attuata con ed attraverso il processo, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale.
Con la violazione anche della finalità deflattiva insita nella norma costituzionale dell'art. 111 per il paradosso esistente tra la moltiplicazione dei processi e la possibile limitazione della relativa durata.
Del resto, in tema di rapporto tra giudizi pendenti davanti al giudice di pace ed al tribunale, il principio della necessaria unicità del giudizio davanti al tribunale è, dall'art. 40 c.p.c., u.c., proclamato in modo espresso, anche per le domande solo connesse tra loro.
Nel caso in esame, i criteri identificativi della domanda erano gli stessi, il rapporto era identico, il fatto illecito generatore del danno era unico e le sue conseguenze dannose si erano definitivamente verificate, sia in rapporto alle conseguenze materiali, sia a quelle personali, delle quali l'originario attore chiedeva il risarcimento.
Emerge, infatti, dagli atti che, al momento della proposizione della domanda davanti al primo giudice, l'odierno ricorrente fosse pienamente conscio anche dei danni personali conseguenti al fatto illecito (consolidamento dei postumi invalidanti - invalidità riconosciuta dall'INAIL).
In tale situazione, alla luce delle considerazioni che precedono, non è giustificabile la disarticolazione della tutela giurisdizionale richiesta mediante la proposizione di distinte domande, privilegiando la scelta del giudice di pace secondo la sua corretta individuazione per valore.
E ciò, neppure con la riserva di far valere ulteriori e diverse 'voci di danno' in altro procedimento, che l'attuale ricorrente aveva inserito nella domanda proposta con il primo giudizio.
La strumentante di una tale condotta frazionata è - come già detto - evidente, ma non è consentita dall'ordinamento che le rifiuta protezione per la violazione di precetti costituzionali e valori costituzionalizzati, concretizzandosi, in questo caso, la proposizione della seconda domanda, in un abuso della tutela processuale, ostativa al suo esame.
Nè, in questo caso, può invocarsi, in senso contrario, il principio seguito dalla giurisprudenza della corte di cassazione, per il quale la riserva di far valere ulteriori danni in un autonomo giudizio, sia consentita (ad es. Cass. 30.10.2006 n. 23342; ma v. anche Cass. 22.8.2007 n. 17873; cass. 7.12.2004 n. 22987).
Per le caratteristiche del caso in esame - in cui il danno derivante dall'unico fatto illecito riferito alle cose ed alla persona si era già verificato nella sua completezza -, il consentire un uso parcellizzato della tutela processuale colliderebbe con i principi ricordati, nel mutato, ed attuale, assetto dei valori costituzionali, cui deve necessariamente ispirarsi anche il processo civile.
Correttamente, pertanto, il giudice del merito ha, sotto questo profilo, rigettato la domanda.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 disp. gen. (R.D. 16 marzo 1942, n. 262), art. 25 Cost., comma 2, e art. 5 c.p.c..
Anche questo motivo non è fondato.
Il ricorrente sostiene l'erroneità della sentenza impugnata, per avere rigettato l'appello sul presupposto della improponibilità della domanda, ricavata da una mutata interpretazione di principi giuridici, con effetto retroattivo: la domanda, infatti, al momento in cui era stata proposta (anno 2004), era pienamente legittima alla stregua della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
La tesi non può essere seguita.
Il 'giusto processo' espresso dalla norma dell'art. 111 Cost., come riformato con la legge costituzionale 23.11.1999 n. 2, sulla scia dei principi enunciati dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 6), è principio che nella giurisprudenza della Corte di cassazione, dopo la sua emersione, ha subito una maturazione interpretativa.
Le linee che si sono così delineate sono state caratterizzate dal legame inscindibile che ha legato la 'giustezza' del processo alla meritorietà della tutela giurisdizionale della situazione fatta valere dall'interessato e delle sue modalità di attuazione; di modo che una condotta che si fosse caratterizzata per l'uso strumentale del processo non avrebbe potuto trovare tutela nell'ordinamento (v. ad es. Cass. 10.10.2011 n. 20798; Cass. 10.5.2010; Cass. Ord. 3.5.2010 n. 10634; Cass. Ord. 5.2.2011 n. 2799; S.U. 14.1.2009 n. 553; Cass. 3.12.2008 n. 28719; Cass. 11.6.2008 n. 15476).
Ora, è opportuno sottolineare che il precedente delle Sezioni Unite richiamato a proprio favore dal ricorrente (S.U. 10.4.2000 n. 108) - che consentiva il frazionamento della domanda relativa ad unico rapporto obbligatorio - era stato emesso in sede di risoluzione di contrasto fra le sezioni semplici, segno questo della non univocità, nel tempo, di una tale l'interpretazione giurisprudenziale.
Ma quel che più conta è che il concetto di giusto processo, con la riforma costituzionale dell'art. 111 (anno 1999), ancora non aveva subito - per la sua recente introduzione rispetto al momento della pronuncia delle sezioni unite richiamata (2000) - quella maturazione di interpretazione conclusasi con il definitivo approdo del 2007 (S.U. 15.11.2007 n. 23726).
In sostanza, ciò che si vuoi dire è che la meritorietà della tutela, nella interpretazione della Corte di cassazione, si è evoluta fino ad acquisire un ruolo determinante come ratio decidendi della controversia; nel senso che non può essere accordata protezione ad una pretesa priva di meritorietà.
Non coglie nel segno, pertanto, il riferimento, cui fa cenno il ricorrente in memoria, circa il concetto di overruling (con la cit. Cass. 17.6.2010 n. 14627), anche perchè la rimessione in termini disposta dalla Corte, - a fronte di una possibile pronuncia di inammissibilità e di improcedibilita - , in quel caso, conseguiva ad una preclusione all'esame dell'atto di impugnazione - derivante da un mutamento di orientamento interpretativo - ; preclusione non prevista al momento del deposito dell'atto.
Nè gli ulteriori precedenti in tema (Cass. ord. int. 4.11.2011 n. 98; Cass. ord. int. 8.6.2011 n. 12515; Cass. ord. 26.7.2011 n. 16365) sono rilevanti ai fini che qui interessano, perchè si riferiscono alle attività necessarie alla proposizione del ricorso per cassazione, e, più in generale, a norme processuali relative al giudizio di legittimità, o a norme regolanti il processo, implicanti un vizio di inammissibilità od improcedibilità dell'impugnazione.
Ma il tema dell'overruling è stato oggetto di esame anche da parte delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità (S.U. 11.7.2011 n. 15144) la quale - con riferimento al tema qui in discussione - ha sancito che il mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia (cd. overruling), il quale porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, opera - laddove il significato che essa esibisce non trovi origine nelle dinamiche evolutive interne al sistema ordinamentale - come interpretazione correttiva che si salda alla relativa disposizione di legge processuale ora per allora; nel senso di rendere irrituale l'atto compiuto od il comportamento tenuto dalla parte in base all'orientamento precedente.
Ora, qui non si tratta di impedire ex post l'esercizio di una tutela di cui l'ordinamento continua a ritenere la parte meritevole, quanto di non più consentire di utilizzare, per l'accesso alla tutela giudiziaria, metodi divenuti incompatibili con valori avvertiti come preminenti ai fini di un efficace ed equo funzionamento del servizio della giustizia.
Conclusivamente, il ricorso è rigettato.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 
Compensa spese.
 
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Cass civ. 7247/2011 http://ratioiuris.demo1.it/news.interna.php?notizia=1461 Wed, 25 Jan 2012 17:34:07 +0100 Ai fini del riconoscimento della responsabilità del sorvegliante, a norma dell'art. 2047 cod. civ., è necessario che il fatto commesso dall'incapace presenti tutte le caratteristiche oggettive dell'antigiuridicità e cioè che sia tale che, se fosse assistito da dolo o colpa, integrerebbe un fatto illecito. Ne consegue che, nell'ipotesi di lesione personale inferta da un minore ad un altro nel corso di una competizione sportiva, occorre verificare, al fine di escludere l'antigiuridicità del comportamento dell'incapace e la conseguente responsabilità del sorvegliante, se il fatto lesivo derivi o meno da una condotta strettamente funzionale allo svolgimento del gioco, che non sia compiuto con lo scopo di ledere e che non sia caratterizzato da un grado di violenza od irruenza incompatibile con lo sport praticato.
(massima ufficiale).

1. L’attività sportiva e la responsabilità civile in generale
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione dà l’occasione per fare il punto in ordine alle caratteristiche strutturali della disciplina dell’illecito civile. In particolare, il caso sottoposto all’attenzione dei Supremi Giudici di legittimità concerne il delicato tema della delimitazione dei confini della responsabilità civile in relazione ai danni cagionati dagli atleti in occasione di competizioni sportive.
L’esame di tale tematica necessita di prendere in considerazione una pluralità di
valori e principi all’apparenza inconciliabili: da un lato, l’attività sportiva competitiva, dilettantistica o professionale che sia, riconosciuta come un’attività lecita e meritevole di tutela della quale è dato rinvenire – in linea generale – un fondamento anche costituzionale in relazione all’art. 2 Cost., ossia quale attività che costituisce esplicazione dei valori della persona umana ma idonea in astratto a cagionare danni fisici alla persona dello sportivo (seppur con diverso grado di offensività, a seconda della disciplina praticata). Dall’altro lato, viene in gioco la tutela della persona nella sua integrità fisica, intesa come complesso di beni (aventi natura, ovviamente, non patrimoniale) non disponibili ex art. 5 cod. civ., se non nella misura in cui questi determinino una diminuzione non permanente dell’integrità fisica o comunque non siano altrimenti contrari all’ordine pubblico o al buon costume. Solo in ultimo viene in considerazione l’esame delle condizioni per individuare la sussistenza, in concreto, di un illecito generatore di un danno risarcibile.
L’art. 5 c.c., infatti, riconosce una limitata disponibilità dell’integrità fisica ponendo un limite alla causa giustificativa del c.d. consenso dell’avente diritto: tale limite consiste sia in clausole generali (quali l’ordine pubblico: esempio tipico è il contratto con cui si accetta il proprio assoggettamento in schiavitù; ovvero, il buon costume: il contratto di meretricio), sia in apprezzamenti circa la natura della lesione, la quale non può essere mai permanente.
Al di là dei problemi che questa disposizione pone al fine di giustificare l’attività medico-chirurgica – dove è noto il dibattito che ha condotto alla contrapposizione tra quanti ravvisano nell’attività in questione la sussistenza della scriminante dell’esercizio di un diritto a quanti, invece, vi ravvisano la scriminante del consenso dell’avente diritto – è indubbio che l’assenza, in materia di attività sportiva, di un comportamento obiettivamente lesivo dell’integrità fisica (quale invece inevitabilmente sussiste in tema di attività medico-chirurgica) sembrerebbe rendere più piana l’attività dell’interprete.
Deve anzitutto considerarsi il quadro normativo: la L 91/’81 impone alle società sportive l’obbligo di stipulare assicurazioni individuali a favore degli sportivi professionisti per gli infortuni che potrebbero occorrere agli atleti in occasione e in conseguenza delle competizioni sportive. Successivamente, il D.M. 16.4.2008 ha introdotto una assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti tesserati alle Federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva. Essa riguarda pertanto tutti i soggetti tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico, nonché i maestri, gli istruttori e gli allenatori.
Il legislatore, pertanto, è ben consapevole del fatto che l’attività sportiva, per quanto lecita, è suscettibile di generare un danno risarcibile.
La sentenza in commento, tuttavia, inserendosi in un contesto già ampiamente analizzato in sede penale, si sofferma su un primo aspetto centrale dell’illecito aquiliano che ne mette in luce il suo carattere strutturalmente duale: la distinzione tra illiceità del fatto e risarcibilità del danno. In seconda battuta, rimarcando la natura unitaria della disciplina della responsabilità civile, evidenzia come tale dualità non venga meno nelle ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva.

2. Illecito sportivo, illiceità del fatto e responsabilità dei precettori e dei maestri d’arte.
L’illecito sportivo va valutato ontologicamente in relazione alla tipologia di condotta tenuta dal competitore e all’attività tipica della competizione agonistica in concreto svolta. È evidente, infatti, che altro è valutare l’illiceità del comportamento del boxeur che, durante la competizione, sferra un pugno al suo avversario in maniera non conforme alle regole della disciplina sportiva altro è valutare l’illiceità della medesima condotta se avviene tra due competitori in una partita di calcio. Questa banale esemplificazione mette in relazione l’attività svolta dai competitori, per sua natura potenzialmente lesiva del bene salute (32 Cost.) con le regole della competizione sportiva stessa, stabilendo un primo discrimine tra i modi di qualificazione dei comportamenti tenuti dai competitori. Si avranno così anzitutto condotte che sono completamente estranee allo svolgimento dell’agone – le quali integrano comportamenti indiscutibilmente non jure e contra jus – e condotte che rientrano completamente nei canoni di svolgimento della competizione, in quanto corrispondono esattamente a comportamenti che sono oggetto dell’attività sportiva stessa, della cui liceità non è possibile dubitare. Tra questi due poli, all’apparenza di chiara delimitazione, rientrano situazioni intermedie nelle quali la lesione è conseguenza di comportamenti che, pur rientrando nell’ambito “comportamentale” tipico dell’agone costituiscono violazioni delle regole del gioco ma restano nell’ambito di una sorta di “rischio tipico” discendente dal normale evolversi della concitazione competitiva.
Residuano quindi situazioni di illiceità giuridicamente rilevante come danno risarcibile allorché, pur essendo rispettate le regole del gioco, gli atti compiuti siano inequivocamente diretti a ledere (con tutte le difficoltà di accertamento del dolo) così rappresentando un troncamento del nesso funzionale tra azione compiuta e gioco svolto. Tale principio è scolpito chiaramente nella massima di Cass. civ. Sez. III, 8 agosto 2002, n. 12012, a mente della quale In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta; la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano.
La sentenza in commento fa chiara applicazione di tale principio, unendo ad essa la specificità del caso concreto, costituita dal fatto che il responsabile e il danneggiato erano, all’epoca del fatto, entrambi minorenni, con conseguente applicabilità degli artt. 2046 e 2047 c.c.
Tale ultima disposizione, infatti, saldandosi con la precedente, determina la traslazione dell’obbligo risarcitorio in capo a chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Tale ultima prova, che coincide in buona sostanza con la prova del caso fortuito, tuttavia, secondo la sentenza in commento diventa necessaria sempre che il fatto costituisca illecito.
Viene qui in gioco la struttura della responsabilità civile, che, secondo la dottrina più recente, impone di distinguere correttamente l’esistenza di un fatto ingiusto causativo di un danno ingiusto (primo periodo dell’art. 2043 c.c.) dall’esistenza di un danno risarcibile. Orbene, l’art. 2047 c.c., secondo la Cassazione, è norma che concerne il danno risarcibile e non l’illiceità, cosicché la responsabilità oggettiva (in cui pure si sostanzia) è limitata al fatto di dover rispondere del fatto illecito che sarebbe imputabile all’incapace se questi non versasse in tale condizione, salva la prova del fortuito: non certo alla qualificazione come illecita della condotta stessa, la quale dev’essere valutata alla stregua degli ordinari criteri impiegati per la valutazione dell’ingiustizia del danno secondo l’art. 2043 c.c.
Da ciò discende il principio di diritto affermato – nella specie da condividersi – per cui, fermo l’accertamento in fatto sulla illiceità della condotta tenuta dal competitore sportivo (sulla base dei criteri sopra evidenziati in tema di responsabilità nelle competizioni sportive), l’avvenuto accertamento circa l’assenza di illiceità non può condurre all’emanazione di alcuna pronuncia di condanna nei confronti degli istruttori di una squadra di calcio, seppur composta da minorenni, allorché l’evento dannoso occorso debba ritenersi (con motivazione in fatto il cui apprezzamento è riservato al giudice del merito) ricompreso nel normale evolversi dell’agone competitivo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso. (con nota di Avv. Pasquale Pucciariello)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA
sul ricorso 34553/2006 proposto da:
RINALDI GIUSEPPE RNLGPP79H16F839A, FIORE AMELIA, RINALDI MARIO RNLMRA50C19F839D, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PRINCIPE AMEDEO 126, presso lo studio dell'avvocato D'ELIA PAOLO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati DEL VECCHIO ALESSIO, PRENCIPE LEONARDO giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
A.C.S.I. ASSOCIAZIONE CENTRI SPORTIVI ITALIANI 80185150580, in persona del suo Presidente pro tempore, prof. VENEZIANO GIOVANNI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 12, presso lo studio dell'avvocato CORDELLI ROMUALDO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5378/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 10/11/2005, depositata il 13/12/2005 R.G.N. 5143/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;
udito l'Avvocato CORDELLI ROMUALDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso con il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28.5.2002, il Tribunale di Roma condannava la ACSI a pagare ai coniugi Rinaldi Mario e Fiore Amelia, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio Rinaldi Giuseppe, la somma di Euro 25847,86, perché durante una partita di calcio di un torneo organizzato dalla convenuta, il minore, in uno scontro con altro minore partecipante alla partita, riportava trauma facciale con avulsione traumatica dell'incisivo sinistro e frattura del secondo incisivo. Il tribunale affermava la responsabilità della convenuta, quale organizzatrice del torneo tra minori, a norma dell'art. 2047 c.c..
La corte di appello di Roma, adita dalla convenuta, con sentenza depositata il 13.12.2005, rigettava la domanda, ritenendo che nella fattispecie, applicando i principi affermati dalla S.C. in tema di responsabilità aquiliana nelle competizioni sportive, era da escludere che il fatto del minore antagonista integrasse un fatto astrattamente illecito, con la conseguenza che non poteva esservi alcuna responsabilità per fatto dell'incapace a carico della convenuta.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli attori e Rinaldi Giuseppe, divenuto maggiorenne.
Resiste con controricorso la convenuta, entrambe le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e mancata applicazione dell'art. 2047 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.
Assumono i ricorrenti che la convenuta, nel portare i ragazzini del torneo a Coverciano, aveva assunto un obbligo di vigilanza sugli stessi e che era mancata un'attività di controllo sui ragazzi, non avendoli ammoniti a tenere un comportamento leale durante la gara. 2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la corte di merito ha applicato alla fattispecie i principi fissati dalla S.C. in tema di responsabilità aquiliana durante gare sportive tra professionisti, mentre nella fattispecie gli allievi erano dilettanti e minori, per cui doveva essere sottoposto a maggior controllo l'ardore agonistico. 3. I due motivi, essendo connessi vanno esaminati congiuntamente. Essi sono infondati.
Va, anzitutto, osservato quanto alla responsabilità del soggetto che ha la sorveglianza dell'incapace, che l'art. 2047 c.c., non fa riferimento al "fatto illecito" dell'incapace, ma esclusivamente al "fatto" e ciò conformemente all'art. 2046 c.c., che esclude l'imputabilità del "fatto dannoso" dell'incapace, salvo che l'incapacità dipenda da sua colpa. Invece l'art. 2048 c.c., in tema di responsabilità dei genitori e degli altri soggetti ivi indicati, presuppone che il danno sia stato cagionato da "fatto illecito" dei figli minori o delle persone soggette alla tutela. Il legislatore, seguendo l'ottica tradizionale, ha ritenuto che fosse risarcibile solo quel danno che derivasse da un atto qualificabile come doloso o colposo, per cui, non ritenendo di configurare una forma di responsabilità oggettiva a carico del soggetto incapace di intendere o di volere, non fa riferimento al "fatto illecito", proprio per la mancanza dell'elemento psicologico.
4.1. Sennonché, escluso questo elemento psicologico, per potersi avere la responsabilità del sorvegliante a norma dell'art. 2047, è tuttavia necessario che il fatto dell'incapace presenti tutte le altre caratteristiche di antigiuridicità, e cioè sia tale che, se fosse assistito da dolo o colpa, integrerebbe un fatto illecito. Proprio perché non ogni fatto dell'incapace espone il sorvegliante dello stesso all'obbligo del risarcimento (salva la prova liberatoria), ma solo quello che ha cagionato un danno ingiusto, è necessario che detto fatto sia antigiuridico e sia causativo della lesione di una posizione meritevole di tutela (Cass. 26/06/2001, n. 8740).
4.2. Ciò comporta che anche nel caso di cui all'art. 2047 c.c., contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, il giudice deve anzitutto accertare se il comportamento dell'incapace sia oggettivamente antigiuridico e se esso sia stato causativo del danno lamentato.
Solo se sussiste detta antigiuridicità del comportamento dell'incapace, per effetto della presunzione disposta dall'art. 2047 c.c., sussisterà la responsabilità del soggetto, cui è affidata la sorveglianza dell'incapace, salva la prova liberatoria. In altri termini, per quanto non sia espressamente previsto dalla norma in questione, emerge dall'intero sistema di responsabilità aquiliana che, perché il sorvegliante sia tenuto al risarcimento, è necessario che il danno sia "ingiusto". Occorre cioè che il danno sia arrecato "non iure", e cioè sia inferto in assenza di una causa giustificativa (Cass. 17/05/2004, n. 9345) e che si risolva nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, nel bilanciamento delle posizioni, valutate dal giudice di merito. 4.3. La responsabilità del sorvegliante è una responsabilità per fatto altrui (dell'incapace), ma, proprio per ciò, presuppone che tale fatto altrui debba essere ingiusto, nei termini suddetti. 5.1. Con corretta applicazione dell'art. 2047 c.c., pertanto la corte di merito ha preliminarmente accertato se potesse definirsi "ingiusto", nei termini suddetti, il danno inferto a Rinaldi Giuseppe da altro minorenne con una "testata" nel corso di una partita di calcio tra minorenni organizzata dalla convenuta. Nella valutazione del comportamento la corte di merito ha applicato i principi affermati da questa Corte in tema di risarcimento di danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo. 5.2. Questa Corte ha affermato che qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività sportiva a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta; la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano (Cass. 08/08/2002, n. 12012; Cass. 22/10/2004, n. 20597).
5.3. Non vi è ragione per discostarsi da tale principio. Nè esso può essere mutato solo per la minor età degli atleti. Tale minore età (salva l'ipotesi che escluda in radice la praticabilità di quello sport da parte di atleti minori per la sua pericolosità) andrà valutata solo nell'ambito delle concrete caratteristiche in cui l'irruenza sportiva è stata espletata, e quindi costituisce una delle qualità delle persone che partecipano alla competizione e che il giudice di merito deve valutare al fine di affermare o escludere che vi sia bilanciamento tra il grado di irruenza applicato e la normalità dello sport praticato in quelle circostanze. Nella fattispecie il giudice di appello ha tenuto conto che si trattava di una partita di calcio tra giovanissimi giocatori; che lo scontro è avvenuto nell'ambito del gioco ed era a questo collegato;
che non vi era volontà di ledere, che tutti i giocatori erano dilettanti; che, tenuto conto di tutte le circostanze, il grado di irruenza dello scontro era compatibile con le caratteristiche di una partita di calcio.
Trattasi di una valutazione fattuale, di esclusiva competenza del giudice di merito, che non risulta censurata a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5.
6. Essendo esclusa l'ingiustizia del danno, e quindi l'antigiuridicità del fatto (se fosse stato assistito da colpa o dolo nell'ipotesi che l'autore non fosse stato incapace), correttamente la corte di merito ha escluso l'esistenza degli elementi costitutivi dell'illecito civile di cui all'art. 2043 c.c., e la responsabilità della convenuta a norma dell'art. 2047 c.c.. 7. Il rigetto dei primi due motivi di ricorso comporta il rigetto anche del terzo motivo, con cui i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per aver rigettato l'appello incidentale relativo al rigetto da parte del tribunale della domanda di risarcimento del danno fisiognomico.
8. Il ricorso va rigettato ed i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 1700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011
 

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L’esercizio dell’autotutela da parte della pubblica amministrazione: riflessi sulla responsabilità amministrativa dei pubblici funzionari. http://ratioiuris.demo1.it/news.interna.php?notizia=1460 Wed, 25 Jan 2012 17:02:59 +0100 Antonio Vetro (Presidente on. Corte dei conti)]]>
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sardegna, con la recente sentenza n. 303/2011, ha ravvisato nella fattispecie esaminata una manifesta violazione degli obblighi di servizio per il mancato esercizio dell’autotutela da parte della pubblica amministrazione, con conseguente danno erariale posto a carico del funzionario responsabile.
In particolare, la Sezione ha osservato che “il danno sopportato dall’amministrazione regionale è consistito nel risarcimento che la stessa ha dovuto corrispondere ad un privato per il danno a costui inferto in conseguenza del ritardato rilascio dell’autorizzazione all’apertura di un’agenzia di viaggi”, sulla base di una sentenza del TAR di Cagliari, che ha riconosciuto il diritto dell’interessato. … Il TAR Sardegna, con sentenza n. 582/2000, ha accolto il ricorso del privato, con motivazione particolarmente netta nell’escludere che il Piano regionale contenesse alcuna specifica previsione in ordine ad un tetto massimo inerente le agenzie autorizzabili. … Non solo il Piano adottato nel 1990 non prevedeva limiti, ma addirittura escludeva espressamente di poterli introdurre, alla luce dei principi di diritto comunitario. … In definitiva, la condotta del convenuto deve essere valutata come contraria ai suoi obblighi di servizio per non avere egli provveduto all’annullamento dell’atto illegittimo” (la negata autorizzazione), “considerato l’evidente interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione, in presenza di un contenzioso dal prevedibile esito negativo per la Regione, pur avendo o dovendo avere la chiara consapevolezza delle ragioni di illegittimità dell’atto e tenuta presente l’inesistenza di direttive interpretative ostative, che in ogni caso avrebbe avuto il dovere di contrastare, con atto di motivato dissenso. … A connotare di gravità la condotta del convenuto, concorre anche la facile prevedibilità del danno che sarebbe derivato all’amministrazione dalla negata autorizzazione. Occorre all’uopo ricordare che, in epoca di poco precedente a quella dei fatti di causa, e precisamente il 22 luglio 1999, era stata pubblicata la famosa sentenza n. 500 della Corte di cassazione che, innovando ad una giurisprudenza “monolitica”, aveva ammesso la risarcibilità dei danni provocati dalla lesione anche degli interessi legittimi cd. pretensivi”.


Ciò premesso, la sentenza citata induce ad alcune riflessioni sull’istituto dell’autotutela e sui correlativi obblighi di servizio.
1)A differenza dei soggetti privati, che possono esercitare l’autotutela solo in casi eccezionali, normativamente contemplati (es. il diritto di ritenzione), la pubblica amministrazione può, in via generale, utilizzare tale istituto, sempre che agisca in veste di autorità.
Peraltro l’autotutela, pur essendo inquadrabile fra i provvedimenti discrezionali, può essere esercitata solo osservando particolari cautele, per garantire un equo contemperamento fra gli interessi pubblici e quelli privati confliggenti.
Gli artt. 21 octies, comma 1  e nonies, comma 1, della legge n. 241/1990 statuiscono, rispettivamente, che “è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”  e che “il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”.
L’art. 1, comma 136, della legge n. 311/2004 stabilisce che, “al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l’annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l’esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L’annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall’eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall’acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante”.


L’autotutela può anche essere sollecitata con apposita informativa, come previsto dall’art. 243 bis del codice degli appalti (d.lgl. n. 163/2010), introdotto dall’art. 6 del d.lgl. n. 53/2010 e, ai sensi del comma 4, “la stazione appaltante, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, comunica le proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati dall'interessato, stabilendo se intervenire o meno in autotutela”.
2)La materia dell’autotutela è stata esaminata dal giudice amministrativo in numerose sentenze, fra le quali vanno citate le sentenze del Consiglio di Stato n. 6656/04, 7284/04, 4962/06, 5074/07, 6552/07 e 1946/10. E’ sufficiente un cenno ad una significativa, recente sentenza che si riferisce ai “titoli edilizi”, illustrando però principi di carattere generale:
Consiglio di Stato, sentenza n. 8291/2010: “Giova premettere una breve sintesi dei principi che governano l’esercizio del potere di auto annullamento dei titoli edilizi, enucleati dalla giurisprudenza di questo Consiglio e sostanzialmente confluiti nell’art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990: a) presupposti dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio con effetti ex tunc sono l’illegittimità originaria del provvedimento, l’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione diverso dal mero ripristino della legalità, l’assenza di posizioni consolidate in capo ai destinatari; b) l’esercizio del potere di autotutela è espressione di rilevante discrezionalità che non esime, tuttavia, l’amministrazione dal dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei su menzionati presupposti; c) l’ambito della motivazione esigibile è integrato dalla allegazione del vizio che inficia il titolo edilizio dovendosi tenere conto, per il resto: I) del particolare atteggiarsi dell’interesse pubblico in materia di tutela del territorio e dei valori che su di esso insistono (ambiente, paesaggio, salute, sicurezza, beni storici e culturali) che quasi sempre sono prevalenti rispetto a quelli contrapposti dei privati; II) della eventuale negligenza o della malafede del privato che ha indotto in errore l’amministrazione o ha approfittato di un suo errore; d) rimane ferma l’esigenza di assicurare che la tutela del governo del territorio avvenga senza imporre sacrifici inutili al privato; e) pur non riscontrandosi un termine di decadenza del potere di auto annullamento del titolo edilizio, la caducazione che intervenga ad una notevole distanza di tempo e dopo che le opere sono state completate, esige una più puntuale e convincente motivazione a tutela del legittimo affidamento”.
3)Nella sentenza della Sezione sarda della Corte dei conti viene posto in evidenza che la disposizione regionale, la quale secondo il convenuto poneva limiti numerici ostativi al rilascio dell’autorizzazione all’apertura di una nuova agenzia di viaggi, veniva comunque a contrastare con la normativa europea.
Sul punto, si pone il problema relativo all’eventuale obbligo della p.a. di disapplicare tale disposizione, in ossequio alla norma comunitaria.
A)Si premette che, secondo la Corte di giustizia, in linea di principio, le norme comunitarie vanno comunque applicate, anche in presenza di difformi norme interne. Infatti, i giudici nazionali e gli organi dell’amministrazione hanno l’obbligo di applicare integralmente il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (sentenze 22.3.1989 C-103/88, 5.3.96 C-46/93, 11.1.2007 C 208/05).


In particolare, nella sentenza della Corte di giustizia 29.4.1999 n. C-224/97, è stato affrontato il problema “se vada disapplicato un divieto posto anteriormente all'adesione di uno Stato membro all'Unione europea non attraverso una norma generale ed astratta, ma attraverso un provvedimento amministrativo individuale e concreto divenuto definitivo, che sia in contrasto con la libera prestazione dei servizi,” ed è stata statuita la disapplicazione di tale divieto “poiché le norme del Trattato CE sono direttamente efficaci nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro e il diritto comunitario prevale sul diritto nazionale, e quindi, ogni disposizione contraria di diritto interno diviene inapplicabile (v. sentenza 4 aprile 1974, causa 177/73)” e “sono soggetti a tale principio di preminenza tutti gli organi dell'amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali, nei confronti dei quali i singoli sono pertanto legittimati a far valere tale disposizione comunitaria (sentenza 22 giugno 1989, causa 103/88)”.
Con la sentenza 13.1.2004 n. C-453/00, la Corte ha mitigato il principio della inapplicabilità di qualsiasi disposizione interna agli Stati membri che risulti in contrasto con le norme comunitarie, pur confermando che “una norma di diritto comunitario interpretata dalla Corte di giustizia deve essere applicata da un organo amministrativo nell'ambito delle sue competenze anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima del momento in cui è sopravvenuta la sentenza in cui la Corte si pronuncia sulla richiesta di interpretazione. La Corte ha aggiunto, infatti che “la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario. Il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza di termini ragionevoli di ricorso o in seguito all'esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia, in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo”. Tuttavia, nella fattispecie ha rilevato che “in primo luogo, il diritto nazionale riconosce all'organo amministrativo la possibilità di ritornare sulla decisione in discussione nella causa principale, divenuta definitiva. In secondo luogo, tale decisione ha acquisito il suo carattere definitivo solo in seguito alla sentenza di un giudice nazionale le cui decisioni non sono suscettibili di un ricorso giurisdizionale. In terzo luogo, tale sentenza era fondata su un'interpretazione del diritto comunitario che, alla luce di una sentenza successiva della Corte, si rivelava errata ed era stata adottata senza che la Corte stessa fosse adita in via pregiudiziale, alle condizioni previste all'art. 234, n. 3, CE. In quarto luogo, l'interessata si è rivolta all'organo amministrativo immediatamente dopo essere stata informata di tale sentenza della Corte. In tali circostanze, l'organo amministrativo interessato è tenuto, in applicazione del principio di cooperazione derivante dall'art. 10 CE, a riesaminare tale decisione al fine di tener conto dell'interpretazione della disposizione pertinente di diritto comunitario nel frattempo accolta dalla Corte. Il detto organo dovrà stabilire in funzione dei risultati di tale esame se sia tenuto a ritornare, senza ledere gli interessi di terzi, sulla decisione in questione”.


Nella sentenza 12.2.2008 n. C-2/06, la Corte ha confermato la linea interpretativa della sentenza 13.1.2004 n. C-453/00, concludendo nel senso che “in circostanze particolari, un organo amministrativo nazionale può essere tenuto - in applicazione del principio di cooperazione derivante dall’art. 10 CE («Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. ...”- a riesaminare una decisione amministrativa divenuta definitiva in seguito all’esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni, al fine di tener conto dell’interpretazione della disposizione pertinente di diritto comunitario nel frattempo accolta dalla Corte”.
B)Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 918/1998, ha statuito che il contrasto tra la normativa nazionale o regionale e l'ordinamento comunitario andava risolto con la disapplicazione della disciplina interna e la conseguente invalidità degli eventuali atti applicativi; all'obbligo di disapplicazione erano giuridicamente tenuti tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi, tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi (Corte Cost. n. 389/1989).
Successivamente, però, ha mutato indirizzo, con sentenza n. 2566/2005, (nello stesso senso la sentenza n. 1023/2006) secondo cui il contrasto di un atto amministrativo con una disposizione comunitaria implica un vizio di illegittimità dell'atto interno (e non di nullità dello stesso), il quale comporta, alla stregua degli ordinari canoni di valutazione della patologia dell'atto amministrativo, l'annullabilità di quest'ultimo, che può conseguirsi solo attraverso la sua impugnazione dinanzi al giudice amministrativo ovvero attraverso l'esercizio degli ordinari poteri di autotutela, onde in assenza dell'adozione di tali strumenti, l'atto medesimo non può essere considerato tamquam non esset e, quindi, disapplicato dall'Autorità amministrativa, ma esplica i suoi effetti, salva, eventualmente, la responsabilità di chi lo abbia posto in essere.
Esaurita la disamina sulle citate disposizioni e sentenze riguardanti l’autotutela, occorre valutare i riflessi del suo esercizio sulla responsabilità del pubblico funzionario, prendendo spunto dalla fattispecie esaminata dalla Sezione sarda nella sentenza n. 313/2011.


Il primo problema riguarda la configurabilità di un potenziale obbligo di servizio nell’emanazione di un atto, quale l’annullamento d’ufficio nell’ambito dell’autotutela, caratterizzato da natura discrezionale.
Al quesito va data risposta affermativa, in quanto la discrezionalità non va confusa con una libertà illimitata, che si tramuta in arbitrio quando non si provvede all’emanazione di un atto che, pur di natura discrezionale, in particolari circostanze acquisisce  connotati di doverosità alla luce dei principi cogenti di buona amministrazione sanciti dall’art. 97 della Costituzione. Ciò è avvenuto nel caso in esame, nel quale l’esercizio dell’autotutela avrebbe limitato gli effetti negativi sul pubblico erario del persistere di un atto illegittimo, lesivo dei diritti del richiedente l’autorizzazione.
D’altra parte, il citato art. 1, comma 136, della legge n. 311/2004 prevede espressamente che “al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l’annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi”.


In più, anche nell’ipotesi, peraltro smentita dal competente T.A.R., che la normativa regionale prescrivesse effettivamente limitazioni numeriche al rilascio delle autorizzazioni in questione, tale normativa doveva comunque essere disapplicata dall’Amministrazione, per manifesto contrasto con le norme comunitarie. Si richiama in proposito l’insegnamento della Corte di giustizia, secondo cui “i giudici nazionali e gli organi dell’amministrazione hanno l’obbligo di applicare integralmente il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno”. D’altra parte non sussisteva alcun problema riguardo alla “certezza del diritto inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario”, in assenza del carattere definitivo del provvedimento amministrativo negatorio, tempestivamente impugnato dinanzi al giudice amministrativo.
Inoltre l’autotutela sarebbe stata esercitata in linea con i presupposti richiesti dal Consiglio di Stato nella citata giurisprudenza.
In particolare:
A)Risulta comprovata “l’illegittimità originaria del provvedimento”, secondo la sentenza del T.A.R. di Cagliari.
B)E’ sussistente “l’interesse pubblico, concreto ed attuale, alla rimozione dell’atto, diverso dal mero ripristino della legalità” e consistente nella finalità “di conseguire minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche” (art. 1, comma 136, della legge n. 311/2004).
C)Dal fatto indicato in sentenza non risulta che la rimozione del diniego di autorizzazione avrebbe pregiudicato interessi di terzi.
Una osservazione conclusiva: il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione degli interessi legittimi, specie nel settore delle gare pubbliche, come risulta dalle numerosissime sentenze di condanna della p.a. da parte dei giudici competenti, ha raggiunto livelli impressionanti, tanto più lesivi del pubblico erario in un momento di estrema difficoltà per l’attuale crisi economico-finanziaria. In tale situazione occorre dimostrare il massimo rigore nei confronti dei pubblici funzionari cui sia imputabile il mancato, puntuale rispetto di tutte le prescrizioni normativamente previste in materia, anche ai fini dissuasivi di condotte improntate a negligenza o, peggio, volte ad illeciti favoritismi.
Roma 16 gennaio 2012





 

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Riflessioni sull’attuale situazione europea http://ratioiuris.demo1.it/news.interna.php?notizia=1459 Tue, 24 Jan 2012 11:58:42 +0100 Sergio Cesaratto]]>
Sergio Cesaratto - Professore ordinario di Economia presso l’Università di Siena


«Traccia dell’intervento di Sergio Cesaratto al dibattito tenuto presso il Laboratorio Fausto Vicarelli; facoltà di Economia, Università di Macerata, 15 giugno 2011, con la partecipazione, oltre che dell’autore di queste note, anche del dott. Franco Passacantando della Banca d’Italia e della prof.ssa Domenica Tropeano.


1. Penso che sia utile ripercorrere un po’ di storia della crisi europea. E’ abbastanza consolidata l’idea che la crisi che sta attraversando l’Europa abbia a che fare con la maniera in cui è stata disegnata l’UME. Forse però non tutti concordiamo dove sia stato l’errore. Il collega del dott. Passacantando, il dott. Ignazio Visco (vicedirettore della BI), in un recente intevento, non ha dubbi nell’individuare nel lassismo fiscale la causa dei mali. Naturalmente non è stato in grado di indicare altri paesi se non la Grecia, il cui governo nepotistico di centro-destra, vale la pena ricordare, era un protetto e buon cliente del governo tedesco.
Negli altri casi il dott.Visco deve riconoscere che le cause della crisi sono dovute alla fortissima espansione del credito bancario a favore del settore privato dei paesi della periferia europea che si è verificato durante gli anni dell’UME. Questi flussi di capitale, contrariamente alle aspettative della teoria economica dominante (Blanchard e Giavazzi 2002) - quella che, purtroppo, viene quasi esclusivamente somministrata agli studenti -, non sono però andati a sostenere gli investimenti, bensì i consumi generando, in particolare, le note bolle immobiliari in paesi come la Spagna o l’Irlanda.Nella storia economica recente dell’Europa ogni paese infelice lo è a modo suo, come nell’Anna Karenina, dove invece le famiglie felici si somigliano, come è il caso dei paesi core dell’Europa. Per esempio, l’esperienza del Portogallo è, mutatis mutandis, simile a quella dell’Italia: la crescita del Portogallo precede l’UME ed esso entra nell’euro con partite correnti (PC) già in serio disavanzo. La successiva stagnazione non impedisce un lento ulteriore deterioramento delle partite correnti e l’inesorabile peggioramento della posizione netta sull’estero (PNE) alla cui base c’è la mancanza e l’ulteriore perdita di competitività del paese e il saldo negativo dei redditi netti dall’estero dovuto al pagamento degli interessi sul debito netto.
L’Italia era nel 1999 in pareggio di PC, che però già andavano peggiorando dopo gli esiti positivi della grande svalutazione del 1992 che ci portò temporaneamente fuori dello SME. Portogallo e Italia sono simili nel senso che gli anni dell’euro sono anni di stagnazione accompagnati dal progressivo peggioramento dei conti esteri, in misura più contenuta ma pur sempre inesorabile per il nostro paese.
L’espansione della domanda di credito al consumo in Spagna e Irlanda è stata ovviamente stimolata dall’accesso all’indebitamento da parte delle famiglie a più bassi tassi e con scadenze più lunghe. Un medesimo tasso di interesse nominale fissato dalla BCE si traduceva infatti:
- in tassi reali molto bassi, al limite negativi in Spagna e Irlanda (e sui titoli del debito Greci su cui i mercati non caricavano premi per il rischio), dove la crescita economica guidata dai consumi privati (pubblici nel caso Greco) determinava una più forte dinamica di salari nominali e prezzi,
- in tassi reali più elevati nei paesi centrali dove la moderazione salariale e fiscale contribuiva a tenere bassa l’inflazione. In questi paesi le esportazioni verso i paesi periferici compensava la stagnazione della domanda interna.
La figura che segue è significativa: essa mostra il tasso di interesse che la BCE avrebbe dovuto fissare – mai ne avesse potuti fissare due – in maniera da soddisfare la cosiddetta Regola di Taylor, rispettivamente, per la periferia europea e per i paesi core. Si vede che nei fatti la BCE abbia fissato i tassi effettivi guardando solo ai paesi core. (Non entro qui nel merito della validità della Taylor’s rule, mi interessa solo mostrare come persino alla luce delle regole di politica monetaria impartite dai manuali mainstream la BCE abbia servito un solo padrone).
E’ stata opportunamente suggerita la similarità fra la crisi europea e quella americana: qui come lì una bolla immobiliare finanziata dal settore creditizio ha sostenuto la domanda aggregata sino a che l’indebitamento delle famiglie non ha raggiunto livelli ritenuti insostenibili. Tutto questo è accaduto in un solo paese nel caso americano, su più paesi nel caso europeo. C’è al riguardo una controversia sulle cause origini di fondo di questo modello di crescita. Secondo alcuni – la maggior parte degli economisti conformisti e delle istituzioni internazionali – la questione ha a che vedere con la mancata regolamentazione dei mercati finanziari (ma non dovevano auto-regolamentarsi?
Dov’è a proposito la famosa disciplina dei mercati?). Secondo altri, la briglia sciolta deliberatamente consentita ai mercati nel concedere credito alle famiglie è stata la modalità in cui il capitalismo è riuscito a impedire che i profondi mutamenti occorsi nella distribuzione del reddito a sfavore delle classi salariate portasse a un crollo dei consumi e della domanda aggregata (Barba e Pivetti 2011). Insomma, l’indebitamento delle famiglie spagnole (o irlandesi) ha compensato la moderazione salariale in Germania così come ha compensato la contrazione dei redditi reali del ceto medio negli USA. Ma, naturalmente, il debito privato ha una instabilità ben più consistente di quello pubblico. Poiché, ahimè, al debito delle famiglie spagnole corrisponde quello delle banche spagnole verso quelle tedesche, e gli Stati sono dovuti correre in soccorso dei conti disastrati delle banche, ecco che il debito pubblico è cresciuto. Ma la responsabilità non risiede certo nella politica fiscale, come il dott. (Ignazio) Visco ci vuol far credere.
Si poteva e doveva far meglio in Europa? Forse, certamente con una costituzione economica radicalmente diversa da quella monetarista che l’Europa si è data, ma non dimentichiamo i dubbi sull’ottimalità dell’area di scambio europea sottolineati alla fine degli anni 1990 soprattutto dagli economisti americani. Una  moneta unica non va bene con paesi a diversi stadi di sviluppo, con scarsa mobilità del lavoro, eterogenei etnicamente e dunque non socialmente solidali.
2. L’Europa si trova oggi di fronte a due ordini di problemi, di breve  e di lungo periodo.
Quelli di breve periodo con un po’ di coraggio (che manca) sarebbero affrontabili. Quelli di lungo (che poi sono a ben vedere alla base di quelli di breve) sono ai limiti della non risolvibilità.
Nel breve-medio periodo l’Europa deve affrontare la questione dell’insostenibilità dei debiti esteri dei paesi periferici, ovvero – a ben guardare – del possibile conseguente crollo delle banche creditrici dei paesi centrali. Sarete a conoscenza della feroce discussione in corso nelle scorse settimane fra il ministro delle finanze tedesco Schaulbe e la BCE. Il primo vorrebbe trovare forme di deferimento delle scadenze (e magari di alleviamento del carico di interessi come proposto da Roubini) relativamente ai titoli del debito greco. Non che questo sia risolutivo, ma il coinvolgimento delle banche detentrici del debito nell’operazione di salvataggio renderebbe più accettabile ai contribuenti tedeschi una seconda tranchedi aiuti alla Grecia.
La BCE si dichiara timorosa dei rischi di contagio ad altri paesi di quello che apparirebbe come un default mascherato, del possibile fallimento degli emittenti dei cosiddetti credit default swaps – (e qui la cosa si fa ridicola: come si consente l’emissione di titoli assicurativi che, nel caso di evento negativo, porterebbero all’insolvibilità di chi li ha emessi, ma dove sono le autorità di controllo?), delle sue perdite in conto capitale (essa detiene miliardi di titoli dei paesi periferici frutto della sua pur timida politica di sostegno), come se un falsario che stampa moneta potesse mai incorrere in perdite in conto capitale! La BCE ha timore in realtà di perder la cosiddetta credibilità avendo partecipato un peraltro fallito bail-out. Non intendo qui prender posizione (peraltro non conterebbe nulla), ma voglio solo osservare: come si consente a pubblici funzionari come Trichet o Bini-Smaghi di avere voce in capitolo, se non al rango di tecnici, al pari di ministri? E non solo: di ricattare le istituzioni minacciando di non collaborare a eventuali scelte che vedessero la BCE contraria. Da un punto di vista economico e democratico quello dell’indipendenza delle BC è stata una scelta scellerata, coperta da assurde teorie elaborate da apprendisti stregoni in università americane che la FED o la Bank of Englandbadano bene dal seguire.
Il governatore Draghi ha ribadito nelle Considerazioni finali che “né la presenza di rischi sovrani, né la dipendenza patologica di alcune banche dal finanziamento della BCE” possono farla “deflettere” dall’obiettivo della stabilità dei prezzi (9). Quello che appare intollerabile non è tanto il comportamento dei banchieri centrali, che in fondo rifiutano di fare quello che  i trattati europei vietano loro di fare e difendono la reputazione di “guardiani della moneta”, ma che le democrazie  europee si sia auto-inflitte queste umiliazioni. Si badi, da sempre la democrazia popolare ha avuto necessità di contro-altari istituzionali, i giudici e i saggi delle Corti Costituzionali, che controllino l’esecutivo e ne moderino il potenziale populismo. Ma a parte di una banda di fanatici economisti ultra-liberisti, mai a nessuno era venuto alla mente di elevare una banca centrale al rango di quarto potere!

Comunque finisca, probabilmente con qualche mediazione tipo partecipazione volontaria delle banche a un po’ di allungamento delle scadenze del debito greco, le scelte dell’Europa nelle prossime settimane continueranno nella logica del “kick the can downthe road”, nel senso che nonostante le politiche restrittive imposte sul popolo greco – una ignominia nell’Europa civile – esse non ne possono impedire un fallimento finale. Purtroppo il governatore Draghi, oltre a difendere il ruolo poco accomodante della BCE – essenziale qualunque sia la soluzione adottata – individua in maniera assai poco lungimirante la “risposta alla crisi del debito… innanzitutto nelle politiche nazionali, nella piena attuazione dei piani correttivi concordati (p.8) senza peraltro il sostegno della politica monetaria che deve “ora iniziare un percorso di rientro, per impedire che si formino attese inflazionistiche” (p.5). Certo, l’inflazione. Ma perché dovremmo preoccuparci troppo di questa, nel Regno Unito essa è al 5% e la BoI tiene i tassi a zero.
E poi un po’ di inflazione in Germania servirebbe a riequilibrare la competitività fra i paesi europei, perché la core inflation (quella di origine interna) solo in Germania e satelliti potrebbe ridestarsi, non certo da noi. Di nuovo: i banchieri centrali europei fanno quello che è stato loro assegnato di fare.
Eppure altre soluzioni sarebbero prefigurabili per tamponare i problemi di breve periodo. Molti consensi raccoglie l’idea di una europeizzazione del debito pubblico (v. ad esempio qui e qui). Secondo molti una quota, diciamo il 60%, dei debiti nazionali dovrebbe esser attribuita a un fondo monetario europeo o addirittura alla BCE (perché no? Molti sarebbero d’accordola questione è di coraggio politico). Questo debito, a garanzia europea, verrebbe tranquillamente rinnovato a scadenza a tassi minori, certamente se la BCE è vista come garanzia ultima di tale debito e opera in maniera accomodante di modo che i paesi “virtuosi” non vengano a condividere il premio per il rischio coi paesi periferici (i singoli paesi sarebbero naturalmente responsabili del servizio di tale debito). Essi verrebbero così a dover gestire debiti residui notevolmente inferiori i quali, a quel punto, basterebbe fossero stabilizzati (come un centinaio di economisti suggerì per il nostro paese su ispirazione intellettuale di Luigi Pasinetti nel 2006). Peraltro i paesi “virtuosi” avrebbero a quel punto spazio per politiche espansive!
E’ possibile che si vada verso una soluzione di questo tipo – in parte i fondi europei di salvataggio vanno timidamente in quella direzione. Chiave per la riuscita di questa come di ogni altra operazione è un ruolo accomodante della BCE il cui statuto va modificato e reso simile alla FED, indipendente si ma “con juicio” (pron. "huìzio"), che abbia come obiettivo non solo la stabilità dei prezzi ma pure l’occupazione, che sia più responsabile di fronte al potere democratico.

Ma invece, attenzione, un altro spettro, di segno opposto, si aggira per l’Europa, quello del Ministro delle finanze europeo, the “independent enforcer”, come lo ha definito il dott. Visco. Trichet e ancor prima Bini Smaghi lo han proposto – investiti a quanto pare anche del ruolo di disegnare le future istituzioni europee. Molto chiaramente il dott. Draghi, nella recente audizione di fronte al Parlamento europeo ha messo in luce il collegamento fra la proposta di una europeizzazione del debito, che non viene esclusa, con la centralizzazione a livello europeo delle decisioni di bilancio: “For these reasons, the issuance of Eurobonds would only seem appropriate in an institutional framework where some degree of fiscal competence is transferred from the national to the union level, thereby internalising both the benefits and the responsibilities related to Eurobond issuance.
This avenue, however, would require major institutional changes that appear unlikely to gain widespread support at the current juncture.” Il dibattito sembra invece aperto su questo (anche qui), e un ridisegno delle istituzioni economiche europee si porrà a fronte dell’inevitabile salvataggio delle economie periferiche. La possibilità che si prefigura è che i singoli Parlamenti nazionali, le sovranità nazionali, già espropriate della sovranità monetaria – senza le quali non si è una vera nazione – verranno espropriate anche della sovranità fiscale. Poco male se questi poteri fossero devoluti a una Europa che della crescita dell’occupazione in tutta, ripeto, tutta l’Europa si facesse carico, un Europa così è solo nei sogni dei federalisti. Attenzione però, Mr. Fisc ci verrà veduto come un passo verso l’Europa politica, sarà invece un passo verso qualcosa di oscuro, certamente per la periferia europea a cui apparteniamo. Peraltro i costi sociali di questo quadro sarebbero talmente devastanti che la sopravvivenza dell’UME comunque si porrà.
3. Ma veniamo allora ai problemi di lungo periodo. E’ chiaro a molti che l’UME corrisponde all’adozione di un regime di gold standard in un’area economica non ottimale. Com’è noto, nel gold standard – un sistema esecrato da Keynes – la deflazione nei paesi in disavanzo commerciale e l’inflazione in quelli in avanzo porta a un aggiustamento degli squilibri commerciali. Keynes deplorò il sistema in quanto sinonimo di deflazione, come nei fatti è stato nell’esperienza storica. Non ho le competenze per una analisi storica ma si veda qui. Per ciò che riguarda l’UME, vi sono almeno due o tre problemi: (a) la deflazione nei paesi in disavanzo è difficile data la nota vischiosità dei prezzi e dei salari nominali, dunque comporta una caduta drammatica della produzione e dell’occupazione; (b) la deflazione accresce il valore reale dei debiti (i redditi nominali calano, il valore reale dei debiti rimane tale); (c) i paesi in surplus continuano nella loro politica di moderazione dei prezzi, assecondati dalla BCE, rendendo praticamente impossibile il recupero di competitività della periferia. L’aggiustamento diventa una fatica di Sisifo con sofferenze notevoli per le popolazioni.
 L’aggiustamento andrebbe allora tutto condotto dal lato dei paesi in surplus, dove l’inflazione andrebbe lasciata correre, ma questo non accade e non accadrà in Europa. Se il paese dominante intende tuttavia preservare il proprio modello, da me altrove commentato, in cui vige un circolo virtuoso di disciplina dei lavoratori, moderazione salariale, uno stato paternalista e successo nelle esportazioni, allora c’è poca speranza in tale direzione. L’idea che la Germania sia avversa all’inflazione a causa della memoria dell’iper-inflazione all’epoca di Weimar è una invenzione della Bundesbank (le memorie si fabbricano!): l’avversione all’inflazione è volta a preservare il modello mercantilista tedesco. Negli attuali frangenti in cui i mercato infra-europei si fan meno promettenti, la potenza in surplus intende sopratutto preservare la propria macchina esportatrice verso i mercato extraeuropei.
Nessuna persona ragionevole potrebbe attendersi che la periferia europea riguadagni competitività, modernizzandosi, a colpi di deflazione (la cosiddetta svalutazione interna), ma fra le persone ragionevoli dobbiamo escludere un bel po’ di gente a cominciare dagli economisti tedeschi, ma sono in bella compagnia a Francoforte, a Bruxelles e anche a Roma.

Allora che prospettive ha l’Europa?
1.    Roubini nel fine settimana ha riaffermato il suo ruolo di Cassandra nel pronosticare l’uscita della Grecia dall’Euro. Se questo fosse senza costi, non esiterei a indicare questa come la via maestra anche per altri, anche per noi. Ma non è così. Almeno nel breve periodo, sarebbe un evento economicamente drammatico a livello planetario (se ci son tanti timori per il fallimento greco figuriamoci cosa accadrebbe col crollo dell’Euro accompagnato dalla ridenominazione in valute nazionali dei debiti).
2.    Secondo altri non ve alternativa alla trasformazione dell’Europa in una “transfer union”, un’Unione politica in cui un centro competitivo sostiene con trasferimenti una periferia non competitiva. I costi sarebbero però esorbitanti e politicamente improponibili (v. per esempio qui).
3.    Una Europa progressista adotterebbe la proposta degli Eurobonds; muterebbe lo statuto della BCE rendendola la banca sovrana dell’Unione e regolamenterebbe fortemente la finanza privata e i movimenti di capitale; coordinerebbe le politiche monetarie e fiscali europee volgendole verso l’obiettivo primario della piena occupazione; emetterebbe altri Eurobonds per finanziare un piano Marshall europeo ampliando il bilancio europeo, particolarmente a favore delle aree periferiche; muterebbe la distribuzione del reddito a favore delle classi salariate, particolarmente nei paesi in surplus commerciale, in un quadro di concertazione (che richiede sindacato forti) volto a tenere sotto controllo l’inflazione (la cui media europea obiettivo va innalzata in modo da renderla funzionale all’obiettivo dell’occupazione).
4.    La prospettiva più probabile è invece la progressiva europeizzazione de facto dei debiti pubblici di Grecia e Portogallo (una europeizzazione bastarda o ibrida la definirei) a tassi usurai e con la BCE che persegue politiche non accomodanti, ciò che porterà in tempi rapidi alla creazione di Mr.Fisc, e la perdita della sovranità fiscale per i paesi membri. Così potete anche non andare più a votare. La politica economica la decide Bruxelles, sui diritti civili decide il Vaticano (perché pensate che si sia raggiunto il quorum domenica?). Se mai qualcosa cambierà in Italia nei prossimi mesi, non aspettatevi che duri. Come ho però già detto, e sostiene Roubini, i costi sociali nella periferia sarebbero così devastanti che l’UME non potrebbe reggere.
Si usa dare le probabilità: (a) 20%; (b) 0%; (c) 5%; (d) 75%, ma forse nel più lungo periodo: (a) 45%, (b) 0%; (c) 10%; (d) 45%

4. E dunque due parole sull’Italia.

La situazione del paese è molto preoccupante, più di quanto il cittadino medio si immagini. Indicatore di questo è il peggioramento dei conti con l’estero, progressivo da quando c’è la moneta unica, e irreversibile per la perdita di competitività del paese (un tempo si svalutava e via! Ora non si può più). Il debito estero, ancora piccolo (20% del PIL) rispetto ai PIGS però cresce (peraltro i dati sulla PNE sono inaffidabili e vorrei domandare una delucidazione in proposito al dott. Passacantando), e ciò segnala che il debito pubblico e privato crescono (poco male se i debiti sono fra italiani e se avessimo una banca centrale nazionale col ruolo di prestatore di ultima istanza, ma il debito estero è diverso e non abbiamo una banca centrale nazionale).
Vorrei qui ricordare che il debito pubblico italiano non è frutto di un eccesso di spesa pubblica sul Pil, specie se la si calcola al netto della spesa per interessi (la cosiddetta spesa primaria), anzi. Il debito pubblico italiano è frutto di una serie combinata di scelte scellerata: il divorzio fra Tesoro e Banca d’Italia del 1981, lo SME senza controllo dei movimenti di capitale con la conseguente perdita del controllo dei tassi di interesse, e il lasciar correre al contempo, al punto da teorizzarla come positiva, l’evasione fiscale (al riguardo vi rimando a un ottimo intervento di Aldo Barba a un convegno per il 150simo tenuto a Roma a fine maggio).
Il tema dell’inasprimento della lotta all’evasione è stato richiamato dal Governatore, con un complimento al ministro del Tesoro non certo motivato dal suo impegno su questo piano. Molto di più è possibile e doveroso fare. E’ chiaro che un gran numero dei detentori dei titoli del debito pubblico e più in generale della ricchezza finanziaria e immobiliare sono gli evasori fiscali.
Su di loro deve gravare il costo della riduzione del debito. La tracciabilità elettronica dei pagamenti unitamente alla riduzione drastica di quelli effettuabili con banconote rende possibile una drastica riduzione dell’evasione. Sulle riforme fiscali proposte dal governo e appoggiate da alcuni sindacati, trasferimento di parte del carico fiscale da Irpef a IVA ci sarà da discutere. Si rammenti che l’IVA è una imposizione regressiva. La misura assomiglia più a una “svalutazione interna” – l’IVA non incide sul prezzo dei beni esportati – che a un sollievo per il lavoro dipendente, che subirebbe invece una perdita. Se è così lo si dica, specie i sindacati più servili.

Tutti dicono che i problemi si cominciano a risolvere se riparte la crescita. Essa necessiterebbe di un recupero della competitività che richiederebbe (i) l’inversione della moderazione salariale nei paesi forti, (ii) il recupero di produttività, e (iii) la lotta all’inflazione italiana che si annida nelle posizione di rendita nel settore dei servizi. La crescita richiede un aumento della domanda aggregata che, in economia aperte, non può che essere coordinato in particolare a livello europeo.
Le politiche progressiste sopra delineate sono le uniche che possono fornire tale quadro europeo e fornire anche lo sfondo per le “riforme di struttura” necessarie al paese”. Le politiche europee, sostenute dal dott.Draghi col consenso, ahimè, di gran parte dell’opposizione, vanno invece in direzione opposta. Voglio solo segnalare come le previsioni di crescita dell’economia italiana fornite dalla Banca d’Italia, fatte proprie dal Tesoro e anche dal PD, siano molto ottimistiche (qui, qui e qui).

Il dott. Saccomanni, direttore generale della BdI ha messo in luce i giorni scorsi come il 40% dei trentenni sia a casa con i genitori, una situazione umiliante, non è certo una scelta come si è voluto far credere col termine “bamboccione”. Queste sono generazioni bruciate, altro che pericolo del calo demografico (un altro spettro ad arte alimentato dall’economia conformista)! Allora la mia speranza, da economista, è di vedere le piazze ancora piene di giovani “indignados”, indignati verso coloro che hanno disegnato questa Italia e questa Europa e poi li hanno definiti bamboccioni.
Pubblichiamo in allegato una replica a un commento di Guido Montani all’articolo “E noi faremo come Schroeder” di Sergio Cesaratto
 
Nel suo contributo Montani sostiene che l’Europa soffra di un “grave squilibrio istituzionale”, denunziato dai “federalisti europei”, dove “solo il pilastro monetario è stato creato”. Prefigura in luogo un’Europa più simile alla Germania, ma non troppo, dove scompaia la “la distinzione tra paesi forti e deboli”. Allo scopo, propone che un (rafforzato) Parlamento europeo e la Commissione contino “su un bilancio almeno pari al 3,5-4,5% del PIL”. Per venire incontro alle “buone ragioni” tedesche volte a “sostenere … alcuni vincoli di austerità …per evitare che la finanza internazionale metta in pericolo l’Unione monetaria”, e per sostenere col dovuto “orgoglio” il progetto alternativo, i partiti “progressisti” dovrebbero farsi portatori di “misure serie … per la riduzione del debito pubblico”. Sebbene, infine, “non esistono criteri teorici condivisi per stabilire quando un debito pubblico diventa sostenibile … questi criteri esistono nella prassi e sono stati resi espliciti dagli attacchi della speculazione finanziaria a paesi come la Spagna e l’Irlanda che pure rispettavano i parametri di Maastricht”. L’articolo di Montani esprime un sentire europeista e rigorista diffusi nella sinistra italiana. Pur apprezzando alcuni spunti dell’argomentazione – in particolare l’idea di un più ampio budget europeo - non nascondiamo un dissenso di fondo nell’impostazione e nei contenuti.
a) Per cominciare, la struttura istituzionale Europea non è un frutto casuale, ma dell’idea che mercati dei beni e del lavoro liberalizzati, accompagnati da una politica monetaria ereditata dalla Bundesbank e dalla rinuncia alla politica fiscale, avrebbero assicurato una crescita non inflazionistica. Come tale modello abbia ben servito il modello economico tedesco e accentuato gli squilibri europei abbiamo già molte volte spiegato su questa rivista.
b) Questa struttura sarebbe idealmente modificabile, sebbene in una maniera più complessa di quanto delineato da Montani, ciò comportando in particolare la rinuncia da parte della Germania di alcuni tratti fondamentali della propria costituzione economica. Il realismo politico nei riguardi della costituzione economica tedesca ci induce a essere pessimisti al riguardo.[1]
c) Montani pare invece paradossalmente ottimista sulla Germanizzazione dell’Europa (“Di fatto, il governo tedesco sta diventando il governo dell’UE. Se in futuro si procederà in questa direzione si costruirà un’Europa tedesca”), che però rifiuta in quanto non una “buona soluzione per i cittadini europei”. In verità se le cose fossero così semplici, tutti i cittadini europei accetterebbero qualche sacrificio per poter assomigliare a quel paese! Sfortunatamente, invece, la realizzazione di comportamenti tedeschi attraverso dosi massicce di deflazione è mission impossibile: società più efficienti si possono solo realizzare in un contesto di crescita e non di progressivo immiserimento sociale. Inoltre, come acutamente sottolineato, l’ossessione sul recupero delle competitività nazionali come soluzione dei problemi dell’eurozona, condiviso dalla Merkel come dalla Commissione, dimostra che essi “tentano di guidare l’eurozona come se fosse una piccola isola off-shore”).
d) Montani appare sottoscrivere la tesi che un progetto alternativo comunque comporti il rientro del debito pubblico nei paesi periferici (non ci pare meritevole di discussione l’idea ciò venga fatto per orgoglio nazionale). Il concetto di sostenibilità è arbitrario, come Montani ammette e come sostenuto nell’appello degli economisti sulla stabilizzazione del debito pubblico.[2] La sostenibilità dei debiti pubblici dipende naturalmente dalla politica monetaria adottata. Se questa è accomodante nel senso di minimizzare l’onere del debito, la sostenibilità è assicurata. La BCE ha ampie possibilità di farlo, se i governi Europei volessero (purtroppo sembra ammettersi per le banche quello che è considerato anatema per il settore pubblico).[3] Perché dunque imporre sui paesi più indebitati politiche fiscali deflazionistiche che solo aggraverebbero la situazione nazionale, europea e globale, come sostenuto nella lettera degli economisti?[4] Misure, destinate peraltro all’insuccesso come Montani ammette per il caso Greco.
Che fare, dunque? Intanto si devono prendere le distanze dalle utopie federaliste - che trovano peraltro i loro fondamenti economici nelle medesime ideologie del laissez-faire portate a sostegno dell’Europa com’è - a favore di una visione realistica delle relazioni fra paesi e della complessa relazione fra conflitto distributivo e accordi economici internazionali. Su questa base, la proposta di progetti economici alternativi al disegno esistente è strumento di lotta politica purché non si ritenga che la soluzione risieda in quello che definisco idealismo keynesiano (sebbene Montani sembri talvolta lontano persino da questo), basti ricordare che il rifiuto del keynesismo è l’articolo 1 della costituzione economica tedesca. A fronte di conflitti economici che hanno radici storiche profonde non esistono facili soluzioni, e l’unica indicazione è quella di fronteggiare tale realtà consapevoli degli interessi nazionali. Spinelli no, per favore.
 
 
 
 
[1] Al riguardo si veda la critica alle posizioni di Carlo Panico, per alcuni versi simili a quelle di Montani, in Cesaratto.
[2] Che il debito di alcuni paesi periferici sia sotto attacco pur essendo nei parametri di Maastricht non dimostra nulla: in quei paesi è il sistema privato a essere fortemente indebitato, con la possibilità che esso vada a gravare sulle finanze pubbliche.
[3] Purtroppo Montani nel suo più ampio contributo a cui rimanda sottoscrive in pieno lo statuto corrente della BCE definito un “solido pilastro”, ritenendo che l’austerità fiscale sia “necessaria per evitare una nuova crisi”, una posizione ben in linea con le “contrazioni fiscali espansive” di Alesina.
[4] La lettera datata 15 giugno 2010 era indirizzata al Presidente Napolitano. E’ sfuggito ai più che pochi giorni dopo il Presidente ha affermato: “Il tema che si sta tuttavia imponendo al centro delle preoccupazioni comuni a larga parte della comunità internazionale è - insieme con quello del concreto raggiungimento di adeguati obbiettivi di consolidamento dei bilanci pubblici - il tema del contestuale rilancio della crescita economica. I due punti appaiono abbinati in tutte le formulazioni dei più recenti documenti, innanzitutto dell’Unione Europea ; il secondo non può essere posto trascurando il primo, ma la combinazione risulta controversa e difficile. Essa dipende anche dall’apporto che ad una ripresa europea ancora flebile verrà dato da qualcuna tra le maggiori economie dell’Unione, se non ci si preoccuperà troppo del rafforzamento delle finanze e della competitività del proprio paese ; e dipenderà, una positiva combinazione tra risanamento finanziario e crescita economica, dagli specifici contenuti della manovra di stabilizzazione in paesi come il nostro”.

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Cass. civ., Sez. Un., 30 dicembre 2011, n. 30174 http://ratioiuris.demo1.it/news.interna.php?notizia=1458 Mon, 16 Jan 2012 15:05:37 +0100  Il debitore che non sia stato parte della transazione stipulata dal creditore con altro condebitore in solido non può profittarne se, trattandosi di un'obbligazione divisibile ed essendo stata la solidarietà prevista nell'interesse del creditore, l'applicazione dei criteri legali d'interpretazione dei contratti porti alla conclusione che la transazione ha avuto ad oggetto non l'intero debito ma solo la quota di esso riferibile al debitore che ha transatto; in caso contrario il condebitore ha diritto a profittare della transazione senza che eventuali clausole in essa inserite possano impedirlo.

 
Qualora risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che la ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se invece il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto.
 
 
 
Avv. Giovanni Dato 
 
Cass. civ., Sez. Un., 30 dicembre 2011, n. 30174
[…]
Motivi della decisione
1. Prima di affrontare le due questioni per le quali il ricorso è stato affidato alle sezioni unite, occorre brevemente farsi carico dell'esame del primo motivo d'impugnazione, che mette in discussione la possibilità stessa di ravvisare, nella fattispecie di cui si tratta, l'esistenza di un obbligo di garanzia assunto dalla Tirrena per i debiti della Edilizia Borghese nei confronti dell'Intesa San Paolo.
Le censure in tal senso formulate dalla ricorrente, riferite a pretesi errori di diritto e ad assenti vizi di motivazione dell'impugnata sentenza, sono destituite di fondamento.
Nessuna violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti è dato riscontrare, avendo la corte di merito correttamente desunto dal chiaro tenore delle surriferite lettere di patronage, oltre che dal successivo comportamento delle parti, l'intenzione della Tirrena di assumere direttamente nei confronti della banca creditrice l'obbligazione di garanzia di cui si discute ed essendo ciò assorbente rispetto ad ogni altro profilo di censura dedotto nel ricorso, ivi compreso quello relativo alla necessità che l'assunzione dell'obbligo di garanzia risulti in modo espresso, poiché è proprio nelle espressioni adoperate nei testi contrattuali che la volontà di assumere un tale obbligo è stata inequivocabilmente individuata dalla corte di merito.
Per il resto, non emergono lacune o contraddizioni della motivazione dell'impugnata sentenza su punti che possano dirsi decisivi, mentre le critiche formulate nel motivo di ricorso in esame investono aspetti dell'interpretazione data in concreto agli specifici contratti di cui si tratta, che rientrano nell'esclusiva competenza del giudice del merito e non sono suscettibili di riesame ad opera della Corte di cassazione.
Risulta perciò assodato che la Tirrena, con le lettere di patronage prodotte in giudizio nella presente causa, s'impegnò verso la banca creditrice a garantire l'esposizione debitoria della Edilizia Borghese, società avente oggetto immobiliare, partecipata al 100% da altra società, l'Istituto Finanziario Italiano s.p.a., a propria volta controllata dalla stessa Tirrena.
2. Ciò posto, si può senz'altro passare all'esame del secondo motivo di ricorso, il quale, nel denunciare la violazione del citato art. 5, comma secondo, della legge n. 295 del 1978, oltre che di svariati articoli del codice civile, tocca la questione dei limiti entro cui è consentito alle imprese assicurative lo svolgimento di attività non direttamente ed immediatamente afferenti alle nozioni di assicurazione, riassicurazione o capitalizzazione.
Giova premettere che, ai fini della risoluzione di tale questione, non sembra decisivo il fatto che lo statuto della società Tirrena espressamente ricomprenda nell'oggetto sociale il rilascio di fideiussioni inerenti alle finalità sociali o idonee a facilitarne il conseguimento. Dovendosi infatti privilegiare l'interpretazione di tale clausola che ne preservi la validità, è chiaro che essa va intesa come volta a consentire unicamente la prestazione di quelle garanzie che possano considerarsi ammesse dall'ordinamento, in relazione al tipo di attività svolta dall'impresa assicurativa ed ai limiti ad essa inerenti, e non anche di quelle eventualmente eccedenti tali limiti.
D'altronde, occorre anche sottolineare come i limiti posti dal legislatore alla possibilità che un'impresa di assicurazioni svolga attività extrassicurativa abbiano carattere inderogabile, perché rispondono ad un interesse di ordine generale - che si è soliti identificare con l'esigenza di non dilatare eccessivamente l'area del rischio imprenditoriale cui tali imprese sono esposte, oltre che nel più agevole controllo su di esse da parte delle autorità di vigilanza - derivante dalla natura stessa dell'assicurazione e dalla funzione sociale che le è propria. Ne consegue che i contratti eventualmente stipulati in violazione di tale divieto sono da considerare nulli, a norma dell'art. 1418, primo comma, c.c. (in tal senso già Cass. 14 ottobre 2010, n. 21247).
Occorre, però, individuare correttamente i confini del divieto espresso dal secondo comma del citato art. 5 della legge n. 295 del 1978 (abrogato e sostituito prima dall'art. 7, comma 2, del d. lgs. n. 175 del 1995 e poi dall'art. 11 del d. lgs. n. 209 del 2005, ma nondimeno applicabile ratione temporis alla presente fattispecie) ed, in particolare, stabilire quali operazioni possano esser considerate lecite, in quanto connesse con l'oggetto proprio dell'impresa assicurativa, e quali invece debbano dirsi vietate perché implicanti il compimento di 'altra attività commerciale'.
A tal riguardo appare anzitutto necessario puntualizzare che la norma in esame è volta a circoscrivere l'area dell'attività imprenditoriale della società assicurativa, come agevolmente si desume dal suo riferimento all'oggetto sociale, nel senso d'impedire che detta attività assuma una portata incompatibile con quella tipica e specifica di una simile impresa. Altro è, però, il porre in essere un'attività imprenditoriale (eventualmente eccedente i limiti legali sopra indicati), altro è compiere singoli e specifici atti negoziali, quali quelli implicanti l'assunzione di obblighi di garanzia, che di per sé soli non connotano in alcun modo una specifica attività d'impresa. È il possibile oggetto sociale dell'impresa assicurativa ad essere limitato dalla norma, non la capacità d'agire dell'ente personificato, la quale perciò conserva la sua naturale portata generale come per qualsiasi altro soggetto giuridico.
In tanto, allora, l'assunzione di garanzie per debiti di terzi potrebbe assumere i connotati di un'attività imprenditoriale extrassicurativa, in quanto si esplicasse in modo sistematico e nei confronti di un'indeterminata platea di soggetti, venendo perciò a rivestire le sembianze di un'attività di tipo finanziario, che comporterebbe l'assunzione di un rischio d'impresa ulteriore e diverso da quello assicurativo. Ma non è questo il caso della prestazione di singole garanzie in favore di società facenti parte di un gruppo di cui la stessa impresa assicurativa è a capo.
D'altronde, quando di tratta dell'esercizio di un'impresa, per individuare una significativa connessione tra l'attività dell'impresa medesima e singoli atti negoziali da essa realizzati non rileva tanto il dato statico ed oggettivo di ciò in cui l'una e gli altri consistono, quanto il legame funzionale tra essi: il fatto, cioè, che quegli atti siano espletati in vista delle stesse finalità che connotano lo svolgimento dell'impresa. Il nesso di strumentante, oggi richiamato in modo esplicito dalla nuova formulazione del quarto comma dell'art. 11 del citato d. lgs. n. 209 del 2005, già nel vigore della pregressa normativa appariva idoneo a far considerare l'atto strumentale come connesso all'oggetto dell'attività assicurativa in senso proprio. Ne sarebbe altrimenti derivata una rigidità, nell'individuazione degli atti consentiti e di quelli vietati ad un'impresa di assicurazione, del tutto incompatibile con le esigenze dinamiche di quella (come di qualsiasi altra) impresa, non potendosi fissare a priori una tassonomia di atti connessi o non connessi all'oggetto assicurativo, ma dipendendo piuttosto la liceità di quegli atti dalla loro concreta attinenza alle mutevoli finalità dell'impresa; con il solo ovvio limite - quello si davvero imprescindibile, perché coerente con lo scopo del divieto legale - che il loro compimento non si traduca in una sistematica attività implicante l'assunzione di un rischio imprenditoriale indipendente e estraneo rispetto a quello tipico dell'assicuratore: nel che risiede il senso dell'ulteriore specificazione della norma, volto appunto a vietare il compimento di qualsiasi attività commerciale definita altra.
Per questa ragione non può dirsi di per sé vietato che una società esercente attività assicurativa acquisisca partecipazioni in società aventi oggetto diverso, volta che tale acquisizione non comporti l'esercizio di un'attività di trading finanziario incoerente con l'oggetto assicurativo, ma sia uno dei mezzi adoperati per la conservazione delle riserve patrimoniali di cui detta società ha bisogno per assolvere correttamente i propri compiti istituzionali. Ed in questa logica si è significativamente collocata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea quando, chiamata ad interpretare il divieto di attività extrassicurative posto dall'art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 73/239/Cee, ha escluso che contrasti con tale divieto la possibilità per un'impresa di assicurazioni di detenere partecipazioni di altra società operante in aree diverse, purché nei limiti delle riserve disponibili (Corte di Giustizia 21 settembre 2000, C/109/99).
Ma se questo è vero, se cioè non può dirsi di per sé anomalo il fatto che una società di assicurazioni detenga, come nella specie è accaduto, una partecipazione di controllo (poco rileva se diretta o indiretta) in una società immobiliare, allora neppure si può sostenere che nel divieto dianzi richiamato è ricompresa la prestazione di garanzie per i debiti di quest'ultima. Non è infatti anomalo, in via di principio, che la società capogruppo si renda garante per le esposizioni debitorie di una o più delle sue controllate, nella misura in cui vi possa corrispondere un interesse del gruppo nel suo insieme e, di riflesso, un interesse della stessa controllante. Il prestare garanzia, in sé considerato, lungi dall'integrare gli estremi di un'attività commerciale incoerente ed incompatibile con l'oggetto sociale della garante, ben può configurarsi come un atto strumentale alla conservazione del valore della partecipazione azionaria di cui la stessa garante è titolare, e quindi condividere la medesima finalità cui è ispirata la detenzione della partecipazione.
Alla stregua di tale principio, che induce a disattendere il diverso orientamento manifestato sul punto da Cass. n. 21247/10, cit. (preceduta da Cass. n. 4981/01 e seguita da Cass. n. 10007/11), il motivo di ricorso di cui si tratta va rigettato.
3. Prima di soffermarsi sull'altra delle due questioni che hanno determinato l'assegnazione del presente ricorso alle sezioni unite, occorre procedere all'esame del terzo motivo d'impugnazione, che concerne l'asserito difetto di poteri rappresentativi in capo all'amministratore delegato della Tirrena che ebbe a sottoscrivere le più volte menzionate lettere di patronage.
La società ricorrente, muovendo dal presupposto che all'amministratore delegato era stato conferito unicamente il potere di rilasciare fideiussioni a favore di istituti bancari e casse di risparmio per operazioni riguardanti società finanziarie ed assicurative del gruppo, sostiene trattarsi di un'indicazione tassativa, onde male l'avrebbe interpretata la corte territoriale ritenendo vi potesse esser compresa anche la stipulazione di contratti autonomi di garanzia; e lamenta inoltre che la medesima corte territoriale non abbia considerato il fatto che le operazioni per le quali la garanzia era stata prestata non riguardavano una società finanziaria o assicurativa, bensì immobiliare, e che tale società non era neppure direttamente controllata dalla Tirrena.
Nemmeno tali doglianze colgono nel segno.
L'impugnata sentenza non manca di sottolineare come l'attribuzione di poteri rappresentativi all'amministratore delegato della Tirrena, lungi dall'essere espressa con un elenco tassativo, fosse assai ampia e generica, sino ad autorizzarlo a 'spendere la firma sociale in tutti i rapporti con amministrazioni pubbliche e private, banche ed altri enti senza eccezione alcuna', in coerenza, del resto, con la previsione statutaria che attribuiva al medesimo consigliere delegato la qualifica di legale rappresentante della società. Logica - e non censurabile in questa sede - è dunque l'ulteriore deduzione secondo cui la successiva formula riguardante il potere di sottoscrivere fideiussioni per debiti delle società del gruppo debba essere interpretata estensivamente: sia quanto alla natura giuridica dei contratti mediante i quali la società assuma su di sé la garanzia per debiti altrui, sia quanto al perimetro delle società comprese nel gruppo i cui debiti si intendano garantire. Non infondatamente, del resto, la controricorrente ha obiettato che, anche a norma del testo allora in vigore dell'art. 2384 c.c., le eventuali limitazioni al potere di compiere atti rientranti nell'oggetto sociale da parte degli amministratori forniti della legale rappresentanza dell'ente non risulterebbero comunque opponibili ai terzi di cui non sia stata provata la mala fede.
4. Il quarto ed il quinto motivo del ricorso sono collegati e possono perciò essere esaminati congiuntamente.
Si tratta della già accennata questione se il creditore ed uno dei debitori in solido, nel transigere la lite tra loro insorta, possano impedire agli altri debitori in solido di profittare degli effetti della transazione, come previsto dall'art. 1304, primo comma, c.c. Questione che nella fattispecie in esame concretamente si pone, giacché è pacifico che la Tirrena ebbe a transigere una lite con altro istituto di credito verso il quale aveva assunto il medesimo obbligo di garanzia in forza del quale l'Intesa San Paolo ha chiesto di essere ammessa al passivo della liquidazione coatta della società garante.
A ciò aggiungasi che, secondo la società ricorrente, la corte d'appello avrebbe determinato il residuo credito dell'Intesa San Paolo senza conteggiare correttamente quanto già corrisposto dall'altro debitore in solido, incorrendo così in un difetto di motivazione e nella violazione del principio che vieta l'indebito arricchimento e che sottosta anche all'applicazione dell'art. 1304, primo comma, c.c..
4.1. A tal riguardo è opportuno anzitutto rilevare come l'apparente contrasto riscontrabile nella lettura di alcune massime estratte da sentenze di questa corte (Cass. n. 5108 del 2011 e n. 4257 del 1991, da un lato, Cass. n. 1873 del 1997 e n. 24 del 1968, dall'altro) sembra in realtà agevolmente componibile in base alla diversa portata che, di volta in volta, può assumere la transazione intervenuta tra il creditore ed uno di più condebitori solidali. Decisiva in tal senso, come è stato sottolineato anche dalla dottrina maggioritaria, appare la circostanza che la transazione riguardi l'intero debito o che invece abbia ad oggetto unicamente la quota del debitore con cui è stipulata. Ipotesi, quest'ultima, certamente configurabile - sempre che, beninteso, l'obbligazione sia per sua natura scindibile e che non si tratti di solidarietà pattuita nell'interesse di uno dei condebitori - quando vi consenta il creditore nel cui interesse il vincolo della solidarietà passiva è concepito, senza che sia necessario postulare un preventivo scioglimento della solidarietà, che ben può invece realizzarsi nel contesto medesimo della transazione. Né occorre a tal fine postulare un'indispensabile diversità dei titoli da cui dipendono le diverse obbligazioni legate dal vincolo della solidarietà, volta che tale vincolo sia unicamente funzionale ad una migliore realizzazione del credito e nulla perciò valga ad ostacolare la libera esplicazione dell'autonomia negoziale delle parti che intendono escluderlo per una quota parte del credito stesso.
La transazione pro quota, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce, non può coinvolgere gli altri condebitori, i quali dunque nessun titolo avrebbero per profittarne, salvo ovviamente che per gli effetti derivanti dalla riduzione del loro debito in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente. La previsione dell'art. 1304, primo comma, c.c. non si riferisce a questa fattispecie (in tal senso si vedano anche Cass. n. 16050 del 2009, Cass. n. 14550 del 2009, Cass. n. 7485 del 2007, Cass. n. 9396 del 2006 e Cass. n. 8946 del 2006).
È la transazione riguardante l'intero debito quella cui, viceversa, detta norma si riferisce, perché è la comunanza dell'oggetto della transazione a far si che di questa possa avvalersi il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e quindi in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetto solo tra le parti. La riduzione dell'ammontare del debito eventualmente pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori opererà, in tal caso, anche per gli altri che dichiarino di volersene avvalere, non diversamente da quel che sarebbe accaduto se anch'essi avessero sottoscritto la medesima transazione. Né tale conseguenza potrebbe essere evitata introducendo nella transazione per l'intero debito una clausola di contrario tenore, per l'ovvia considerazione che una simile clausola sarebbe destinata ad incidere su un diritto potestativo che la legge attribuisce ad un soggetto terzo, rispetto ai contraenti, e del quale perciò questi ultimi non sarebbero legittimati a disporre. Lo stabilire poi se, in concreto, la transazione tra il creditore ed uno dei debitori in solido ha avuto ad oggetto l'intero debito o solo la quota del debitore transigente comporta, evidentemente, un'indagine sul contenuto del contratto e sulla comune volontà che in esso i contraenti hanno inteso manifestare, da compiere ad opera del giudice di merito secondo le regole di ermeneutica fissate negli artt. 1362 e segg. c.c..
4.2. Giova però ancora interrogarsi, ove l'indagine sopra menzionata conduca alla conclusione che le parti hanno inteso focalizzare la transazione unicamente su una determinata quota di debito, su quale sia il residuo credito azionabile nei confronti degli altri debitori rimasti estranei.
La risposta della giurisprudenza a questo interrogativo non sempre è stata chiara. In taluni casi si è affermato che il credito verso gli altri condebitori si riduce in proporzione alla quota transatta (cfr. Cass., n. 16050 del 2009, Cass. n. 7485 del 2007, Cass. n. 8946 del 2006, Cass. n. 7212 del 2002, Cass. n. 2931 del 1999 e Cass. 7413 del 1991); in altri casi si è detto che esso si riduce in misura pari all'ammontare di quanto il creditore ha già percepito a seguito della transazione (cfr. Cass. n. 5108 del 2011, Cass. n. 14550 del 2009 e Cass. n. 4820 del 1979).
Il risultato non è però necessariamente il medesimo. Qualora, infatti, la transazione porti all'uscita di scena di uno dei debitori solidali, ma al tempo stesso alla soddisfazione del credito in misura minore rispetto alla quota ideale gravante su quel debitore (si faccia l'esempio di un credito verso tre condebitori solidali, d'importo pari a 90, e si ipotizzi che la transazione sulla quota di uno dei debitori abbia determinato il pagamento di 20), un conto è affermare che gli altri condebitori restano tenuti per l'ammontare non soddisfatto del credito (pari, nell'esempio fatto, a 70), altro dire che il loro debito si riduce in misura proporzionale alla quota ideale del condebitore venuto meno (ciò che, nel suddetto esempio, legittimerebbe il creditore a pretendere dai condebitori esclusi dalla transazione solo 60).
Considerato allora che la transazione parziaria non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, neppure in vista del successivo regresso nei rapporti interni, è giocoforza pervenire alla conclusione che il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito. In caso contrario, se cioè il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al transigente, il debito residuo che resta tuttora a carico solidale degli altri obbligati dovrà essere necessariamente ridotto (non già di un ammontare pari a quanto pagato, bensì) in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbe un ingiustificato aggravamento per soggetti rimasti ad essa estranei.
4.3. Nel caso in esame la corte d'appello, nell'escludere che la Tirrena potesse profittare della transazione intervenuta tra la creditrice Impresa San Paolo e l'altra condebitrice in solido, Milano Assicurazioni, non ha svolto alcuna indagine sul contenuto di tale transazione, né ha spiegato le ragioni per le quali questa possa avere eventualmente riguardato la sola quota debitoria facente capo alla società da ultimo menzionata e non anche l'intero debito. Neppure ha chiarito secondo quale criterio, per effetto dell'esecuzione di detta transazione, è stato quantificato il debito residuo gravante sulla Tirrena.
5. L'impugnata sentenza deve perciò essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma (in diversa composizione), che giudicherà attenendosi al seguente principio di diritto:
Il debitore che non sia stato parte della transazione stipulata dal creditore con altro condebitore in solido non può profittarne se, trattandosi di un'obbligazione divisibile ed essendo stata la solidarietà prevista nell'interesse del creditore, l'applicazione dei criteri legali d'interpretazione dei contratti porti alla conclusione che la transazione ha avuto ad oggetto non l'intero debito ma solo la quota di esso riferibile al debitore che ha transatto; in caso contrario il condebitore ha diritto a profittare della transazione senza che eventuali clausole in essa inserite possano impedirlo.
Qualora risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che la ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se invece il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto.
5. Al giudice di rinvio si richiede anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte, pronunciando a sezioni unite, accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso e rigetta gli altri; cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, demandandole di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
 
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Cass. Civ., sez. VI, 24 novembre 2011, n. 24835 http://ratioiuris.demo1.it/news.interna.php?notizia=1457 Mon, 16 Jan 2012 15:03:30 +0100 Nel caso di danno autoprocuratosi dall’allievo, va escluso che alla fattispecie si possa applicare il disposto dell'art. 2048, co. 2, c.c. che prevede una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante per i danni cagionati da fatto illecito degli allievi, ma trattandosi di incidente avvenuto durante il tempo di affidamento dell'alunno alla struttura scolastica, alla responsabilità contrattuale della scuola. La giurisprudenza ha, infatti ritenuto che la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.. Dal punto di vista dell'onere probatorio, ciò comporta che mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola nè all'insegnante.

 
 
 
Avv. Giovanni Dato
 
 
Cass. Civ., sez. VI, 24 novembre 2011, n. 24835 
[…]
2.1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c., in relazione all'art. 2967 c.c. e art. 184 c.p.c., lamentando che, una volta inquadrata la responsabilità nell'ambito contrattuale, competeva alla p.a. fornire la prova che il fatto non era imputabile nè alla scuola nè all'insegnante; che tale prova del caso fortuito non era stata fornita dalla amministrazione.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l'insufficiente e contraddittoria motivazione per erronea valutazione delle risultanze probatorie relativamente a fatto controverso e decisivo per il giudizio.
3. I motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.
Il primo motivo è manifestamente infondato ed il secondo è inammissibile.
Trattandosi di danno autoprocuratosi (la corte di appello ha ritenuto che sul punto dell'autolesione si era verificato il giudicato e ciò non è stato impugnato), va escluso che alla fattispecie si possa applicare il disposto dell'art. 2048 c.c., comma 2, che prevede una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante per i danni cagionati da fatto illecito degli allievi, ma trattandosi di incidente avvenuto durante il tempo di affidamento dell'alunno alla struttura scolastica, alla responsabilità contrattuale della scuola (cfr. Cass. civ. S.U. 9346/02). Questa Corte ha, infatti ritenuto che la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ. (Cass. civ. n. 24456/05). Dal punto di vista dell'onere probatorio, ciò comporta che mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola nè all'insegnante (cfr. Cass. n. 24456/05; Cass. 8067/07).
Sennonchè nella fattispecie la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio, rilevando che nella fattispecie risultava provato che il fatto si era realizzato per caso fortuito, in quanto la sorveglianza di ben 2 insegnanti e di un bidello nelle circostanze di causa era assidua ed oculata e che l'incidente si verificò per causa fortuita, sottratta al controllo degli addetti alla sorveglianza.
4. Diversa questione è se la corte territoriale abbia fatto corretta valutazione del materiale probatorio. A tal fine va premesso che la valutazione delle prove compete al giudice di merito, residuando alla corte in sede di sindacato di legittimità solo la possibilità di accertare eventuali vizi motivazionali nei ristretti limiti di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5.
Tale vizio motivazionale è appunto censurato con il secondo motivo di ricorso.
Sennonchè esso è inammissibile per mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso.
Qualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata o insufficiente valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del et., ecc.), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 28/06/2006, n. 14973; Cass. 23.3.2005, n. 6225; Cass. 23.1.2004, n. 1170).
Nella fattispecie non risulta trascritto il contenuto delle risultanze processuali che si assumono erroneamente o insufficientemente valutate'.
RITENUTO
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, che non risultano superati dalle osservazioni mosse dai ricorrenti con la memoria;
che conseguentemente va rigettato il ricorso;
Che permangono i giusti motivi individuati dal giudice di appello per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 375 c.p.c..
Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
 
 
 
 
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Cass. civ., Sez. Un., ord. 4 gennaio 2012, n. 11 http://ratioiuris.demo1.it/news.interna.php?notizia=1456 Fri, 13 Jan 2012 10:20:46 +0100 Lo svolgimento di attività che, "altrimenti", avrebbero dovuto essere compiute dalla Pubblica amministrazione basta a postulare l'esistenza di un rapporto di servizio che, per giurisprudenza ormai consolidata, ricorre ogni qual volta un soggetto venga investito del compito di porre in essere un'attività dell'amministrazione (senza che a tal fine rilevi la natura pubblica o privata del soggetto stesso e la fonte della sua investitura). E s'è anche proclamato che interpretazioni restrittive delle disposizioni che fissano l'ambito della giurisdizione del giudice contabile appaiono tanto meno giustificabili quanto più siano suscettibili di risolversi nella restrizione del numero degli obbligati a risarcire il danno in definitiva provocato all'intera comunità, addirittura per scopi criminosi.
 
Va in conclusione configurato un rapporto di servizio tra il consulente tecnico del Pubblico Ministero e l'amministrazione statale della giustizia, con la conseguente affermazione della giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 52 del r.d. n. 1214 del 1934 in ordine all'azione iniziata.
 
Una citazione merita, in senso adesivo, la sentenza della Corte dei conti, sez. giur. Sicilia, 10 giugno 2010, n. 1228, secondo cui sussiste di un rapporto di servizio, idoneo a radicare la giurisdizione contabile, tra il consulente tecnico d'ufficio e l'amministrazione giudiziaria. Ed invero, alla luce della disciplina dettata dagli artt. 61 e ss. c.p.c., anche nel caso del consulente tecnico d'ufficio si instaura una relazione funzionale con l’apparato organizzativo pubblico sulla base della quale anche soggetti diversi dai dipendenti pubblici perseguono le finalità istituzionali della Pubblica amministrazione.
 
 
 
Avv. Giovanni Dato

Cass. civ., Sez. Un., ord. 4 gennaio 2012, n. 11 
[…]
ORDINANZA
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 18531/2010 della CORTE CONTI - Sezione giurisdizionale per il Piemonte;
uditi gli avvocati Luca VERRIENTI, Mario CONTALDI in proprio e anche per delega dell'avvocato Filippo LUBRANO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27.9.2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte vogliano, accogliendo il ricorso per regolamento di giurisdizione in premessa indicato, dichiarare che spetta alla Sezione giurisdizionale per il Piemonte della Corte dei conti la giurisdizione in ordine alla responsabilità amministrativo-contabile ravvisabile nelle attività delittuose ascritte nei confronti di Marabotto Giuseppe, Lanza Antonino, Ferrerò Alberto, Maldi Carla, Rotta Martino, De Francesco Antonella, Rizzi Nicola, Florio Mario, Attianese Maria, Saliceti Riccardo, Florio Monica, Florio Salvatore, Sala Giorgia, Giovannini Anna Rita, Manzetti Nicoletta, Moscato Anna, Cosentino Annamaria, Giovannini Donatella, Ragazzoni Ruggero, Tinghi Laura, Ragazzoni Davide, Zampini Manuela, Farina Raffaela.
RITENUTO IN FATTO
1.-. In esito ad indagini penali svolte dalla Procura della Repubblica di Milano, che avevano portato ad accertare l'avvenuta realizzazione, ad opera del Procuratore della Repubblica di Pinerolo dott. Giuseppe Marzabotto, di una sistematica attività delittuosa consistita nel conferimento di incarichi per l'espletamento di inutili consulenze tecniche fiscali sulle società di capitale della zona in difetto di qualsiasi presupposto ed al solo scopo di percepire dai consulenti una frazione dei compensi professionali da lui stesso liquidati, si instaurarono procedimenti penali (otre che nei confronti del Marzabotto e del dirigente della segreteria) anche nei confronti dei numerosi dottori commercialisti che avevano svolto gli incarichi collegiali di consulenza nella partecipe consapevolezza della inutilità cui s'è accennato, percependo negli anni tra il 2000 ed il 2005, complessivamente, circa sedici milioni di euro (e restituendone il 20% a persona che provvedeva poi a consegnare la metà dell'importo al Marzabotto).
I procedimenti si esaurirono o con l'applicazione concordata della pena o con condanna pronunciata a seguito di rito abbreviato per i reati di associazione a delinquere (commessi da alcuni), di corruzione e di truffa aggravata ai danni dello Stato. Vennero disposte confische per equivalente ex artt. 322 ter e 640 quater c.p.
2. -. Su richiesta della Procura Regionale della Corte dei Conti per il Piemonte, il 9/3/2010 il Presidente di quella Sezione giurisdizionale dispose il sequestro conservativo di beni dei consulenti per gli importi che si assumevano da ciascuno dovuti. Il decreto di sequestro nei confronti dei professionisti fu revocato (anche) per ritenuta insussistenza di un rapporto di servizio fra gli stessi e la pubblica amministrazione, ma il sequestro fu confermato il 10.8.2010 dalla Sezione giurisdizionale della Corte di Conti (fino alla concorrenza di importi compresi fra € 262.829,60 e € 1.257.069) che, adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza del Giudice designato, ritenne invece configurabile un rapporto di servizio fra l'amministrazione della giustizia ed i consulenti tecnici del pubblico ministero.
3.- Promossa azione di responsabilità dalla Procura Regionale innanzi a detta Sezione ed eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti da parte dei convenuti, il Procuratore Regionale della Corte di Conti per il Piemonte propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo che sia affermata la giurisdizione della Corte dei Conti.
Undici dei ventuno intimati resistono con quattro controricorsi (uno di Giorgia Sala; un secondo di Anna Rita Giovannini, Nicoletta Manzetti, Donatella Giovannini; un terzo di Ruggero Ragazzoni, Laura Tinghi, Davide Ragazzoni e Manuela Zampini; un quarto di Mario Emanuele Florio, Monica Florio e Salvatore Florio).
Giorgia Sala propone ricorso incidentale "da valere anche come ricorso con denuncia di conflitto positivo di giurisdizione tra giudice speciale contabile e giudice ordinario ex art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c..", col quale chiede che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile.
Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti.
Hanno depositato memorie illustrative Giorgia Sala, Anna Rita Giovannini, Nicoletta Manzetti, Donatella Giovannini, Ruggero Ragazzoni, Laura Tinghi, Davide Ragazzoni e Manuela Zampini..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono riuniti.
2. Il problema che si pone è se sussista o no un rapporto di servizio fra l'amministrazione statale della giustizia ed il consulente tecnico del pubblico ministero nel processo penale.
L'art. 359 cod. proc. pen. stabilisce, al primo comma, che "il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare ed avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera."; e, al secondo comma, che "il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine".
3.- Non si dubita che il consulente possa compiere egli stesso atti di indagine, alla presenza o per conto del pubblico ministero e che, al contrario di quanto accade per i consulenti dell'imputato o delle altre parti private, abbia il dovere della verità, benché non risponda del reato di falsa perizia o interpretazione di cui all'art. 373 cod. pen. Quel che assume determinante rilievo è che egli è abilitato a svolgere un'attività tipica del pubblico ministero, che quegli potrebbe compiere direttamente se avesse le specifiche competenze volta a volta necessarie; sicché, pur se nei limiti posti dalla disposizione che ne contempla la nomina, il consulente tecnico del pubblico ministero concorre oggettivamente all'esercizio della funzione giudiziaria nella fase delle indagini preliminari.
Correttamente il ricorrente Procuratore regionale della Corte dei conti rileva che la possibilità per il pubblico ministero di disattenderne le valutazioni è elemento del tutto neutro ai fini della connotazione pubblicistica del rapporto di cooperazione, sussistendo tale possibilità anche per il perito nominato dal giudice nel processo penale e per il consulente tecnico d'ufficio nel giudizio civile; e che l'avere questa Corte escluso che egli sia un ausiliario del pubblico ministero per affermarne l'estraneità all'ambito applicativo del divieto di testimoniare di cui all'art. 197, lettera d), cod. pen., non assume valenza ostativa alla qualificazione del rapporto di collaborazione come rapporto di servizio, essendosi in quelle occasioni fatto riferimento al concetto di ausiliario in senso tecnico, come a colui che appartiene al personale della segreteria o della cancelleria dell'ufficio giudiziario e non già ad un soggetto estraneo all'amministrazione giudiziaria che si trovi a svolgere, di fatto ed occasionalmente, determinate funzioni previste dalla legge, (così Cass. pen., n. 8377/2008, cui adde, ex coeteris, Cass. pen., n. 14734/2004).
E' stato infatti chiarito che lo svolgimento di attività che, "altrimenti", avrebbero dovuto essere compiute dalla stessa pubblica amministrazione basta a postulare l'esistenza di un rapporto di servizio che, per giurisprudenza ormai consolidata, ricorre ogni qual volta un soggetto venga investito del compito di porre in essere un'attività dell'amministrazione (senza che a tal fine rilevi la natura pubblica o privata del soggetto stesso e la fonte della sua investitura). E s'è anche proclamato che interpretazioni restrittive delle disposizioni che fissano l'ambito della giurisdizione del giudice contabile appaiono tanto meno giustificabili quanto più siano suscettibili di risolversi nella restrizione del numero degli obbligati a risarcire il danno in definitiva provocato all'intera comunità, addirittura per scopi criminosi (così Cass., sez. un., n. 23332/2009).
4.- Va in conclusione configurato un rapporto di servizio tra il consulente tecnico del pubblico ministero e l'amministrazione statale della giustizia, con la conseguente affermazione della giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 52 del r.d. n. 1214 del 1934 in ordine all'azione iniziata.
5.- La ricorrente incidentale Giorgia Sala espone che con sentenza depositata il 18.01.2010 e divenuta definitiva il g.u.p. presso il tribunale di Milano le ha applicato la pena concordata di un anno di reclusione ed ha disposto, a fronte della contestata sottrazione al pubblico erario della somma di C 348.439,16, la confisca di beni mobili, immobili o crediti fino all'ammontare di € 191.641, corrispondenti all'importo liquidato per le consulenze previa detrazione del 45% per oneri fiscali.
A confutazione dell'assunto della Procura regionale, nel senso che la confisca ha funzione sanzionatoria e la domanda proposta innanzi al giudice contabile funzione risarcitoria (sicché non è consentito detrarre dall'importo domandato a fini di risarcimento quello corrispondente al valore dei beni da confiscare), sostiene che "il medesimo fatto genera il medesimo debito ed il medesimo debito deve essere pagato una sola volta" e che "entrambe le misure, pur adottate in diversi momenti procedimentali ed in diversi ambiti giurisdizionali, sono dirette a tutelare il creditore, cioè l'erario, in relazione alla medesima ragione di credito, dipendente dalla medesima condotta illecita, sicché, anche per tale profilo, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice ordinario".
Va in contrario rilevato che questa Corte ha costantemente affermato che giurisdizione penale e civile, da un lato, e giurisdizione contabile dall'altro sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo a questione di giurisdizione (ex multis Cass., sez. un., nn. 25495/2009, 28048/2008, 6581/2006, 20343/2005, 22277/2004.
Non vengono dunque prospettati fondati motivi ostativi alla declaratoria della giurisdizione della Corte dei conti.
5. La qualità di parte solo in senso formale del Procuratore regionale presso sezione giurisdizionale della Corte dei conti esclude che sussistano i presupposti per provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE, A SEZIONI UNITE,
pronunciando sui ricorsi, dichiara la giurisdizione della Corte dei conti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, il giorno 27 settembre 2011.
Il presidente
Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2012.
 
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COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO http://ratioiuris.demo1.it/news.interna.php?notizia=1455 Wed, 11 Jan 2012 17:01:30 +0100 Sentenza n.75/26/11

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Sentenza storica: un giudice ha dichiarato nulle tutte le multe inviate da equitalia via raccomandata.

 

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T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 29dicembre 2011, n. 10305 http://ratioiuris.demo1.it/news.interna.php?notizia=1454 Mon, 09 Jan 2012 16:46:37 +0100  1. L’istituto dell’“astreinte”, già regolato nel processo civile dall'art. 614-bis c.p.c., per effetto dell'art. 49, comma 1 della l. 69/2009, ed introdotto nel processo amministrativo dalla ridetta norma del c.p.a., è un mezzo di coercizione indiretta ispirato ad un modello "compulsorio”, del tutto differente dal rimedio della nomina del commissario ad acta che provvede in luogo dell'amministrazione, che comporta una misura attuativa del giudicato ispirata alla diversa logica della "esecuzione surrogatoria".

 
2. E’ ammissibile la domanda cumulativa al giudice amministrativo della nomina del commissario ad acta e dell’applicazione dell'astreinte, tenuto conto che, per effetto di un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'amministrazione non perde il potere di provvedere dopo la nomina del commissario ad acta, ciò che rende astrattamente non incompatibile la coazione indiretta costituita dall'astreinte con la nomina del commissario ad acta.
 
3. Si è esclusa la possibilità di far ricorso all’astreinte quando l'esecuzione del giudicato consista nel pagamento di una somma di denaro; ciò attesa l’iniquità della correlata condanna, consistente nel pagamento di una somma di denaro, laddove l'obbligo oggetto di domanda giudiziale di adempimento è esso stesso di natura pecuniaria, ed è già assistito, a termine del vigente ordinamento, per il caso di ritardo nel suo adempimento, dall’obbligo accessorio degli interessi legali, cui la somma dovuta a titolo di astreinte andrebbe ulteriormente ad aggiungersi. Nell’avversata ipotesi, infatti, per un verso, si duplicherebbero ingiustificatamente le misure volte a ridurre l'entità del pregiudizio derivante all’interessato dalla violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato, per altro verso, si determinerebbe un ingiustificato arricchimento del soggetto già creditore, oltre che della prestazione principale, di quella accessoria.
 
 

Avv. Giovanni Dato 
 
T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 29dicembre 2011, n. 10305
 
N. 10305/2011 REG.PROV.COLL.
N. 08433/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8433 del 2011, proposto da: 
Carmela Ponticiello, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Orlando, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, via Adalberto, n. 6; 
contro
Ministero della giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12; 
per l'ottemperanza 
del decreto n. 6135, depositato il 2 novembre 2010, della Corte di Appello di Roma – Sezione equa riparazione.
Visto il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 19 dicembre 2011 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto n. 6135, depositato il 2 novembre 2010, la Corte di Appello di Roma – Sezione equa riparazione, ha condannato il Ministero della giustizia a corrispondere la somma di € 3.000,00 a titolo di equa riparazione di danno morale, oltre interessi legali dalla data della domanda, all’odierna ricorrente.
A fronte della notificazione dell’anzidetto decreto in forma esecutiva in data 28 gennaio 2011, il Ministero intimato ometteva di provvedere all’adempimento del comando promanante dal titolo giudiziario di cui sopra, assistito da forza di giudicato per effetto dell’omessa impugnazione.
Ha chiesto pertanto la ricorrente che, in accoglimento del presente mezzo di tutela, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., l’adito giudice amministrativo ordini al Ministero della giustizia di dare piena ed integrale attuazione al predetto decreto, mediante pagamento in favore della ricorrente della somma in esso indicata, in un termine prefissato;
- disponga, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, che a tanto provveda un commissario ad acta;
- fissi la somma dovuta dal Ministero della giustizia per ogni violazione, inosservanza successiva o ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;
- condanni l’amministrazione alle spese di lite del presente giudizio, con attribuzione all’avvocato antistatario. 
Il Ministero della giustizia si è costituito in resistenza senza formulare specifiche difese.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 19 dicembre 2011.
DIRITTO
1. Constatata la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa principale con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente – atteso che, sulla base delle depositate evidenze documentali, ed in ragione del comportamento processuale serbato dalla resistente Amministrazione della giustizia, il decreto indicato in narrativa non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione – non può esimersi l’adito giudice amministrativo dal disporre l’accoglimento del mezzo di tutela all’esame.
Dispone per l’effetto la Sezione che il Ministero della giustizia, nella persona del Ministro p.t., provveda a dare piena ed integrale esecuzione al decreto n. 6135 del 2 novembre 2010 della Corte di Appello di Roma – Sezione equa riparazione; e, per l’effetto, provveda alla corresponsione in favore della ricorrente dell’importo di € 3.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
Ove a tanto la suindicata Autorità ministeriale non provveda entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione, i relativi adempimenti sono posti in essere, nella qualità di Commissario ad acta, dal Direttore generale p.t. della Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani del Ministero della giustizia (personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato), entro il successivo termine di giorni 60 (sessanta).
2. Parte ricorrente ha domandato, oltre alla nomina del commissario ad acta, ed ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, anche la fissazione della "somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato", statuizione che costituisce titolo esecutivo, ai sensi della appena citata disposizione.
Il Collegio, al riguardo, intende uniformarsi al recente ed estremamente convincente indirizzo giurisprudenziale (Tar Campania, Napoli, IV, 15 aprile 2011, n. 2162) che, fatta ricognizione della genesi dell’istituto, cd. “astreinte”, già regolato nel processo civile dall'art. 614-bis c.p.c., per effetto dell'art. 49, comma 1 della l. 69/09, ed introdotto nel processo amministrativo dalla ridetta norma del c.p.a., e rilevatane la particolare attinenza agli obblighi di facere e di non facere infungibili, ha osservato che il rimedio in parola, mezzo di coercizione indiretta ispirato ad un modello "compulsorio”, è del tutto differente dal rimedio della nomina del commissario ad acta che provvede in luogo dell'amministrazione, che comporta una misura attuativa del giudicato ispirata alla diversa logica della "esecuzione surrogatoria".
Ciò posto, si è riconosciuta l’ammissibilità della domanda cumulativa al giudice amministrativo della nomina del commissario ad acta e dell’applicazione dell'astreinte, tenuto conto che, per effetto di un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'amministrazione non perde il potere di provvedere dopo la nomina del commissario ad acta, ciò che rende astrattamente non incompatibile la coazione indiretta costituita dall'astreinte con la nomina del commissario ad acta.
Al contempo, si è registrato che il codice del processo amministrativo introduce l’astreinte, con l’art.114, comma 4, lett. e), solo ove "ciò non sia manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative", e che tali espressioni, alquanto generiche, non possono che sottintendere l’auspicio del legislatore di un uso prudente di tale istituto, comportante esborso di pubblico denaro.
Per l’effetto, si è esclusa la possibilità di far ricorso all’astreinte quando l'esecuzione del giudicato consista, come nella fattispecie, nel pagamento di una somma di denaro.
Ciò attesa l’iniquità della correlata condanna, consistente nel pagamento di una somma di denaro, laddove l'obbligo oggetto di domanda giudiziale di adempimento è esso stesso di natura pecuniaria, ed è già assistito, a termine del vigente ordinamento, per il caso di ritardo nel suo adempimento, dall’obbligo accessorio degli interessi legali, cui la somma dovuta a titolo di astreinte andrebbe ulteriormente ad aggiungersi. 
Nell’avversata ipotesi, infatti, per un verso, si duplicherebbero ingiustificatamente le misure volte a ridurre l'entità del pregiudizio derivante all’interessato dalla violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato, per altro verso, si determinerebbe un ingiustificato arricchimento del soggetto già creditore, oltre che della prestazione principale, di quella accessoria. 
Sulla scorta di detti parametri logici, che il Collegio ritiene pienamente rispondenti alla lettera ed alla ratio dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la domanda in esame deve essere respinta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza sulla domanda principale e vengono equitativamente liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, così dispone:
- ordina al Ministero della giustizia, nella persona del Ministro p.t., di dare piena ed integrale esecuzione al decreto n. 6135 del 2 novembre 2010 della Corte d’Appello di Roma – Sezione equa riparazione, provvedendo alla corresponsione in favore della ricorrente dell’importo indicato in motivazione;
- ove l’Amministrazione non ottemperi a quanto sopra indicato entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, a tanto provvederà, nella qualità di Commissario ad acta, il Direttore generale p.t. della Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani del Ministero della giustizia; al quale, personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato, è demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra nell’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta);
- condanna il Ministero della giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese della presente procedura, per complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), in favore del procuratore in giudizio della ricorrente, avv. Gennaro Orlando, a fronte della richiesta da questi formulata nell’atto introduttivo del giudizio, giusta quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 93 c.p.c..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 
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