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ratio iuris testata

Direzione Scientifica: Cons. Mauro Orefice - Cons. Stefano Toschei



Cons. Stato, sez. IV, 31 dicembre 2009, n. 9292


Sulla cessazione della materia del contendere e sulla sopravvenuta carenza di interesse 

L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, figura di stretta elaborazione giurisprudenziale, è accomunata a quella limitrofa della cessazione della materia del contendere, direttamente regolamentata dal legislatore con la norma di cui all’art. 23 comma 7 della legge 1034 del 1971, per la disciplina, che determina in entrambi i casi la improcedibilità del ricorso, e per la tipologia di fatto di origine, che è sempre un ulteriore provvedimento della Pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione. Tuttavia le due figure si differenziano tra loro nettamente per la diversa soddisfazione dell’interesse leso. La sopravvenuta carenza di interesse, infatti, opera solo quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra la pubblica amministrazione e l’amministrato; al contrario, la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato. Inoltre, proprio perché la valutazione dell’interesse alla prosecuzione dell’azione spetta unicamente al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso soggetto, in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte. ( con annotazione di Avv. Giovanni Dato)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9010 del 2008, proposto da Edil Sanor s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Caruso e Massimo F. Ingravalle, ed elettivamente domiciliata, unitamente ai difensori, presso lo studio Pezzana in Roma, largo Teatro Valle n. 6;
contro
Comune di Foggia, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Eugenio Lorusso, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via Flaminia n.56;
nei confronti di
Consorzio Unitario Coop. Casa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Palumbo, ed elettivamente domiciliato presso l’avv. M. Cristina Lenoci in Roma, via Cola di Rienzo n. 271;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione seconda, n. 1310 del 28 maggio 2008;

visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2009 il dott. Diego Sabatino;
udito per le parti l’avv. Lorusso, in proprio e su delega dell’avv. Palumbo;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
Con ricorso iscritto al n. 9010 del 2008, Edil Sanor s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione seconda, n. 1320 del 28 maggio 2008 con la quale era stato respinto il ricorso proposto da Comune di Foggia per l’annullamento della deliberazione della Giunta Comunale n. 89 datata 27 marzo 2006, affissa all'Albo Pretorio del Comune il successivo giorno 28.03.2006, recante "presa d'atto delle operazioni della Commissione di Gara per la formulazione della graduatoria per l'assegnazione in diritto di superficie di suoli residui nell'ambito del PEEP, e approvazione -come dal verbale della suddetta Commissione datato 02.03.2006- della graduatoria dei soggetti ammessi alla gara, con i rispettivi punteggi".
A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso di aver partecipato al bando indetto dal Comune appellato per l’assegnazione del diritto di superficie dei suoli residui nell’ambito P.E.E.P. (Programma Edilizia Economica e Popolare), risultando non aggiudicataria.
Impugnava pertanto l’atto indicato in epigrafe con cui il Comune di Foggia prendeva atto ed approvava la graduatoria ed i relativi punteggi attribuiti ai soggetti ammessi alla gara.
Nel giudizio de qua si costituiva il Comune di Foggia che chiedeva dichiararsi l’inammissibilità e, comunque, rigettarsi nel merito il ricorso. Si costituiva, altresì, il controinteressato Consorzio Unitario COOP Casa che oltre a chiedere il rigetto del ricorso spiegava ricorso incidentale.
Il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le doglianze, ritenendo corretto l’operato dell’amministrazione.
Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenziava anche in secondo grado le ragioni di censura già espresse dinanzi al T.A.R..
Nel giudizio di appello, si costituiva il Comune di Foggia ed il contro interessato Consorzio unitario coop. Casa., chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2009, previa dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Questa figura, di stretta elaborazione giurisprudenziale, è accomunata a quella limitrofa della cessazione della materia del contendere, direttamente regolamentata dal legislatore con la norma di cui all’art. 23 comma 7 della legge 1034 del 1971, per la disciplina, che determina in entrambi i casi la improcedibilità del ricorso, e per la tipologia di fatto di origine, che è sempre un ulteriore provvedimento della pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione.
Tuttavia le due figure si differenziano tra loro nettamente per la diversa soddisfazione dell’interesse leso. La sopravvenuta carenza di interesse, infatti, opera solo quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra la pubblica amministrazione e l’amministrato; al contrario, la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato.
Inoltre, proprio perché la valutazione dell’interesse alla prosecuzione dell’azione spetta unicamente al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso soggetto, in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte.
Per quanto attiene invece la vicenda in esame, non può che evidenziarsi come i provvedimenti ulteriormente intercorsi tra la pubblica amministrazione ed il ricorrente non abbiano dato luogo alla integrale soddisfazione dell’interesse azionato, ma ad altro interesse succedaneo, in quanto l’appellante ha dichiarato che, con delibera del 22 giugno 2009, è divenuta assegnataria di un lotto diverso.
La nuova regolazione del rapporto, intervenuta in corso di causa, ben impone la dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse, come peraltro evidenziato dalla parte appellante stessa..
Residua la regolamentazione delle spese, che possono essere integralmente compensate tra la parte appellante e la parte appellata.
In merito al rapporto con la parte controinteressata, estranea alla nuova regolazione del rapporto amministrativo, le spese seguono l’ordinario criterio e quindi vanno poste a carico della parte che ha dato luogo al giudizio e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l’appello n. 9010 del 2008 per sopravvenuta carenza di interesse;
2. Condanna Edil Sanor s.r.l. a rifondere al Consorzio unitario coop. Casa le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 2.000,00 (euro duemila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge;
3. Compensa integralmente tra le altre parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori:
Pier Luigi Lodi, Presidente FF
Giuseppe Romeo, Consigliere
Antonino Anastasi, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

  Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione

 

     
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