Lo Stato Giuridico del Giudice Tributario
di Cesare Lamberti
1. Lo stato giuridico dei componenti delle Commissioni tributarie non ha mai appassionato né il legislatore né la dottrina [1]. Nell’ordinamento di cui al r.d. 8 luglio 1937 n. 1516 [2], cui si deve la prima regolamentazione della loro attività, le Commissioni, istituite dal titolo IV del r.d.l. n. 1639/1936 [3] erano parte della pubblica amministrazione che provvedeva, al suo interno alla risoluzione delle controversie d’imposta in via esclusiva o in concorrenza con la giurisdizione ordinaria [4]. Già allora, i presidenti e vice presidenti erano costituiti da magistrati appartenenti all’ordine giudiziario, mentre componenti erano scelti in relazione alla entità degli interessi delle attività produttive operanti nella provincia e fra i tecnici ed esperti in materia di affitti e di valutazione di immobili. Più che definire la loro posizione, il legislatore si era preoccupato di conservare la proporzione fra i componenti rappresentativi degli interessi governativi e quelli rappresentativi degli interessi i categoria e di garantirne l’imparzialità, assicurando a tutti i componenti “identica funzione, esclusa ogni particolare rappresentanza di interessi territoriali, di categoria o di parte”[5].
2. A differenza degli appartenenti all’ordine giudiziario, la cui destinazione alle Commissioni era considerata una sorta di continuazione delle loro ordinarie funzioni di imparziale applicazione della legge, lo status degli altri componenti le commissioni era assimilabile al munus publicum che distingueva la figura del funzionario onorario, secondo i principi all’epoca vigenti. La carica di componente le commissioni distrettuali e provinciali era, infatti “ufficio pubblico, che non può essere rifiutato da coloro che posseggono i requisiti richiesti dalla legge”, per sottrarsi al quale era addirittura necessario l’espresso esonero[6]. Lo status di funzionario amministrativo dei componenti le commissioni non era, all’epoca, oggetto di discussione. E altrettanto non lo era la soggezione dei componenti “togati” alla potestà dell’Amministrazione finanziaria. Al Ministro o all’intendente di finanza, spettava, infatti, il potere di nominare i singoli componenti “laici” delle Commissioni ed anche quelli “di sorvegliare l'andamento dei lavori delle commissioni distrettuali e provinciali” e di ordinarne lo scioglimento, nel caso di inattività o di irregolare funzionamento per gravi motivi[7].
3. Nell’ordinamento anteriore alla legge delega n. 825 del 1971, lo status dei componenti era perciò direttamente commesso alla natura delle Commissioni, ritenute dalla generale opinione, organi dell’Amministrazione finanziaria [8], sia pure operanti con particolari garanzie di imparzialità assicurate dall’applicazione di specifiche norme del Codice di procedura civile e dalla presenta, nella qualità di presidente dei collegi deliberanti, di magistrati dell’ordine giudiziario.
4. Durante l’intero corso degli anni ’60, la natura delle Commissioni fu oggetto del noto contrasto fra la Corte costituzionale e la Corte di cassazione sulla possibilità di sollevare questioni di legittimità delle singole leggi d’imposta, costantemente negata dall’una con richiamo al divieto di costituzione di giudici speciali ed ammessa dall’altra, con la probabile intenzione di dare impulso alla riforma e di sgravare il giudice ordinario di controversie di modesto valore economico e di altrettanto modesta portata giuridica. Sulla questione, la legge delega n. 825 del 1971 [9] non prese alcuna posizione, limitandosi a prevedere “ la revisione della composizione, del funzionamento e delle competenze … delle commissioni tributarie anche al fine di assicurare la autonomia e l'indipendenza, e in modo da garantire l'imparziale applicazione della legge”. Dei componenti la delega non si occupò affatto, salvo prevedere che una parte di essi fosse designata dagli enti locali[10]. La via prescelta dal decreto delegato n. 636 del 1972[11], fu ancora una volta di compromesso: fu salvato l’assetto delle vecchie Commissioni ma le loro funzioni furono più assimilate a quelle giurisdizionali tramite il richiamo al Codice di procedura civile, qualora non espressamente derogato[12]. Ci volle la Corte costituzionale a riqualificare le Commissioni come veri e propri giudici speciali affermando che la riforma del contenzioso tributario era avvenuta in attuazione della proroga delle revisioni dei giudici speciali contenuta nell’art. VI delle disposizioni transitorie alla Costituzione[13]. Né il decreto delegato né la pronunzia della Corte spesero però parola sullo status dei componenti delle Connessioni, salvo riaffermarne l’identità di funzioni, con una formulazione analoga a quella dell’art. 27, del R.d.l. n. 1639/1936[14] ed innovarne la durata della carica “a tempo indeterminato”. I dubbi sulla loro giuridizionalità rimasero, come anche le perplessità sullo stato giuridico dei componenti. In relazione alla competenza, estesa ai “tributi nuovi”, nel frattempo introdotti, fu ipotizzata l’insufficienza del decreto delegato ad introdurre un veri e proprio organo di giurisdizione speciale in violazione dell’art. 102 cost.. In relazione alla designazione dei componenti furono avanzati dubbi sulla garanzia d’imparzialità[15]. Da più parti, in dottrina, fu sottolineato che la natura amministrativa delle Commissioni non era del tutto venuta meno e che lo stato giuridico dei componenti le Commissioni poco si differenziava da quello dei membri dei collegi amministrativi, che componevano le controversie fra il privato a la p.a. con talune garanzie della giurisdizione.
7. Anche nel nuovo sistema, il vincolo genetico con l’amministrazione finanziaria[16] rimase sin troppo evidente. La nomina e la decadenza era riservate al decreto del ministro delle finanze, anche se su proposta dell’Autorità Giudiziaria e la scelta “corporativa” dei componenti non era in grado di attribuire “sicuro e assoluto affidamento tanto allo stato quanto al contribuente”. Ancora durante il suo operare, il sistema, pletorico e scarsamente agevole[17] aveva mostrato tutti i suoi limiti[18]. La possibilità di “giurisdizionalizzare” il processo, dopo i primi due gradi di giudizio, trasferendo la controversia in Corte d’appello -ed eventualmente in Cassazione- ne procrastinava la chiusura sine die. Migliori garanzie non offriva la prosecuzione della causa in Commissione centrale.
8. Sulla posizione dei componenti la possibilità della “doppia via” non era indifferente. L’esistenza di una fase di merito davanti alla Corte d’appello e il ricorso per Cassazione ex art. 111 cost. delle decisioni della Commissione centrale deponevano più per la natura amministrativa delle Commissioni e dello stato giuridico dei suoi componenti che per quella giurisdizionale. Ma non furono questi i problemi dell’epoca. La gratuità del processo aveva moltiplicato il contenzioso in misura esponenziale. Alla farraginosità della legislazione sostanziale e sanzionatoria si accompagnava l’incapacità dei giudici di dare risposte soddisfacenti. Alla situazione, l’amministrazione aveva reagito con una serie interminabile di “condoni” sui tributi principali e di “mini condoni” per le sole sanzioni, culminati nel “concordato di massa” del 1995[19], così sottraendo le controversie alle Commissioni, le cui decisioni erano in larga parte "stalciate" ancor prima che il processo fosse definito. Il condono interveniva perlopiù quando il procedimento giudiziale era ancora in corso ed impediva che la sentenza diventasse irrevocabile.
9. Più che sullo status dei componenti, l’attenzione della dottrina dell’epoca si concentrò sui i problemi sostanziali dell’indipendenza dei giudici definiti “non di ordine giuridico ma di ordine psicologico”[20]. Per i giudici ordinari, il lavoro nelle Commissioni costituiva un’attività parallela, per i componenti era un’attività subordinata alla loro occupazione principale, che ne condizionava le decisioni sotto il profilo psicologico. Fenomeno questo inevitabile, per il lassismo delle norme sull’incompatibilità con l’ufficio di giudice tributario, a sua volta inevitabile per la scarsità delle remunerazioni. Tutto ciò si traduceva in forti condizionamenti psicologici per l’una o per l’altra parte del processo. A favore del contribuente giocava la provenienza dei singoli membri dall’esercizio delle libere professioni, a favore del fisco la possibilità di far parte delle commissioni, consentita ai funzionari dell’amministrazione finanziaria. Una qualche neutralità era garantita all’epoca solo dalla componente accademica presso la commissione tributaria centrale. Anche la preparazione tecnica e l’approfondimento delle questioni erano generalmente considerate inadeguate: l’una per il sistema di designazione che prescindeva dal possesso di titoli specifici, l’altra per il sistema di retribuzione calcolata “a cottimo” e non sulla base della complessità delle decisioni.
10. In questa situazione prese vita l’art. 30 della legge delega n. 413 del 1991 e fu varato il D.Lgs. n. 545/1992, primo ordinamento di stato dei giudici tributari. La riforma degli anni 1991/92 fu definita dai più come un’occasione mancata: quella della creazioni di giudici tributari togati, integrata con la magistratura ordinaria, amministrativa e contabile la cui professionalità e competenza fosse garantita da un accesso concorsuale e da carriere meritocratiche e permettesse la trattazione delle cause in tempi brevi con un impegno professionale e continuativo[21]. Del riordino furono salutati con favore l’estensione della responsabilità civile propria della magistratura togata[22], l’istituzione dell’organo di autogoverno e l’attribuzione di un compenso mensile. Fu considerato con sfavore il sistema di reclutamento che, con una singolare procedura concorsuale, finì per riversare nelle nuove Commissioni i precedenti componenti, senz’altro criterio che quello dell’“appartenenza”. La precedenza nella nomina stabilita in via transitoria dall’art. 43 del D.Lgs. n. 545/1992 in favore dei vecchi componenti le Commissioni di primo e di secondo grado, ha ridotto i nuovi organismi in una sorta di riedizione dei precedenti, con accesso garantito dalla comunicazione a proseguire l’incarico, prescindendo da qualsivoglia valutazione della professionalità. La precostiuzione in capo ai precedenti componenti di una sorta di “diritto alla riconferma” era sicuramente poco consono all’art. 30 della legge n. 413 del 1991, il cui comma 1, lett. e ), per gli organici dei giudici tributari stabiliva che il “numero” dei giudici fosse non inferiore ai componenti delle Commissioni di cui al DPR n. 636/1972 e non certo il riversamento sic et simplciter dei vecchi componenti nei nuovi organi. Non mancarono però i fatti positivi
11. Nel D.Lgs. n. 545 del 1992, oggetto del riordino sono “gli organi della giurisdizione in materia tributaria”. Nel D.Lgs. n. 546 del 1992 “la giurisdizione tributaria è esercitata dalle Commissioni provinciali e regionali” con l’applicazione, oltre che delle disposizioni processuali previste nel decreto “per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme dei codice di procedura civile”. Negli artt. 4 r 5 del D.Lgs. n. 545/1992 la parola “membri” delle Commissioni, propria degli artt. 2 e 3 del DPR 636/1972, è sostituita per la prima volta con la parola “giudici” i quali rappresentano i veri e propri soggetti titolare della giurisdizione. Insieme alle consuete disposizioni sulla nomina dei presidenti e dei vice presidenti, il D.Lgs. n. 545 del 1992 introduce l’equiparazione -per molti versi- dello stato giuridico dei giudici tributari a quello dei giudici civili a amministrativi. L’art. 7 comma 1 che nella lettere a), b), c) ed e) fissa i requisiti per l’accesso alle Commissioni in modo analogo a quello nella magistratura, l’art. 9 prevede -a regime- che la nomina a giudice tributario avviene con decreto del Presidente della Repubblica e previo parere del Consiglio di Presidenza (ancorché su proposta del Ministro delle finanze), l’art. 8 determina un regime di incompatibilità, che ad opera della successiva legislazione è valso a conferire alle Commissioni maggior serietà ed affidabilità.
12. Allo stato attuale, è oramai consolidata in giurisprudenza e dottrina la specialità della giurisdizione tributaria, al pari della giurisdizione amministrativa e contabile[23]. Rispetto alle magistrature speciali, la singolarità delle Commissioni è però evidenziata sia dall’oggetto delle pronunzie, di condanna dell’amministrazione oltre che di annullamento dell’atto impugnato, sia dal “terzo grado” di giudizio in quanto la Corte di cassazione pronunzia su ogni vizio di legittimità e non solo per questioni attinenti alla giurisdizione[24]. A queste sia aggiunge l’altra singolarità, affermatasi di recente. Diversamente dalle giurisdizioni speciali, nelle quali una parte del giudizio è sempre una pubblica amministrazione, il processo tributario può anche svolgersi fra il cittadino e i soggetti privati titolari della riscossione, come lo sono i concessionari degli enti locali e Riscossione s.p.a., subentrata nella riscossione delle imposte erariali dopo le recenti riforme[25].
13. Delle problematiche agitate nel momento dell’entrata in vigore dei decreti delegati,rimangono ancora aperte quelle della diversità fra le categorie di giudici di provenienza “laica” e di provenienza “giurisdizionale” (cioè dalle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile), della distinzione dei requisiti per le nomine nelle Commissioni provinciali e regionali, tuttora in contrasto con l’art. 107 cost. secondo cui i giudici si distinguono in base all’esercizio concreto delle funzioni svolte e non par altri requisiti di preparazione , della retribuzione del tutto insufficiente rispetto al “peso” delle questioni trattate, della professionalità, ancora non soggetta a specifico accertamento. L’attività del legislatore non ha segnato passi significativi[26], se si eccettua la proroga della permanenza in servizio dei giudici tributari e l’abrogazione della norma che ne prevedeva la decadenza automatica dopo undici anni dall’insediamento e l’inasprimento del regime delle incompatibilità, con la modifica dell’art. 8 lett. i) ed m) D.Lgs. n. 545/1992, anche se a decorrere dal 1° ottobre 2001, nei confronti dei professionisti (e dei coniugi e parenti) che esercitano anche in modo saltuario ed accessorio la consulenza tributaria o l’assistenza e la rappresentanza dei contribuenti. Sono stati elaborati nel corso della corrente XV Legislatura due progetti di riforma delle Commissioni: C. 2366 presentato alla Camera dei deputati il 14 marzo 2007[27]elaborati dalle Associazioni di categoria. Comuni a tutti sono il mutamento della denominazione delle Commissioni (in tribunali e in corti d’appello tributarie[30]), l’ampliamento della giurisdizione a tutti i tributi (ed alle prestazioni contributive) e attribuzione alle Commissioni di giurisdizione esclusiva estesa alle misure cautelari (con ammissione del doppio grado) e alla fase dell’esecuzione (anticipato largamente dagli emendamenti ad D.Lgs. n. 546/1992), l’autonomia delle Commissioni dal Ministero delle finanze con attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria dell’amministrazione e dello status dei giudici e lo snellimento del processo in modo da accelerarne la conclusione e garantire il contribuente in misura più ampia. Alle più recenti innovazioni (l. n. 244 del 2007, finanziaria per il 2008) si deve la delocalizzazione della Commissione tributaria centrale presso le Commissioni regionali, la rideterminazione del numero degli organici e delle Sezioni delle Commissioni in base al flusso medio dei processi nel biennio precedente e il rinnovo del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, al quale spetterà individuare i criteri di valutazione della professionalità dei giudici per il reclutamento e l’assegnazione alle sezioni (art. 1, commi da 351 a 354, l. n. 244 del 2007). e C. 3259, presentato alla Camera dei deputati il 19 novembre 2007[28]. Uno, meno recente, è il disegno di legge n. 1340 di riordinamento della giustizia tributaria pendente al Senato[29].In quanto progetti di legge d’iniziativa parlamentare e governativa, sono destinati tutti a cadere con lo scioglimento anticipato delle Camere. Altri progetti di riforma sono stati
14. Nessuna particolare attenzione è invece dedicata alla condizione giuridica dei giudici, che rimane quella contenuta nel D.Lgs. n. 545 del 1992, con variazioni di dettaglio sui criteri di scelta e con valorizzazione della professionalità negli ingressi, nei mutamenti di sede e nel conferimento delle funzioni direttive, demandati al Consiglio di presidenza. Al prelievo dei giudici dalle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile, dalle Università e dalle altre categorie di dirigenti della p.a. e dei professionisti, con il comma 351 della l. n. 244 del 2007, si aggiunge (per i soli presidenti delle Sezioni regionali delocalizzate dalla Commissione centrale) quello dei giudici della Commissione centrale ivi destinati. Anche con le possibili riforme, il criterio “a regime” sembra destinato a rimanere quello della scelta dei giudici tributari da altri plessi giurisdizionali (giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile), da organismi particolarmente qualificati (Università - Dirigenti amministrativi - Ufficiali della Guardia di finanza) o dagli ordini professionali. La selezione è, così, riservata ad una scelta di “secondo grado” che presuppone il superamento di precedenti concorsi o altri meccanismi di selezione o qualificazione. L’“alterità” della provenienza professionale rispetto a quella proprie della materia, comporta, oltre alla diversità di formazione una serie di interrogativi di non facile soluzione, specie con riferimento allo status dei giudici.
13. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha, di recente, espresso perplessità sulla definizione dei giudici tributari quali “giudici onorari” e ha rivendicato la specialità della loro posizione, perché titolari di «giurisdizione esclusiva nella materia tributaria e nelle altre specificate dalla legge»[31]. Secondo il Consiglio di Presidenza, l’autonomia della giurisdizione tributaria «costituirebbe un modello da proporre, sia sotto il profilo ordinamentale che processuale, agli altri paesi membri della Comunità europea, nei quali, non esistendo una vera e propria giustizia del settore, il contenzioso fiscale rientra nella competenza o del giudice amministrativo o del giudice ordinario»[32]. In sostanza, la disciplina di stato dei giudici tributari, contenuta nel D.Lgs. n. 545 del 1992 o in altra normativa di riordino di analoga portata, varrebbe - secondo il Consiglio di Presidenza - a conferire loro uno stato giuridico ad hoc, significativo per la specialità ed esclusività della giurisdizione, analogamente a quanto si verifica per il complesso Tar-Consiglio di Stato, per la Corte dei Conti e per la Magistratura militare. Se questo appare possibile per i giudici tributari provenienti da categorie “togate” è di più difficile prospettazione per quelli appartenenti alle altre categorie di pubblici impiegati civili e militari, per i docenti e per i professionisti. Per gli uni, l’accesso alle funzioni è comunque sbarrato dal superamento di un prova concorsuale, per gli altri l’esercizio della professione è garantito dal conseguimento dell’abilitazione.
14. Dei giudici delle Commissioni, solo quelli “togati” beneficiano dell’appartenenza all’ordine giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 se provenienti dall’Autorità giudiziaria ordinaria, o della similitudine a quello giudiziario dei rispettivi ordinamenti di appartenenza, se provenienti dalla giurisdizione amministrativa, contabile o militare. Così non è per i giudici “non togati”, appartenenti alle altre categorie dei dirigenti, dei militari e dei professionisti, il cui stato è disciplinato da apposite normative di settore e per quelli cessati dal servizio, privi di vincoli con l’ordinamento da cui provengono.
15. Rispetto alle altre giurisdizioni speciali, caratterizzate da uno status uniforme dei rispettivi componenti, quella tributaria è allo stato attuale, la giurisdizione con maggiore disuniformità. Ai giudici ordinari, che costituiscono l’ordine giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, si affiancano quelli amministrativi, contabili e militari, oltre ai “professionisti idonei” estranei alle magistrature ordinarie e speciali. È quindi impossibile ricondurre il loro status ad unicità come avviene nell’ordinamento giudiziario, costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico Ministero e al quale appartengono, nella qualità di magistrati onorari il giudice di pace e i giudici onorari di tribunale (art. 4, r.d. n. 12 del 1941).
16. La mancanza di uniformità di stato si riflette inevitabilmente nella composizione dei collegi giudicanti, nei quali i componenti “togati” continuano ad essere soggetti al proprio ordinamento di provenienza oltre che alle disposizioni del D.Lgs. n. 545 del 1992, quelli “non togati” soltanto a quest’ultimo. E questo con inevitabili differenze per che attiene alle incompatibilità regolate per gli uni dagli artt. 16 e 18 dell’ordinamento giudiziario, per gli altri dall’art. 8, D.Lgs. n. 545/1992, per quanto concerne l’inamovibilità, garantita dall’art. 107 cost. ai soli magistrati appartenenti all’ordine giudiziario e per quanto riguarda i trasferimenti disciplinati dall’art. 192 e segg. dell’ordinamento giudiziario e affatto previsti dal D.Lgs. n. 545/1992. Per i giudici tributari sembra anzi prevalere una sorta di “interesse alla sede”, per la loro localizzazione secondo precisi ambiti territoriali e non secondo una prospettiva nazionale.
17. E’ innegabile che la compresenza di componenti “togati e non togati” ha, da sempre, caratterizzato le Commissioni, che, per questo aspetto, sono rimaste immutate dal r.d.l. n. 1639/1936 a tutt’oggi. Se, una volta, tutto questo era consono con il loro carattere amministrativo, non lo è più una volta affermatasi la loro natura di giudici speciali, già indiscussa dopo i decreti delegati del 1992 e definitiva dopo la “generalizzazione” della giurisdizione esclusiva delle Commissioni nel 2005[33]. E questo determina la loro singolarità nel quadro degli organi giudicanti. Nella giurisdizione ordinaria non esistono estranei all’ordinamento giudiziario: ne fanno parte il giudice di pace e i giudici onorari di tribunale e la presenza nei collegi giudicanti di “cittadini idonei” estranei alla magistratura è ammessa nelle sole “sezioni specializzate”, per la specifica preparazione sulle materie oggetto di giudizio[34]. Nelle giurisdizioni speciali l’integrazione dei collegi giudicanti con personale nominato “di provenienza esterna” è prevista per particolari situazioni locali riconosciuta dagli statuti regionali (il CGRS del Consiglio di Stato, il TRGA per i Tribunali amministrativi regionali). Costoro svolgono però le funzioni giudicanti con rapporto professionale a tempo pieno ed hanno lo stesso stato giuridico dei giudici di provenienza concorsuale.
18. Nelle Commissioni coesistono giudici che esercitano professionalmente il loro ufficio e funzionari della p.a. e professionisti senza nessuna distinzione fra i giudici “togati” da quelli “delle altre categorie”, che accedono alla presidenza delle sezioni[35], se in possesso di determinati requisiti e di sufficiente anzianità. Per gli uni l’attività presso le Commissioni rappresenta un incarico extragiudiziale che essi assumono previa autorizzazione del C.S.M. ex art. 16, co. 2, r.d. n. 12/1941, per gli altri un “ufficio pubblico” che “non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego”, come di limita ad affermare l’art. 11 del D.Lgs. n. 545 del 1992.
19. Allo stato, l’assimilazione dei giudici tributari non provenienti dalle magistrature ai giudici onorari dei tribunali[36], condivisa dagli organi rappresentativi della categoria[37] appare la più consona al diritto vivente. Rispetto alle commissioni rimane la diversità è dovuta alla loro composizione collegiale, mentre il giudice onorario opera perlopiù con funzioni di giudice monocratico. Comune è invece la mancanza del limite alla competenza per valore che caratterizza sia le funzioni delle Commissioni che i giudici onorari di tribunale in composizione monocratica o collegiale, ai sensi dell’art. 50-ter c.p.c.[38], diversamente dal giudice di pace[39], la cui competenza è soggetta a precisi limiti di valore, secondo l’art. 8 del Codice di procedura civile.
20. Del resto, la coesistenza fra giudici togati e non togati è una realtà di fatto nella giurisdizione ordinaria, quantomeno nel primo grado di giudizio e lo è, anche se in casi particolari, nelle altre giurisdizioni speciali. Nelle Commissioni, il fenomeno investe ambedue i gradi della giurisdizione di merito. La tendenza che si riscontra nei disegni di legge all’esame del Parlamento è quella della reciproca equiparazione, salva la progressione nelle funzioni e la professionalità, da rivedere, però, con più adeguati ed appropriati criteri.
[1] Cfr. tuttavia i contributi di Fortuna, E, Brecciaroli, P, d’Ayala Valva, F., Marongiu, G. Moschetti, F. in Giusto processo tributario e professionalità del giudice, Padova 2006.
[2] Norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari.
[3] Regio Decreto-Legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639 - Riforma degli ordinamenti tributari. E ancor prima con la legge 14 luglio 1864, n. 1830, istituiva delle Commissioni comunali (o consorziali) e provinciali, aventi competenza sull’imposta di ricchezza mobile (le Commissioni risalgono perciò a ben 141 anni or sono.
[4] A.D. Giannini, Istituzioni di diritto tributrario, Milano 1974, pagg. 223 segg.
[5]Art. 27, comma primo R.d.l. n. 1639/1936, il cui secondo comma recita: “loro giudizio sarà indirizzato esclusivamente all'applicazione della legge in base alla obbiettiva considerazione dei fatti, delle circostanze e degli elementi tutti di apprezzamento di cui siano a conoscenza”.
[6]Cfr. artt. 8 e segg. R.d.l. 8 luglio 1937, n. 1516, che assoggetta l’esonero dell’incarico alla domanda dell’interessato, cui segue un vero e proprio procedimento di verifica dell’esistenza dei presupposti.
[7] Cfr. artt. 20 e segg. R.d.l. 8 luglio 1937, n. 1516.
[8] A.D. Giannini, Istituzioni di diritto tributrario, in particolare la nota 9 di pag. 225 nella quale si dà atto della opinione contraria di Ragnisco ed di Rossano.
[9] Legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 14 nella quale si prevedeva che l'azione giudiziaria potesse essere esperita avanti le corti d'appello, con esclusione in ogni caso delle questioni di semplice estimazione, dopo che sia decorso il termine per il ricorso alla commissione centrale proponibile quest'ultimo in via alternativa e per soli motivi di legittimità.
[10] Art. 10, co. 2, n. 15, l. n. 825/1971.
[11]D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. Revisione della disciplina del contenzioso tributario
[12] Micheli, G.A. Corso di diritto tributario, Torino 1976, pag. 227.
[13] Corte cost. 27 aprile 1974, n. 287, Foro it., 1975, I, 1.
[14] Art. 10 DPR n. 636/1972 “indirizzata unicamente all'applicazione della legge in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte”.
[15] L’osservazione è di Micheli, Corso, cit. pag. 229.
[16] Cfr. ancora Micheli, Corso, cit. pag. 229.
[17] Finocchiaro A. e M. Commentario al nuovo contenzioso tributario, Milano 1996, pag. 7.
[18] Individuati dalla Relazione Ministeriale al decreto legislativo n. 545 del 1992.
[19] d.l. 30.9.1994, n. 564 convertito dalla l. 30.11.1994 n. 956
[20] Lupi, R. Diritto tributario, Parte Generale, Milano 1994, pag. 268, segg.
[21] Santamaria, B. Lineamenti di diritto tributario, Parte generale, Milano 1996, pag. 334.
[22] Legge 13 aprile 1988, n. 117. Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.
[23] Cfr. Consolo, C. Codice di procedura civile commentato, Milano 2007, pag. 120
[24] Cfr. Consolo, C. Codice di procedura civile, cit. pag. 131 e dottrina e giurisprudenza ivi.
[25] Art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
[26] L’osservazione è di Zanetti, M. nell’intervento “tutto fermo della giustizia tributaria, urge progetto per giudici e personale, consultabile presso il sito internet delle commissioni tributarie.
[27] PDL C. 2366 Leo: "Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria, e al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di disciplina del processo tributario" (2366 - Fase iter Camera: 1^ lettura) – [stampati non disponibili].
[28] PDL C. 3259 Leo e La Russa: "Nuova disciplina del processo tributario e modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria" (3259 - Fase iter Camera: 1^ lettura) – [stampati non disponibili].
[29] Senato della Repubblica - XV Legislatura -disegno di legge n. 1340 d’iniziativa dei senatori Benvenuto, Bamboloni e Rossi Paolo comunicato alla Presidenza il 21 Febbraio 2007 - Riordinamento della giustizia tributaria
[30] Secondo il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il mutamento del nome è pregnante sotto il profilo del diverso messaggio offerto alla collettività. La proposta avanzata in occasione della conversione del D.L. 203/2005, avvenuta con legge 248/05, aveva ottenuto l’approvazione in sede referente in occasione di conversione in legge del D.L. n. 203/2005, dalla Commissione Finanze del Senato. In sede di conversione del d.l., il Governo ha stralciato dal testo il cambio della denominazione.
[31] Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Relazione al ministro dell’economia e delle finanze sull’andamento della giustizia tributaria (1 gennaio 2005 – 31 dicembre 2005: stralcio del testo approvato nella seduta del 28 novembre 2006, pubblicato in data 12 febbraio 2007 e trasmesso alla Camera dei deputati il 6 luglio 2007).
[32] Se si esclude sotto alcuni aspetti la Germania, che ha un sistema non molto lontano dal nostro, tutti gli altri paesi non hanno un organo giurisdizionale, neanche di natura speciale, competente in via esclusiva in materia tributaria.
[33] Art. 3-bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203
[34] Cfr. Consolo, C. Codice di procedura civile, cit. pag. 132
[35] Ma non a quella delle Commissioni riservata ai magistrati togati.
[36] Per i giudici onorari di tribunale, cfr. art. 42-bis, aggiunto al r.d. n. 12 del 1941 dal D. Lgs. n. 51 de 1998.
[37] In tal senso l’intervento del rappresentante dell’A.M.T. nella cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario tributario di Roma del 2008.
[38] Aggiunto al Codice di procedura civile dal D. Lgs. n. 51 de 1998, istitutivo del giudice unico.
[39] Per giudici di pace cfr. l. 21 novembre 1991, n. 374.
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