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Direzione Scientifica: Cons. Mauro Orefice - Cons. Stefano Toschei



Cassazione, sezioni unite penali, 21 aprile 2010 n. 15208.


Il delitto di corruzione in atti giudiziaria di cui all’art. 319 ter c.p. è configurabile anche nella forma della corruzione susseguente.

Le Sezioni Unite si pronunciano sulla corruzione susseguente in atti giudiziari.

1. Premessa introduttiva. L’art. 319 ter c.p. stabilisce espressamente che se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 del codice penale sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Il codice aggiunge che se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se, invece, deriva l’ingiusta condanna a pena superiore a cinque anni o alla pena dell’ergastolo, la sanzione è della reclusione da sei a venti anni.
Si tratta di previsione incriminatrice che introduce sanzioni specifiche, dunque, per il caso in cui l’episodio corruttivo riguardi l’attività giudiziaria. Va sin da subito precisato che per la giurisprudenza la norma, oltre ad applicarsi alle ipotesi in cui è il magistrato ad essere corrotto, può riguardare anche il mercimonio delle funzioni di testimone. Per la Corte di Cassazione infatti “… È questo un tipico reato - accordo a struttura bilaterale, che ricomprende nel novero dei soggetti attivi del reato anche il testimone, che, partecipando alla formazione della volontà del giudice, riveste sin dal momento della sua citazione la qualità di pubblico ufficiale ex art. 357 c.p.… “ (Cass., sez. I, 7 febbraio 2003 n. 6274). Per la giurisprudenza “… ridurre l'accordo corruttivo a mera modalità di esecuzione di una truffa in danno di una compagnia di assicurazioni o a semplice modo di estrinsecazione di una condotta di falsa testimonianza significa disconoscere la configurazione a sè stante della fattispecie prevista dall'art. 319/ter c.p. e la sua autonoma rubricazione come ipotesi base di altre specifiche ipotesi previste nel capoverso della stessa norma con l'indicazione di pene autonome …” (Cass., sez. I, cit.)

2. La corruzione susseguente in atti giudiziari. Passando ora ad esaminare alcune delle questioni sorte a seguito dell’entrata in vigore della norma in commento, occorre soffermarsi sull’ammissibilità della corruzione susseguente in atti giudiziari.
Per una prima tesi non è ipotizzabile tale forma di corruzione nonostante che l’art. 319 ter c.p. attui un rinvio ai fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. e, dunque, richiami indirettamente sia le forme di corruzione antecedente sia quelle di corruzione susseguente. Per tale opinione la corruzione in atti giudiziari nella forma susseguente non è configurabile perché manca uno dei requisiti previsti dalla norma di legge, ossia il fine di “… favorire o danneggiare una parte in un processo …”. La giurisprudenza in una sua decisione esclude la configurabilità della corruzione susseguente in atti giudiziari in considerazione del fatto che la tensione finalistica verso un determinato risultato non è compatibile con la proiezione verso il passato, ossia con una situazione di interesse già soddisfatto (Cass, sez. VI, 5 ottobre 2006 n. 33435); a seguire tale tesi la corruzione susseguente in atti giudiziari rimane comunque sanzionata dalle norme che disciplinano la corruzione ordinaria e conseguentemente deve ritenersi punibile solo il pubblico ufficiale corrotto con pena molto più mite rispetto a quella prevista dall’art. 319 ter c.p.  A tale considerazione occorre, infine, aggiungere che vi sarebbe una ‘irragionevole’ equiparazione di pena tra forme di corruzione – quella antecedente e quella susseguente – che esprimono un diverso disvalore penale.
Per altra opinione, invece, nella previsione sanzionatoria dell’art. 319 ter c.p. è ricompresa anche la punibilità della corruzione susseguente in atti giudiziari in ragione del richiamo omnicomprensivo effettuato dalla norma da ultimo citata agli artt. 318 e 319 c.p., rimanendo indifferente, ai fini della sua configurabilità, che l'atto compiuto sia conforme o meno ai doveri d'ufficio (Cass., sez. VI, 18 settembre 2009 n. 36323). La Suprema Corte ha precisato che l’ampiezza dell’art. 319 ter c.p. “… che assoggetta alla medesima pena condotte che, nelle rispettive collocazioni sistematiche, hanno valore e gravità notevolmente diverse - trova la propria giustificazione nell'essere posta a presidio di una "funzione di garanzia", costituzionalmente prevista, che in ogni concreta estrinsecazione riconosciutagli dall'ordinamento costituisce espressione di legalità e rispetto di diritti fondamentali, beni che non possono essere garantiti da un "magistrato" che abbia mercificato in qualsiasi modo la sua funzione. Mercificazione, dunque, che mette in crisi il valore fondamentale della funzione giudiziaria in ogni suo concreto esercizio …” (Cass., sez. VI, 18 settembre 2009 n. 36323).
3. Brevi conclusioni. Con la decisione in commento la Corte di Cassazione opta nettamente per la soluzione estensiva affermando che il delitto di corruzione in atti giudiziari, di cui all'art. 319 ter cod. pen., è configurabile anche nella forma della corruzione susseguente (Cass., Sez. U, 21 aprile 2010 n. 15208). A tale conclusione la S.C. perviene attraverso molteplici considerazioni.
In primo luogo la decisione in commento fa leva sull’art. 12 Preleggi nella parte in cui impone l’interpretazione della legge secondo il criterio “letterale”, dovendosi attribuire alla norma il senso fatto palese dal significato proprio delle parole.  Conseguentemente il richiamo dell’art. 319 ter c.p., agli artt. 318 e 319 c.p., comporta la punibilità della corruzione propria e impropria realizzata sia nella forma c.d. antecedente sia in quella c.d. susseguente.
In secondo luogo la Corte di Cassazione esamina il profilo relativo alla locuzione “per favorire o danneggiare una parte” affermando che «… il fine di arrecare vantaggio o danno nei confronti di una parte processuale va riferito al pubblico ufficiale, poiché è questi che, compiendo un atto del proprio ufficio, può incidere sull’esito del processo; è l’atto o il comportamento processuale che deve, dunque, essere contrassegnato da una finalità non imparziale (non la condotta di accettazione della promessa o di ricezione del denaro o di altra utilità) e l’anzidetta peculiare direzione della volontà è un connotato soggettivo della condotta materiale del pubblico ufficiale …». In definitiva  ciò che conta è la finalità perseguita al momento del compimento dell’atto del pubblico ufficiale « se essa … è diretta a favorire o danneggiare una parte in un processo, è indifferente che l'utilità data o promessa sia antecedente o susseguente al compimento dell'atto, come pure è irrilevante stabilire se l'atto in concreto sia o non sia contrario ai doveri di ufficio».
In terzo luogo la sentenza contesta l’affermazione per la quale sarebbe ingiustificata la previsione di un trattamento sanzionatorio uguale per le forme di corruzione antecedente e susseguente ritenendo, per un verso, che il bene giuridico tutelato giustifichi le sanzioni previste e precisando, per altro verso, che spetta comunque al giudice graduare la pena in relazione alle circostanze del caso concreto.
Si tratta di decisione molto importante delle Sezioni Unite perché, con l’autorevolezza propria del massimo consesso giurisdizionale, risolve il contrasto di giurisprudenza che in materia si era registrato. (commento di Cons. Vincenzo Neri)
 

Sentenza 15208

     
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