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Direzione Scientifica: Cons. Mauro Orefice - Cons. Stefano Toschei



Cass. civ., Sez. Un., 1 giugno 2010, n. 13332


Adozione e etnia del minore adottando

1. In materia di adozione internazionale, il decreto di idoneità all'adozione pronunciato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 30 della legge n. 184 del 1983 e ss. mm. non può essere emesso sulla base di riferimenti all'etnia dei minori adottandi, nè può contenere indicazioni relative a tale etnia, le quali contrastano, oltre che con l'interesse del minore, che rappresenta il criterio guida cui deve uniformarsi il percorso decisionale, anche con il divieto di discriminazione, sancito da una serie di disposizioni costituzionali, internazionali ed interne. Ove detto rifiuto si concreti in un'espressa opzione dinanzi agli organi pubblici, tale condotta dev'essere apprezzata dal giudice di merito nel quadro dell'idoneità all'adozione, evidentemente compromessa da una disponibilità condizionata al possesso da parte del minore di determinate caratteristiche genetiche.
2. L’istituto di cui all'art. 363 cod. proc. civ. -  alla stregua della disciplina novellata dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - si configura non già come mezzo di impugnazione, ma come procedimento autonomo, originato da un'iniziativa diretta a consentire il controllo sulla corretta osservanza ed uniforme applicazione della legge, con riferimento non solo all'ipotesi di mancata proposizione del ricorso per cassazione, ma anche a quelle di provvedimenti non impugnabili o non ricorribili per cassazione, in quanto privi di natura decisoria, con la conseguenza, tra l'altro, che l'iniziativa del Procuratore generale, che si concreta in una mera richiesta e non già in un ricorso, non dev'essere notificata alle parti, prive di legittimazione a partecipare al procedimento. (con annotazione di Avv. Giovanni Dato)

Sentenza 13332

     
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