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Direzione Scientifica: Cons. Mauro Orefice - Cons. Stefano Toschei



L’addebito provvisorio nella fase delle indagini preliminari


di Renato Bricchetti

Renato Bricchetti
L’addebito provvisorio nella fase delle indagini preliminari
 
1. L’”addebito” e le intercettazioni
 
1.1. A norma dell’art. 267 , commi 1 e 1-bis, c.p.p. le operazioni di intercettazione di cui all’art. 266 dello stesso codice possono essere autorizzate o disposte soltanto se sussistono gravi indizi di reato (nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l’art. 203[1]) e l’intercettazione (presupposto investigativo intimamente intrecciato) è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
L’art. 13, comma 1, primo e secondo periodo, del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod., dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, deroga a quanto disposto dall’art. 267 c.p.p. nel senso che, nell’ambito dei procedimenti relativi ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, le operazioni di intercettazione possono essere autorizzate o disposte se vi sono sufficienti indizi di reato e l’intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini [2].
Il provvedimento (quindi la sussistenza di detti presupposti) deve essere motivato (a pena di inutilizzabilità dei risultati probatori, come tra breve si ribadirà).
 
1.2.  Il presupposto è, dunque, rappresentato dalla sussistenza di gravi (o sufficienti) indizi di reato per le cui indagini l’intercettazione sia indispensabile (o soltanto necessaria) ai fini delle indagini).
Non si tratta di una valutazione del fondamento dell'accusa, di una prognosi, seppur in chiave indiziaria, di colpevolezza, ma si tratta di un controllo di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche, richiedendosi una ricognizione (in motivazione) degli elementi dai quali sia dato desumere la probabilità dell'avvenuta consumazione di un reato (v., per tutte, Cass. VI 7 novembre 2006, Froncillo, RV 235318).
Ciò che è dirimente è l’esistenza (in chiave altamente probabilistica, o, nel caso dei reati di criminalità organizzata, nel più ristretto ambito della sufficienza indiziaria) di un «fatto storico» integrante una determinata ipotesi di reato, unito ad un controllo penetrante – va ribadito - circa l’esistenza delle esigenze investigative e la finalizzazione delle intercettazioni al relativo soddisfacimento (Cass. II 1° marzo 2005, Gatto, GD 2005, n. 17 p. 82).
A nulla rileva, dunque, che non sussistano, al momento del provvedimento, gravi indizi di colpevolezza a carico di un soggetto determinato.
Come questa Corte ha più volte avuto modo di osservare (cfr. da ultimo Cass. IV 16 novembre 2005, Bruzzese, RV 233184[3]), i gravi indizi di reato (e non di reità) che, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine.
 
1.3. La funzione di garanzia della motivazione del provvedimento risiede, dunque, nell’individuazione della specifica vicenda criminosa cui l’autorizzazione si riferisce (così Cass. II 1° marzo 2005, Gatto, cit.).
Anche se non necessariamente analitica la motivazione sul punto deve espressamente indicare, oltre il titolo del reato che legittima il ricorso allo strumento investigativo, le fonti degli elementi indiziari e la loro idoneità a connotare gli indizi stessi del requisito della gravità (v. Cass. II 12 aprile 1996, p.m. in proc. Amendola, RV 205870).
Con riguardo, invece, al presupposto dei «sufficienti indizi di reato» si è affermato che il provvedimento deve contenere la sintetica illustrazione degli elementi essenziali di indagine, sì da consentire alle parti e al giudice di stabilire la ritualità del provvedimento adottato, e può legittimamente recepire, previo adeguato vaglio critico, le risultanze delle informative redatte dalla polizia giudiziaria (cfr. Cass. VI 6 dicembre 2002, Moxhaku, RV 223283; Cass. V 22 maggio 2003, p.m. in proc. Caro, RV 225828).
Quanto, infine, alla indispensabilità del mezzo probatorio per la prosecuzione delle indagini, va segnalato che il provvedimento deve necessariamente dar conto delle ragioni che impongono l'intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa capo ad una specifica persona, indicando pertanto il collegamento tra l'indagine in corso e la medesima persona (in tal senso Cass. VI 12 febbraio 2009, p.m. in proc. Lombardi Stronati, RV 243241).
 
1.4. La mancanza di motivazione – si diceva – (che si ha non solo quando l’apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ma anche quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare) comporta l’inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative, che possono rivestire sia la natura di prova, tipica della fase del giudizio, sia quella di indizio, nell'accezione di elemento dimostrativo in senso probabilistico della responsabilità, proprio della fase delle indagini preliminari (v. Cass. S.U. 27 marzo 1996, Monteleone, CP 1996, p. 2913; Cass. S.U. 20 novembre 1996, Glicora, CP 1997, p. 2037; Cass. S.U. 21 giugno 2000, Primavera, GD 2000, n. 40, p. 59; Cass. S.U. 31 ottobre 2001, Policastro, CP 2001, p. 944).
Il non adempimento dell’obbligo di motivazione è, dunque, colpito da un divieto di utilizzazione dei risultati probatori raccolti che frustra la scorretta attività di ricerca. 
Non potendo essere qualificato come inutilizzabile il mezzo di ricerca della prova, ma soltanto la prova stessa, l’atto è nullo e il suo risultato probatorio non è utilizzabile nel procedimento[4].
L’inosservanza, nella parte che più direttamente e incisivamente mira a tutelare il diritto fondamentale, deve determinare la totale espunzione dal materiale processuale del risultato illegittimo.
L’affermazione è espressione del principio, secondo il quale rientrano nella categoria delle prove inutilizzabili (art. 191 c.p.p.) tutte quelle formate o acquisite in violazione dei diritti soggettivi tutelati in modo specifico dalla Costituzione (cd. prove incostituzionali: cfr. Cass. S.U. 13 luglio 1998, Gallieri. RV 211196).
 
1.5. Diverso – beninteso - è il caso in cui la motivazione  sia incompleta, insufficiente, non perfettamente adeguata, affetta da vizi che non negano, né compromettono la giustificazione, ma la rendono non puntuale.
Detto vizio è emendabile dal giudice cui la doglianza venga prospettata, sia esso il giudice del merito che deve utilizzare i risultati delle intercettazioni, sia esso quello dell’impugnazione nella fase di merito o in quella di legittimità (v. Cass. S.U. 21 giugno 2000, Primavera, RV 216665).
Il potere di integrare la motivazione insufficiente riguarda i requisiti per la utilizzabilità delle intercettazioni dalle quali siano stati desunti gli indizi di colpevolezza (così Cass. V 5 luglio 2004, Anastasi, RV 230021).
 
1.6.  Riprendiamo l’art. 271 c.p.p.
Sulla base di detta disposizione i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268, commi 1 e 3.
La valutazione in ordine alla sussistenza dei vizi anzidetti è effettuata, in generale, dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.
L’error in procedendo é anche motivo autonomo e autosufficiente di censura della decisione mediante il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., proponibile anche in via immediata ex art. 569, comma 3, c.p.p.; può essere rilevato dal giudice di legittimità oltre il devolutum a norma dell'art. 609, comma 2, c.p.p. e addirittura nel giudizio di rinvio dopo annullamento ex art. 627, comma 4, c.p.p. a differenza della nullità anche assoluta e dell'inammissibilità, beninteso salvo che sul punto non si sia formato il giudicato parziale secondo il disposto dell'art. 624, comma 1, c.p.p..
L’art. 271 c.p.p. contempla, invero, un caso riconducibile alla categoria sanzionatoria dell’inutilizzabilità cd. «patologica» inerente, cioè, agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito (così Cass. S.U. 21 giugno 2000, Tammaro, CP 2000, p. 3529).
 
1.7. E veniamo al punto: si tratta di norma in cui i “tempi” dei verbi utilizzati impongono, già sul piano dell’interpretazione letterale, di ritenere che la valutazione da essa implicata (per quanto qui interessa in ordine alla sussistenza di gravi o sufficienti indizi di reato) vada effettuata riandando “al momento” in cui le intercettazioni sono state autorizzate e/o disposte.
 
a) Il principio è stato già da tempo affermato con riferimento al momento genetico dell'atto dispositivo del mezzo di ricerca della prova.
“Nell'ipotesi in cui – si legge nelle decisioni conosciute - una intercettazione venga ritualmente ordinata con riferimento al reato per il quale si procede, che in astratto preveda la pena massima superiore a cinque anni, e successivamente l'imputazione venga mutata in altra per la quale l'intercettazione stessa non sarebbe stata ammissibile, la prova acquisita è utilizzabile, in quanto il divieto di cui all'art. 271 c.p.p. è imposto soltanto con riferimento ai provvedimenti adottati in casi non consentiti. Se l'atto è invece legittimo, i suoi risultati mantengono tale carattere anche se la modifica della qualificazione giuridica del reato fa diventare, con valutazione postuma, non più conforme alla previsione processuale la intercettazione eseguita” (così Cass. III 28 febbraio 1994, Roccia, RV 197616; nello stesso senso Cass. VI 16 maggio 1997, Pacini Battaglia, RV 210045: “non rileva che all’esito delle indagini non sia stata confermata l’ipotesi di accusa per l’accertamento della quale era stato disposto il mezzo di ricerca della prova; ciò che rileva é che l’attività di intercettazione sia stata autorizzata con riferimento a un delitto rientrante nella categoria dei reati di criminalità organizzata”).
Va forse meglio puntualizzato che ciò che conta, affinché i risultati dell’intercettazione non subiscano la scure dell’inutilizzabilità, è che i gravi (o sufficienti, in caso di applicazione del più volte citato art. 13 della legge n. 203 del 1991) indizi di reato (per il quale l’intercettazione sia consentita) emergano dagli atti esistenti nel momento in cui l’operazione è autorizzata dal giudice o disposta in via di urgenza dal pubblico ministero. E sul punto la valutazione di chi è chiamato a verificare la legittimità dell’operato del giudice o del pubblico ministero deve essere rigorosa (ed essere effettuata anche in occasione dell’emanazione dei provvedimenti di proroga).
Non possono essere lasciati spiragli per eventuali “manovre” incompatibili con la primarietà dei diritti della persona coinvolti dal mezzo di ricerca della prova.
 
b) Il principio è stato altresì più recentemente affermato nel caso di trasmigrazione dei risultati di un'intercettazione in diverso procedimento la cui originaria imputazione legittimamente consentiva l'acquisizione di tali risultati (ed in tale caso le affermazioni sembrano più puntuali).
L’art. 270, comma 1. c.p.p. stabilisce che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza (ad essi è riferita la valutazione anzidetta).
Ebbene, qualora, disposta legittimamente, ai sensi dell'art. 270, comma 1, c.p.p., l'acquisizione dei risultati di intercettazioni effettuate in altro procedimento, sulla base del riferimento al titolo di reato per il quale si procedeva, quest'ultimo venga mutato in altro per il quale l'acquisizione non sarebbe stata consentita, ciò non comporta l'inutilizzabilità dei suddetti risultati, non dandosi luogo, in tale situazione, alla operatività del divieto previsto dall'art. 271, comma primo, c.p.p. per l'ipotesi di intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge (cfr. Cass. V 24 giugno 2005, Bellato, RV 232046 [5]).
Il concetto è stato recentemente ribadito: sono utilizzabili i risultati di intercettazioni effettuate in base a un titolo di reato per il quale le operazioni sono consentite pur quando esso venga mutato in altro per il quale l'acquisizione non sarebbe stata consentita (Cass. I 20 febbraio 2009, Gioffré, RV 243780 [6]).
Un’ultima notazione. La S.C. ha affermato che non possono considerarsi pertinenti a "diverso procedimento" (non subiscono, pertanto, il limite di utilizzabilità - “delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza” – fissato dall’art. 270, comma 1, c.p.p.) le risultanze concernenti fatti strettamente connessi a quello cui si riferisce l'autorizzazione giudiziale.
Ciò tuttavia non esclude che siano applicabili le condizioni generali (in particolare, quelle di cui all’art. 266 c.p.p.)  cui la legge subordina l'ammissibilità delle intercettazioni.
In altre parole, quando nel corso di intercettazioni autorizzate per un dato reato (per il quale siano consentite: nella specie, si trattava di rapina) emergono elementi concernenti fatti strettamente connessi al primo, detti elementi possono essere utilizzati soltanto nel caso in cui, per il reato cui si riferiscono, il controllo avrebbe potuto essere autonomamente disposto a norma dell'art. 266 c.p.p. (v. Cass. VI 15 gennaio 2004, Kolakowska, RV 229999: si trattava, in tal caso, di un reato – il favoreggiamento personale - per il quale l’intercettazione non è consentita, sicché la S.C., in applicazione di detto principio, ha escluso che potessero essere utilizzate quali prove di tale reato, attribuito ad un avvocato, conversazioni intervenute tra persone sottoposte ad indagini per rapina ed assistite dal legale in questione [7]).
2. L’”addebito” cautelare personale e i poteri del giudice del riesame
 
2.1. Fra le condizioni legittimanti l’adozione di misure cautelari personali ha un ruolo centrale – come è posto in risalto dall’art. 273, comma 1, c.p.p. -  la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (nella valutazione dei quali – come specifica il comma 1-bis - si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1 [8]), da intendersi come qualificata probabilità di attribuzione del reato ad un determinato soggetto [9].
E’ la legge stessa a fissare, in relazione al presupposto probatorio, il contenuto minimo dell'ordinanza che dispone la misura cautelare.
L’art. 292, comma 2, lett. b) e c), c.p.p. stabilisce, invero, che l’ordinanza che dispone la misura cautelare deve contenere, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio, la descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché  l’esposizione degli indizi che giustificano la misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza.
Nel commentare la disposizione di cui alla lett. b) le Sezioni unite della Suprema Corte hanno chiarito che per “descrizione sommaria del fatto” (quello che abbiamo chiamato “addebito provvisorio”) deve intendersi “una sintetica e sommaria precisazione delle linee esterne della contestazione, atta a consentire all'indagato di conoscere il fatto nelle sue linee generali e di esercitare il diritto di difesa (Cass. S.U. 25 marzo 1998 D’Abramo RV 210801) e che detto requisito ha appunto “la funzione di informare l'indagato o l'imputato circa il tenore delle accuse che gli vengono mosse, al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa” (Cass. S.U. 4 luglio 1999 Ruga, RV 214004) [10].
 
2.2.  Il Tribunale del riesame ha poteri integrativi (e sananti) della motivazione insufficiente.
Lo hanno in più occasioni affermato le Sezioni unite della Suprema Corte.
Da un lato si è, infatti, chiarito che al tribunale è attribuito in via esclusiva il controllo sulla validità dell’ordinanza cautelare, con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 c.p.p. e che lo stesso tribunale deve verificare, alla stregua degli artt. 273, 274, 275 e 280 c.p.p., la legittimità dell’adozione della misura cautelare, avendo anzitutto riguardo alla situazione processuale coeva al provvedimento impugnato, senza, tuttavia, omettere di valutare anche gli elementi sopravvenuti, eventualmente a seguito dell’interrogatorio, purché dedotti nell’udienza camerale da celebrarsi nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti (v. Cass. S.U. 8 luglio 1994, Buffa, RV 198212); dall’altro, si è stabilito che, in tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, l’ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del tribunale integra e completa l’eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest’ultimo siano state indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 c.p.p., ne hanno determinato l’emissione (v. Cass. S.U. 17 aprile 1996, Moni, RV 205257 [11]).
 
2.3. Vi è, invece, difformità di vedute in ordine alla possibilità del tribunale di introdurre una motivazione mancante.
 
a) Sembra prevalere l’orientamento secondo cui il potere del Tribunale del riesame di integrare e sanare la motivazione insufficiente del provvedimento impugnato non opera laddove quest'ultimo sia mancante di motivazione in senso grafico ovvero la stessa si risolva in una clausola di stile (casi in verità di rarissima verificazione) sì da non rendere possibile l'individuazione degli indizi e delle esigenze cautelari perseguite dal provvedimento; legittimamente esso viene, invece, esercitato là dove si faccia unicamente questione della sufficienza, congruità ed esattezza delle indicazioni, presenti nel provvedimento, concernenti gli indizi e le esigenze cautelari; in questi ultimi casi l'ordinanza applicativa della misura cautelare e quella che decide sulla richiesta di riesame sono – come prima si diceva - tra loro collegate e complementari sicché la motivazione del tribunale integra e completa le eventuali carenze del provvedimento del primo giudice (così, tra le numerose, Cass. III 11 ottobre 2007, Verdesan, RV 237903; Cass. V 7 dicembre 1999, Molinari, RV 215258; Cass. VI 10 gennaio 2000, Iadadi, RV 215433 che ha affermato che al tribunale del riesame deve essere riconosciuto il ruolo di giudice collegiale e di merito sulla vicenda de libertate, onde allo stesso non è demandata tanto la valutazione della legittimità dell'atto, quanto la cognizione della vicenda sottostante, e quindi primariamente la soluzione del contrasto sostanziale tra la libertà del singolo e la necessità coercitiva, con la conseguenza che la dichiarazione di nullità dell'ordinanza impositiva deve essere relegata a ultima ratio delle determinazioni adottabili).
 
b) Detto indirizzo interpretativo è rinvenibile anche in materia di sequestri e ha l’avallo delle Sezioni Unite della Corte che hanno, invero, affermato:
- che, qualora il pubblico ministero non abbia indicato, nel decreto di sequestro a fini di prova, le ragioni che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura e abbia persistito nell'inerzia pure nel contraddittorio del procedimento di riesame, il giudice di quest'ultimo non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse (Cass. S.U. 28 gennaio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, RV 226712);
- che è legittima la decisione con la quale il tribunale conferma il relativo decreto per ragioni non coincidenti con quelle che lo sorreggono, in quanto, data la natura interamente devolutiva del citato mezzo di gravame, il tribunale, da un lato, ha il potere di sottoporre a nuovo scrutinio l'atto di impulso del pubblico ministero e, dall'altro, pur non potendo supplire con argomentazioni proprie a carenze motivazionali del provvedimento impugnato di portata tale da renderlo giuridicamente inesistente, è tuttavia abilitato a modificarne e integrarne la struttura logica nei termini ritenuti meglio rispondenti allo scopo legittimamente perseguito in concreto dall'organo di accusa (Cass. S.U. 29 maggio 2008, Ivanov, RV 239694).
Anche con riguardo al sequestro preventivo si è nello stesso senso affermato (v. da ultimoCass. III 26 novembre 2008, p.m. in proc. Gargiulo, RV 242268) che il potere del giudice del riesame di integrare le carenze motivazionali del provvedimento di sequestro ai sensi del combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, c.p.p. non è esercitabile allorquando il requisito della motivazione e della enunciazione dei fatti sia del tutto carente, dovendo, in tali ipotesi, essere rilevata la nullità del decreto impugnato.
 
c) Esiste, peraltro, come si accennava, anche un orientamento di segno contrario, nel senso cioè che, in virtù dell’effetto interamente devolutivo che caratterizza il riesame delle ordinanze applicative di misure cautelari, il tribunale del riesame potrebbe sopperire, con la propria motivazione, non solo all’insufficienza o contraddittorietà della motivazione del provvedimento genetico della misura, ma anche alla sua totale mancanza o mera apparenza, esplicitando, per la prima volta, le ragioni giustificative della misura cautelare adottata (Cass. II 4 dicembre 2006, Blasi, RV 235622; Cass. V 7 dicembre 2006, p.m. in proc. Sarli, RV 236036).
Ancor più esplicitamente  si è affermato che il giudice del riesame può sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative dell’ordinanza oggetto del riesame, e ciò ancorché esse siano tali da integrare le nullità - rilevabili d’ufficio - previste dall’art. 292, comma 2, lett. c) (concernente l’esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato) e c)-bis. (riguardante l’esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l’esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all’art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure) (in tal senso, tra le ultime, Cass. VI 16 gennaio 2006, Pupuleku, RV 233499 [12]).
 
2.4. E veniamo ad un tema forse più attuale, sempre attinente ai poteri del giudice dell’impugnazione.
Il Tribunale non può porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso (così Cass. VI 8 maggio 2008, Fratello, RV 240370[13]), né può formulare autonome ipotesi accusatorie, sostitutive o integrative di quelle del pubblico ministero (Cass. 26 aprile 2001, Andolfo, RV 219217[14]), ma può dare al fatto (immutato) una diversa qualificazione giuridica.
 
a) Il principio è stato affermato dalle Sezioni Unite (Cass. SU 19 giugno 1996, Di Francesco, RV 205617[15]: “al giudice per le indagini preliminari, in sede di applicazione della misura cautelare ai sensi dell’art. 292, ed al tribunale, in sede di riesame o di appello ai sensi degli artt. 309 e 310, è consentito modificare la qualificazione giuridica data dal p.m. al fatto per cui si procede; in materia di sequestro v. Cass. S.U. 11 novembre 1994, Ceolin, RV 199172) ed è stato costantemente ribadito (cfr. Cass. II 20 ottobre 1999, Schettino, RV 216348; Cass. VI 11 marzo 2003, Ceglia, RV 225216; Cass. IV 11 dicembre 2003, Sangiuolo, RV 228566; Cass. II 26 aprile 2006, p.m. in c. Leone, RV 234682; Cass. III 4 dicembre 2007, Giustacchini, RV 238697 [16]).
Nell’occasione citate le Sezioni Unite hanno precisato come, in applicazione del principio di legalità, al giudice (quindi anche al tribunale in sede di riesame o di appello in materia di misure cautelari) sia sempre consentito attribuire la corretta qualificazione giuridica al fatto descritto nell’imputazione, senza che ciò incida sull’autonomo potere di iniziativa del pubblico ministero, che rileva esclusivamente sotto il diverso profilo dell’immutabilità della formulazione del fatto inteso come accadimento materiale.
Un potere, quello del giudice, attivabile d’ufficio e de plano (ad esempio, per intendersi, in sede di deliberazione).
b) Lo scenario sembra, peraltro, destinato a mutare a seguito della lettura europea dell’art. 6 CEDU [17](è nota sul punto soprattutto la decisione in data 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, che segue, peraltro, ad altre analoghe pronunce adottate in controversie attivate nei confronti di altri Stati membri).
L'art. 6, § 3, lett. a), CEDU (secondo il quale “ogni accusato ha più specialmente diritto a essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile, e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico”) va, secondo la Corte europea, interpretato nel senso che il diritto dell'accusato ad essere informato dell'accusa mossa nei suoi confronti non riguarda solo i fatti materiali, ma la definizione giuridica data a tali fatti.
Lo scopo di questa previsione si inquadra nel più generale diritto ad un processo equo («fair hearing») di cui all'art. 6, § 1 (secondo cui “ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta”). Ebbene la piena e dettagliata conoscenza delle accuse, compresa la qualificazione legale che il giudice ne «potrà dare» - si è affermato – costituisce un «prerequisito essenziale per assicurare l'equità del procedimento»; sussiste, dunque – come si è puntualizzato in dottrina (DE MATTEIS), riprendendo testualmente quanto affermato nella sentenza CEDU 25 marzo 1999, Pélissier c. Francia – non solo il diritto a conoscere l'ipotesi qualificatoria formulata dall'organo dell'accusa, ma anche il diritto a conoscere entro quali limiti l'organo giudicante potrà discostarsi da tale qualificazione.
Ciò anche alla luce della regola stabilita dall'art. 6, § 3, lett. b) (secondo il quale “ogni accusato ha più specialmente diritto a disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa”), dovendo essere data all'accusato la possibilità di preparare ed esercitare in modo effettivo la propria difesa anche con riferimento alle questioni di diritto rilevanti nel processo.
La strada sembra, dunque, quella contrassegnata dal dovere di portare a conoscenza dell’interessato la possibilità di riqualificazione dei fatti e di porlo in condizioni di dibattere in contraddittorio la nuova accusa (sempre che, naturalmente, l’esigenza di riqualificazione non consegua alle stesse affermazioni difensive).
Sul punto, come è noto, ha già avuto modo di pronunciarsi la Suprema Corte (non peraltro in materia di misure cautelari) che ha affermato  (v. Cass. VI 12 novembre 2008, Drassich, RV 241754 [18]) che la regola di sistema espressa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (con la citata sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), secondo cui la garanzia del contraddittorio deve essere assicurata all'imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice ex officio, è conforme al principio statuito dall'art. 111, secondo comma, Cost., che investe non soltanto la formazione della prova, ma anche ogni questione che attiene alla valutazione giuridica del fatto commesso, con la conseguenza che si impone al giudice una interpretazione dell'art. 521, comma 1, c.p.p. (alla stregua del quale “nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché‚ monocratica”) adeguata al decisum del giudice europeo e ai principi costituzionali sopra richiamati.
 
c) Anche in sede cautelare – come si diceva – può in concreto profilarsi la questione.
Non tanto per il giudice della cautela che agisce a sorpresa, quindi con contraddittorio posticipato (se si esclude il caso della misura interdittiva della sospensione del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico servizio, nei confronti dei quali si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, dall’ufficio o dal servizio di cui all’art. 289 c.p.p.), quanto per il giudice dell’impugnazione (tribunale distrettuale e, soprattutto, Corte di cassazione).
La disciplina dei mutamenti del fatto enunciato e dei poteri del giudice di definizione giuridica del fatto impone un approccio rigoroso, dato il coinvolgimento di valori costituzionali (potere – dovere del pubblico ministero di esercizio dell’azione penale e diritto di difesa).
E comunque i principi affermati dalla Corte europea esigono una risposta sul piano applicativo.
L’impressione che si ricava da taluni “passaggi” della decisione è che la strada da seguire (come, d’altra parte, ha affermato la Corte di cassazione nella citata sentenza Drassich) sia quella del contraddittorio anticipato, quindi della prospettazione anticipata  dell’evenienza di riqualificazione in modo da porre l’interessato nelle condizioni di approntare la propria difesa.
Farà bene, dunque, il giudice dell’impugnazione che informi, nel corso della discussione, la difesa dell’esistenza del tema della possibile diversa definizione giuridica del fatto (ed è da escludere – seguendo il pensiero più volte manifestato dai giudici costituzionali [19]- che detta valutazione “interna alla fase” possa generare incompatibilità) .
Lo dovrebbe fare soltanto qualora siano concrete le possibilità di procedere alla riqualificazione e, in ogni caso, facendo in modo di evitare, se possibile, che l’evenienza emerga in fase di deliberazione, dovendo altrimenti essere “riattivata” la discussione.
Si finirà invece – temo - col farlo sempre, non fosse altro per mettersi al riparo da spiacevoli conseguenze [si dovrebbe ipotizzare una nullità di ordine generale, ex art. 178, lett. c). c.p.p., per violazione del diritto di difesa, sub specie di diritto di intervento, che si ripercuote sul provvedimento con cui il giudice dia de plano al fatto una diversa definizione giuridica].
Vi è, tuttavia, l’esigenza di delimitare con precisione l’ambito “concettuale” della questione.
Il concetto di diversa definizione giuridica del fatto addebitato o comunque ipotizzato presuppone che il fatto resti identico o che sia “ridotto”.
In questa ipotesi, invero, al fatto contestato non si sostituisce e non si aggiunge nulla; nel fatto enunciato già erano compresi gli elementi sufficienti per riconoscere, con gli elementi superstiti, l'esistenza d’un altro titolo di reato (si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il fatto accertato e quello contestato si trovino in rapporto da minus a maius, cioè quando vi sia continenza dell'accusa o rapporto di progressione o complessità fra il fatto accertato e quello denunciato;al caso in cui, data la contestazione di un reato complesso, si riconosca la sussistenza di un reato semplice che di quello sia elemento costitutivo o circostanza aggravante; ovvero, data la contestazione di un reato consumato, si ritenga sussistere il mero tentativo; o ancora, data la contestazione di un reato circostanziato non si riconosca sussistente la circostanza aggravante e si decida sul reato semplice).
Soltanto in tal caso (fatto immutato o ristretto), dunque, il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella data dal pubblico ministero o da altro giudice.
Fuori da questi casi si dovrebbe entrare nel mondo della modificazione (mutamento) del fatto, nell’area del fatto diverso, interdetta al giudice (ed estranea alla questione in esame).
Questi è tenuto, invero, a rispettare il principio dell’immutabilità della contestazione, in assenza di modificazioni ritualmente effettuate dal pubblico ministero.
Il giudice non può modificare il fatto oggetto dell'imputazione, ossia pronunciarsi, senza che vi sia stata rituale modificazione, su un fatto “diverso” da quello addebitato (oltre che, naturalmente, su un fatto nuovo o su una nuova circostanza aggravante mai contestata).
E si ha un fatto “diverso” quando, dato un addebito determinato, risulta che il fatto, pur nella persistente identità dei suoi profili essenziali e, quindi, della regiudicanda, consiste in un un’ipotesi storica incompatibile con la precedente (in tal senso, vi è, ad esempio, diversità del fatto quando, contestata una fattispecie colposa, emerge che l’ipotesi è dolosa; quando, contestato un fatto come corruzione, emerge trattarsi di concussione e via dicendo).
Qui si innesta, però, un orientamento di matrice giurisprudenziale che ci impone qualche riflessione: il tendenziale abbandono della anzidetta nozione strutturale di fatto.
E’ ormai assodato, invero, che alla nozione strutturale di fatto si tende, in giurisprudenza, a sovrapporre un pragmatico concetto funzionale, fondato sull’esigenza di reprimere soltanto le effettive lesioni del diritto di difesa.
In altre parole, i concetti di identità e diversità (oltre che di alterità) del fatto rivelerebbero il loro contenuto in funzione del principio di necessaria correlazione tra accusa (oggetto di potere del pubblico ministero) e decisione (oggetto del potere del giudice), posto essenzialmente a tutela del diritto di difesa.
In tal senso la giurisprudenza è solita affermare che per aversi “mutamento del fatto” occorre sì una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, ma essa deve essere tale da condurre ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione dalla quale scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.
Si afferma comunemente, per fare un esempio,  che, nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza.
Non si prospetta – in casi siffatti - una diversa definizione giuridica del fatto o una sua riduzione (è facile piuttosto che la questione nasconda problemi di genericità della contestazione e l’intreccio meriterebbe forse una trattazione a sé stante); pur tuttavia il giudice può legittimamente pronunciare la propria decisione su un profilo di colpa sostituito o aggiunto.
Si restringe in tal modo l’ambito della “diversità” (che esige l’attivazione da parte del pubblico ministero dei propri poteri “contestativi”) in favore della “”identità” (che autorizza l’intervento del giudice).
Mi chiedo (anche in relazione alla questione in esame): è necessario ripensare questo criterio che utilizza un metodo diagnostico legato a “valutazioni” empiriche ?
Per quanto il criterio sia discutibile, forse no. Una volta stabilito, invero, che anche nel caso di riqualificazione giuridica del fatto deve esse assicurata la possibilità di concreto esercizio del diritto di difesa, il “pericolo” dell’anzidetta interpretazione dilatata del potere del giudice di riqualificazione è attutito (sottrae, per intendersi, “terra” soltanto al pubblico ministero, non alla difesa).
 
3. L’”addebito” e i sequestri
 
3.1. Quando si ragiona di sequestri, si racchiude comunemente il presupposto probatorio nella formula del fumus commissi delicti (di cui non vi è, peraltro, traccia nelle norme in materia).
 
a) In prima approssimazione – si è detto - esso consiste nell'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato ed in relazione alle concrete circostanze indicate dal pubblico ministero, di un’ipotesi criminosa
Il sequestro deve, dunque, raccordarsi ad un fatto criminoso e la verifica della legittimità del provvedimento applicativo deve necessariamente accertare che sussista l’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato [20].
 
b) Affermazioni analoghe – è opportuno ricordarlo – si ritrovano anche con riferimento al sequestro preventivo dei beni di cui è obbligatoria la confisca (eventualmente anche per equivalente), ex artt. 19 e 53 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dei beni che costituiscono prezzo e profitto dei reati da cui può dipendere la responsabilità amministrativa dell’ente.
Anche con riguardo ad esso si è, invero, affermato che non occorre la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità, né il periculum richiesto per il sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 1, c.p.p., essendo sufficiente accertarne la confiscabilità una volta che sia astrattamente possibile sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato (cfr. Cass. II 16 febbraio 2006, p.m. in proc. Miritello, RV 233373), fermo restando, naturalmente, che devono sussistere gravi indizi della sussistenza del reato – presupposto e della sua attribuibilità a soggetti (di vertici o sottoposti) dell’ente.
Mi sia sul punto consentita una breve digressione in parte “fuori tema”.
Si è osservato in dottrina (PERONI) che è "assai arduo" affermare che il provvedimento ablativo contemplato dal d.lgs. n. 231 del 2001 possa prescindere da un vaglio in termini di fumus boni iuris.
Volendo sviluppare questa opinione, si potrebbe aggiungere che, poiché la confisca (che nel sistema di responsabilità amministrativa degli enti è una sanzione, non una misura di sicurezza) presuppone l’accertamento della responsabilità dell’ente per l’illecito amministrativo dipendente dal reato, sembra coerente affermare che la sua applicazione in sede cautelare anticipata richieda la sussistenza di gravi indizi di responsabilità dell’ente.
Sennonché, non può perdersi di vista che la confisca del profitto del reato (ma non anche del prezzo del reato), anche nella forma per equivalente, é prevista anche in un caso in cui la responsabilità dell’ente va esclusa.
Lo stabilisce l’art. 6, comma 5, che si riferisce (come si evince dall’uso dell’avverbio “comunque”) all’ipotesi in cui si debba pronunciare, a norma dell’art. 66, sentenza di esclusione della responsabilità dell’ente, essendo stata offerta la prova liberatoria prevista dalla disposizione medesima per l’ipotesi di reato commesso da soggetti in posizione apicale (la confisca si allontana in tal caso dalla natura sanzionatoria che le è propria e rivive lo spettro della misura di sicurezza).
Il profitto del reato non può mai essere incamerato dall’ente se il reato è commesso da soggetti in posizione apicale. La prova liberatoria esclude la responsabilità dell’ente, ma non la confisca.
Qualora, invece, il reato sia commesso da un soggetto “subordinato”, la mancanza di prova della colpevolezza dell’ente esclude sia la responsabilità che la confisca. L’ente, incolpevole, può trattenere il profitto, al pari di qualsivoglia terzo di buona fede.
Non è agevole conciliare dette disposizioni con l’assunto, ampiamente condiviso in dottrina, secondo cui l’ente è assoggettato a sanzioni, in entrambi i casi, per fatto proprio e colpevole.
In altre parole, se anche la responsabilità dell’ente per i reati commessi dai suoi vertici è di natura colpevole (la colpa di organizzazione presunta della quale sopra si è detto), non è dato comprendere perché mai solo nel caso di esclusione di detta responsabilità sia imposta la confisca del profitto del reato.
A meno, naturalmente, di non leggere detta diversità di disciplina come ulteriore elemento di conferma del fatto che la responsabilità della societas dipendente dal reato commesso da soggetti apicali ha natura oggettiva.
Queste considerazioni sembrano avere incidenza anche sul tema inizialmente affrontato, quello della necessità, o meno, della sussistenza di gravi indizi della responsabilità dell’ente ai fini del sequestro preventivo.
Si potrebbe, invero, quanto meno dedurne che il sequestro preventivo del profitto del reato commesso da soggetti apicali è certamente consentito anche in assenza dei gravi indizi della responsabilità dell’ente o, persino, in presenza di elementi della prova liberatoria.
 
c) Tornando in argomento, i principi sopra indicati – come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 25 settembre 2008, Petito) - non comportano però che il sindacato giurisdizionale operato dal tribunale del riesame e dalla corte di cassazione sulla compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale debba essere meramente astratto e puramente cartolare, disancorato da ogni valutazione della effettiva situazione concreta.
Come è stato opportunamente precisato, infatti, se è vero che, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice sono preclusi sia l'accertamento del merito dell'azione penale sia il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, è pure vero che il giudice deve operare un attento controllo sulla base fattuale del singolo caso concreto, secondo il parametro del fumus (così Cass. I 11 maggio 2007, Citarella, RV 236474[21], riferita all’elemento psicologico del reato), tenendo conto (cfr. Cass. IV 29 gennaio 2007, Veronese, RV 236193[22]) delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (cfr. altresì Cass. V 15 luglio 2008, Cecchi Gori, RV 241632[23]).


[1] La disposizione contenuta nell’art. 203 ha subito un intervento ad opera della legge 1° marzo 2001, n. 63, recante disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova, in attuazione dell’art. 111 Cost.; in particolare, l’art. 7 ha aggiunto all’art. 203 c.p.p. il comma 1-bis. Si tratta di una disposizione concernente gli informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza; in particolare, il comma 1 stabilisce che il giudice non può obbligare la polizia giudiziaria e il personale dipendente dei servizi di sicurezza a rivelare i nomi dei loro informatori. Nondimeno, le informazioni da costoro fornite non possono essere acquisite al procedimento né, in altro modo, utilizzate, a meno che essi non siano esaminati come testimoni; il comma 1-bis dell’art. 203 c.p.p. prevede che l’anzidetta inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento (ad esempio, nelle fasi delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare) se gli informatori “non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni”.
Il significato del raccordo con il comma 1-bis dell’art. 267 c.p.p. appare chiaro: nella valutazione dei gravi indizi di reato necessari per autorizzare le operazioni di intercettazione di conversazioni o di comunicazioni previste dall’art. 266 c.p.p., il giudice non può tenere conto degli elementi probatori forniti dagli informatori a meno che costoro non siano stati interrogati o assunti a sommarie informazioni ovvero esaminati come testimoni (questo vale, naturalmente, anche per i “sufficienti indizi” necessari per autorizzare le analoghe operazioni in relazione ai reati assoggettati alla diversa disciplina di cui all’art. 13, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 203).
 
[2] Detta disposizione si applica altresì:
- nei procedimenti per i delitti di cui all’art. 270-ter c.p. e di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), n. 4, c.p.p. (“delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale”): v. art. 3, comma 1, d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv., con mod., dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, recante “disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale”;
- nei procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale (artt. 600 – 604), nonché dall’art. 3, l. 20 febbraio 1958, n. 75, Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui: v. art. 9, legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone.
 
[3] Così in motivazione: “Il provvedimento autorizzativo era, pertanto, legittimamente fondato sulla sussistenza di gravi indizi di un reato per il quale le intercettazioni erano consentite, a nulla rilevando che non sussistessero, al momento dell’autorizzazione medesima, gravi indizi di colpevolezza a carico del BRUZZESE per il reato anzidetto.
Non è questo, infatti, ciò che la norma evocata dai ricorrenti richiede per l’autorizzazione delle intercettazioni.
Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, i gravi indizi di reato (e non di reità) che, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine (cfr. Cass. I, 3 dicembre 2003, Prota, RV 227914).
L'apprezzamento di tale condizione implica, in altre parole, la valutazione degli elementi sintomatici dell'esistenza di un fatto penalmente sanzionato, compreso tra quelli indicati nel primo comma dell'art. 266 c.p.p., non di elementi relativi alla riferibilità soggettiva del medesimo (cfr. ex plurimis Cass. I, 10 agosto 2000, Nicchio, RV 216747; Cass. V, 8 ottobre 2003, Liscai, RV 227053, secondo cui il requisito della sussistenza dei gravi indizi di reato va inteso non in senso probatorio, ossia come valutazione del fondamento dell'accusa, ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche).”.
 
[4] Soltanto in relazione al sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato si ritiene, trattandosi di atto dovuto, irrilevante il modo con cui ad esso si sia pervenuti ed utilizzabile il relativo risultato probatorio (v. Cass. S.U. 27 marzo 1996, Sala, RV 204643).
 
[5] Così in motivazione: “Questa Corte si è già espressa nel senso che, nell'ipotesi in cui una intercettazione venga ritualmente e legittimamente ordinata con riferimento al reato per il quale si procede, che in astratto preveda la pena massima superiore a cinque anni, e poi l'imputazione venga mutata in altra, per la quale l'intercettazione stessa non sarebbe stata ammissibile, la prova acquisita è utilizzabile, in quanto il divieto previsto dall'art. 271 c.p.p. è imposto soltanto con riferimento ai provvedimenti adottato in casi non consentiti. Se l'atto è invece legittimo, i suoi risultati mantengono tale carattere anche se la modifica della qualificazione giuridica del reato fa diventare, con valutazione postuma, non più conforme alla previsione processuale la intercettazione eseguita (Cass. III 28 febbraio 1994, Roccia, RV 197616).
Anche se il principio in questione è stato affermato con riferimento al momento genetico dell'atto dispositivo del mezzo di ricerca della prova, non è da revocare in dubbio che la medesima regola iuris debba essere applicata nel caso di trasmigrazione dei risultati di un'intercettazione in diverso procedimento la cui originaria imputazione legittimamente consentiva l'acquisizione di tali risultati ontologicamente appartenenti ad altro fascicolo processuale e riferiti a diversa res iudicanda.
Non pare possa essere revocato in dubbio che le condizioni che legittimano l'utilizzo di un mezzo di ricerca della prova debbano sussistere nel momento in cui "elemento" è acquisito e assume, come tale, l'idoneità ad avere l'effetto probatorio.
Se l'atto probatorio sia stato legittimamente acquisito, i suoi risultati non possono che essere altrettanto legittimi nel momento in cui il giudice elabora anche su di esso la ricostruzione del fatto e giunge poi alla conclusione che l'episodio debba essere ricondotto, sotto il profilo giuridico, ad altra fattispecie incriminatrice.
...
Va, dunque, affermato il principio di diritto secondo cui le condizioni di utilizzazione ex art. 270, comma 1, c.p.p. di conversazioni intercettate in "diverso procedimento" debbono" essere verificate nel momento in cui è disposta l'acquisizione da parte del giudice a quo, e non quando, considerato tutto il quadro probatorio, il giudice del merito decida di modificare la qualificazione giuridica del reato.”.
 
[6] Così in motivazione: “Iscritto il procedimento contro ignoti, per i reati di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895 (artt. 2, 4 e 7) ed agli artt. 582, 585 c.p., il 6.11.2007, sulla base di una informativa in data 7.11.2007, il 22.11.2007 il pubblico ministero aveva modificato l'imputazione in tentato omicidio.
Il 23 novembre aveva quindi chiesto di acquisire le intercettazioni eseguite nell'ambito di altro procedimento in carico alla Direzione antimafia e in esito a tale acquisizione, il 3.3.2008, aveva iscritto il procedimento per tentato omicidio a nome di GIOFFRÈ Vittorio Vincenzo, chiedendo nei suoi confronti, il 14 marzo successivo, la custodia cautelare in carcere.
Il Giudice delle indagini preliminari aveva rigettato la richiesta affermando che sulla scorta degli atti la condotta lesiva ascritta al GIOFFRÈ era riconducibile all'ipotesi di lesioni aggravate (e non tentato omicidio), che pertanto in relazione a nessuno dei reati in concreto ipotizzabili era consentita, a mente dell'art. 270 c.p.p., l'utilizzazione delle intercettazioni disposte in altro procedimento (per nessuno dei due essendo consentito l'arresto in flagranza).
Aveva quindi affermato che, venuto meno il compendio delle intercettazioni, il solo riconoscimento fotografico, scarsamente affidabile, non consentiva di ritenere esistente un compendio indiziario sufficientemente grave.
Dissentiva sulla inutilizzabilità delle intercettazioni il Tribunale della libertà.
Richiamando Cass. VI n. 33751 del 24/6/2005, Bellato osservava che le condizioni che legittimano l'utilizzo della prova devono sussistere al momento in cui il dato è acquisito. Sicché le intercettazioni, legittimamente acquisite con riferimento al reato di tentato omicidio ipotizzato dal pubblico ministero, restavano utilizzabili nonostante la diversa qualificazione del fatto ritenuta dal giudici dell'incidente cautelare.
E l'utilizzabilità concerneva tutti i reati connessi, oggetto di contestazione nel diverso procedimento, non soltanto quello che aveva consentito l'acquisizione delle intercettazioni.
Riteneva perciò accoglibile la richiesta quanto al reato concernente l'arma, osservando che dalla conversazioni intrattenute dal ricorrente all'interno della sua auto emergeva con certezza che egli parlava dell'attentato al D'Agostino, riferendo di come gli aveva sparato, della vicinanza della fontana, dell'abbigliamento della vittima, del suo atteggiamento.
Tali elementi, saldandosi con le originarie dichiarazioni della persona offesa, palesavano la gravità del quadro indiziario.
Conveniva invece che il fatto contestato come tentato omicidio dovesse qualificarsi alla stregua di lesioni aggravate, ed escludeva pertanto che a tale fatto potesse applicarsi misura cautelare.
...
Osserva il Collegio che il primo motivo è infondato.
Come osserva Cass. VI n. 33751 del 24/6/2005, Bellato, già citata dal Tribunale, nell'ipotesi in cui una intercettazione venga ritualmente e legittimamente disposta con riferimento al reato per il quale si procede e poi l'imputazione venga mutata in altra, per la quale l'intercettazione stessa non sarebbe stata ammissibile, la prova acquisita è utilizzabile, in quanto il divieto previsto dall'art. 271 c.p.p. è imposto soltanto con riferimento ai provvedimenti adottati in casi non consentiti.
La medesima regola va applicata per l'ipotesi della acquisizione e utilizzazione, ex art. 270 c.p.p., comma 1, dei risultati di intercettazioni disposte in diverso procedimento.
La ritualità della acquisizione probatoria va valutata insomma con riferimento al momento dell'acquisizione stessa.
Sicché nel caso in esame l'unica cosa che occorreva verificare è se poteva ritenersi in linea teorica corretta, dopo l'originaria iscrizione della notizia di reato come lesioni volontarie, la variazione di detta iscrizione in tentato omicidio, tale titolo di reato consentendo l'acquisizione delle conversazioni intercettate nell'ambito di altra indagine.
Ora nell'appello il pubblico ministero aveva evidenziato che la modifica era stata effettuata sulla scorta dei risultati dell'accertamento medico - legale, in considerazione, in particolare, della zona corporea colpita (a 1 cm. dall'arteria femorale), dal mezzo usato (una pistola cal. 7,65) e da numero dei colpi esplosi (2), nonché dalla verosimile posizione assunta in quel momento dalla vittima (curva).
L'aggiornamento (ex art. 335 c.p.p., comma 2) della iscrizione appariva dunque non arbitrario e così l'ha plausibilmente valutato il Tribunale, pur discostandosi in concreto (nell'ambito e ai limitati fini della sua cognizione incidentale) dalla qualificazione più grave. Né il ricorso si duole della regolarità dell'operato del pubblico ministero.
 
[7] Così in motivazione: “Il ricorso appare fondato sotto una molteplicità di profili.
Dirimente e quindi assorbente, comunque, appare il rilievo che in ordine al reato contestato all'imputata (art. 378 c.p.), punito con la pena massima fino ad anni quattro di reclusione, non è consentita l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione ai sensi dell'art. 266, comma 1, lett. a) c.p.p.
Nessun rilievo può avere il fatto che l'intercettazione sia avvenuta in altro procedimento, riguardante soggetti diversi e per reati in relazione ai quali l'intercettazione è consentita. Infatti l'utilizzo in un procedimento, ove l'intercettazione è stata legittimamente effettuata e di cui peraltro la difesa pone in dubbio la connessione con quello attuale (ma il tema è eventualmente subordinato), non può comportarne l'utilizzo in un diverso procedimento contro altri imputati salvo far venir meno il presupposto fondamentale dettato dalla norma citata di cui all'art. 266, comma 1, lett. a), c.p.p..
Se così non fosse, la norma in questione sarebbe surrettiziamente (e facilmente) aggirabile attraverso l'istituto della connessione, con grave pregiudizio per gli interessi sostanziali tutelati dall'art. 266 c.p.p., che intende porre un limite alla interferenza nella libertà e segretezza delle comunicazioni in conformità all'art. 15 della Costituzione.
Si deve quindi affermare con chiarezza che, se nell'ambito di intercettazioni consentite per determinati reati, emergono indizi di colpevolezza a carico di terzi per reati in relazione ai quali le intercettazioni stesse non sono consentite (e quindi non sono utilizzabili), tali intercettazioni non possono costituire il presupposto per l'incriminazione del terzo.
Nel caso in esame la evidente inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali è tale da porre nel nulla la base probatoria su cui si articola l'accusa e la conseguente condanna.
Consegue la dichiarazione di nullità dell'impugnata sentenza, senza possibilità di rinvio per il venir meno del substrato probatorio, perché il fatto non sussiste.”.
 
[8] Detto comma è stato aggiunto dall’art. 11 della legge 1° marzo 2001, n. 63, Delle disposizioni in esso citate solo una, quella contenuta nell’art. 203, ha subito un intervento – come si è detto (v. nota 1) - ad opera della legge medesima.
Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale, il giudice non può, dunque, tenere conto degli elementi probatori forniti dagli informatori a meno che costoro non siano stati interrogati o assunti a sommarie informazioni ovvero esaminati come testimoni.
In virtù del richiamo dell’art. 192 c.p.p. i criteri di valutazione a fini cautelari della chiamata in reità o in correità coincidono con i criteri di valutazione della stessa come prova nel giudizio di merito. Quanto all’art. 195, comma 7, c.p.p. si tratta della disposizione che prevede che non possa essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame (la regola della inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali de relato così qualificate si applica, pertanto, anche in sede di valutazione dei gravi indizi necessari all’adozione di misure). Per quanto concerne, infine, l’art. 271, comma 1, c.p.p., si tratta – come si è detto - della disposizione che sancisce l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni qualora le stesse siano state eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni sui presupposti e sulle forme dei provvedimenti autorizzativi e dispositivi previste dall’art. 267 c.p.p. (nonché dall’art. 13 della legge 12 luglio 1991, n. 203) e le disposizioni sull’esecuzione delle operazioni previste dall’art. 268, commi 1 e 3, c.p.p. L’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni rileva, quindi, senza distinzione alcuna, anche ai fini della valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
 
[9] Per la nozione di “gravi indizi” può richiamarsi l’autorevole insegnamento giurisprudenziale Cass. S.U. 1° agosto 1995, Costantino, CP 1995, p. 2837) che li ha definiti come “quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità (...) e, tuttavia, consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità" di responsabilità dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reato.
 
[10] Si aggiunga che l’anzidetto requisito non deve necessariamente essere formalizzato in un autonomo “capo di imputazione” (così Cass. V 7 marzo 2007, Milano, RV 236148) e può anche ricavarsi dalla richiesta del pubblico ministero, cui nell'ordinanza sia stato fatto espresso riferimento, ovvero anche dal contesto motivazionale dell'ordinanza medesima (v., ex plurimis, Cass. VI 9 ottobre 2007, Palmiero, RV 238411; Cass. 7 gennaio 2003, Santimone, RV 226138).
 
[11] Così in motivazione: “Supposto, invero, che il Giudice per le indagini preliminari non abbia motivato il proprio provvedimento se non per relationem e che sia esatto l'assunto secondo il quale non è consentita la motivazione per relationem  - cfr. però, Cass. S.U. 26 febbraio 1991, Bruno, sulla legittimità dell'ordinanza di custodia cautelare che, per quanto concerne la esposizione degli indizi di colpevolezza, recepisca integralmente la richiesta del p.m. - questa Corte ha più volte affermato che il provvedimento restrittivo della libertà personale e l'ordinanza che decide sul riesame sono tra loro strettamente collegati e complementari, tant'è che, una volta proposta richiesta di riesame, l'efficacia dell'uno è condizionata alla tempestiva sopravvenienza di un provvedimento di conferma. Ne consegue, pertanto, che la motivazione del tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice, così come la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ben ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest'ultimo il giudice abbia fornito le ragioni logico - giuridiche che, ai sensi degli articoli 273, 274 e 275 c.p.p., lo abbiano determinato alla emissione del provvedimento medesimo (Cass. 27 marzo 1992, Patané; Cass. 16 luglio 1990, Stefana; Cass. 25 febbraio 1994, Ran).”.
 
[12] Così in motivazione: “che la questione, relativa alla mancata declaratoria di nullità dell'ordinanza impositiva per violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, per motivazione apparente in punto di esigenze cautelari, è infondata;
che, al riguardo, è oramai indirizzo pressoché contante di questa Corte che, in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, il giudice del riesame non può annullare il provvedimento impugnato per difetto di motivazione, atteso che il nostro ordinamento processuale a fronte delle nullità comminate per omessa motivazione dei provvedimenti riserva solo al giudice di legittimità il potere di pronunciare il relativo annullamento. Tale potere è precluso al giudice di merito di secondo grado a maggior ragione quando a costui, come nel caso del riesame, il thema decidendum è devoluto nella sua integralità (Cass. III 19 gennaio 2001, Servadio, RV 218752);
che, pertanto, all'effetto interamente devolutivo che caratterizza l'impugnazione per riesame consegue che il giudice, al quale è conferito il potere di annullare, riformare o confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso, può sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative dell'ordinanza oggetto del riesame, e ciò ancorché esse siano tali da integrare le nullità - rilevabili d'ufficio - previste dall'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c) bis, riguardanti anche l'esposizione delle esigenze cautelari (Cass. I, 2 ottobre 1998, Mannella, RV 211887; nello stesso senso, Cass. VI 14 giugno 2004, P.G. in proc. Iuzzolino, RV 229763);”.
 
[13] Così in motivazione: “I rilievi del ricorrente debbono ritenersi almeno in parte fondati. Come già affermato da questa Corte (Cass. V 18 novembre 2004, Manieri), il giudice del riesame può confermare il provvedimento di sequestro anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale è stato ravvisato il fumus commissi delicti; ma non può porre a fondamento della decisione un fatto diverso, da lui ritenuto. Ciò è proprio quanto avvenuto nel caso di specie, in cui il Tribunale ha ravvisato indizi di colpevolezza in ordine a pretesa distrazione di beni societari, laddove l'ordinanza impositiva aveva ipotizzato atti simulati e fraudolenti diretti ad eludere le ragioni dei creditori di società diversa, senza neppure adombrare le ragioni idonee a ritenere un qualsiasi collegamento tra i due fatti. Non è stata data nel contempo alcuna risposta ai rilievi del ricorrente sulla contestazione originaria; e non sono state enunciate le ragioni per cui gli stessi dovessero ritenersi infondati. Sussiste pertanto un difetto essenziale di motivazione; e l'ordinanza deve essere annullata con rinvio al giudice competente, il quale provvedere a sanare il vizio stesso, previa nuova ed autonoma valutazione dei fatti, nel rispetto della contestazione originaria e del fatto che ne costituisce oggetto.”.
 
[14]Così in motivazione: “E, in effetti, risulta che il P.M. aveva, come sopra precisato, ipotizzato il fumus dei reati di cui all'art. 474 e all'art. 517 c.p.; ne deriva che, una volta accertata la non sussumibilità del fatto né nell'ipotesi di cui all'art. 474 c.p., né in quella di cui all'art. 517 c.p., il Tribunale non poteva ravvisare una diverse fattispecie delittuosa. Ed invero, è pacifico che, in sede di riesame, il Tribunale è chiamato a decidere non in relazione a ogni ipotesi di reato formulabile in teoria, ma in relazione specifica alla fattispecie che sia stata portata a conoscenza dell'indagato, nel provvedimento impositivo del vincolo, in modo che all'indagato stesso sia reso possibile l'esercizio del diritto di difesa (Cass. III 28 maggio 1996, n. 2092). È vero che le funzioni di controllo cui è istituzionalmente preposto il Tribunale del Riesame gli consentono - in base al combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, c.p.p. - di confermare il provvedimento impositivo anche per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento stesso, ma quelle stesse funzioni non possono invece rendere ammissibile che il Tribunale medesimo, autonomamente e senza iniziativa della parte pubblica, sostituisca ed integri ipotesi accusatorie, addirittura cambiando i dati di fatto posti a base della misura, si sarebbe, infatti, in una tale ipotesi, concretizzata da parte del Tribunale una esorbitanza dal proprio ruolo e una non consentita commistione tra compiti delle parti e funzioni di garanzia e di controllo, che il nuovo rito vuole del tutto separate.”.
 
[15] Così in motivazione: “... la definizione giuridica del fatto non è il fatto e che "modificare la definizione giuridica del fatto non solo non significa modificare il fatto, ma non significa neppure modificare la imputazione, se è vero sia che la correlazione tra la imputazione e la sentenza resta in tutta la sua pienezza anche se viene data al fatto una diversa qualificazione giuridica, sia che, come si è visto, la norma dell'art. 423, se nella rubrica parla di modificazione della imputazione, nel testo si interessa esclusivamente della modificazione del fatto come accadimento come fattispecie concreta, nel testo identifica la modificazione della imputazione con la modificazione del fatto.".
 
[16] In senso parzialmente difforme alcune pronunce ormai risalenti (Cass. V 15 luglio 1999, Conti, RV 214481; Cass. I 17 ottobre 1994, Neri, RV 200066) avevano invece affermato che non era consentito al giudice procedere alla modificazione della qualificazione giuridica del fatto, a meno che la esigenza di tale modifica potesse essere soddisfatta senza bisogno di ulteriori indagini. Altra (per quanto consta) isolata decisione (Cass. I 13 ottobre 1994, Scaramozzino, RV 200622) aveva ritenuto esulare dai poteri del Tribunale del riesame quello di dare al fatto una diversa definizione giuridica.
 
[17] Con riguardo all’incidenza delle norme e delle sentenze CEDU vanno ricordate queste recenti affermazioni della Corte Costituzionale (C. Cost. 4 dicembre 2009 n. 317): “Questa Corte ha già chiarito che l’integrazione del parametro costituzionale rappresentato dal primo comma dell’art. 117 Cost. non deve intendersi come una sovraordinazione gerarchica delle norme CEDU – in sé e per sé e quindi a prescindere dalla loro funzione di fonti interposte – rispetto alle leggi ordinarie e, tanto meno, rispetto alla Costituzione. Con riferimento ad un diritto fondamentale, il rispetto degli obblighi internazionali non può mai essere causa di una diminuzione di tutela rispetto a quelle già predisposte dall’ordinamento interno, ma può e deve, viceversa, costituire strumento efficace di ampliamento della tutela stessa.
Se si assume questo punto di partenza nella considerazione delle interrelazioni normative tra i vari livelli delle garanzie, si arriva facilmente alla conclusione che la valutazione finale circa la consistenza effettiva della tutela in singole fattispecie è frutto di una combinazione virtuosa tra l’obbligo che incombe sul legislatore nazionale di adeguarsi ai principi posti dalla CEDU – nella sua interpretazione giudiziale, istituzionalmente attribuita alla Corte europea ai sensi dell’art. 32 della Convenzione – l’obbligo che parimenti incombe sul giudice comune di dare alle norme interne una interpretazione conforme ai precetti convenzionali e l’obbligo che infine incombe sulla Corte costituzionale – nell’ipotesi di impossibilità di una interpretazione adeguatrice – di non consentire che continui ad avere efficacia nell’ordinamento giuridico italiano una norma di cui sia stato accertato il deficit di tutela riguardo ad un diritto fondamentale.
Del resto, l’art. 53 della stessa Convenzione stabilisce che l’interpretazione delle disposizioni CEDU non può implicare livelli di tutela inferiori a quelli assicurati dalle fonti nazionali.
L’accertamento dell’eventuale deficit di garanzia deve quindi essere svolto in comparazione con un livello superiore già esistente e giuridicamente disponibile in base alla continua e dinamica integrazione del parametro, costituito dal vincolo al rispetto degli obblighi internazionali, di cui al primo comma dell’art. 117 Cost.
È evidente che questa Corte non solo non può consentire che si determini, per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost., una tutela inferiore a quella già esistente in base al diritto interno, ma neppure può ammettere che una tutela superiore, che sia possibile introdurre per la stessa via, rimanga sottratta ai titolari di un diritto fondamentale.
La conseguenza di questo ragionamento è che il confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i medesimi diritti.
Nel concetto di massima espansione delle tutele deve essere compreso, come già chiarito nelle sentenze nn. 348 e 349 del 2007, il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, cioè con altre norme costituzionali, che a loro volta garantiscano diritti fondamentali che potrebbero essere incisi dall’espansione di una singola tutela. Questo bilanciamento trova nel legislatore il suo riferimento primario, ma spetta anche a questa Corte nella sua attività interpretativa delle norme costituzionali.
Il richiamo al «margine di apprezzamento» nazionale – elaborato dalla stessa Corte di Strasburgo, come temperamento alla rigidità dei principi formulati in sede europea – trova la sua primaria concretizzazione nella funzione legislativa del Parlamento, ma deve essere sempre presente nelle valutazioni di questa Corte, cui non sfugge che la tutela dei diritti fondamentali deve essere sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro.
Naturalmente, alla Corte europea spetta di decidere sul singolo caso e sul singolo diritto fondamentale, mentre appartiene alle autorità nazionali il dovere di evitare che la tutela di alcuni diritti fondamentali – compresi nella previsione generale ed unitaria dell’art. 2 Cost. – si sviluppi in modo squilibrato, con sacrificio di altri diritti ugualmente tutelati dalla Carta costituzionale e dalla stessa Convenzione europea.
Il risultato complessivo dell’integrazione delle garanzie dell’ordinamento deve essere di segno positivo, nel senso che dall’incidenza della singola norma CEDU sulla legislazione italiana deve derivare un plus di tutela per tutto il sistema dei diritti fondamentali.
Questa Corte non può sostituire la propria interpretazione di una disposizione della CEDU a quella della Corte di Strasburgo, con ciò uscendo dai confini delle proprie competenze, in violazione di un preciso impegno assunto dallo Stato italiano con la sottoscrizione e la ratifica, senza l’apposizione di riserve, della Convenzione (sentenza n. 311 del 2009), ma può valutare come ed in qual misura il prodotto dell’interpretazione della Corte europea si inserisca nell’ordinamento costituzionale italiano.
La norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell’art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza.
In sintesi, il «margine di apprezzamento» nazionale può essere determinato avuto riguardo soprattutto al complesso dei diritti fondamentali, la cui visione ravvicinata e integrata può essere opera del legislatore, del giudice delle leggi e del giudice comune, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.
[18] Così in motivazione: “2. La specificità del decisum nei confronti di Drassich è di chiara evidenza: incide sul caso concreto come regola di sistema di un "giudizio equo" e non postula, dunque, una "revisione" della sentenza resa all'esito del giudizio di merito. La vicenda, sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi, si caratterizza per l'assoluta diversità rispetto a quelle per le quali l'attuazione del dictum della Corte europea pone in discussione il giudizio di merito, come nei casi del giudizio in contumacia.
In particolare, il mancato riconoscimento del diritto dell'imputato di interloquire sulla diversa definizione giuridica del fatto corruttivo ha inciso sull'esito del ricorso per cassazione nel senso che ha impedito la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; estinzione che avrebbe dovuto essere dichiarata se l'accusa, nel suo inquadramento giuridico, non fosse stata modificata.
Per dare esecuzione alla pronuncia della Corte europea si rende necessario non un nuovo giudizio di merito, ma solo il rispetto della garanzia del contraddittorio anche sulla diversa definizione del fatto che il giudice di legittimità ha operato ex officio.
Ciò che si chiede è di "rescindere" la sentenza resa all'esito di un "giudizio di legittimità iniquo" e di eliminare l'anomalia già individuata e definita, mettendo in condizione l'imputato e la sua difesa di esercitare il diritto di interloquire sulla diversa definizione giuridica del fatto.
2.1. La sentenza europea riveste inoltre particolare importanza per la sua duplice natura: l'una diretta a incidere sul caso concreto con la restitutio in integrum del giudizio di legittimità ed entro i limiti indicati; l'altra, di rendere immanente nel nostro ordinamento il principio del contraddittorio su ogni profilo dell'accusa, anche nel giudizio di legittimità.
È stata cioè evidenziata una violazione di sistema relativa al principio del giusto processo configurato nell'art. 6, p. 3, lett. a) e b) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Per la Corte europea, il "processo equo" impone che l'imputato, una volta informato dell'accusa, cioè dei fatti e della qualificazione giuridica a essi attribuita, deve essere messo in grado di discutere in contraddittorio su ogni profilo che li investe. Contraddittorio che deve essere garantito anche là dove l'ordinamento - come nel caso italiano - riconosca al giudice il potere di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nella imputazione ab origine ascritta all'imputato.
Il sistema va integrato con la regola enunciata dalla Corte di Strasburgo custode della corretta interpretazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; il decisum del giudice nazionale di legittimità deve essere "rescisso" nella parte in cui non ha attuato la regola di sistema imposta dalla Convenzione.
Spetta però al giudice nazionale il compito di "rescindere" formalmente la sentenza pronunciata all'esito del giudizio di legittimità, allo scopo di rinnovare tale ultimo segmento processuale nel senso indicato dalla Corte europea.
...
3.1. Quanto alla regola di sistema, la Corte europea ha ritenuto che nel giudizio de qua "è stato leso il diritto del ricorrente a essere informato in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico nonché il suo diritto a disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare l'accusa".
Non è da revocare in dubbio che la regola - racchiusa nell'art. 521 c.p.p., comma 1 - caratterizzi una funzione indefettibile del giudice, quella della corretta qualificazione giuridica del fatto e delle relative conseguenze sanzionatorie.
Regola che diviene ancor più cogente nel giudizio di legittimità perché da contenuto e significato alla funzione della Corte di cassazione chiamata ad assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge".
La regola è indefettibile, mentre il modulo operativo è emendabile.
Nel giudizio di legittimità, l'applicazione dell'art. 521 c.p.p., comma 1, nel senso indicato dalla Corte europea appare conforme al principio epistemologico statuito dall'art. 111 Cost., comma 2°, per il quale "... ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti al giudice ...", principio che non investe soltanto "la formazione della prova" ma anche ogni questione che attiene la valutazione giuridica del fatto commesso.
Si impone una interpretazione della norma de qua adeguata ai principi costituzionali richiamati e al decisum del giudice europeo.
...
3.2. Ad avviso del Collegio, non vi è la necessità di un intervento additivo della Corte costituzionale per stabilire che l'imputato e il difensore devono e possono essere messi in grado di interloquire sulla eventualità di una diversa definizione giuridica del fatto là dove essa importi conseguenze in qualunque modo deteriori per l'imputato così da configurare un suo concreto interesse a contestarne la fondatezza.
Tanto è accaduto nel caso di specie, in cui la diversa definizione giuridica del fatto ha comportato la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato enunciato nell'imputazione.
La norma va applicata e interpretata nel senso che la qualificazione giuridica del fatto diversa da quella attribuita nel giudizio di merito, riconducibile a una funzione propria della Corte di cassazione, richiede, però, una condizione imprescindibile per il suo concreto esercizio: l'informazione di tale eventualità all'imputato e al suo difensore.
Informazione che, qualora manchi una specifica richiesta del pubblico ministero, va formulata dal Collegio con un atto che ipotizzi tale eventualità.
Si è però posto in rilievo che il giudice ha il dovere di ricercare, in considerazione della specificità della violazione, le modalità di restitutio in integrum.
 
[19] Cfr. ad esempio, C. cost. 9 marzo 2004, n. 90; 20 aprile 2004, n. 123; 26 luglio 2000, n. 370.
[20] In materia di sequestro preventivo, Cass. S.U. 27 marzo 1992, Midolini, RV 191327: “in tema di sequestro preventivo la verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte della Cassazione non può risolversi in anticipata decisione della questione di merito definitiva bensì deve limitarsi al controllo delle compatibilità fra fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto”; Cass. S.U. 25 marzo 1993, Gifuni, RV 193117: “le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, indicate nell'art. 273 c.p.p., non sono estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali; ne consegue che ai fini della doverosa verifica della legittimità del provvedimento con il quale sia stato ordinato il sequestro preventivo di un bene pertinente ad uno o più reati, è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi”; Cass. S.U. 23 marzo 2000, Mariano, RV 215840: “in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi”; Cass. S.U. 17 dicembre 2003, Montella, RV 226492: “le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), consistono, quanto al fumus commissi delicti, nell'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal pubblico ministero, di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che rilevino né la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità ...”.
In tema di sequestro probatorio, Cass. S.U. 20 novembre 1996, Bassi: “Posto che alle misure cautelari reali non sono estensibili le condizioni previste per l’applicabilità delle misure cautelari personali, non è necessario che il giudice valuti la sussistenza degli indizi di colpevolezza e la gravità degli stessi, al fine di verificare la legittimità di un provvedimento cautelare reale avente ad oggetto un bene pertinente al reato. In ogni caso, in sede di riesame del sequestro probatorio, il giudice ha il dovere di accertare la sussistenza del fumus commissi delicti, anche se si deve limitare a stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, cioè il raccordo tra ipotesi tipica indicata nella formulazione accusatoria e fattispecie concreta. La valutazione in astratto non limita i poteri del giudice, al quale è inibito solamente l’espletamento di un’attività dimostrativa della fondatezza concreta della contestazione mossa all’indagato. Al giudice è, comunque, lasciato il potere-dovere di esercitare il controllo di legalità: l’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto, quindi, sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati, così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Tutto ciò non al fine di instaurare un «processo nel processo», ma per assicurare l’indispensabile ruolo di garanzia del giudice, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando, sotto ogni aspetto, l’integralità dei presupposti che legittimano il provvedimento cautelare reale”.; Cass. S.U. 11 novembre 1994, Ceolin, RV 199172: “In tema di sequestro probatorio il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato ed al controllo dell'esatta qualificazione dell'oggetto del provvedimento come corpus delicti, nel senso che deve essere accertata l'esistenza della relazione di immediatezza, descritta nel secondo comma dell'art. 253 c.p.p., tra la cosa stessa e l'illecito penale. La legittimità del sequestro del corpo del reato, inoltre, può essere delibata, sia pure in linea astratta, solamente in correlazione ai fatti posti a fondamento del provvedimento, non potendosi prescindere dal riferimento alla situazione risultante dagli elementi fattuali che l'accusa ha reputato giustificativi della misura, ferma restando la possibilità per il giudice del riesame di mutarne la qualificazione giuridica e adottare un differente nomen juris, enucleando un'ipotesi di reato diversa da quella delineata nel provvedimento.
 
[21] Così in motivazione: “3. Il decreto di sequestro preventivo ha prospettato, quale fattispecie di reato a carico dell'indagato, il delitto di cui della legge n. 646 del 1982, artt. 30 e 31, e il giudice del riesame, a sua volta, ha affermato, quanto a fumus dell'assunto accusatorio, che erano configurabili gli estremi del suddetto reato in relazione all'incontroversa ed obiettiva omissione della prescritta comunicazione al nucleo di polizia tributaria della variazione patrimoniale, conseguente all'atto notarile de qua, per la quota societaria del valore di 25.000,00 euro destinata alla confisca ex lege.
Ma, così argomentando, il giudice del merito ha ritenuto implicito il dolo - invero presumendolo - nell'oggettiva realizzazione della mera condotta omissiva, evitando ogni indagine circa l'effettiva, consapevole, deliberazione dell'omessa comunicazione da parte dell'autore: indagine, questa, pure doverosa in considerazione della peculiare natura della fattispecie omissiva de qua, inquadrata, secondo l'unanime dottrina, nella tipologia dei delitti omissivi propri "di pura creazione legislativa.
Ed invero, alla stregua della ratio di tutela dell'incriminazione (che, anche per l'inserimento nel capo 3 della legge n. 646 del 1982, intitolato "disposizioni fiscali e tributarie", appare diretta ad impedire ai soggetti di cui sia stata accertata la partecipazione ad associazioni mafiose di occultare al fisco incrementi del proprio patrimonio) e di una lettura costituzionalmente corretta della disposizione incriminatrice (nei termini indicati dalla Corte costituzionale, con ordinanza n. 442 del 2001), può escludersi la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali quando "... la pubblicità sia comunque assicurata e sia di per sé impossibile l'occultamento degli atti soggetti a comunicazione ...". E, nel caso concreto, è pacifico che l'atto di costituzione della società e di conferimento della quota pari al 50% del capitale sociale sia stato stipulato con atto pubblico notarile, sì che sembra logico inferire che la competente autorità abbia comunque avuto la possibilità di conoscere i dati ai quali si riferisce l'obbligo di comunicazione, attraverso le consuete forme di pubblicità legale alle quali sono sottoposte siffatte operazioni patrimoniali.
Orbene, se l'indagine non ha consentito di rinvenire, oltre la materiale realizzazione dell'omissione tipica, alcun elemento sintomatico della deliberata volontà di occultare l'incremento patrimoniale, che risulta anzi smentita dalle forme di pubblicità legale che l'autore ha prescelto per la formazione del relativo negozio, non appare lecito configurare la fattispecie criminosa mediante un'operazione ricostruttiva dell'elemento psicologico che presuma il dolo in re ipsa: in palese violazione, quindi, dei precetti costituzionali in tema di colpevolezza e di responsabilità penale dell'imputato.
D'altra parte, pur restando preclusi per il giudice del riesame delle cautele reali sia l'accertamento sul merito dell'azione penale che il previo sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa nella fase delle indagini preliminari - non essendo richiesto il presupposto della gravità indiziaria, deve tuttavia convenirsi circa la prospettiva di un controllo giurisdizionale della base fattuale nel singolo caso concreto, che non sia meramente cartolare e formale, secondo il paradigma del fumus del reato ipotizzato dall'accusa, con riguardo quindi anche alla "rilevabilità del difetto dell'elemento soggettivo, purché ictu oculi (in tal senso, v., da ultimo, Corte cost., ord. n. 153 del 2007).
L'ordinanza impugnata dev'essere dunque annullata con rinvio allo stesso Tribunale, per nuovo e più approfondito esame della vicenda alla stregua della soluzione interpretativa suesposta. “.
 
[22] Così in motivazione : “1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di TRENTO confermava il sequestro preventivo (disposto in data 18 aprile 2006 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale) dell’autovettura (Mercedes, targata CS 491 PB) di Christian VERONESE, all’interno della quale il medesimo, la mattina del 1° gennaio 2003, era stato sorpreso dormiente, ma ebbro.
Il fatto – osservava il Tribunale – era astrattamente riconducibile alla fattispecie di guida in stato di ebbrezza, prevista e punita dall’art. 186, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Doveva, inoltre, ritenersi sussistente ed attuale il pericolo che la libera disponibilità del veicolo, cosa pertinente al reato, potesse agevolare la commissione di altri reati della stessa natura [come dimostrato – si legge nel provvedimento impugnato – “dalla situazione constatata e dal fatto che l’indagato era alla guida ...”] .
Il sequestro poteva, inoltre, essere disposto perché dell’autovettura era consentita la confisca, trattandosi di cosa necessaria (e come tale servita) a commettere il reato.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato per mezzo del difensore, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 321 c.p.p..
2.1. Osserva, in primo luogo, il ricorrente che neppure in astratto il fatto integrava il reato ipotizzato, atteso che, dopo la festa di Capodanno, quando ormai erano le 6.30, si era messo a dormire all’interno dell’autovettura, parcheggiata nel centro di TRENTO, accendendo il motore soltanto per far funzionare l’impianto di riscaldamento; un passante aveva chiamato il 118 e gli addetti al Servizio di emergenza sanitaria, intervenuti, avevano potuto constatare che quella era l’effettiva situazione.
...
3.Il primo motivo del ricorso è fondato ed il suo accoglimento assorbe le ulteriori doglianze.
a) E’ indubbio che, in tema di condizioni generali di applicabilità, le misure cautelari reali vadano distinte da quelle personali e, in particolare, che nella misura cautelare reale sia il tasso di pericolosità della cosa a giustificare l’imposizione della misura.
Ne deriva che la misura cautelare reale, pur raccordandosi nel suo presupposto giustificativo ad un fatto criminoso, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di colpevolezza, essendo ontologicamente legata alla cosa, che viene riguardata dall’ordinamento come strumento, la cui libera disponibilità può rappresentare una situazione di pericolo.
Ciò nondimeno, la verifica della legittimità del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, pur non dovendo mai sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell’accusa, deve necessariamente accertare che sussista l’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato(cfr. Cass. II 15 novembre 1999, p.m. in c. Coppola, RV 215089).
In altre parole, la verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte di questa Corte deve limitarsi al controllo della compatibilità fra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata.
Occorre, dunque, una prospettazione fattuale i cui estremi integrino il reato attribuito.
Si aggiunga che, nel verificare la sussistenza di detti presupposti, in particolare il fumus commissi delicti, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tenere conto delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (cfr. Cass. I 19 dicembre 2003, Cantoni, RV 227498).
Nella giurisprudenza di legittimità è stato, invero, chiarito che il giudice deve verificare in modo puntuale e coerente le risultanze processuali in base alle quali è ritenuto esistente in concreto un fatto riconducibile ad una fattispecie astratta di reato (Cass. S.U. 29 gennaio 2003, p.m. in c. Innocenti, RV 223721; Cass. S.U. 20 novembre 1996, Bassi, RV 206657).
Questo significa che è da escludere che il sequestro preventivo possa trovare sufficiente base giustificativa nella sola astratta configurabilità del reato contestato, sulla base unicamente dei termini dell'imputazione formulati dal pubblico ministero, dato che, se così fosse, l'imposizione del vincolo cautelare reale sarebbe rimessa alle insindacabili scelte dell'organo dell'accusa e si risolverebbe in un abuso (così Cass. VI 20 agosto 1992, Fiorito, RV 191734).
In proposito è stato, inoltre, rilevato che l'art. 321 c.p.p., nel richiamare il "reato" – sia sotto il profilo che soltanto cose ad esso pertinenti possono essere oggetto di sequestro, sia con riferimento al fatto che il sequestro deve mirare ad evitare l'aggravarsi o il protrarsi delle relative conseguenze, nonché la commissione di altri fatti - rende evidente che presupposto perché possa essere disposto il sequestro preventivo è che un reato sia stato commesso, onde la valutazione del giudice non può prescindere dall'accertamento della circostanza che storicamente si sia verificato un fatto avente i connotati dell'illecito penale, sul quale si sta indagando (v. Cass. VI 6 agosto 1992, Liotti, RV 191957).
b) Sulla base di dette considerazioni va riconosciuto che l'ordinanza impugnata non ha correttamente interpretato le disposizioni contenute nell’art. 321 c.p.p..
Deve, invero, escludersi che dormire, in stato di ebbrezza, all’interno di un’autovettura parcheggiata integri la fattispecie di reato ipotizzata (art. 186, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), che punisce il fatto di “guidare” in stato di ebbrezza, sul presupposto – evidenziato in dottrina - che l’assunzione di alcool, anche a modeste concentrazioni ematiche, compromette le funzioni psicofisiche del conducente, stante il venir meno di quella concentrazione e rapidità di riflessi sulle performances di guida, indispensabili alla sicurezza della circolazione.
In altri termini, l’essere sorpresi, seppur in stato di ebbrezza, nell’atto di dormire, all’interno della propria autovettura, quand’anche il motore della stessa sia acceso per consentire il funzionamento dell’impianto di riscaldamento interno, non è fatto riconducibile all’anzidetta fattispecie contravvenzionale, che appare circoscritta al fatto “dinamico” della guida, costituito anche soltanto dal porsi alla guida, azionando i congegni idonei ad imprimere il movimento.
L’ordinanza impugnata è, dunque, del tutto carente di motivazione in ordine ai momenti che hanno preceduto l’accertamento della presenza del VERONESE all’interno dell’autovettura parcheggiata con il motore acceso.
Il Tribunale avrebbe dovuto soffermarsi, in considerazione di quanto si è fin qui detto, su quei momenti, senza trascurare di dar conto delle concrete risultanze processuali e delle affermazioni difensive rese dal VERONESE.
4.La decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Trento.”.
 
[23] Così in motivazione:
“2.2. È certamente vizio di violazione di legge quello connesso alla problematica questione dell'astratta configurabilità del reato ai fini dell'integrazione del fumus commissi delicti, come presupposto ineludibile per l'emanazione del sequestro preventivo.
A dire di parte ricorrente, sarebbe invece necessaria una valutazione in concreto di elementi idonei a sostenere la prospettazione accusatoria, non essendo sufficienti astratte valutazioni di configurabilità, affidate a momenti congetturali e di mera possibilità. Reputa la Corte di dover aderire a tale linea di pensiero, confermando, in tal senso, un orientamento interpretativo già affiorato nella giurisprudenza di legittimità con l'assunto secondo cui, in sede di verifica dei presupposti necessari per l'emanazione del sequestro preventivo, di cui all'art. 321, comma 1, c.p.p. il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma - nella valutazione del fumus commissi delicti - deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (cfr., in questi termini, Cass. IV 29 gennaio 2007, n. 10979, RV 236193).
Non occorre la sussistenza di indizi di colpevolezza o la loro gravità, ma solo elementi concreti che depongano per la sussistenza della ipotizzata fattispecie delittuosa.”.
L'affermazione di un siffatto principio di diritto non può, però, avere l'effetto auspicato dal ricorrente, in quanto il tessuto motivazionale del provvedimento impugnato offre, nondimeno, la chiara indicazione di elementi specifici e concreti, in virtù dei quali è stata ritenuta la sussistenza dell'ipotizzato reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.
 

 

     
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