Cons. di Stato sezione IV sent. n. 4124/2010
Con la decisione, per molti versi scontata, il G. A. di appello conferma il divieto, nei confronti del Ministero dell'Economia, di disporre unilateralmente la chiusura del giorno del sabato degli uffici di segreteria all'orario delle commissioni tributarie.
Nel ritenere che la potestà di limitare gli orari di apertura degli uffici di segreteria all'orario settimanale di cinque giorni anzichè sei, spetti esclusivamente al dirigente degli uffici e al presidente della commissione, il Consiglio di Stato ammette di valutare l'articolazione lavorativa prevista da contratto collettivo di comparto e determina un diverso regime di apertura a seconda di determinazione presa in sede locale con inevitabile aggravio di spese per prestazione di lavoro straordinario.
Tutto da rifare per il ministero: meglio sarebbe se talvolta il Giudice amministrativo, oltre che l'astratto diritto, considerasse le concrete esigenze di operativtà della P.A. (con annotazione di Cons. Cesare Lamberti)
Ric. n. 35-2010
Cons. Stato, IV, n. 4124 del 25/06/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso in appello nr. 35 del 2010, proposto dal MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e dalla COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,
contro
il dottor Salvatore PARACAMPO, non costituito,
per l’annullamento, previa sospensione cautelare,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda, pubblicata in data 18 marzo 2009, nr. 2833, e non notificata.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 4 maggio 2010, il Consigliere Raffaele Greco;
Udito l’avv. dello Stato Elefante per le Amministrazioni appellanti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Commissione Tributaria Regionale per la Puglia hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio, in accoglimento del ricorso proposto dal dottor Salvatore Paracampo nella propria qualità di Presidente pro tempore della medesima Commissione Tributaria Regionale, ha annullato la circolare del 23 febbraio 2007 del Dipartimento delle Politiche Fiscali – Ufficio Amministrazione delle Risorse, nonché gli atti applicativi della stessa adottati presso la citata Commissione Tributaria.
A sostegno dell’impugnazione, le Amministrazioni appellanti hanno dedotto:
1) la sopravvenuta carenza di interesse in capo al ricorrente in primo grado (collocato in quiescenza nelle more del giudizio);
2) l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto illegittimamente compresse le prerogative dei Presidenti delle Commissioni Tributarie per effetto del divieto di tenere aperte le Segreterie nella giornata del sabato, salvo i casi di udienza, stante la pretermissione delle disposizioni di cui agli artt. 58, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, nr. 300 (in forza del quale il Ministero ben può disciplinare con propri atti l’organizzazione e il funzionamento delle Segreterie), e 155 c.p.c. come recentemente novellato (secondo cui, laddove i termini processuali scadano di sabato, così come avviene per la domenica, la scadenza si intende prorogata al giorno non festivo immediatamente successivo).
L’appellato dott. Paracampo non si è costituito.
Alla camera di consiglio del 2 febbraio 2010, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensiva, questa è stata differita su richiesta di parte, per essere abbinata alla trattazione del merito.
All’udienza del 4 maggio 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e va conseguentemente respinto.
2. Oggetto del presente contenzioso è la ‘circolare’ adottata in data 23 febbraio 2007 dal Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la quale è stata disposta la chiusura delle Segreterie delle Commissioni Tributarie nella giornata del sabato, con la sola deroga prevista per le ipotesi in cui l’apertura sia necessaria per lo svolgimento di udienze o di altre attività giurisdizionali.
3. Va in primo luogo esaminata l’eccezione preliminare formulata dalle Amministrazioni appellanti, le quali assumono la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione in capo al ricorrente in primo grado, essendo attualmente lo stesso cessato dalla carica di Presidente della Commissione Tributaria della Puglia (nella cui veste aveva proposto il ricorso introduttivo).
L’eccezione è infondata.
L’appellato, col ricorso di primo grado, proprio perché ha agito nella qualità sopra indicata, ha lamentato che il contestato provvedimento ha negativamente inciso sull’ambito delle funzioni a lui spettanti in base alla normativa di settore, il che – in linea di principio e nel caso di accertata illegittimità dell’atto – potrebbe comportare la proposizione di una domanda risarcitoria (ferma restando la necessità dell’esame, non rilevante in questa sede, sulla sussistenza di tutti gli altri presupposti necessari per ravvisare un illecito e sulla effettiva verificazione di un danno)..
4. Passando poi al merito delle questioni evocate col ricorso introduttivo, va premesso che il provvedimento impugnato in primo grado, pur recando il nomen iuris di ‘circolare’, ha inteso dare una specifica regola cui si devono attenere le autorità competenti all’organizzazione delle attività delle Segreterie delle Commissioni Tributarie: il medesimo atto, contenendo in sostanza un ordine, risulta pertanto immediatamente impugnabile in sede giurisdizionale (come ha implicitamente constatato il TAR, che ha esaminato le questioni di legittimità senza porre in dubbio la portata lesiva dell’atto).
Ciò posto, la Sezione reputa infondati anche i motivi di appello con i quali l’Amministrazione lamenta l’erroneità delle determinazioni del primo giudice in ordine alla legittimità della ‘circolare’ de qua.
Tali motivi, in sintesi, si articolano nella riproposizione dei seguenti argomenti con i quali l’Amministrazione già in primo grado ha difeso il provvedimento oggetto di censura:
a) non vi sarebbe alcuna indebita compressione dell’autonomia organizzativa dei Presidenti delle Commissioni Tributarie, essendo agli stessi conservata la facoltà di disporre l’apertura delle Segreterie nella giornata del sabato per lo svolgimento di udienze e di altre attività giurisdizionali;
b) la determinazione de qua sarebbe comunque consentita dalla normativa che rimette alla potestà regolamentare l’organizzazione degli uffici ministeriali (ivi comprese, quindi, anche le Segreterie delle Commissioni Tributarie);
c) in ogni caso, la legittimità della determinazione criticata sarebbe corroborata dal disposto dell’art. 155 c.p.c., come recentemente novellato, che prevede anche per il sabato – come già avviene per la domenica – lo “slittamento” al primo giorno successivo non festivo dell’eventuale scadenza di termini processuali.
Tuttavia, la Sezione condivide i rilievi del primo giudice in ordine all’inconferenza, e comunque alla non decisività, delle argomentazioni testé richiamate.
4.1. In primo luogo, è corretta la ricostruzione normativa del T.A.R. del Lazio il quale, muovendo dalla natura di organi giurisdizionali delle Commissioni Tributarie, rileva la “specialità” della disciplina normativa dell’organizzazione e del funzionamento delle relative Segreterie, quale riveniente dagli artt. 31, 32 e 35 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, nr. 545 (“Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione”).
Si tratta di una normativa peculiare, che in materia assegna piena ed esclusiva competenza (con la connessa responsabilità) ai direttori delle ridette Segreterie, sulla base del principio che l’assetto organizzatorio di queste ultime vada modellato sulla base delle specifiche esigenze del processo e dell’attività giurisdizionale, quali si pongono nel singolo ufficio giudiziario interessato.
Tali disposizioni, a ben vedere, si pongono quale espressione di un principio più generale in materia di organizzazione degli uffici di segreteria degli organi giurisdizionali, laddove è rimessa alla piena potestà dei relativi dirigenti apicali – con correlativa limitazione o esclusione di ogni ingerenza dell’Amministrazione centrale competente ad erogare gli emolumenti i dipendenti – l’adozione delle scelte di organizzazione più idonee a soddisfare le esigenze connesse allo svolgimento dell’attività giurisdizionale: ad esempio, con riguardo agli organi di giustizia amministrativa, in tal senso dispongono gli artt. 71 del r.d. 21 aprile 1942, nr. 444 (quanto al Consiglio di Stato), e 27 del d.P.R. 21 aprile 1973, nr. 214 (per i Tribunali Amministrativi Regionali), alla cui stregua deve escludersi la possibilità di ingerenze dirette da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri con propri atti (ma analoghe conclusioni, a fortiori, possono raggiungersi quanto ai poteri del Ministro della Giustizia sulle Cancellerie e Segreterie degli uffici giudiziari ordinari).
Orbene, tale competenza generale non può intendersi circoscritta all’attività di udienza (come vorrebbe parte appellante), essendo intuitivo che tutte le attività svolte dalle Segreterie sono funzionali al corretto ed efficiente svolgimento dell’attività giurisdizionale, ivi comprese le attività svolte dalle parti fuori udienza, come il deposito di documenti e memorie, la richiesta e il ritiro di copie di atti processuali etc.
Ne discende che condivisibilmente il giudice di prime cure ha ravvisato un profilo di illegittimità nel provvedimento de quo, a cagione della violazione delle prerogative suindicate, laddove l’Amministrazione centrale, con proprio atto generale e a monte, ha precluso in via assoluta l’apertura delle Segreterie delle Commissioni Tributarie nella giornata del sabato, consentendola solo nell’ipotesi in cui in tale giornata dovesse svolgersi attività di udienza: in tal modo, i dirigenti dei singoli uffici giudiziari sono stati “espropriati” della potestà normativamente loro attribuita di valutare, in ragione delle specifiche esigenze degli uffici medesimi, la sussistenza di esigenze connesse ai carichi di lavoro tali da rendere necessario od opportuno di sabato il regolare funzionamento delle Segreterie anche in ipotesi diverse.
Né possono valere ex se a legittimare la scelta le esigenze finanziarie invocate dell’Amministrazione, evidentemente connesse a una più generale necessità di ridurre le spese superflue; tali esigenze, invero, potranno essere adeguatamente soddisfatte attraverso un attento e scrupoloso esercizio dei poteri di vigilanze e verifica, che pure competono all’Amministrazione centrale, in ordine alla fondatezza delle ragioni addotte da quei dirigenti i quali, nell’esercizio di una propria attribuzione ma anche sotto la propria responsabilità, riterranno di non tenere conto delle esigenze poste a base del provvedimento e di confermare l’apertura delle Segreterie anche nella giornata del sabato.
4.2. Le considerazioni che precedono consentono anche di comprendere il perché non possa essere invocato, a fondamento degli atti qui contestati, il disposto del comma 3 dell’art. 58 del d.lgs. nr. 300 del 1999, secondo cui: “…L’organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del ministero sono stabilite con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400”.
Tale disposizione generica e onnicomprensiva va raccordata, per quanto concerne la specifica organizzazione delle Segreterie delle Commissioni Tributarie, con le norme più sopra richiamate, le quali si è visto essere espressione di un principio generale discendente dall’autonomia spettante agli organi giurisdizionali (ciò che rende superfluo l’esame della questione di legittimità costituzionale della disposizione medesima, sollevata in via subordinata nel ricorso di primo grado).
4.3. Del pari condivisibile è il giudizio espresso dal T.A.R. in ordine all’irrilevanza, ai fini che qui interessano, dell’art. 155 c.p.c. nella versione novellata cui si è accennato.
Infatti, trattasi con ogni evidenza di norma la cui portata è esclusivamente processuale, e che pertanto non interferisce in alcun modo con l’organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi istituiti presso gli organi giurisdizionali; del resto, è lo stesso art. 155 c.p.c. a precisare che: “…Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa”.
Pertanto, è la stessa norma del codice di rito, laddove esclude che l’attività giurisdizionale possa considerarsi circoscritta alle sole udienze, a confermare i rilievi sopra volti a sostegno dell’illegittimità della circolare censurata nel presente giudizio.
5. Non essendovi costituzione di controparte, non vi è luogo ad adottare alcuna determinazione in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, respinge l’appello n. 35 del 2010 e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2010 con l’intervento dei Signori:
Luigi Maruotti, Presidente FF
Antonino Anastasi, Consigliere
Bruno Mollica, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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