Difesa d'ufficio: attendiamo la riforma della riforma.
di Paola Rebecchi
L’esame della situazione della difesa di ufficio nel Foro di Roma non può prescindere dalla valutazione della normativa vigente, la riforma del 2001, il cui obiettivo era quello di improntare la difesa di ufficio a criteri che ne garantivano l’effettività.
E’ opportuno premettere che ai fini dell’analisi che segue sono stati utilizzati da un lato i dati della nostra esperienza professionale e dall’altro i dati raccolti ed elaborati nell’ambito del lavoro sulla durata del processo penale svolto dalla CPR e dall’istituto di ricerca EURISPES.
Ebbene, si è dovuto purtroppo registrare il fallimento di alcuni aspetti della disciplina della difesa di ufficio in relazione con il dichiarato scopo di garantire l’effettività del diritto di difesa.
E’ indubbio che la difesa di ufficio non funziona come dovrebbe, ciò a scapito dell’indagato/imputato che, sfornito di difensore di fiducia, vede pregiudicato l’inviolabile diritto di difesa attraverso meccanismi perversi che devono necessariamente essere corretti.
In primo luogo, il ricorso sistematico al meccanismo della sostituzione ex art. 97 comma 4 c.p.p. proietta l’imputato all’interno di una situazione che comprime irrimediabilmente il suo diritto di difesa. Invero, la previsione per cui, in assenza del difensore d’ufficio ex art. 97 comma 1 c.p.p., il giudice designa di volta in volta un sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p., determina l’intervento nel processo di tanti difensori quante sono le udienze; difensori che ignorano il processo, con l’effetto di abbattere il diritto di difesa.
Non dimentichiamo che la stessa Corte Europea dei Diritti Umani (1^ Sezione, sent. 27.4.2006 – caso Sannino) ha condannato l’Italia proprio per il sistema della difesa d’ufficio ed in relazione alla sostituzione del difensore assente con quello designato dal giudice ex art. 97, 4 co, c.p.p.. La Corte ha sottolineato il binomio inscindibile tra effettività del diritto di difesa e continuità nella difesa.
Ha inoltre sottolineato un dato tanto ovvio quanto disatteso (almeno nel Foro romano), specificando che l’Autorità Giudiziaria è tenuta a verificare che, al di là della forma (garantita con l’annotazione a verbale della presenza del difensore anche se nominato ex art. 97, 4° comma, c.p.p.), la sostanza e la effettività della difesa sia garantita anche nella sostanza.
E’ evidente che il meccanismo, assolutamente destabilizzante e pregiudizievole, deve essere rivisto e corretto.
A tale scopo, nella proposta di modifica della disciplina della difesa di ufficio fortemente voluta dall’Unione delle Camere Penali Italiane e confluita nel Progetto di Legge n. 2001 del 2008 (Camera) presentato dall‘On. Cavallaro il 10.10.2008 ed assegnato in sede referente alla II Commissione Giustizia, è prevista l’introduzione in relazione all’art. 97 c.p.p. dei commi 4 bis e 4 ter.
Tali norme prevedono che, in caso di abbandono di difesa da parte del difensore d’ufficio, il giudice debba nominare altro difensore ai sensi del comma 1 della norma in questione.
E’ stata proposta anche l’introduzione di un vero e proprio illecito disciplinare (comma 4 bis) con sospensione automatica dalle liste dall’elenco dei difensori di ufficio fino alla definizione del relativo procedimento in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo o legittimo impedimento del difensore di ufficio, con obbligo per il giudice di informare il consiglio dell’ordine forense.
Ulteriore punto nevralgico della questione “difesa di ufficio” che dobbiamo registrare nel Foro romano è rappresentato dall’assenteismo dei difensori d’ufficio.
Sul punto abbiamo a disposizione i dati raccolti nell’indagine sul processo penale svolto dalla Camera Penale di Roma e dall’Istituto EURISPES, dai quali emerge che a Roma:
1) il 65% circa dei processi arriva in dibattimento con un difensore di fiducia, mentre il 33% circa con un difensore di ufficio;
2) il 48% circa dei difensori d’ufficio originariamente nominati non segue il processo al dibattimento.
Il dato conferma in modo allarmante l’inadeguatezza complessiva del sistema vigente, anche perché il controllo deontologico e disciplinare del Consiglio dell’Ordine, all’evidenza, non funziona.
La riflessione sulle responsabilità della classe forense, sempre in relazione all’inscindibile binomio difesa d’ufficio/effettività diritto di difesa, non può infine non indurci a sottolineare l’assoluta assenza di concrete garanzie in ordine alla competenza in materia penale e professionalità del difensore d’ufficio.
Ciò è dovuto al fatto che l’iscrizione alla lista dei difensori d’ufficio è di fatto indiscriminata, aperta a colleghi che non hanno mai esercitato la professione nel settore penale, atteso che è sufficiente la frequentazione di un corso che, nel Foro romano, è organizzato dal Consiglio dell’Ordine e che registrava, almeno sino al fermo intervento della Camera Penale di Roma, un numero esorbitante di iscritti in quanto, ai fini della futura iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio, è sufficiente non aver riportato più di un certo numero di assenze.
I dati forniti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma alla Camera Penale in occasione della Prima Inaugurazione dell’Anno Giudiziario dei Penalisti Italiani del 23 Gennaio 2008 indicavano già all’epoca 1161 iscritti nelle liste con un incremento, negli ultimi tre anni, superiore al 10% annuo (874 iscritti nel 2006 e 965 nel 2007).
Ancor maggiore risultava essere l’incremento del numero di partecipanti al corso di formazione nei vari anni: dai 610 del 2002 ai 1087 del 2006.
E’ ovvio che il semplice onere relativo alla frequentazione di un corso non può essere considerato, al tempo stesso, unico presupposto e idonea garanzia di competenza in materia penale.
A parere di chi scrive, l’unico strumento o, comunque, quello dotato di maggior concretezza al fine di far fronte a tale situazione è rappresentato dall’invocata ed auspicata introduzione degli ELENCHI DI SPECIALITA’ e dalla previsione della iscrizione alle liste dei difensori di ufficio limitata agli avvocati che hanno conseguito il titolo di “specialista in diritto penale”.
Avv. Paola Rebecchi
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