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Una nuova frontiera nell’abuso del diritto:sindacabile l’esercizio del diritto di recesso.


di Alessandro Benigni

Non è sufficiente, per recedere, la previsione di un’espressa clausola contrattuale: occorre che il potere conferito dalla medesima sia esercitato con correttezza, tenendo in considerazione i contrapposti interessi delle altre parti negoziali. Così ha stabilito la Suprema Corte nella decisione in commento, che ha esteso la necessità di rispettare i principi di correttezza e buona fede anche nella fase di scioglimento del contratto.
 Nella specie era avvenuto che la Società “Renault Italia” S.p.A. avesse deciso di rinnovare il ruolo dei propri concessionari, avvalendosi per tale esigenza della facoltà di recedere ad nutum dai contratti in corso, inserita in tutti i contratti di concessione di vendita. Alcuni concessionari, sulla base della ritenuta abusività di tale comportamento, non giustificato da alcuna particolare inadempienza, avevano adito l’Autorità giudiziaria al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
 Trib. Roma 11.06.2001 rigettava la domanda con una scarna motivazione. App. Roma 13.01.2005 confermava la pronuncia aderendo alla comune interpretazione dell’insindacabilità dell’esercizio del recesso ad nutum , in qualità della sua natura di diritto potestativo economico. L’unica eccezione a tale principio, secondo il giudice di secondo grado, è costituita dalla sussistenza di un vero e proprio atto emulativo, posto in essere con la sola intenzione di danneggiare i concessionari, ipotesi che però non ricorreva nel caso di specie.
 Il Supremo Collegio ha annullato quest’ultima decisione ribadendo come l’abuso del diritto soggettivo, la cui configurabilità è stata recentemente riconosciuta dalle Sezioni unite anche in ambito fiscale (Cass. Sez. un. 23.10.2008 n. 30055/30056/30057 che sul punto hanno recepito Corte Giust. CE 21.01.2006 proc. C – 255/02 – c.d. sentenza Halifax) oltre che in quello societario (Cass. 16.05.2007 n. 11258; Cass. 19.12.2008 n. 29776), non trovi la propria fonte normativa nell’art. 833 c.c. ma negli artt. 1175/1375 c.c.; non è pertanto necessaria la presenza di una specifica volontà di nuocere, essendo sufficiente il manifestato disinteresse per le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal proprio comportamento e ricadenti sulla controparte.
 Per utilizzare una similitudine penalistica, non è necessario il dolo intenzionale, essendo sufficiente quello eventuale.
 Si può rilevare come gli attori, invece di limitarsi a proporre la pretesa risarcitoria, avrebbero potuto opporre l’ecxeptio doli  al fine di mantenere in vita il rapporto contrattuale.
 La decisione si segnala, infine, per l’applicazione in ambito civile del principio comunitario di proporzionalità nell’esercizio di un potere privato; tale affermazione, se sarà ripresa, potrà divenire foriera di interessanti sviluppi ermeneutici.
 Per un approfondimento sugli istituti interessati dalla pronuncia, Galgano, Diritto privato 2001, p. 355 – 356; Pino, Il diritto e il suo rovescio. Appunti sulla dottrina dell’abuso del diritto in Riv. crit. dir. priv. 2004, 1, p. 25 ss.; Torrente – Schlesinger, Manuale di diritto privato a cura di Anelli e Granelli, 2007 p. 75 – 76.

sentenza          


 

     
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