Risarcimento del danno ed espropriazione illegittima: giurisprudenza “vecchia” e “nuova” in tema di prescrizione del diritto.
di Vincenzo Neri
Consiglio di Stato, sez. IV, 15 settembre 2009 n. 5523 (Pres. Maruotti, Est. Greco)
La giurisprudenza amministrativa e il legislatore, anche sotto la spinta di istanze comunitarie, hanno chiarito che la pubblica amministrazione non è mai legittimata ad acquisire a titolo originario la proprietà di un’area di proprietà altrui in assenza di un formale atto ablatorio: quest’ultimo, in carenza di decreto di esproprio tempestivamente adottato, può essere costituito dal decreto di acqusizione oggi previsto dall’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, nr. 327.
In ipotesi di occupazione “sine titulo”, l’illecito posto in essere dall’amministrazione permane fino al sopravvenire di un eventuale atto formale di acquisizione; fino a tale momento non inizia a decorrere il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento del danno sofferto dall’originario proprietario dell’area.
TAR Lazio, Roma, sez. II bis, 2 ottobre 2009 n. 9557 (Pres. Pugliese, Est. Arzillo)
Il “dies a quo” della prescrizione va individuato nella data di entrata in vigore del D.P.R. n. 327/2001, da intendersi come la data nella quale è stato introdotto l’istituto dell’acquisizione sanante ed è stato superato l’istituto dell’occupazione appropriativa: in tal modo rendendosi oggettivamente possibile, per gli interessati, la tutela restitutoria del diritto di proprietà sul bene.
Ne consegue che l’eccezione di usucapione proposta dall’amministrazione resistente deve essere disattesa, in quanto siffatta individuazione del “dies a quo” impedisce di rilevare il decorso del ventennio di possesso continuato prescritto dall’art. 1158 del codice civile.
1.Premessa. Con le decisioni in commento, seppure sotto diverso aspetto, viene affrontata una questione di particolare interesse teorico relativa alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno nel caso di espropriazione illegittima. Si tratta di argomento che è di interesse teorico ma che ha anche notevoli ripercussioni di carattere pratico. A tale ultimo riguardo è sufficiente notare che le azioni intentate dai privati per chiedere il risarcimento del danno dovuto ad espropriazioni illegittime costituiscono numericamente (e qualitativamente) una discreta fetta del contenzioso pendente davanti al giudice amministrativo.
2.1. La giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del d.P.R. 327/2001. Le S.U. 1464/1983. La questione non è nuova per la giurisprudenza; limitando lo studio agli ultimi venti-trenta anni, va rilevato che in passato per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione l'irreversibile destinazione del fondo alla costruzione dell'opera pubblica, comportava l'estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione a titolo originario della proprietà in capo all'ente costruttore. Ciò inoltre costituiva un fatto illecito (istantaneo, sia pure con effetti permanenti) che abilitava il privato a chiedere, nel termine prescrizionale di cinque anni dal momento della trasformazione del fondo, la condanna dell'ente a risarcire il danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà, mediante il pagamento di una somma pari al valore che il fondo aveva in quel momento, con la rivalutazione per l'eventuale diminuzione del potere di acquisto della moneta fino al giorno della liquidazione (Cass., S.U., 26 febbraio 1983 n. 1464).
2.2. (segue) La giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del d.P.R. 327/2001. La c.d. espropriazione sostanziale. Qualche anno dopo con una decisione molto articolata la Corte di Cassazione affermava tra l’altro che «…l'acquisto da parte della P.A. del suolo privato, divenuto parte integrante dell'opera pubblica, a titolo originario, è la conseguenza della realizzazione dell'opera pubblica e non l'effetto dello spossessamento del privato, che si colora di illiceità se non assistito da apposito titolo. Ed infatti l'acquisto non costituisce l'effetto dell'eventuale fatto illecito della P.A., ma opera indipendentemente da questo come modo autonomo ed originario dell'acquisto della proprietà…» (Cass., sez. I, 11 luglio 1990 n. 7210). Per la S.C., dunque, l'illiceità dell'occupazione "sine titulo" non doveva considerarsi presupposto per l'acquisto della proprietà del nuovo bene da parte dell’amministrazione, ma era solo con l'avvenuta costruzione dell'opera che diveniva impossibile una coesistenza del diritto di proprietà privata con quella pubblica, perché era lo stesso bene del privato a non esistere più, essendo diventato parte integrante di un bene demaniale o di un bene patrimoniale indisponibile. Da ciò ne conseguiva che «…il diritto del privato al controvalore, non rientrando nell'ambito del fatto illecito, non è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2947 c.c., ma, come qualsiasi altro diritto personale di credito, si prescrive nel termine ordinario stabilito dall'art. 2946 c.c., in base al quale i diritti si estinguono per prescrizione nel termine di dieci anni…» (Cass., sez. I, 11 luglio 1990 n. 7210).
2.3. (segue) La giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del d.P.R. 327/2001. Corte Costituzionale 188/1995 e la successiva distinzione tra occupazione appropriativa e occupazione usurpativa. Dopo un’altra decisione delle S.U. nel senso della applicazione del termine quinquennale di prescrizione (Cass., S.U., 25 novembre 1992 n. 12546), autorevolmente la Corte Costituzionale ha avallato l’istituto dell’accessione invertita e contemporaneamente ha escluso l’illegittimità costituzionale di un sistema legato alla prescrizione quinquennale (Corte Cost. 23 maggio 1995 , n. 188).
In questa sede va inoltre ricordato che nel 1997 la Cassazione, ponendo le basi per la distinzione tra occupazione appropriativa e occupazione usurpativa, ha stabilito che la preventiva dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è la guarentigia prima e fondamentale del cittadino nonché la pietra angolare su cui deve poggiare, per legge, l'espropriazione per pubblico interesse; in assenza di quella previa e fondamentale dichiarazione, non si produce il fenomeno dell'occupazione acquisitiva né può negarsi il carattere permanente dell'illecito «…con evidenti implicazioni sia in punto di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dal protrarsi dell'illecita occupazione sia in punto di esperibilità delle azioni reipersecutorie a tutela della non perduta proprietà…». Per la S.C., dunque, nel caso di occupazione appropriativa risultava corretta la previsione del termine quinquennale di prescrizione, mentre nel caso di occupazione usurpativa — «… poiché l'illecito permanente si sostanzia, oltreché nella lesione di un diritto, nella trasgressione del dovere giuridico di porre fine alla creata situazione di antigiuridicità…» — la prescrizione non correva se non con la cessazione della permanenza; da ciò ne scaturiva che il dovere di far cessare l'antigiuridicità mediante la restituzione del bene (con la relativa cessazione della permanenza) non veniva meno se non «… nel momento dell'atto abdicativo implicito nella proposizione dell'azione di risarcimento del danno e quindi, in sostanza, contestualmente a quest'ultima, restando così radicalmente esclusa la possibilità che la prescrizione abbia potuto verificarsi…» (Cass., S.U. 4 aprile 1997 n. 1907).
3.L’art. 43 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e la giurisprudenza successiva. Come è noto, dopo le prese di posizione da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo — nel senso della contrarietà dell’istituto di creazione giurisprudenziale all'art. 1 del protocollo addizionale n. 1 alla CEDU — il legislatore è intervenuto stabilendo che, valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni (art. 43 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327).
Tralasciando le numerose questioni interpretative oggi discusse in dottrina e giurisprudenza, va rilevato che, dopo la decisa presa di posizione dell’Adunanza Plenaria — per cui «… in caso di illegittimità della procedura espropriativa e di realizzazione dell’opera pubblica, l’unico rimedio riconosciuto dall’ordinamento per evitare la restituzione dell’area è l’emanazione di un (legittimo) provvedimento di acquisizione ex articolo 43, in assenza del quale l’amministrazione non può addurre l’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica quale causa di impossibilità oggettiva e quindi come impedimento alla restituzione: la realizzazione dell’opera pubblica è un fatto, e tale resta; la perdita della proprietà da parte del privato e l’acquisto in capo all’amministrazione possono conseguire unicamente all’emanazione di un provvedimento formale, nel rispetto del principio di legalità e di preminenza del diritto…» (Cons. Stato, A.P., 29 aprile 2005 n. 2) — la giurisprudenza ha dovuto rimeditare anche il profilo relativo al decorso del termine prescrizionale.
Condividendo quanto affermato nella decisione della Adunanza Plenaria da ultimo citata, il Consiglio di Stato con la decisione ora in commento ha ribadito, per un verso, che «… la pubblica amministrazione non è mai legittimata ad acquisire a titolo originario la proprietà di un’area di proprietà altrui in assenza di un formale atto ablatorio: quest’ultimo, in carenza di decreto di esproprio tempestivamente adottato, può essere costituito dal decreto di acquisizione oggi previsto dall’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, nr. 327…»; per altro verso ha concluso ritenendo che «… in ipotesi di occupazione “sine titulo”, l’illecito posto in essere dall’amministrazione permane fino al sopravvenire di un eventuale atto formale di acquisizione, e che fino a tale momento non inizia a decorrere il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento del danno sofferto dall’originario proprietario dell’area…» (Cons. Stato, 15 settembre 2009 n. 5523).
4. Brevi considerazioni conclusive. La sintetica rassegna delle decisioni sino a qui prese in considerazione dimostra che l’argomento, come detto in premessa, è di particolare interesse teorico oltre che pratico. Non si tratta, infatti, di un mutamento della giurisprudenza dovuto ad una ‘semplice’ revisione degli orientamenti precedenti, ma di un adeguamento avvenuto anche in considerazione delle prese di posizione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e (soprattutto) in ragione dell’entrata in vigore dell’art. 43 d.P.R. cit. Non è questo il momento per considerazioni “conclusive” sul nuovo indirizzo giurisprudenziale, ma certamente va rilevato che si tratta di affermazioni basate sul mutato quadro normativo e che, quantomeno per tale ragione, non possono che condividersi.
In ultimo è interessante notare come i cambiamenti legislativi in questione abbiano avuto ripercussioni, oltre che sotto l’aspetto sino ad ora esaminato, anche in relazione al momento al quale ancorare la stima del bene illegittimamente espropriato. Come rilevato «… con riferimento all’occupazione appropriativa, la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva prospettato diverse soluzioni interpretative, ancorando il valore del bene, alternativamente, ai seguenti momenti essenziali (salve alcune limitate “varianti”, legate alla eventuale peculiarità di singole fattispecie): a) l’inizio dell’occupazione illegittima; b) la trasformazione irreversibile del suolo; c) la proposizione della domanda di risarcimento del danno; d) la pronuncia della sentenza…» (C.G.A. 25 maggio 2009 n. 483). La giurisprudenza amministrativa più recente invece ha avuto modo di affermare che il precedente orientamento interpretativo prevalentemente creatosi nella giurisprudenza del giudice ordinario «…non sembra automaticamente esportabile in un contesto ordinamentale che non prevede più l’istituto dell’occupazione appropriativa e collega la perdita della proprietà per l’utilizzazione senza titolo del bene, per finalità di interesse pubblico, all’adozione di un apposito provvedimento costitutivo dell’amministrazione…»; conseguentemente «…se il pregiudizio da risarcire consiste, essenzialmente, nella perdita del valore patrimoniale in cui si sostanzia il diritto di proprietà, il danno deve essere necessariamente correlato alla entità economica del bene nel momento in cui il bene è definitivamente sottratto alla titolarità del privato ed è acquisito al patrimonio dell’amministrazione. Tale momento non è quello di ultimazione dell’opera pubblica, ma quello, diverso, in cui l’amministrazione adotta un provvedimento di acquisizione sanante, oppure, in mancanza, quello in cui il proprietario, optando per il solo risarcimento del danno per equivalente, abbandona il proprio diritto di proprietà in favore dell’amministrazione…» (C.G.A. 18 febbraio 2009 n. 49 nonchè C.G.A. 25 maggio 2009 n. 483).
Anche la decisione del Tar Lazio è interessante perché, in un’espropriazione illegittima realizzatasi in epoca antecedente al 2001, collega il decorso del termine necessario a far maturare l’usucapione del diritto all’entrata in vigore del d.P.R. più volte citato.
Cons. Vincenzo Neri
Consigliere TAR Catania
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