MASSIMA:
La giurisprudenza di legittimità più recente e avvertita è orientata nel senso che l'art. 1117 c.c. non stabilisce propriamente una "presunzione di condominialità" dei beni che vi sono menzionati, trattandosi piuttosto di norma che direttamente li attribuisce ai titolari delle proprietà individuali, i quali senz'altro li acquistano insieme con le rispettive loro porzioni immobiliari, in ragione della connessione materiale o funzionale che lega gli uni alle altre, salvo che il titolo disponga diversamente.