TRIBUNALE FEDERALE  FIPAV   20.02.2019 (CU n.53) Tesserato Fipav – Profilo Facebook – Commento offensivo a personaggio politico attualmente (attualmente investito di carica istituzionale) – Responsabilità per critica politica- Non sussiste – Responsabilità disciplinare derivante dallo status di ufficiale di gara federale – SussisteLa gestione del proprio profilo e della correlata bacheca su Social Network (nel caso in esame Facebook) determina a carico del titolare la responsabilità per i contenuti ivi postati e veicolati; in caso di tesserato che inserisca nel profilo numerose foto inerenti la propria attività federale di ufficiale di gara, appare manifesto il legame con la Federazione di appartenenza e le dichiarazioni rese devono valutarsi ulteriormente come espressioni di un soggetto appartenente all’ordinamento sportivo e, pertanto, tenuto al rispetto della normativa statutaria e federale anche nella gestione dei contenuti del social. Su queste considerazioni costituisce illecito disciplinare la pubblicazione, sulla propria bacheca. di post contenete commento offensivo nei confronti di personaggio pubblico investito di carica istituzionale, dal momento che tale commento non può considerarsi unicamente come critica politica, ma come dichiarazione di ufficiale di gara federale nei confronti di organo dell’Istituzione Nazionale. ***La decisione in esame appare significativa in relazione al profilo della responsabilità per la gestione ed i contenuti della (propria) pagina social e per il rilievo relativo al valore delle foto  riferibili all’attività sportivo del tesserato ed al suo ruolo in ambito federale. In caso di post offensivo nei confronti di personaggio politico che ricopre carica istituzionale, infatti, la sanzione disciplinare viene determinata in considerazione della violazione della normativa sportiva ed essendo la condotta riconducibile ad ufficiale di gara federale; l’aver inserito nella propria pagina social diverse fotografie che rappresentano l’attività sportiva svolta implica infatti un diretto riferimento all’ordinamento sportivo ed alla Federazione di appartenenza. Non è in discussione, quindi, il diritto di critica politica, sebbene espresso con post offensivo e definito dal Tribunale Federale come “azione sicuramente di cattivo gusto” del quale lo stesso autore si è scusato con memoria presentata nel giudizio, ma piuttosto l’offensività nei confronti del soggetto investito di carica pubblica, delle dichiarazioni rese dal tesserato, quindi “l’offesa recata da un ufficiale di gara FIPAV nei confronti di organo dell’Istituzione nazionale”.In termini generali sulla responsabilità per utilizzo dei Social Network, cfr. F. Camilletti, Alcune considerazioni sui profili giuridici dei “social network”, in Contratti, 2017, p. 451 ss. 

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