IL MONDO DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA TRA LUCI ED OMBRE
di Gianfrancesco Silvestri
Sommario: 1. Premessa: l’ordinamento giuridico sportivo e la legge 280 del 2003 – 2. Cenni sulle fonti del diritto sportivo: la struttura piramidale- 3. Il Codice della Giustizia Sportiva. Norme generali del processo sportivo. – 4. Sguardo al diritto internazionale. -5. Osservazioni conclusive.
- Premessa: l’ordinamento giuridico sportivo e la legge 280 del 2003
Definire cosa sia lo sport è compito assai arduo e difficile. Si tratta, certamente, di un’attività di interesse pubblico, nazionale e mondiale, al quale viene riconosciuta una funzione sociale, basata essenzialmente sulla notoria rilevanza che esso assume quale formazione sociale atta a sviluppare la personalità umana e la protezione della libertà associativa ex. Art.2 e 18 della Carta Costituzionale. Ma, tale è l’odierna ampiezza del fenomeno sportivo che risulta impossibile darne una definizione completa ed univoca. Etimologicamente, il nomen sport, di derivazione inglese “disport” o dal francese “desport”, può tradursi letteralmente con “portar fuori dal lavoro”. Ebbene, da tale assunto, la dimensione sociale dello sport, inteso come uno svago dalle fatiche giornaliere derivanti dal lavoro. Una delle prime definizioni di sport rinvenute in ambito giuridico, ci viene fornita dal Consiglio d’Europa attraverso la Carta europea dello Sport del 1992, la quale si focalizzava in primis sulla sua dimensione sociale di fattore funzionale all’aggregazione[1]. Con sport, più in generale, si fa riferimento ad «ogni attività ludica organizzata le cui regole sono universalmente accettate e ritenute vincolanti da coloro che la praticano»[2].Sebbene, oggi, sia oggetto di discussione quasi quotidiana, si può affermare con certezza che il fenomeno sportivo, da un lato, necessita di maggiore approfondimento e, dall’altro, presenta questioni senza dubbio interessanti, anche perché capaci di avere conseguenze non solo su un piano strettamente sportivo, producendo esso rilievi economici di non poco momento.
Ma come si regolamenta lo sport nelle sue manifestazioni pratiche ed agonistiche? Per poter rispondere efficacemente a tale interrogativo, risulta di precipua importanza ripercorrere, seppur brevemente, i filoni delle teorie ordinamentali. Quando si parla giuridicamente di ordinamento, non può prescindersi da due grandi correnti di pensiero: quella normativistica, che trova il massimo esponente in Kelsen e quella istituzionale di Santi Romano. La teoria normativa di H. Kelsen, concepisce l’ordinamento come un complesso o sistema di norme giuridiche positive generali, ordinati secondo una norma fondamentale(la cd. Grundnorm). La teoria istituzionale, al contrario, lo identifica con la istituzione, ossia con un ente o corpo sociale reale ed effettivo coincidente con il diritto oggettivo. I seguaci della teoria istituzionalista elaborata da Santi Romano[3] parlano di ordinamenti giuridici settoriali, per indicare fenomeni associazionistici complessi, di carattere collettivo, dotati di propria autonomia, pur sempre vincolati al rispetto della supremazia dell’ordinamento statale. Si tratta di «istituzioni», cioè di «formazioni sociali intermedie» caratterizzate dalla presenza dei connotati propri della pluri-soggettività, dell’organizzazione e della normazione[4]. La dottrina è costante nel ritenere che, a regolare la pluralità dei fenomeni sportivi sia proprio un ordinamento[5] esprimente interessi settoriali. Del medesimo orientamento è anche la Suprema Corte di Cassazione, la quale con la sentenza n.811 del 1963, asseriva che “la programmazione sportiva pone le sue basi in un ordinamento «caratterizzato dalla pluri-soggettività, dall’organizzazione e dal potere normativo”[6].
Orbene, la pluralità di soggetti risulta dall’insieme delle persone fisiche e degli enti associativi che concorrono all’esercizio della pratica sportiva; Il requisito dell’organizzazione è rinvenibile osservando che, per ogni disciplina sportiva, ciascun ordinamento disponga di propri organi interni in grado di presiedere ad aspetti normativi, esecutivi e giurisdizionali. Con maggiore riguardo, esso si compone dal complesso degli apparati, nazionali ed internazionali, addetti al governo ed alla cura dello sport; la normazione, in ultimo, indica la capacità di emanare norme interne, autoregolando, così, il funzionamento dei singoli uffici.
Come è noto, gli ordinamenti sportivi nazionali traggono la loro forza dall’ordinamento sportivo superstatale. L’esistenza dell’ordinamento sportivo italiano trova completa normazione dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 220/2003, successivamente, Legge n. 280 del 2003:” La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”. Quest’ultimo, de facto, è conclamato che rappresenti «la fonte primigenia del diritto dello sport in Italia»[7]. L’organizzazione sportiva italiana forma una struttura normativa facente capo al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), affiliato, a sua volta, al Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Di tutta evidenza, in effetti, ne è la sua dipendenza, da un lato, alle norme dell’ordinamento statale, dall’altro, a quelle dell’ordinamento sportivo internazionale. L’articolo sopracitato, quindi, sancisce che i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale «sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo». La medesima legge, nel convertire il decreto governativo, ha ridotto drasticamente l’area di autonomia dell’ordinamento sportivo ampliandone, di contro, l’area di supremazia dell’ordinamento statale. Per l’effetto, è stato soppresso l’attributo «effettiva» riferito al termine rilevanza (art. 1, c. 2), che limitava fortemente l’intervento del giudice statale. Così, in tal senso, l’art. 2, comma 1, che, «in applicazione dei principi di cui all’articolo 1, riserva all’ordinamento sportivo: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. Con l’art. 3, comma 1, ancora, veniva sancita la c.d. pregiudiziale sportiva sulla base del quale, esauriti i gradi della giustizia sportiva e, ferma la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni, poteva trattarsi secondo le norme disciplinate dal codice del processo amministrativo. Cosi che, allo stato attuale, la competenza di primo grado in via esclusiva, anche per quanto attiene all’ adozione di misure cautelari, risulta di spettanza del T.A.R. Lazio, sede di Roma. Siamo di fronte ad uno di quei casi di competenza funzionale ed inderogabile di cui all’ art. 135, comma 1, lettera g) del c.p.a.. Ed ancora, l’articolo 133, comma 1, lettera z) statuisce che sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato Olimpico italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti[8]. Di facile intuito, pertanto, il principio primario che regola l’ordinamento dello sport: ossia, che gli atleti, ma, più in generale, ogni tesserato o affiliato ad associazioni sportive dovrà rivolgersi agli organi di giustizia appositamente costituiti presso ciascuna federazione.
Prende forma, pertanto, un vero e proprio sistema della Giustizia sportiva, volendo intendersi con ciò il complesso di organi giudicanti previsti dagli statuti e dai regolamenti delle federazioni per dirimere le controversie insorte tra gli atleti, le associazioni di appartenenza e le federazioni. Circa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,” Se l’atto delle Federazioni sportive ha incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, la domanda intesa non alla caducazione dell’atto, ma al conseguente risarcimento del danno, va proposta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva: non opera alcuna riserva a favore della giustizia sportiva innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere” (Cons. St., sez. V, 22 agosto 2018, n. 5019). Ha chiarito il consesso del Consiglio di Stato che il giudice amministrativo può conoscere, nonostante la riserva a favore della giustizia sportiva, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni e atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione.
Così, viene recepita la classificazione della giustizia sportiva, tradizionalmente suddivisa in tecnica, disciplinare, amministrativa ed economica.
Non ledendosi né diritti soggettivi né interessi legittimi, «oggi c’è sostanziale concordia» sulla riserva circa le controversie tecniche [9]: del resto, la giustizia tecnica è una manifestazione «primigenia» e connaturata all’ordinamento sportivo[10]. Comunque, non si può escludere a priori l’intervento della giurisdizione statale, specie se i provvedimenti in esame siano condizionati da decisioni amministrative o disciplinari che, facilmente, hanno ricadute extra-sportive. Infine, è da ritenersi scontato l’eventuale ricorso ai giudici dello Stato per le decisioni amministrative, in particolare sull’ammissione a gare o campionati, nonché su affiliazioni e tesseramenti .Lo stesso vale per i provvedimenti disciplinari, che reprimono comportamenti illeciti con sanzioni irrogabili a persone fisiche e giuridiche, fino alla radiazione.
- Cenni sulle fonti del diritto sportivo: la struttura piramidale
Tanto ciò precisato, è opportuno rammentare come l’ordinamento sportivo dipenda da norme derivanti da fonti dell’Ordinamento Nazionale nonché da norme derivanti dall’Ordinamento sportivo Comunitario e Internazionale. Deve, pertanto, immaginarsi l’Ordinamento come una struttura piramidale al cui vertice si posiziona il CIO(Comitato Olimpico Internazionale), con la Carta Olimpica, gli Statuti ed i suoi regolamenti che, a rigore di logica unitaria, proprio perché rappresenti il soggetto apicale dell’ordinamento sportivo internazionale, dovrebbe essere connotato della personalità giuridica internazionale e interpretarsi come un’organizzazione non governativa a carattere transnazionale[11] . Ed invero, la soggettività giuridica del CIO, con sede a Losanna, trova riconoscimento nel diritto svizzero. Da esso poi, discendono le varie Federazioni Internazionali che presiedono all’organizzazione delle manifestazioni sportive a seconda della disciplina di interesse; Si passa in rassegna, poi, le Confederazioni che fungono da “collante” tra le norme sportive dell’Ordinamento nazionale e le norme dell’Ordinamento internazionale. In ultimo, alla base della piramide, dalle confederazioni si diramano le federazioni nazionali e le Discipline sportive associate nazionali e territoriali. Il quadro delle fonti si perfeziona con la menzione del WADA, World Anti-Doping Agency, recepita in Italia per il tramite della NADO Italia (Organizzazione Nazionale Antidoping)[12], e delle norme sportive antidoping, che svolgono la funzione di “garante” della purezza ed dell’integrità di qualsivoglia manifestazione agonistica. Ad esse sono vincolati, secondo criteri stringenti, ogni affiliato o tesserati, che gareggi in competizioni professionistiche.
Torna il già citato art. 1, comma 1, del D.L. n. 220/2003, convertito in legge L. n. 280/2003. Stando alla lettera della disposizione, la fonte dell’ordinamento sportivo nazionale è da rinvenirsi non solo nelle norme fondanti l’Ordinamento Nazionale, quanto dall’ordinamento sportivo internazionale, rappresentato dal CIO, di cui sarebbe «articolazione». È la stessa legge italiana, sancito che il CONI è confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, a disporre che esso si conformi ai principi dell’ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni ed indirizzi del CIO (art. 2, D.Lgs. n. 242/1999).
Suo compito precipuo è l’ organizzazione dei Giochi Olimpici estivi ed invernali: ad esso spetta di organizzare e promuovere lo sport in generale a livello mondiale. Ad esso sono affiliati tutti i Comitati olimpici nazionali dei vari paesi, che perseguono a loro volta il fine di organizzare e promuovere lo sport sul relativo territorio nazionale. Per ciascuno sport vi è una Federazione internazionale, la cui finalità è garantire che ogni specialità sportiva abbia delle regole tecniche uniformi in tutto il mondo. Un eventuale conflitto tra ordinamento sportivo nazionale ed internazionale si risolverebbe nel senso dell’irrilevanza, per il secondo, delle attività del primo. Entrambe, per il diritto internazionale, sono considerate come organizzazioni non governative, che raggruppano tutti i praticanti di uno stesso sport nel mondo intero e li vincolano al rispetto dei dettami della Carta olimpica. Non ne sono membri gli Stati, bensì gli individui o gruppi di individui. Non interessano però, secondo la dottrina maggioritaria, il diritto internazionale (pubblico). Si tratta, infatti, di enti regolati internamente da un proprio statuto, il quale ne determina struttura istituzionale e funzionamento ed è redatto in base al diritto privato interno dello Stato nel cui ambito territoriale sono costituiti.
Le Federazioni internazionali promulgano statuti, regolamenti e codici sportivi vincolanti per le Federazioni nazionali affiliate. Il fondamento di tale vincolatività è rinvenibile negli impegni assunti al momento dell’ammissione al CIO (per i principi della Carta olimpica) ed alle Federazioni internazionali (per quanto attiene a regolamenti, statuti e codici sportivi). Gli statuti di queste subordinano l’ammissione delle Federazioni nazionali candidate all’impegno di rispettare tali regole. Si tratta, pertanto, di norme di natura contrattuale, che non appartengono né al diritto internazionale né al diritto interno, bensì al c.d. diritto transnazionale, per effetto dell’autonomia contrattuale delle parti ed efficace su rapporti giuridici che oltrepassano i confini statali [13]. La Corte di giustizia UE ha chiarito che qualsiasi Federazione sportiva nazionale sia qualificabile come organismo di diritto pubblico (cfr. Cons. St., sez. V – ord. – 12 febbraio 2019, n. 1006 )[14], stante la sua natura pubblica ,e, in quanto tale, vincolato al rispetto delle norme sui contratti pubblici (Tar Lazio, sez. I ter, 13 aprile 2018, n. 4100)[15].
Quando gli statuti delle Federazioni nazionali rinviano alle norme dettate dalle rispettive Federazioni internazionali, sono quest’ultime a disciplinare direttamente la pratica del singolo sport a livello nazionale. Il riconoscimento da parte del diritto positivo dell’ordinamento internazionale sportivo ha determinato una riserva di disciplina a favore di quest’ultimo. Tale riserva non è assoluta, in quanto incontra il limite dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale. Si nega, in definitiva, un’interazione tra norme emanate dall’organizzazione sportiva internazionale e diritto statale.
- Il Codice della Giustizia Sportiva. Norme generali del processo sportivo
Novità degli ultimi anni è la disciplina del “processo sportivo”. Chiare ed evidenti sono, anche per il processo sportivo, i suoi ancoraggi al testo dell’articolo 111 della Costituzione e all’ art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’ uomo. Già la legge n.280/2003, nel ribadirne l’autonomia dell’organizzazione, ne prevedeva la rispondenza ai principi di matrice costituzionale ed europea del giusto processo[16].
Ed invero, già in precedenza, quasi la totalità delle Federazioni avevano disciplinato l’amministrazione della giustizia[17], compresa quella tecnica[18], ed alcune di esse si erano fornite anche di un codice per regolamentare il procedimento disciplinare. I tempi, in effetti, erano maturi perché lo sport venisse dotato di un codice, base per la risoluzione, in maniera analoga, di tutte le controversie in ambito sportivo. La riforma risalente al 2014, adottata con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1512 del 11 giugno 2014, si pone l’obiettivo di emanare regole procedurali uniformi per tutte le FSN e DSA. Dalla modifica dell’art. 12 dello statuto CONI, «Sistema di giustizia sportiva» e, per l’effetto, dall’introduzione degli artt. 12 bis e ter, sono nati due nuovi organi: il Collegio di Garanzia dello Sport e la Procura Generale dello Sport, che hanno succeduto agli ormai soppressi organi dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.
La disciplina contenuta all’interno del Codice della Giustizia Sportiva, riferita allo svolgimento del processo sportivo, è sì maggiormente dettagliata rispetto ai Principi di Giustizia Sportiva. l legislatore sportivo ha voluto uniformare la disciplina dei procedimenti di giustizia sportiva, con particolare riferimento ad aspetti in precedenza regolati dalle singole 78 Federazioni. Il titolo I si apre con le norme generali del processo sportivo. L’art. 1 delimita l’ambito di applicazione del Codice e afferma espressamente che il Codice si applica ai procedimenti di giustizia che si svolgono nell’ambito delle FSN e delle DSA, oltre al fatto che il codice regola anche i procedimenti di giustizia che si svolgono innanzi al Collegio di garanzia dello sport istituito presso il Coni, nonché regola i rapporti tra le procure federali e la Procura generale dello sport anch’essa istituita presso il CONI. Non trova, di contro, applicazione con riferimento ai procedimenti relativi alla violazione della normativa sportiva antidoping. Per questa tipologia di contenzioso si rimanda alle norme sportive antidoping del CONI, in specie, al documento tecnico attuativo del Codice mondiale antidoping WADA e dei relativi standard internazionali. Rimane in capo a ciascuna Federazione la definizione delle fattispecie che costituiscono illecito disciplinare, anche in conformità alle prescrizioni delle rispettive Federazioni internazionali di appartenenza. L’art. 2 del Codice,” Principi del processo sportivo”, riprende fedelmente la disciplina dei Principi di Giustizia Sportiva. Da notare come sia previsto che il processo sportivo attui i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
Sono organi di giustizia presso la Federazione: a) Il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali e la Corte sportiva di appello; b) Il Tribunale federale e la Corte federale di appello[19]. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, che come ribadito dalla dottrina maggioritaria, assolve alle funzioni della Corte di Cassazione. Gli organi di giustizia sono tenuti, nell’esercizio delle funzioni, al rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Requisiti soggettivi e termini di durata dell’incarico sono regolati dal Codice di giustizia sportiva e dai regolamenti federali. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, così come ciascun componente della Procura federale, all’atto dell’accettazione dell’incarico, ha l’obbligo di sottoscrivere una dichiarazione attestante la propria indipendenza. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l’adozione delle misure di competenza. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo. Uno dei punti più innovativi, ma anche dei più controversi, del recente intervento di riforma è la previsione della collaborazione tra Procure federali e Procura Generale dello sport: essa, infatti, coopera con le Procure federali al raggiungimento della predetta finalità. La carica di organo di giustizia presso una Federazione è incompatibile con la carica di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di organo di giustizia o di procuratore presso altre Federazioni.
E’ la volta della Commissione federale di garanzia, istituita presso ogni Federazione, non più solo quelle professionistiche, con lo scopo di tutelare l’autonomia e l’indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Al suo interno, essa prevede la presenza di tre o cinque soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale a maggioranza qualificata non inferiore ai due terzi, restante in carica per sei anni e con mandato rinnovabile per una sola volta, scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all’esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. In alternativa alla costituzione della Commissione federale, la Federazione può decidere di avvalersi della Commissione di garanzia di cui all’art. 13 ter dello Statuto CONI.
Data la sua notoria importanza come organo, ad esso vengono demandati il compito di individuare i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice (procedura che la Federazione può applicare anche per la nomina del Giudice sportivo nazionale e dei componenti della Corte sportiva di appello), nonché il compito di selezionare i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice; esso, ancora, adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall’incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell’espletamento delle funzioni; Può formulare, in ultimo, pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.
Il quinto principio disciplina l’accesso alla giustizia sportiva: i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione hanno diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo. Ogni Federazione determina la misura del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia: si prescrive che essa non debba essere eccessivamente oneroso. Al fine di garantire l’accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la Federazione può istituire l’Ufficio del gratuito patrocinio o avvalersi dell’apposito Ufficio istituito presso il CONI. Il sesto principio, relativo ai provvedimenti di clemenza, non presenta alcuna novità. Cosi che, il provvedimento di grazia resta di competenza del Presidente Federale e può essere concesso solo una volta purché il beneficiante abbia scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione, il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall’adozione della sanzione definitiva. I provvedimenti di amnistia ed indulto sono di competenza del Consiglio Federale, alle condizioni e nei termini stabiliti dagli Statuti federali. Essi, così come la grazia, non sono applicabili nel caso di violazione delle Norme Sportive Antidoping. Il settimo principio si riferisce al registro delle sanzioni disciplinari: in ottemperanza a quanto disposto nei “Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate”, gli Statuti e i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva devono prevedere che le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva siano trasmesse al CONI per l’inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell’ordinamento sportivo. La clausola compromissoria è argomento trattato dall’ottavo principio. Gli Statuti e i regolamenti federali devono prevedere che gli affiliati e i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall’ordinamento sportivo. La clausola non potrà invece riguardare controversie concernenti diritti soggettivi o interessi legittimi, né le materie oggetto della c.d. riserva in favore dell’ordinamento sportivo. Il nono principio, rubricato “Norma finale”, prevede che il CONI vigili perché gli Statuti ed i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate siano adeguati ai Principi di giustizia sportiva, indicando loro, ove necessario, i necessari adeguamenti.
Nell’ ambito di tale riforma, come si diceva, gli organi federali hanno proceduto alla regolamentazione ed all’elaborazione del giusto processo sportivo. Tale fonte normativa contiene regole generali applicabili a tutti i processi sportivi, regola la nomina e la competenza di giudici sportivi e federali e del Collegio di garanzia dello sport. Si è, pertanto, proceduto ad una regolamentazione più attenta con riferimento allo svolgimento del processo sportivo. Attraverso l’emanazione del Codice, il legislatore sportivo ha voluto uniformare la disciplina dei procedimenti di giustizia sportiva, in particolar modo ad aspetti in precedenza regolati dalle singole Federazioni, fatta eccezione, come si diceva, per i procedimenti che afferiscono alla violazione della normativa sportiva antidoping. Naturalmente, nel rispetto di quanto stabilito nei Principi e nel Codice, ciascuna Federazione può adottare proprie norme di dettaglio sia sostanziali che processuali tali da permettere una disciplina adatta alle proprie esigenze e dimensioni. L’art. 2 del Codice, rubricato Principi del processo sportivo è in tutto e per tutto identico al II dei Principi di Giustizia Sportiva. Ragion per cui si potrebbe affermare che anche al processo sportivo si possono ritenere applicabili i principi del giusto processo stabiliti dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[20].
Sul versante procedurale, si segue il rito di cui all’art.119 c.p.a.( Riti abbreviati comuni a determinate materie), dove al comma 1 lettera g) si indica: ”Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a i provvedimenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o delle Federazioni sportive”. Tale rito abbreviato è scandito dal comma tre del predetto articolo e prevede la sussistenza di alcuni presupposti tra i quali si menzionano: la presentazione di una domanda cautelare, la verifica della completezza del contraddittorio, la verifica dei profili di fondatezza del ricorso e la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile. Il rito post riforma è caratterizzato da tempi certi, abbreviati e uniformi per le federazioni, sia per lo svolgimento delle indagini che per l’adozione delle decisioni: pertanto, nel primo grado di giudizio, i termini per la presentazione del ricorso sono di 90 giorni decorrenti dalla comunicazione, notificazione piena conoscenza del provvedimento da impugnare; In secondo grado, 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza o della pronuncia della decisione dell’ organo federale giudicante. Di notevole spessore è l’ introduzione della possibilità di fare udienze o introdurre mezzi di prova anche per il tramite di videoconferenza. E’ ridotta, in ultimo, la possibilità di chiedere rinvii alle udienze. In ordine alla correttezza, occorre rammentare che sono state elaborate regole procedurali uniformi per tutte le federazioni. Lampante appare una maggiore qualità dei processi: si evidenzia un riequilibrio delle garanzie processuali, con un rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto alla prova, che sono presupposto del supremo diritto di difesa.
- Sguardo al diritto sportivo internazionale
Spostando il nostro focus al livello transnazionale, il fenomeno sportivo è tenuto a “confrontarsi” con una pluralità di fonti provenienti da diversi ordinamenti giuridici. Accostandosi ad autorevolissima dottrina (Perlingieri) asserente che la pluralità di fonti non coincida necessariamente con una pluralità di ordinamenti, chiaro è che, nell’organizzare e svolgere le proprie attività, il fenomeno sportivo debba necessariamente fare i conti con più ordinamenti, tanto da ricondurre nel panorama del diritto sportivo, il concetto di multilivellismo, intendendosi con lo stesso sia i diversi livelli di protezione che il sistema è in grado di approntare, sia la pluralità degli ordinamenti e la pluralità delle fonti, non necessariamente coincidenti[21].
A livello mondiale, dunque, le istituzioni sportive non sono da considerarsi organizzazioni internazionali ma possono, al più, essere definite quali soggetti (di diritto) internazionali, in quanto associazioni autonome operanti a livello mondiale nel sistema definito dalla Carta Olimpica.
Nella legge sullo sport del 1942, mancava qualsiasi riferimento allo sport a livello mondiale: riferimento che, invece, è presente negli artt. 1-34 del dpr 157/1986 (regolamento attuativo della legge 426/42) ove è stabilito che l’atleta non professionista “deve praticare lo sport in conformità alle regole del Comitato olimpico internazionale e della competente federazione internazionale”. Ugualmente, l’art. 1 del decreto legislativo 242/99 prevede l’obbligo del Coni di conformarsi “ai principi dell’ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Cio”. Il riferimento ai “principi” non è tuttavia compatibile con una interpretazione che vorrebbe il Coni uniformarsi rigidamente alle norme dell’ordinamento sportivo internazionale[22].
Tanto premesso, non rimane che analizzare più da vicino il procedimento che porta alla tutela e risoluzione delle controversie su scala internazionale.
Anche nel panorama internazionale , requisito di efficacia e funzionamento del sistema è la presenza di un meccanismo di controllo e di giustiziabilità delle pretese in ambito endo associativo. A ciò è dovuta la presenza di organi di giustizia interni alle singole F.S.I., deputati a risolvere le controversie che insorgono tra associati, affiliati e federazioni stesse. Tale assunto è ravvisabile nella convinzione, ormai radicatosi tra i più illustri cultori della materia[23], dell’esistenza di una lex sportiva[24] che, al pari della lex mercatoria, è riconducibile a norme consuetudinarie private largamente diffuse nel mondo dello Sport, e, per sua stessa natura, non confinabile all’interno di un micro-ordinamento inserito in un contesto socio-normativo nazionale.
Si deve, così, ad un’intuizione dell’allora presidente del C.I.O. Juan Antonio Samaranch, nel 1983, la nascita del Tribunal Arbitral du Sport (T.A.S.), ossia un tribunale arbitrale permanente specializzato nella risoluzione delle controversie internazionali sportive ed in grado di offrire un procedimento equo, rapido ed alternativo alla giurisdizione statale. Dopo l’approvazione dello Statuto e del Regolamento di Procedura, avvenuta nella Sessione di Nuova Delhi del 1983, il Tribunale venne costituito a Losanna, diventando operativo a partire dal 30 giugno1984[25]. Originariamente, si presentava come un ente autonomo dal punto di vista organizzativo, ma privo di personalità giuridica; si componeva di sessanta membri, scelti per buona parte dal C.I.O., che ne sosteneva interamente i costi di gestione e funzionamento. Il suo compito era quello di amministrare arbitrati internazionali aventi per oggetto controversie sportive di carattere economico, ad esso sottoposte in virtù di clausola compromissoria liberamente concordata tra le parti.
I primi anni di attività del Tribunale arbitrale di Losanna si caratterizzarono per pochi interventi dovuti all’esiguità dei casi devoluti allo stesso, di conseguenza all’inizio degli anni novanta l’ente cominciò a suggerire alle Federazioni nazionali ed internazionali, attraverso la diffusione della propria guida arbitrale, l’introduzione di una clausola compromissoria che prevedesse l’impugnazione in ultima istanza di tutti i provvedimenti resi dagli organi disciplinari. Questo accorgimento portò ad un notevole incremento delle controversie devolute al T.A.S.[26].
Tuttavia, il già accennato legame genetico con il C.I.O. poneva molti dubbi circa l’idoneità del T.A.S. ad operare in veste di tribunale arbitrale [27].Suddette riserve furono formalmente esplicitate dal Tribunale Federale Svizzero nella sentenza del 15 marzo 1993[28](nota anche come sentenza “Gundel”, dal nome del fantino che impugnò in quella sede una previa pronuncia del T.A.S.), inducendo il C.I.O. ad intraprendere un’importante riforma del T.A.S., caratterizzata da una profonda riorganizzazione delle sue strutture e, soprattutto, dalla creazione di un nuovo organo: il Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport (C.I.A.S.)[29].
Preliminarmente, esso si configura una fondazione di diritto svizzero con sede a Losanna, che ha lo specifico ruolo di assicurare l’indipendenza del T.A.S. e di salvaguardare i diritti delle parti secondo principi formalmente individuati nel nuovo Code d’Arbitrage en matière de Sport del 1994 (Code T.A.S.). Al Code è stato poi aggiunto il Regolamento di Mediazione nel 1999[30].
La norma d’apertura del Code (S. 1) chiarisce come la risoluzione delle controversie in materia sportiva sia ormai assicurata da due organi: il T.A.S. e ilC.I.A.S.. Il C.I.A.S. è diventato l’organo supremo del T.A.S. con il compito di salvaguardare l’indipendenza di quest’ultimo. Oltre a quella appena citata, è l’insieme delle funzioni attribuite al C.I.A.S. ad essere particolarmente significativo, poiché teso ad esplicare il distacco rispetto al sistema precedente, in cui gran parte di esse veniva esercitata dal C.I.O[31]. Al C.I.A.S. sono attribuite sostanzialmente tre tipi di funzioni (S. 6 Code T.A.S.): funzioni di carattere organizzativo, in quanto ad esso spetta l’adozione e la modificazione del Code, la nomina dei presidenti delle camere e del segretario generale del T.A.S. ed ancora l’individuazione dei componenti la lista da cui saranno tratti gli arbitri chiamati a costituire i singoli collegi giudicanti; funzioni di carattere finanziario, quali assicurare il finanziamento del T.A.S. e la gestione dei fondi derivanti dal suo funzionamento, l’approvazione del bilancio preventivo e dei conti consuntivi; per concludere, funzioni di carattere giurisdizionale, essendo il C.I.A.S. competente a decidere sulla ricusazione degli arbitri.
Ai fini di una maggiore chiarezza dell’esposizione, non resta che esporre prima la disciplina generale applicabile ad entrambe le forme arbitrali e a seguire quella afferente le singole Camere. Le regole comuni (contenute negli artt. R. 38 e ss.) prevedono che il provvedimento decisorio, comunque pronunciato in sede T.A.S., debba considerarsi, secondo quanto stabilito dal diritto svizzero, un vero e proprio lodo: dichiarazione di principio che, a ben vedere, tenuto conto delle difficoltà che si riscontrano nel nostro sistema di Giustizia sportiva, non è priva di rilevanza, anche al di là del mero piano dogmatico. Inoltre, tanto per il giudizio in unica istanza, quanto per l’appello, i giudici privati potranno essere scelti dalle parti (collegio di tre membri o arbitro unico) solo ed esclusivamente all’interno di una “closed list”, ovvero un elenco di centocinquanta soggetti, provenienti dai vari Stati facenti parte della comunità internazionale dello Sport ed in possesso di specifiche qualità e caratteristiche relazionate alla materia sportiva: elenco che, a differenza di quanto accade in tutte le altre esperienze internazionali di arbitrati amministrati, è assolutamente chiuso. Quest’ultimo può essere considerato un particolarismo giustificabile in virtù della specialità della materia trattata e che non inficia, almeno in astratto, l’indipendenza del giudice privato chiamato a risolvere una determinata controversia sportiva. Tutti gli arbitri devono esercitare la loro funzione in assoluta obiettività ed indipendenza, e a tal fine, al momento della loro designazione dovranno sottoscrivere una specifica dichiarazione facendo presente l’esistenza o meno di potenziali conflitti (c.d.disclosure). Essi sono, inoltre, tenuti all’obbligo di riservatezza, e non dovranno assolutamente rivelare informazioni relative alle parti, alla lite o alla procedura.
Oltre all’istituto della ricusazione opera, poi, anche quello non secondario del rifiuto ad esercitare la funzione arbitrale da parte del soggetto prescelto quale arbiter della lite. Dunque, in simili casi, la sostituzione dell’arbitro incorso di giudizio non implica la nullità e, pertanto, non impone la ripetizione degli atti anteriori alla sostituzione legittimamente compiuti. Ciò al fine di garantire quel tratto distintivo dell’arbitrato (soprattutto sportivo), ovverosia la “celerità della decisione” del caso di specie. In ragione di quanto appena evidenziato è d’altronde stata prevista la possibilità di chiedere agli arbitri la concessione di adeguate misure cautelari, provvisorie e conservative: nella procedura ordinaria, la mancata concessione delle stesse da parte del T.A.S. consente ugualmente il ricorso agli organi giudiziali interni competenti per riproporre l’istanza rigettata, mentre nella procedura d’appello è conditio sine qua non, per rivolgere la richiesta al Tribunal Arbitral du Sport.
Per quanto concerne, invece, la procedura prevista per la Chambre d’Arbitrage Ordinaire del T.A.S., occorre precisare che le norme di diritto sostanziale, come quelle di diritto procedurale, vengono liberamente scelte dalle parti del giudizio, e solo in mancanza di una scelta, il diritto sostanziale e procedurale applicabile sarà costituito dalla legge svizzera: viene comunque ammessa la scelta del canone del giudizio d’equità. Gli arbitri, come invece accade in quasi tutte le altre esperienze internazionali di arbitrato amministrato, non potranno mai supplire eventuali deficit delle parti nella scelta della disciplina generale o di un singolo aspetto del caso in esame. La decisione adottata al termine del giudizio arbitrale[32] è presa a maggioranza dei membri del collegio o, in difetto, dal solo Presidente della Camera, ed ha forma e contenuto di lodo, sommariamente motivato. Tale atto, pertanto, è definitivo ed immediatamente esecutivo[33], previa notifica della sentenza arbitrale alla parte soccombente: avverso il suo dispositivo, è soltanto possibile in astratto un ricorso per motivi di nullità, da esperirsi dinanzi al giudice ordinario statale svizzero, salvo che le parti, nessuna delle quali abbia residenza, domicilio o dimora in territorio elvetico, abbiano espressamente escluso in via preventiva una simile possibilità di impugnazione.
Con riguardo, infine, alla procedura presso la Chambre Arbitrale d’Appel, il diritto sostanziale applicabile al singolo caso di specie è rimesso alla volontà dei contendenti, ma, in difetto di scelta, non si applicherà il diritto svizzero, bensì, per ovvie ragioni logiche, il diritto dello Stato di appartenenza della Federazione, associazione o altro organismo che ha emesso il provvedimento disciplinare contestato.
Per le regole procedurali vale, invece, quanto detto per la Chambre d’Arbitrage Ordinaire. Anche in questo caso, il provvedimento decisorio adottato dalla Camera Arbitrale di Appello avrà la forma e la sostanza di un vero e proprio lodo arbitrale. Tale sentenza Arbitrale, sarà, inoltre, immediatamente esecutiva al momento della comunicazione del dispositivo, che, se gli arbitri riterranno opportuno, potrà addirittura precedere la motivazione. Il lodo in materia disciplinare è definitivo e non è soggetto ad impugnazione alcuna.
- Osservazioni conclusive.
Il mondo giuridico dello sport appare, senza dubbio, affascinante e complesso: affascinante per la passione e la dedizione che lo scrivente nutre per le sue dinamiche e per il suo svolgimento ma, contestualmente, complesso e difficile. Sebbene esso sia predisposto con le stesse logiche, come sopra esposto, di un ordinamento giuridico, dotato dei requisiti propri di esso, quali l’ organizzazione, la pluri -soggettività e la normazione, il suo studio risulta particolarmente difficile per effetto della sua organizzazione a piramide, ricordando altresì la matrioska russa, laddove un ordinamento federale non può vivere senza il riferimento alle norme dell’ordinamento Federale gerarchicamente superiore e così via, fino al raggiungere la punta della piramide, cioè il CIO, che presiede all’ organizzazione tutte le manifestazioni sportive.
Nonostante gli sforzi profusi nel contesto nazionale per riformare l’ ambito sportivo, è innegabile che la giustizia sportiva continui a presentare dei punti irrisolti. Il continuo rimbalzo delle decisioni tra i vari organi delle Federazioni alimenta e contribuisce a creare farraginosità nel sistema: lo dimostrano in maniera inequivocabile i recentissimi fatti dell’estate 2018 relativi alla composizione del campionato di calcio di serie B. La vicenda si è determinata a seguito di una pessima gestione, da parte federale, del meccanismo dei ripescaggi nella c.d. serie cadetta, ed ha investito tutti i gradi della giustizia sportiva arrivando, persino, al giudice amministrativo. Lacune manifestatesi, ulteriormente, con riferimento al medesimo campionato, circa la disputabilità o meno dei playout tra il Venezia e la Salernitana, in seguito della decisione di penalizzare prima con la retrocessione, poi, con la penalizzazione di 20 punti, il Palermo Calcio. Tali debolezze nel sistema della giustizia sportiva ha spronato recentemente gli organi preposti ad apportare nuovi cambiamenti. Il 28 settembre 2018, infatti, il Coni ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un “Comunicato sulla riforma della giustizia sportiva”. La riforma della giustizia sportiva promossa dal CONI, d’intesa con il Governo, prevede l’istituzione di una Commissione Speciale, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che si occuperà dell’ammissione o dell’esclusione delle società dalle competizioni professionistiche, attraverso una procedura accelerata e modalità di funzionamento approvate congiuntamente. Le decisioni saranno appellabili normalmente davanti al giudice amministrativo. Sarà inoltre assicurata la rotazione dei giudici in ambito sportivo, come richiesto dal Governo. Le nomine del Procuratore Generale, del Presidente e dei componenti del Collegio di Garanzia e di quelli della Commissione di Garanzia, avverrà su proposta della Giunta Nazionale, sentita l’autorità vigilante. I Procuratori Nazionali dello Sport saranno infine nominati dal Presidente del CONI su proposta del Procuratore Generale dello Sport, sempre sentita l’autorità vigilante. Piuttosto, sarebbe auspicabile inserire i principi di giustizia sportiva all’interno del codice, andando a creare un unicum normativo; Tuttavia bisogna prendere atto del fatto che essi sono stati approvati per la prima volta nel 2003, quindi sono stati fatti oggetto – con la complessiva riforma di cui si è detto – di un mero aggiornamento.
Le regole tecniche sono regole giuridiche e come tali non possono essere ignorate dall’ordinamento della Repubblica. Occorre assicurare il rispetto dei principi procedimentali, in particolare del diritto al contraddittorio. Garantire anche dinanzi ai giudici sportivi l’osservanza dei principi del giusto procedimento. Nel rispetto della pregiudiziale sportiva, è possibile il ricorso al giudice amministrativo, dotato di competenza esclusiva, per ottenere il risarcimento del danno, in presenza della lesione di una posizione giuridica tutelata dall’ordinamento della Repubblica. La necessità della tutela giurisdizionale appare pacifica per le decisioni sportive di natura disciplinare e non sembrano esserci ostacoli per affermare che, in astratto, ciò valga anche per quelle tecniche: la presenza di una lesione rilevante non può essere esclusa a priori, e va giudicata caso per caso. Cercare di trarre delle conclusioni ben definite, sarebbe una pretesa eccessiva oltre che rischiosa, perché trattasi, comunque, di una materia in evoluzione, che merita ulteriori approfondimenti.
[1] Consiglio d’Europa, Carta Europea dello Sport, 7^ Conferenza dei Ministri europei responsabili dello sport, Rodi, 13-15 maggio 1992, articolo 2: «Si intende per sport qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti il livelli».
[2] P.M. PIACENTINI, s.v. “Sport”, in Dizionario amministrativo, a cura di G. Guarino, Giuffrè, Milano, 1983, p. 1425.
[3] S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, Sansoni, Firenze, 1977 .
[4] A tale orientamento, non mancano gli orientamenti di segno opposto. Per Furno, infatti, la categoria alla quale lo sport afferisca è il gioco, che con il diritto non ha punti di contatto. Si faccia riferimento a C. FURNO, Note critiche in tema di giochi, scommesse e arbitraggi sportivi, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 1952, p. 640-641
Una replica a siffatto ragionamento non si è fatta attendere: ci ha pensato Francesco Carnelutti. In polemica con Furno, l’Autore affermava che il diritto «fa presa» su tutto ciò che sta su un piano inferiore ad esso, sicché, per sostenere l’impenetrabilità del gioco al diritto, non vi sarebbe altra strada che porlo su di un piano superiore, cioè di farne una categoria della morale. Pertanto, dovrebbe essere la sociologia a studiare questo tipo di composizione dei conflitti, aprendo così gli occhi ai giuristi, i quali, «quasi abbagliati dal diritto (…), pensano, perciò, che del diritto non si possa fare a meno». Si faccia riferimento a F. CARNELUTTI, Figura giuridica dell’arbitro sportivo, in “Rivista di diritto processuale”, I/1953, pp. 20-29. L’articolo è una diretta replica alla citata opera di Furno e, dunque, si occupa anch’esso della figura dell’arbitro sportivo.
[5]Per “ordinamento giuridico” s’intende un sistema di regole mediante il quale si organizza la collettività e si disciplina lo svolgimento della vita sociale. Si faccia riferimento alle teorie sull’ordinamento di Kelsen e Santi Romano. Per la definizione di “ordinamento” si consulti www.Treccani.it/enciclopedia.
[6] Suprema Corte di Cassazione 2 Aprile 1963, sentenza n.811
[7]P. MORO, Giustizia sportiva e diritti e processuali, in P. Moro, a cura di, La giustizia sportiva: analisi critica della legge 17 ottobre 2003, n. 280, Experta, Forlì-Trento, 2004, p. 1.
[8] R.IUSO e R.ROLLI, Lineamenti di Giustizia Amministrativa, CEDAM
[9] Id., sent. n. 5782/2008, in Foro it., 2009, III, 199. Tuttavia, in dottrina non vi è un consenso unanime. Cfr. ad es. G. Manfredi, Gruppi, 697, per cui quelle sportive non sono normazioni tecniche, potendo essere inquadrate nei consueti schemi giuridici: il problema è rilevante e complesso (v. ad es. N. Irti-E. Severino, Dialogo su diritto e tecnica, Roma-Bari 2001); ma, contenutisticamente, in concreto non può controvertirsi che ci sia una peculiarità tecnica. Perciò le norme tecno-sportive sono «insuscettibili di inquadramento giuridico» statale (Cass. civ., SS. UU., sent. n. 4399/1989, cit., 64).
[10] Si consulti la produzione di M.Piazza,” Il sistema sportivo italiano e la pluralità degli ordinamenti giuridici”
[11] A.MERONE, Il Tribunale arbitrale dello sport, Giappichelli , Torino, 2008, p. 7
[12] NADO Italia Organizzazione Nazionale Antidoping, e delle norme antidoping articolazione funzionale della Wada, costituita in virtù della Legge 26 novembre 2007 n. 230 di ratifica della Convenzione Internazionale contro il doping nello sport adottata nella Conferenza generale dell’UNESCO ed in applicazione del Codice Mondiale Antidoping (Codice WADA) del quale NADO Italia è parte firmataria.
[13] A. MAIETTA, op. cit., p. 22; M. SANINO, op. cit., p. 20. Sull’esistenza di un vero e proprio «diritto globale dello sport» (corsivo dell’Autore) e sui problemi giuridici che ne derivano, cfr. G. GENTILE, Ordinamento giuridico sportivo: nuove prospettive, in “Rivista di diritto ed economia dello sport”, 1/2014, p. 81 s. 37 organismi sportivi internazionali o da soggetti dell’ordinamento sportivo nell’ambito transnazionale
[14] Devono essere rimesse alla Corte di giustizia UE le questioni se sulla base delle caratteristiche della normativa interna relativa all’ordinamento sportivo la Federazione calcistica italiana (e, in generale, qualsiasi Federazione sportiva nazionale) sia qualificabile come organismo di diritto pubblico( Cons. St., sez. V – ord. – 12 febbraio 2019, n. 1006 ).
[15] “La licitazione privata con cui la Figc sceglie il contraente di un contratto atipico di sponsorizzazione della squadra nazionale di calcio non costituisce una fase della c.d. vita interna della Federazione ma rappresenta il momento in cui questa, come organo del Coni, disciplina interessi fondamentali, strettamente connessi con l’attività sportiva” (Cons. St., sez. VI, 10 ottobre 2002, n. 5442); nel medesimo senso Cons. St., sez. VI, 10 settembre 2007, n. 4743, secondo cui “l’attività posta in essere da una federazione sportiva volta alla individuazione e scelta del contraente per un contratto avente ad oggetto l’assicurazione, a favore di tutti i tesserati, per la responsabilità civile e gli infortuni personali derivanti dallo svolgimento di un’attività sportiva, non costituisce una fase della c.d. vita interna della Federazione stessa, ma rappresenta il momento in cui questa, quale organo del C.O.N.I., provvede alla tutela dei suoi iscritti per i rischi ai quali questi sono esposti nell’esercizio dell’attività sportiva. …. In quanto finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell’attività sportiva, la Federazione agisce, dunque, quale organo del C.O.N.I., ponendo in essere atti amministrativi”. In altre, ha ricordato il Tar che l’art. 2, comma 1, lett. b) e, in parte qua, comma 2, d.l. 19 agosto 2003, n. 220 è stato interpretato dalla Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2011, n. 49 (alla Corte cost. la questione era stata rimessa da Tar Lazio, sez. III ter, ord. coll., 11 febbraio 2010, n. 241) nel senso che il Giudice amministrativo può conoscere, nonostante la riserva a favore della “giustizia sportiva”, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, solo al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione. Ad avviso del Tar tale interpretazione dell’art. 2, comma 1, lett. b, d.l. n. 220 del 2003, come dal giudice costituzionale avallata nella suddetta decisione, non è condivisibile.
[16]P.SANDULLI e M.SFERRAZZA, ”Il giusto processo sportivo. Il sistema di giustizia sportiva della Federcalcio”.
[17] Sulla necessità di idonei strumenti di giustizia per giustificare la tendenziale autodichia delle istituzioni sportive, A. DE SILVESTRI, La giustizia sportiva nazionale ed il superamento della tradizionale tassonomia, cit., p. 121.
[18]A. DE SILVESTRI, La cosiddetta giustizia “tecnica”, cit., p. 158. 65.
[19] Sulla disciplina più dettagliata contenuta all’interno del Codice della giustizia sportiva.
[20] Tuttavia, secondo parte della dottrina, più corretto sarebbe affermare che si applicano i principi della legge n. 241/1990.
[21]M. Pierini, Fenomeno sportivo e ordinamento comunitario dopo il Trattato di riforma, Urbino, 2010, pp. 1-2, in www.europedirectmarche.it.
[22]M. Pierini, op. ult. cit., Urbino, 2010, pp.5-6, in www.europedirectmarche.it.
[23]In tal senso, tra i più noti in materia giuridico-sportiva, si vedano: G. Simon, L’arbitrage des conflits sportifs, in Revue de l’arbitrage, 1995, n. 2, pp. 215 e ss.; A. Carlevaris, Arbitrato sportivo, regole di concorrenza comunitaria e principi generali di diritto, in Riv. Arb., 2001, pp. 545 e ss.. Nella giurisprudenza del Tribunal Arbitral du Sport, si consideri pure il fondamentale lodo arbitrale T.A.S. del 20.08.1999 reso nella controversia tra AEK PAE e Slavia Praha – fotball contra U.E.F.A. (caso n. T.A.S. 98/200), in www.tas-cas.org, per cui il collegio arbitrale ha constatato l’esistenza di una lex ludica costituita da principi non scritti, sviluppatisi e consolidatisi nel tempo particolarmente attraverso l’arbitrato in materia sportiva, il cui complesso è desumibile da un esame comparatistico dei vari sistemi giuridici e sempre applicabile purchè non contrario alle rilevanti disposizioni di ordine pubblico.
[24] Eric Loquin definisce la lex sportiva come l’insieme delle regole create dal movimento sportivo internazionale e che presiedono all’organizzazione e allo svolgimento delle competizioni sportive. Sul tema si veda E. Loquin, Sport et droit International privé, in Lamy Droit sportif economique 2003, n. 186/90.
[25]J. Tognon, La giustizia sportiva nella sua dimensione internazionale: il TribunalArbitraldu Sport diLosanna, in AA.VV. Ordinamento sportivo e calcio professionistico: tra diritto ed economia, Milano, 2009, pp. 30 e ss..
[26]D. Sabatini, L’arbitrato nella risoluzione delle controversie sportive internazionali, in www.rdes.it.
[27]L. Fumagalli, La giurisdizione sportiva internazionale, a cura di Vellano-Greppi, Diritto internazionale dello Sport, Torino, 2005, p. 123.
[28]In tale occasione il Tribunale Federale si è interrogato espressamente sulla possibilità di qualificare il TAS come “tribunale arbitrale” secondo il diritto svizzero. Tale sentenza, di fatto, ha rappresentato la base su cui riedificare il sistema arbitrale del TAS. Al termine delle proprie analisi il Tribunale Federale affermò l’indipendenza del TAS dalle Federazioni internazionali. La sentenza della causa tra G. v/ Federation Equestre International e Tribunal Arbitral du Sport è riportata, in traduzione italiana, in Riv. Dir. sport., 1994, pp. 510 e ss..
[29]J. Tognon, op cit., in AA.VV., Ordinamento sportivo e calcio professionistico: tra diritto ed economia, Milano, 2009, pp. 31.
[30]D. Sabatini, op. cit, in www.rdes.it.
[31]L. Fumagalli, op. cit., a cura di Vellano-Greppi, Diritto internazionale dello Sport, Torino, 2005, p. 124.
[32]Il Code de l’Arbitrage del T.A.S. impone che prima di addivenire alla risoluzione della lite in forma arbitrale il Presidente della Camera in primo luogo e, successivamente, l’arbitro unico o i componenti del collegio arbitrale debbano sempre tentare una conciliazione della controversia sportiva: se questa riesce, vi è la facoltà di recepire il contenuto della conciliazione in un lodo arbitrale.
[33]M. Cicogna, Il Tribunal Arbitral du Sport di Losanna, in Giustizia sportiva ed arbitrato, a cura di C. Vaccà, Milano, 2006, p. 152.