142 – Sezione giurisdizionale Regione Emilia-Romagna; sentenza 12 agosto 2022; Pres. M. Pozzato, Est. A. Giordano, P.M. A. Mingarelli; Procura Emilia-Romagna c. G.C.

Con la sentenza n. 142 del 2022, la Sezione ha ricordato che dal principio di autonomia e separatezza dei processi contabile e penale discende l’insussistenza di quel nesso di pregiudizialità logica-giuridica che, ai sensi dell’art. 106 c.g.c., condiziona una pronuncia di sospensione.

Con la medesima sentenza, il Collegio si è soffermato sul danno da disservizio.

Secondo il Collegio, tale posta dovrebbe essere unitariamente considerata, in linea con l’indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di legittimità che concepisce il danno, pur non patrimoniale (ferma la valenza del criterio, per la ratio che sottende, anche in relazione a quello patrimoniale), quale “categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate” (Cass. civ., Sez. Un., sent. 11 novembre 2008, n. 26972, spec. § 3.13). 

Ciò sarebbe in armonia con l’unitaria considerazione del danno da disservizio, quale categoria di sintesi di contegni disfunzionali (da provarsi in forza di peculiari figure sintomatiche), che la giurisprudenza contabile ha fatto propria.

La posta in discorso ricorre, infatti, laddove l’azione pubblica non raggiunga, sotto il profilo quantitativo e/o qualitativo, quelle utilità o risultati che ordinariamente possono essere attesi dall’impiego di determinate risorse, posto che il disservizio determina uno spreco delle risorse stesse, negativamente incidendo su efficienza, efficacia e produttività della Pubblica Amministrazione in termini di maggiori costi per il personale e risorse economiche impiegate (sul danno da disservizio come “categoria di sintesi di una serie di condotte colpevolmente disfunzionali che incidono sulla qualità del servizio”, cfr. Sez. III App., sent. n. 348/2021).

Onde correttamente quantificare il pregiudizio realmente patito dalla P.A., occorrerebbe considerare:

– la retribuzione lorda percepita dall’agente, nei limiti della prova ex actis della “inutilità”, “dispersione” e “distrazione” della risorsa finanziaria (Sez. II App., sent. n. 406/2019; Sez. III App., sent. n. 348/2021);

– la disutilità della spesa correlata alle retribuzioni corrisposte;

– il dato per cui possono rilevare soltanto le attività “extraistituzionali” (segnatamente a favore di terzi altri dall’Amministrazione datrice di lavoro) compiute nel corso dello svolgimento del servizio (Sez. Umbria, sent. n. 69/2021); 

– l’orizzonte temporale nel cui contesto la parte ha espletato attività “extraistituzionale” nell’orario di servizio;

– la (almeno presuntiva) incidenza, in termini temporali, di tale attività “extraistituzionale”;

– i “costi sostenuti per il recupero ed il ripristino della legalità, del servizio o della funzione” (Sez. III App., sent. n. 348/2021);  

– le spese, non correlate all’ordinario svolgimento dell’auditing interno, funzionali all’accertamento dei rilevanti fatti (a fronte dell’attività di indagine eventualmente espletata in sede penale).

Sempre con la sentenza n. 142 del 2022, il Collegio ha preso posizione sul danno da tangente.

A fondare l’addebito erariale non sarebbe in sé l’illecita percezione di denaro (rilevante ai fini della contestazione delle correlate fattispecie criminose e, comunque, necessaria anche nell’ottica dell’addebito contabile), ma la sola percezione contra legem che si risolva in un pregiudizio certo alle casse erariali.

L’indebita ricezione di somme da parte del dipendente pubblico potrebbe rilevare come danno erariale (sub specie di danno da tangente) solo allorché la stessa si traduca in un maggior costo o in una minore entrata per l’Amministrazione (Sez. Lazio, sent. n. 56/2020).

Più in generale, la prova della tangente non esaurirebbe né assorbirebbe la dimostrazione di tutti gli altri elementi costitutivi della responsabilità amministrativa (un danno patrimoniale economicamente valutabile arrecato alla P.A., un coefficiente psicologico almeno pari alla colpa grave, il necessario rapporto di servizio tra il danneggiante e la P.A. danneggiata), che dovrebbero contestualmente sussistere.   

Secondo la Sezione, se la tangente consente di presumere l’esistenza di un nocumento per l’erario, la stessa non è automatica fonte di danno né permette di ritenere sottesi o impliciti tutti gli altri elementi costitutivi dell’addebito erariale.

La prova dell’effettivo pregiudizio recato alla P.A. (insieme a quella degli altri elementi costitutivi della responsabilità amministrativa) dovrebbe essere puntualmente fornita dalla Procura; non avendo giuridica cittadinanza le ipotesi di danno in re ipsa né essendo ammesse deroghe – altre da quelle espressamente delineate dalla legge – al generale regime della responsabilità dei pubblici dipendenti o dei soggetti avvinti da rapporto di servizio.