ABBREVIATO CON INTEGRAZIONE ISTRUTTORIA E MODIFICA DELLA IMPUTAZIONE: l’intervento delle Sezioni Unite (18 aprile 2019, Pres. Carcano, Rel. De Crescienzo, ric. Andriy)
Sommario : 1- Modifica della imputazione in udienza preliminare: limiti e ammissibilità nel caso di abbreviato “ puro”; 2- Abbreviato “ aperto a integrazione istruttoria”; 3- Fatti emersi a seguito di integrazione : evoluzione giurisprudenziale; 4- L’intervento delle Sezioni Unite : sentenza del 18 aprile 2019 ( informazione provvisoria)
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1- Modifica della imputazione durante l’udienza preliminare: limiti e ammissibilità
Nel corso dell’udienza preliminare in virtù dell’art. 423 c.p.p., come è noto, il Pubblico Ministero può modificare l’imputazione qualora emerga un fatto diverso, o un reato concorrente o un’ aggravante o un fatto nuovo.
E’ possibile la contestazione per fatto diverso quando risultino storicamente e materialmente degli elementi differenti che incidano sul luogo, la data di consumazione, sulla realizzazione del reato mediante apporto di concorrenti o, in quanto aggiuntivi, anche sul fatto comportando una diversa qualificazione (come nel caso in cui emerga una condotta violenta che rispetto alla originaria contestazione di furto lo “trasforma” in rapina) .
A fronte della iniziativa del P.m. il legislatore non prevede che venga concesso un termine per predisporre una adeguata difesa così come accade nel caso di istruttoria dibattimentale ex art. 519 c.p.p. né è prevista la notifica dell’estratto del verbale contenente la nuova imputazione, essendo sufficiente la comunicazione al difensore presente nel caso di assenza dell’imputato. Solo qualora venga contestato un fatto nuovo anche durante l’udienza preliminare sarà necessario il consenso dell’imputato.
L’art. 423 c.p.p. non risulta però applicabile nel caso in cui l’imputato chieda di definire il giudizio con rito abbreviato ai sensi dell’art. 438, 1 c. , c.p.p.
Nell’intento del legislatore, prima delle modifiche apportate dalle leggi del 16.12.1999, n. 479 del 5.6.2000, n. 144 e del 19.1.2001, n. 4: , l’abbreviato doveva essere il giudizio “allo stato degli atti con effetti premiali”. Proprio per la sua particolare natura non era ipotizzabile che l’imputato si trovasse “esposto” a modifiche della originaria imputazione né tanto meno ad una integrazione del materiale probatorio già acquisito.
In merito a tali limiti l’orientamento della Suprema Corte è sempre stato univoco.
Ciò che si è sempre affermato è che il giudizio abbreviato “puro”, per la sua natura, deve svolgersi allo stato degli atti con immutabilità della contestazione originaria tanto che è stata dichiarata la nullità della sentenza che si formi su fatti o circostanze ulteriori irritualmente contestate. [1]
Tale assunto è dedotto dal tenore dell’art. 441 c.p.p. che, nel rinviare alle disposizioni in materia di udienza preliminare, esclude esplicitamente l’applicazione degli artt. 422 e 423 c.p.p.
Pertanto il Pubblico Ministero non può procedere a modifiche dell’imputazione, o a contestazioni suppletive atteso il divieto di cui all’art. 441, 1 c., c.p.p. con la conseguenza che la violazione di tale disposizione comporta una ipotesi di nullità a regime intermedio della sentenza emessa [2]
Con la legge 479/99 l’abbreviato cambia completamente aspetto.
L’art. 440 c.p.p., che prevedeva che il giudice provvedesse sulla richiesta qualora ritenesse che il processo fosse definibile allo stato degli atti, è stato abrogato.
In tal modo, esclusa la rilevanza della decidibilità allo stato degli atti, il rito ha perso la sua intrinseca natura e viene, un po’ alla volta , trasformato.
L’introduzione del quinto comma dell’art. 438 e del quinto e sesto comma dell’art. 441 c.p.p. stravolge la originaria essenza del rito.
Entrambe le disposizioni introducono dei meccanismi di integrazione probatoria: nel primo caso rimesso alla scelta dell’imputato che può condizionare la sua richiesta alla assunzione di nuove prove ( art. 438, 5 co c.p.p.); nel secondo caso alla valutazione del giudice che ritenga di non poter decidere in base al materiale raccolto dal pubblico ministero ( art. 441, 5 c. c.p.p.)
La ragione di tale riforma è, secondo alcuni, da cercare nella circostanza per cui il legislatore ha dovuto – in buona sostanza – espressamente e definitivamente ammettere un proprio clamoroso fallimento: ha dovuto constatare in buona parte la debolezza strutturale dei riti speciali del codice del 1989.
Si tratterebbe quindi di una sorta di rimedio alla difficoltà di decidere in sede di udienza preliminare solo in base al materiale probatorio acquisito durante le indagini. Le integrazioni previste fornirebbero al giudice un quadro più completo dei fatti ma garantirebbero comunque all’imputato i benefici premiali tipici del rito.
Si è pertanto affermato che il rito abbreviato, anche a seguito delle modifiche, non avrebbe perso la sua natura di giudizio allo stato degli atti dal momento che in tale locuzione si deve intendere non solo “gli atti già oggetto delle indagini” ma anche quelli frutto delle investigazioni difensive e dell’istruttoria integrativa svolta durante il giudizio [3]
Invero, non può che prendersi atto che le innovazioni legislative hanno inevitabilmente fatto venire meno una delle prospettive vantaggiose che potevano indurre a scegliere il rito ossia la “cristallizzazione dell’accusa” nei confronti dell’imputato che si può trovare innanzi a nuovi elementi acquisiti su disposizione del Giudice nonostante avesse sperato proprio di essere giudicato alla luce delle sole indagini svolte sino ad allora e da lui conosciute.
Né, come ritenuto anche dalla Suprema Corte, tali nuove previsioni apparivano necessarie per consentire al Giudice di esprimersi sul fatto come effettivamente emergeva dal momento che, qualora in giudizio fosse emerso un fatto diverso, egli poteva trasmettere gli atti al P.m. e nel caso di fatto nuovo il P.m. poteva comunque procedere separatamente.[4]
2- Abbreviato “ aperto a integrazione istruttoria”
Le modifiche apportate al rito abbreviato comportano una diversa rilettura dell’istituto e pongono non poche questioni in merito alla corretta applicazione delle disposizioni richiamate e relative alla celebrazione della udienza preliminare.
Gli artt. 438, 5 c., e 441, 5 comma, c.p.p. come modificati prevedono il cd. abbreviato aperto a integrazione istruttoria.
Ai sensi dell’art. 438 , 5 c., c.p.p. è l’imputato che chiede il giudizio abbreviato ma condizionato ad integrazione probatoria.
Il Giudice dispone il rito, tenuto conto degli atti acquisiti, solo se l’integrazione probatoria sia necessaria ai fini della decisione e appaia compatibile con le finalità di economia processuale tipiche del procedimento speciale.
La necessità della integrazione è stata specificata dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nel senso che «le ulteriori acquisizioni probatorie debbono essere soltanto integrative, non sostitutive, del materiale già acquisito ed utilizzabile come base cognitiva, ponendosi esse, siccome circoscritte e strumentali ai fini della decisione di merito, quale essenziale e indefettibile supporto logico della stessa»[5]
In merito alla verifica della compatibilità con l’economia processuale, sulla scia di quanto affermato dalla Corte Costituzionale, dovendosi effettuare una comparazione con il giudizio dibattimentale, l’abbreviato non può che tradursi sempre e comunque “in una considerevole economia processuale rispetto alla più onerosa formazione della prova in contraddittorio”[6]
Per quanto previsto dall’art. 441, comma 5, c.p.p., l’integrazione istruttoria può verificarsi anche quando l’imputato ha chiesto la definizione del processo con rito abbreviato secco.
In tal caso è il Giudice a ritenere di non poter decidere allo stato degli atti, e pertanto, assume, anche d’ufficio, «elementi necessari ai fini della decisione» ossia elementi che potrebbero provocare una diversa decisione su qualsiasi profilo della res iudicanda.
L’interpretazione degli “elementi necessari” deve essere effettuata con molto rigore dal momento che tale potere riconosciuto al Giudice appare come evidente eccezione al principio dispositivo della prova di cui all’art. 190 c.p.p.
Gli effetti di tale intervento legislativo sono stati molteplici: in primo luogo l’ampliamento della istruttoria comporta anche la concreta possibilità di acquisire elementi che consentono nuove contestazioni; in secondo luogo ogni integrazione può risultare lesiva dei diritti di difesa.
In merito alle nuove emergenze effettivamente sia l’art. 438, 5 c., sia il 441, 5 comma rinviano all’art. 423 c.p.p. introducendo così la possibilità che il P.m. proceda a contestazioni suppletive o a contestazione di fatto nuovo anche in sede di rito abbreviato.
Ma oltre alle questioni attenti alla compatibilità di tali situazioni con la natura propria del rito abbreviato, appariva plausibile un intervento della Consulta in merito alla violazione dei diritti di difesa lì dove l’imputato si trovava ad essere giudicato con il rito richiesto ma in merito a contestazioni diverse. In definitiva l’applicazione di una norma come quella di cui all’art. 423 c.p.p. prevista per l’udienza preliminare ad un giudizio di cognizione piena come quello che segue alla richiesta di abbreviato non soddisfa le esigenze di difesa ma soprattutto, come evidenziato in dottrina, rende evidente la discrasia tra il potere della accusa di modificare l’oggetto del giudizio e la volontà dell’imputato che è giustifica la scelta del rito. [7]
Prima però che potesse essere posta la questione di legittimità costituzionale il legislatore è nuovamente intervenuto con il d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito nella l. 5 giugno 2000, n. 144, introducendo la possibilità per l’imputato di revocare la propria richiesta a seguito delle modifiche alla imputazione apportate dal P.m o di chiedere l’ammissione di altre prove anche oltre i limiti di cui all’art. 438, 5 c., c.p.p.
Tali disposizioni normative, che sono sicuramente state motivate dalla necessità di assicurare all’imputato le necessarie garanzie, presuppongono una chiara individuazione degli elementi in virtù dei quali è possibile procedere a nuove contestazioni.
3- Fatti emersi a seguito di integrazione e contestazioni suppletive: evoluzione giurisprudenziale.
La giurisprudenza si è dovuta esprimere ripetutamente in merito a ciò che poteva essere utilizzato dal P.m. ai fini delle nuove contestazioni nel caso di abbreviato aperto a nuova istruttoria.
La problematica assume notevole rilevanza dal momento che sia l’art. 438, 5 comma, sia il 441, 5 comma, rinviano chiaramente all’art. 423 e fanno quindi salva, genericamente, la possibilità che il P.m. provveda a nuove contestazioni.
Diverse sono state le pronunce della Suprema Corte con cui è stata ritenuta ben possibile, nel caso di abbreviato aperto ad integrazione istruttoria, la contestazione ex art. 423 c.p.p. che riguardi anche fatti già in atti[8] ritenendo contestualmente che non vi fosse, in tal caso, alcuna lesione del diritto di difesa ma neppure della libera scelta del rito atteso che i fatti oggetto della nuova contestazione erano già noti all’imputato.
La Suprema Corte, in particolare, ha ribadito il principio secondo cui nel caso di integrazione istruttoria ai sensi dell’art. 441, 5 c., c.p.p., “è legittima la modifica della imputazione da parte del pubblico ministero mediante contestazione suppletiva, anche quando i fatti oggetto della nuova contestazione siano già emersi nel corso delle indagini preliminari “ [9]
Conseguenza di tale ragionamento era che all’imputato non poteva riconoscersi alcun diritto di revocare la propria precedente richiesta di celebrazione del rito speciale.
Tali affermazioni di principio inducevano ad estendere il medesimo ragionamento anche nel caso in cui la integrazione fosse disposta ex art. 438, 5 c. c.p.p.
A sostegno di tale impostazione, invero quasi unanime, la Suprema Corte poneva la normativa prevista per “l’udienza preliminare” dall’art. 423, 1 c., c.p.p. che, anche secondo le intenzioni del legislatore, prevede il “potere” per il Pubblico Ministero di modificare la imputazione e procedere a nuove contestazioni. Su tale presupposto si giungeva a ritenere che se il P.m. può modificare l’imputazione in sede di udienza preliminare può fare altrettanto in sede di abbreviato in applicazione dei principi generali previsti in materia di contestazioni suppletive e nel rispetto del corretto esercizio dei diritti di difesa.
L’estensione della disciplina prevista dal legislatore per l’udienza preliminare anche allo svolgimento del rito abbreviato si desume, secondo tale orientamento, dalla lettera dell’art. 441, 1 c., c.p.p. lì dove si prevede che si osservino per il giudizio abbreviato le medesime disposizioni previste per l’udienza preliminare.
Ma in merito occorre una precisazione: tale disposizione riguarda il cd. abbreviato secco ed è per questo che il legislatore precisa , sempre all’art. 441, 1 comma, c.p.p., l’inapplicabilità in tale caso degli artt. 422 e 423 c.p.p
Nel giudizio abbreviato “secco”, ossia celebrato senza integrazioni probatorie, sono precluse modifiche della originaria imputazione a differenza di quanto accade nell’udienza preliminare.
Ne deriva una chiara ed evidente diversità tra udienza preliminare e giudizio abbreviato. In questo ultimo caso la contestazione viene “cristallizzata” consentendo all’imputato di avere la certezza della accusa da cui dovrà difendersi. Tale “certezza” è sicuramente una delle prospettive vantaggiose del rito che induce l’imputato a chiedere la definizione della sua posizione allo stato degli atti.
In merito la stessa Suprema Corte non ha avuto dubbi: nel giudizio abbreviato non assoggettato ad integrazione probatoria il pubblico ministero non può procedere a modifiche della imputazione o a contestazioni suppletive prevedendo, nel caso di violazione di tale divieto, una ipotesi di nullità a regime intermedio della sentenza emessa all’esito di tale giudizio. [10]
Solo con la riforma attuata con al L. 479/99, come sopra precisato, il modello del rito abbreviato subisce una consistente alterazione. Perde cioè la sua natura di rito “ chiuso” e viene consentita, con l’introduzione del quinto comma dell’art. 438, come novellato, il cd. abbreviato condizionato ossia si riconosce all’imputato la possibilità di avanzare richiesta di abbreviato previo svolgimento di attività istruttorie. Si introduce cioè la possibilità per l’imputato di scegliere comunque il rito pur riservandosi la possibilità di integrare le attività di indagine.
Ma il legislatore ha dovuto affrontare un altro problema.
Avendo eliminato il necessario consenso del p.m. e soprattutto ogni valutazione da parte del giudice in merito alla ammissibilità del rito tenuto conto della decidibilità allo stato degli atti si poteva verificare l’ipotesi in cui vi fossero serie lacune conoscitive con conseguenti decisioni fondate su elementi insussistenti.
Per tale ragione, anche a fronte di una richiesta di abbreviato secco, è consentito al Giudice di assumere anche d’ufficio gli elementi necessari per la decisione.
Le integrazioni quindi volute dagli artt. 441, 5 c. c.p.p. e 438, 5 c. c.p.p., quasi derogando a quella che era l’essenza del cd rito abbreviato secco, hanno aperto nuovi scenari atteso che per entrambe le ipotesi il legislatore ha espressamente ritenuto applicabile l’art. 423 c.p.p.
Sembra quindi che si possa affermare che il rito abbreviato cd. secco si svolge secondo le disposizioni previste per l’udienza preliminare con la sola esclusione degli artt. 422 e 423 c.p.p.
In tale caso sia la richiesta sia il giudizio sono cristallizzati allo stato degli atti.
Diversamente nel caso di abbreviato aperto ad integrazione istruttoria sia che derivi da richiesta dell’imputato ( art. 438 5 c.c.p.) sia su iniziativa del Giudice ( art. 441 , 5 c.p.p.) l’applicabilità delle norma previste in materia di udienza preliminare è piena estendendosi al rito abbreviato anche la disciplina di cui all’art. 423 c.p.p. ossia la modifica dell’imputazione da parte del P.m.
Da ciò la giurisprudenza, come visto, si è dovuta interrogare sull’oggetto delle nuove contestazioni e della modifica della imputazione e come visto è giunta a consentire tale intervento anche nel caso di circostanze o fatti che già erano emersi dalle indagini.
4- L’intervento delle Sezioni Unite del 18 aprile 2019
Di recente però la Suprema Corte si è posta in modo difforme e atteso il contrasto ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.
La prima sezione della Suprema Corte, con ordinanza n. 2883/2019 ha posto il seguente quesito:” se nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell’art, 438 c. 5 c.p.p. o nel quale l’integrazione sia stata disposta dal giudice a norma dell’art, 441 , c. 5 dello stesso codice, sia possibile la modifica dell’imputazione, allorchè il fatto risulti diverso o emerga una circostanza aggravante o un reato connesso, anche nel caso in cui i fatti oggetto della contestazione suppletiva già si desumessero dagli atti delle indagini preliminari e non siano collegati ai precedenti esiti istruttori”.
Di recente però la Suprema Corte si è posta in modo difforme e atteso il contrasto ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.
c.p.p. che in deroga ai principi cardine dell’istituto, consente la modifica della imputazione, è strettamente connesso alla possibilità di procedere ad integrazione probatoria.
Se tale connessione è la ratio del richiamo all’art. 423 c.p.p. allora deve ritenersi, attraverso una interpretazione testuale ma anche funzionale della norma, che la stessa operi solo in relazione alle proposizioni che la precedono ossia solo qualora si sia preceduto all’espletamento di attività probatorie integrative.
Tale interpretazione secondo la Corte appare “ irrobustita da rilievi ulteriori di coerenza sistematica”.
Se infatti non è mai possibile procedere a contestazioni suppletive nel corso dell’abbreviato secco non si può giustificare una disciplina diversa nel caso di rito condizionato se oggetto delle nuove contestazioni sono elementi già contenuti nel fascicolo che in nulla differenziano l’abbreviato secco da quello ad integrazione aperta.
L’elemento caratterizzante è infatti “ la integrazione” ossia l’emergenza di nuovi elementi che in quanto tale giustifica il diverso potere riconosciuto alla accusa. Diversamente ragionando la integrazione potrebbe risultare un mero escamotage per “ rimettere nei termini “ il pubblico ministero.
Vi è un ulteriore ragione per cui tale orientamento sarebbe preferibile: si tratterebbe infatti di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 140 del 2010 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata relativamente alla disciplina codicistica del rito abbreviato che non consentirebbe al pubblico ministero di effettuare contestazioni suppletive in assenza di integrazioni probatorie e in virtù solo di circostanze già risultante dagli atti.
La Corte molto chiaramente aveva evidenziato che con la legge n. 479/1999 si è consentito al Pubblico Ministero di procedere a nuove contestazioni solo nei casi di modificazione della base cognitiva a seguito della attivazione dei meccanismi di integrazione probatoria.
In particolare ha affermato che “le eccezioni così introdotte restano strettamente legate alle fattispecie che le giustificano; ciò significando che il pubblico ministero possa effettuare le nuove contestazioni solo quando affiori la necessità di adattare l’imputazione a nuove risultanze processuali, scaturenti da iniziative probatorie assunte nell’ambito del rito alternativo, e rimanendo invece escluso che dette iniziative, tanto più se rimaste «prive di seguito», possano rappresentare una patente di legittimazione per rivalutare, a scopo di ampliamento dell’accusa, elementi già acquisiti in precedenza e, fino a quel momento, non posti a base dell’azione penale”.
Tale interpretazione della norma risponde, secondo la Consulta, alla corretta applicazione del diritto di difesa e di uguaglianza dal momento che “Le valutazioni dell’imputato, in ordine alla convenienza dei riti alternativi al dibattimento, dipendono in larga misura dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero. Con la conseguenza che quando per «evenienze patologiche», quali errori o le omissioni del pubblico ministro sulla individuazione del fatto o del titolo del reato, l0imputazione subisce una variazione sostanziale l’imputato deve essere rimesso in termini per compiere le suddette valutazioni, pena la violazione tanto del diritto di difesa che del principio di eguaglianza, stante la discriminazione che verrebbe altrimenti a determinarsi a seconda «della maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionale valutazione delle risultanze delle indagini preliminari operata dal pubblico ministero nell’esercitare l’azione penale». [11]
Seguendo quindi anche la interpretazione costituzionalmente orientata delle norme fornita dalla Consulta, la prima sezione della Corte di Cassazione ritiene che la possibilità per il Pubblico Ministero di formulare nuove contestazioni o modificare quelle già formulate sussiste solo in relazione alle risultanze emergenti da integrazioni probatorie.
Le Sezioni Unite con la sentenza del 18 aprile 2019 , secondo l’informazione provvisoria, ha dato risposta negativa al quesito limitando il potere di modificare l’imputazione da parte della pubblica accusa ai soli casi di nuove risultanze probatorie.
In attesa del deposito delle motivazioni è comunque possibile ritenere che la Corte, risolvendo il contrasto in materia, abbia accolto le osservazioni riportate nella ordinanza di rimessione sposando una interpretazione non solo più aderente al tenore letterale della norma ma anche più conforme alla ratio dell’istituto e ai diritti di difesa.
Nel rispetto della volontà dell’imputato egli potrà trovarsi innanzi ad una contestazione difforme rispetto a quella in virtù della quale ha ritenuto di avanzare richiesta di rito abbreviato solo qualora emergano nuovi elementi a seguito di integrazioni probatorie non integranti il materiale probatorio già acquisito agli atti e non conosciuti neppure dalla Pubblica Accusa.
E anche in tal caso la scelta dell’imputato rimane “ libera e consapevole ” essendogli consentita ex art. 441 bis c.p.p , la possibilità di chiedere che il procedimento prosegua secondo le forme ordinarie.
Un altro tassello, quindi, per l’applicazione delle norme processuali relative al rito abbreviato secondo le finalità dello stesso e dalle quali non si può prescindere nonostante le integrazioni e le modifiche normative intervenute sino ad oggi.
Dott.ssa Elisabetta Tizzani
Giudice coord. ufficio GIP/GUP – Tribunale militare di Roma
[1] ( cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 35624 del 11/07/2007, Terlizzi, Rv. 237293-01),
[2] cfr. Cass. Sez. 4, n. 3758 del 03/06/2014, Nell’ambito del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, non è consentito al P.M. di procedere a modificazioni dell’imputazione o a contestazioni suppletive, in quanto l’art. 441 cod. proc. pen., nel richiamare le disposizioni previste per l’udienza preliminare, esclude l’applicazione dell’art. 423 cod. proc. pen., con la conseguenza che la violazione della predetta norma determina un’ipotesi di nullità a regime intermedio della sentenza pronunciata all’esito di tale giudizio; Cass. Sez. 6, n. 13117 del 19/01/2010, Nel corso di un giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, non è applicabile la disposizione di cui all’art. 423 cod. proc. pen. in tema di modifica dell’imputazione, sicché il riconoscimento di una circostanza aggravante che non avrebbe potuto essere oggetto di una contestazione suppletiva determina la nullità della sentenza pronunciata all’esito di tale giudizio. (Fattispecie in cui la Corte territoriale aveva ritenuto legittima la contestazione della recidiva sull’erroneo presupposto che non si tratterebbe di una vera e propria aggravante ai sensi dell’art. 423 cod. proc. pen.). cass. Sez. 4, n. 12259 del 14/02/2007, La disposizione di cui all’art. 423 cod. proc. pen. in tema di modifica dell’imputazione nel corso dell’udienza non si applica nel giudizio abbreviato per l’esplicito divieto di cui al comma primo dell’art. 441, sicchè la contestazione suppletiva in tale giudizio di una circostanza aggravante determina la nullità della sentenza.
[3] Bricchetti, Pistorelli, il giudizio abbreviato: profili teorico-pratici 2005
[4] Cfr. Cass. Sez. 2, n. 859 del 18/12/2012, dep. 2013, Chiapolino; Cass. Sez. 4, n. 36936 del 12/06/2007, Gamba; Cass. Sez. 4, n. 21548 del 23/03/2007, Manca;
[5] Cass. Sezioni unite 27.10.2004 n. 44711
[6] Corte cost. 9.5.2011.115
[7] Daniele Negri Il «nuovo» giudizio abbreviato: un diritto dell’imputato tra nostalgie inquisitorie e finalità di economia processuale |
[8] Cass. Sez. 2, n. 23466 del 09/06/2005, Scozzari, Rv. 231993-01, e di seguito da Sez. 5, n. 7047 del 27/11/2008, dep. 2009, Reinhard, Rv. 242962-01
[9] Sez. 4, n. 48280 del 26/09/2017, Squillante,
[10] Sez. 4, n. 3758 del 03/06/2014, dep. 2015, Costa,
[11] Corte Costituzionale 24 marzo 2010 n. 140