Di Alessandro Amaolo
In via preliminare, si può correttamente affermare che il dolo nel campo del diritto penale costituisce il più pregnante criterio di relazione tra il soggetto ed il fatto tipico. L’elemento psicologico si deve desumere , in via generale, da fatti e circostanze obiettive che manifestino, proprio, alla luce del nesso di collegamento utilizzato, l’atteggiamento dell’agente nei confronti del fatto criminoso.
La tesi che assegna al dolo una connotazione strutturale in termini di rappresentazione e volontà risulta ampiamente dominante nella dottrina penalistica italiana, per cui l’accertamento del dolo non può che confrontarsi sia con l’elemento intellettivo che con quello volitivo. La cd. rappresentazione del dolo è nient’altro che la visione anticipata di tutti gli elementi significativi e costitutivi del fatto reato. Invece, la volontà (momento volitivo del dolo) è la consapevole realizzazione dell’evento. Infatti, il dolo è volontà in quanto realizzazione poiché cogitationis poenam nemo patitur. Il nostro ordinamento, a differenza di altri ordinamento penali giuridici vigenti in passato, non conosce il diritto penale soggettivo che punisce le cd. intenzioni interne delle persone.
Dal dolo deve essere distinto il movente, vale a dire la causa psichica che spinge il soggetto a compiere l’azione criminosa. Infatti, il movente, pur rivestendo una rilevanza decisiva ai fini dell’individuazione dell’autore del reato (in quanto funge da elemento di coordinamento dei vari indizi raccolti e conferisce loro un significato univoco), si colloca in una posizione subordinata quando si tratta di accertare il dolo. In particolare, il movente svolge una funzione soltanto sussidiaria in quanto risultano essere sempre diverse per intensità le reazioni di ciascun individuo agli stimoli esterni.
Pertanto, la nozione di dolo è da ricercarsi nella previsione e nella volontarietà del fatto lesivo, in quanto nessun significato avrebbe una previsione senza volontà, come nessun significato avrebbe una volontà senza previsione. In particolare, la volontà del soggetto agente deve poter abbracciare l’intero fatto tipico (condotta e sue conseguenze).
La struttura del dolo fa, quindi, leva su tre differenti elementi che sono precisamente l’intenzione, la previsione ed la volontà. Inoltre, l’elemento soggettivo del dolo può essere inteso come un processo psichico progressivo ed interno alla mente umana. Oltre a ciò, la sussistenza del dolo, intenzionale od diretto oppure eventuale , deve essere valutata con riferimento allo stato soggettivo dell’agente al momento dell’inizio dell’azione.
In sintesi, il dolo consiste nel porre in essere volontariamente l’azione vietata con previsione dell’evento lesivo e con consapevolezza dell’antidoverosità dell’azione stessa. (Cassazione penale, sezione I, sentenza 16 maggio 1987, n. 6350)
La volontà dolosa, in base ai vari livelli di intensità, può dare luogo alla configurabilità del dolo intenzionale, del dolo diretto e di quello eventuale o indiretto. Quest’ultimo, ossia il dolo eventuale o indiretto, assume il livello più basso di intensità ed si connota dall’accettazione del rischio di verificazione dell’evento, considerato dal soggetto agente come una delle possibili conseguenze della propria condotta. Pertanto, il livello più alto di intensità del dolo è proprio quello intenzionale in quanto, in tale situazione, il soggetto agente persegue l’evento come scopo finale della condotta oppure come un mezzo necessario per ottenere un risultato ulteriore. Invece, il livello di intensità del dolo indiretto si pone in una posizione intermedia fra il dolo intenzionale e quello eventuale (o indiretto).
Il codice penale del 1930 fornisce nell’articolo 43 , comma 1 ° , una definizione strutturale piuttosto chiara, completa e lineare del dolo inteso quale elemento psicologico del reato. Si afferma nel predetto articolo del codice che : “ Il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione ”. In questa norma sono indicati i due elementi del dolo che sono la “ previsione “ (o rappresentazione) e la “ volontà”. Per aversi dolo è necessaria, perciò, una corrispondenza ed un legame reciproco tra la volontà e l’evento.
La sussistenza del dolo deve essere valutata con riferimento allo stato soggettivo dell’agente al momento dell’inizio dell’azione o dell’omissione. Pertanto, anche la coscienza dell’antidoverosità della condotta costituisce una componente essenziale ed imprescindibile del dolo. Ai fini della sussistenza del dolo non basta la mera previsione dell’evento, occorrendo la proiezione della volontà verso la produzione dell’evento stesso.
Si può correttamente affermare che il dolo svolge due funzioni importanti. Infatti, è la forma più grave della colpevolezza (l’aggressione dolosa del bene protetto è più intensa dell’aggressione colposa, sussistendo nella prima la volontà e la rappresentazione della medesima). Inoltre, il dolo (seconda funzione) in quanto forma della colpevolezza è elemento costitutivo del reato e, come tale, impronta la direzione lesiva dell’azione.
Le tipologie di dolo elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza sono molteplici e si differenziano fra di loro sotto diversi profili.
Ad esempio il dolo indiretto (eventuale) ricorre quando l’agente nel compiere l’azione il cui effetto può essere più o meno grave, pur rappresentandosi tanto la conseguenza più grave come quella meno grave, agisce in modo da non dimostrare di voler evitare la più grave delle due possibili conseguenze, rivelando così l’accettazione dell’evento maggiore e cioè la volontà di produrlo.
I confini fra l’elemento psicologico del dolo e quello della colpa sono molto sottili fra di loro e talvolta di difficile interpretazione. Pertanto, la predetta situazione psicologica , di cui sopra, non è da confondere con quella determinata dalla colpa con previsione dell’evento, che si ha invece quando l’agente, pur prevedendo come possibile l’evento, abbia tuttavia agito con la convinzione e nella speranza che esso non si sarebbe verificato.
La volontà dolosa , per effetto dei vari livelli di intensità dai quali la stessa può essere caratterizzata, può dare luogo alla configurabilità del dolo diretto od intenzionale, oppure del dolo eventuale o indiretto. Il dolo diretto si sostanzia nella coscienza e volontà di perseguire l’evento tipicizzato nella norma penale. Dunque, esiste una netta distinzione tra dolo diretto e dolo eventuale, non potendo queste due forme di dolo venire a coincidere, in quanto per il primo l’evento tipicizzato costituisce l’oggetto della volontà e della finalità perseguita, mentre per il secondo vi è la rappresentazione della possibilità del verificarsi di un evento accessorio, diverso dalla finalità perseguita.
Tuttavia, ci sono delle ulteriori sotto – classificazioni del dolo quali il dolo generico, il dolo specifico(1), il dolo di danno (il soggetto vuole ledere il bene protetto) ed il dolo di pericolo, così come il dolo di proposito, il dolo d’impeto ed anche il dolo iniziale, concomitante e successivo.
Nota 1: Il reato di evasione non è a dolo specifico, essendo sufficiente, per la sussistenza dell’elemento soggettivo, la consapevolezza e volontà del reo di usufruire di una libertà di movimento vietata dal precetto penale, voluta anche unicamente come fine a se stessa. (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 29 luglio 2003, n. 31995)
Le due categorie del dolo generico e specifico si pongono in un rapporto di incompatibilità strutturale. In particolare, il dolo generico si risolve nella proiezione di una condotta cosciente e volontaria verso un evento. Il perimetro di applicazione del dolo specifico non abbraccia una molteplicità di fattispecie penali incriminatrici, tanto che ha un ambito di applicazione piuttosto ristretto.
Su quest’ultimo punto, di particolare interesse, risulta essere la sentenza della Cassazione penale, sezione VI, del 17 gennaio 2011, n. 816 che ha enucleato il seguente principio di diritto : “L’integrazione della fattispecie criminosa di falsa testimonianza non richiede il dolo specifico, bastando l’intendimento, comunque determinatosi, di dire il falso e rimanendo dunque indifferente l’obiettivo avuto di mira dall’agente”. Invece, al contrario dell’esempio sopra riportato, la corruzione di funzionari di uno Stato estero assume rilevanza penale solo in relazione alle condotte poste in essere dal corruttore dopo l’introduzione dell’art. 322 bis c.p. e sorrette dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali” (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 23 dicembre 2009, n. 49532). Tuttavia, il dolo specifico trova anche un ulteriore terreno di applicazione in riferimento al reato di favoreggiamento della prostituzione.
Infatti, proprio a tal proposito, la terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito nella sentenza del 26 marzo 2007, n. 12424 che: “Per la configurabilità del reato di favoreggiamento della prostituzione di cui all’art. 3, n. 2, della L. n. 75/1958 oltre alla pluralità delle persone dedite al meretricio è necessario il dolo specifico, ovvero che il locatore al momento della stipulazione del contratto (o quanto meno della sua eventuale rinnovazione, espressa o tacita) abbia consapevolezza che l’immobile locato sarà destinato dal conduttore all’esercizio del meretricio. Ne consegue che la consapevolezza acquisita dal locatore successivamente alla conclusione del contratto (o della sua eventuale rinnovazione) configura altre ipotesi criminose previste dall’art. 3 cit., ma non quella contestata”.
Nel dolo di proposito intercorre un certo intervallo temporale tra il sorgere del proposito criminoso e l’esecuzione del reato mentre, invece, nel dolo d’impeto la decisione di commettere il reato viene eseguita immediatamente, senza alcun intervallo tra la nascita del proposito criminoso e la sua realizzazione.
In tema di dolo generico, a titolo esemplificativo, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che : “ La fattispecie di favoreggiamento della prostituzione minorile è a dolo generico in quanto è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, la mera consapevolezza di favorire la prostituzione di un minore, non essendo richiesto anche il fine di lucro che, invece, qualifica la fattispecie di sfruttamento ” (Cassazione penale, sezione III, sentenza 16 aprile 2010, n. 14836).
Nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale il dolo specifico, di cui sopra riportato, si concreta nel fine di ostacolare l’attività pertinente al pubblico ufficiale o servizio in atto, cosicché il comportamento che non risulti tenuto a tale scopo, per quanto eventualmente illecito ad altro titolo, non integra il delitto in questione (sul punto si veda Cassazione penale, sezione VI, sentenza 18 ottobre 2005, n. 37959).
Nei reati di falso la giurisprudenza prevalente concepisce il dolo come la coscienza e la volontà dell’immutatio veri, senza nessuna considerazione dell’animus nocendi vel percipiendi.
Un’altra differente tipologia di dolo è quella del cd. dolo alternativo. Quest’ultima si ha quando il soggetto agente si rappresenta e vuole indifferentemente due eventi; il dolo alternativo risulta essere compatibile con il tentativo.
Tuttavia, è bene rilevare che il dolo eventuale ed il dolo alternativo sono due distinte(2) forme di dolo dove il primo è caratterizzato dal fatto che chi agisce non ha il proposito di cagionare l’evento delittuoso, ma si rappresenta la possibilità, od anche la semplice possibilità, che esso si verifichi e ne accetta il rischio. Invece, il secondo è contraddistinto dal fatto che il soggetto attivo prevede e vuole alternativamente, con scelta sostanzialmente equipollente, l’uno o l’altro evento e risponde per quello effettivamente realizzato.
Nota 2: In tema di delitti omicidiari deve qualificarsi come dolo diretto, e non meramente eventuale, anche quella particolare manifestazione di volontà dolosa definita dolo alternativo, che sussiste quando l’agente si rappresenta e vuole indifferentemente l’uno o l’altro degli eventi, morte o ferimento della vittima, causalmente ricollegabili alla sua condotta, (Cassazione penale, sezione I, sentenza 7 luglio 1998, n. 8052)
Per completezza espositiva, restando su quest’ultimo profilo del dolo, riporto una sentenza molto interessante degli ermellini che ha sancito quanto segue : “Il dolo alternativo è contraddistinto dal fatto che il soggetto attivo prevede e vuole alternativamente, con scelta sostanzialmente equipollente, l’uno o l’altro degli eventi ricollegabili alla sua condotta, con la conseguenza che esso ha natura di dolo diretto ed è compatibile con il tentativo”. (Cassazione penale, sezione V, sentenza 17 febbraio 2005, n. 06168)
Risulta essere sovente problematico per gli operatori del diritto l’accertamento della sussistenza del dolo. Infatti, il predetto accertamento deve essere effettuato tenendo conto di tutti gli elementi che caratterizzano il fatto concreto realizzato come, ad esempio, le modalità della condotta e, più in generale, ogni altro elemento che possa essere utile per ricostruire l’atteggiamento psicologico del soggetto.
La prova del dolo nel reato si deve ricavare proprio dall’insieme della condotta dell’imputato e, perciò, dalle stesse circostanze di fatto che concorrono a costituire l’azione criminosa e nelle quali si riverberano la coscienza e la volontà dell’agente.
L’animus defendendi esclude il dolo del reato di calunnia solo quando l’imputato si limiti a negare la propria reità e non quando aggiunga accuse contro terzi, incolpandoli di uno specifico reato, pur conoscendone l’innocenza (in tal senso si veda la Cassazione penale, sezione VI, sentenza 13 giugno 1989, n. 8403).
Resta ancora da analizzare, nel corso di questa breve trattazione, la problematica relativa all’accertamento del dolo nei reati omissivi. Pertanto, ben più complesso risulta essere l’accertamento dell’elemento subiettivo doloso nei reati omissivi, attese le evidenti peculiarità strutturali di tale categoria delittuosa. Nei reati omissivi rileva uno stato di torpore della volontà, più che un atteggiamento psichico di dolo vero e proprio nei confronti dell’evento criminoso.
Più in particolare, nei reati omissivi propri il dolo risiede nella volontà di sottrarsi all’azione comandata dall’ordinamento, pur idonea e possibile, nonostante la rappresentazione del presupposto del dovere di agire. Invece, nei reati omissivi impropri, il contenuto volitivo del dolus rei si accentra nel mancato compimento dell’ultima azione impeditiva dell’evento criminoso a fonte dell’obbligo giuridico extrapenale di garanzia e dei suoi presupposti legittimanti.
In ultima analisi, è opportuno riepilogare e precisare che la volontà dolosa, a seconda dei vari livelli di intensità dai quali può essere caratterizzata, può dar luogo alla configurabilità del dolo intenzionale (allorché si persegue l’evento come scopo finale della condotta o come mezzo necessario per ottenere un ulteriore risultato), così come del dolo diretto (allorché l’evento non costituisce l’obiettivo della condotta, ma l’agente lo prevede e lo accetta come risultato certo o altamente probabile di quella condotta) ed anche del dolo eventuale. Quest’ultimo si connota dall’accettazione del rischio di verificazione dell’evento, visto, nella rappresentazione psichica dell’agente, come una delle possibili conseguenze della condotta.
In conclusione, considerazioni di politica criminale impongono di affermare che l’elemento soggettivo del dolo non svolge soltanto una funzione d’imputazione, ossia criterio di collegamento che esprime in maniera intensa la riferibilità psichica del fatto all’autore, ma è anche l’elemento su cui si concentra il rimprovero giuridico – penale.
Infine, si deve rilevare che il coefficiente psicologico doloso si presta, per effetto della sua stessa struttura ontologica, ad un ampio spettro di potenziali manifestazioni nel singolo caso concreto non soltanto sotto il profilo volitivo, come innanzi esposto, ma altresì sotto quello più propriamente rappresentativo, giustificando anche su questo versante una graduazione sanzionatoria ex art. 133 c.p. in punto di intensità.
A cura del Dott. Alessandro Amaolo (Specializzato nelle Professioni Legali con indirizzo Giudiziario – Forense)