CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – ORDINANZA 2 agosto 2019, n.20822
Nella giurisdizione esclusiva per le procedure di evidenza pubblica, tese alla ricerca dell’aggiudicatario negli appalti di lavori servizi e forniture, è proprio l’esercizio del potere autoritativo che consente di configurare quella particolare materia prefigurata dai costituenti nell’intreccio tra diritti del privato, da un lato, e interessi e poteri della P.A. dall’altro. Solo la parte che tocca comunque l’esercizio del potere amministrativo può essere legittimamente devoluta alla giurisdizione esclusiva del comparto TAR-Consiglio di Stato, dovendo restare alla giurisdizione civile le vertenze ogniqualvolta non venga in riguardo alcun intreccio tra diritti privati e interessi/poteri pubblici, giacché in questa seconda fase, pur strettamente connessa con la precedente, e ad essa consequenziale, che ha inizio subito dopo l’incontro delle volontà delle parti e prosegue con tutte le vicende in cui si articola la sua esecuzione, i contraenti – pubblica amministrazione e privato – si trovano in una posizione paritetica e le rispettive situazioni soggettive si connotano del carattere, rispettivamente, di diritti soggettivi, ed obblighi giuridici a seconda delle posizioni assunte in concreto. |
S.U. ord. 20822 del 2019 PDF |