Contratto per persona da nominare
1. Nel contratto per persona da nominare la riserva della nomina del terzo determina una parziale indeterminatezza soggettiva del contratto, ovvero una fattispecie di contratto a soggetto alternativo. A seguito dell’esercizio del potere di nomina, il terzo subentra poi nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l’altro contraente, con effetto retroattivo, con la conseguenza che deve essere considerato fin dall’origine unica parte contraente contrapposta al promittente ed a questo legata dal rapporto costituito dallo stipulante. Pertanto, il tratto peculiare del contratto per persona da nominare è dato proprio ‘dal subentrare nel contratto di un terzo – per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione – che, prendendo il posto del contraente originario (lo stipulante), acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l’altro contraente (promittente) determinando, inoltre, la contemporanea fuoriuscita dal contratto dello stipulante, con effetto retroattivo, per cui il terzo si considera fin dall’origine unica parte contraente contrapposta al promittente e a questa legata dal rapporto costituito dall’originario stipulante’. Ma il tutto avviene a condizione che vi sia stata una tempestiva e valida electio amici, restando altrimenti applicabile il chiaro disposto dell’art. 1405 c.c..
2. In linea generale, la mancata, tardiva (o invalida) indicazione del terzo non può che determinare, ai sensi dell’art. 1405 c.c., l’effetto di consolidare il contratto in capo all’originario contraente, salvo che non siano intervenute altre diverse vicende contrattuali (che in questa sede non sono in discussione).
Avv. Giovanni Dato
Cass. civ., sez. II, 2 marzo 2015, n. 4169
[…]
Motivi della decisione
La questione, sollevata d’ufficio, in ordine all’ammissibilità del ricorso (per essere stato notificato al difensore domiciliatario della signora P. in appello, malgrado l’avvenuto decesso di quest’ultima già durante il giudizio di secondo grado) è stata risolta dalla sentenza delle SU su citata, che si espressa nel senso dell’ammissibilità, valorizzando il principio della ultrattività del mandato.
Parimenti la questione, pure sollevata d’ufficio, in ordine alla ammissibilità del controricorso proposto da chi si dichiari erede, depositando il solo certificato di morte, può essere risolta positivamente alla luce della pronuncia, sempre delle SU (la n. 9692 del 2013), in ragione della assenza di contestazione e in presenza anche di deposito del certificato anagrafico relativo allo stato di famiglia della signora P. .
1. I motivi del ricorso.
1.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1401 codice civile e seguenti e 157 c.p.c., nonché omessa e insufficiente motivazione. La Corte d’appello ha ritenuto tempestiva la nomina del terzo, senza considerare che la nomina era avvenuta dopo ben due anni dal preliminare, scaduto il termine per la stipula dell’atto definitivo, fissato per il 15 dicembre 1996, e senza che fosse intervenuta l’electio amici. Il contratto, quindi, produceva i suoi effetti tra i contraenti originari ex articolo 1405 codice civile. Poiché è la norma che determina l’inefficacia della nomina intempestiva, il giudice non può che prenderne atto. La Corte d’appello, quindi, avrebbe dovuto pronunciare sentenza costitutiva ex articolo 2932 codice civile direttamente nei confronti del A.G. , avendo erroneamente applicato l’articolo 157 c.p.c., dettato esclusivamente per la materia processuale ed estraneo alla materia sostanziale. Non si trattava di nullità di atti processuali, bensì di invalidità e inefficacia di atti negoziali quali sono la nomina e l’accettazione del terzo.
1.2. Col secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e l’omessa pronuncia perché il giudice dell’appello, pur avendo affermato l’inesistenza di una valida nomina del terzo, così rigettando la impugnazione degli eredi di A.F. , aveva omesso di pronunciarsi sul trasferimento ex articolo 2932 codice civile in favore di A.G. , domanda questa avanzata anche con l’atto d’appello.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, risultando fondati entrambi i motivi, che, per continuità argomentativa, possono essere unitariamente trattati.
2.1 – Occorre premettere in via generale quanto segue in tema di contratto per persona da nominare.
Nel contratto per persona da nominare la riserva della nomina del terzo determina una parziale indeterminatezza soggettiva del contratto, ovvero una fattispecie di contratto a soggetto alternativo. A seguito dell’esercizio del potere di nomina, il terzo subentra poi nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l’altro contraente, con effetto retroattivo, con la conseguenza che deve essere considerato fin dall’origine unica parte contraente contrapposta al promittente ed a questo legata dal rapporto costituito dallo stipulante. Pertanto, il tratto peculiare del contratto per persona da nominare è dato proprio ‘dal subentrare nel contratto di un terzo – per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione – che, prendendo il posto del contraente originario (lo stipulante), acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l’altro contraente (promittente) determinando, inoltre, la contemporanea fuoriuscita dal contratto dello stipulante, con effetto retroattivo, per cui il terzo si considera fin dall’origine unica parte contraente contrapposta al promittente e a questa legata dal rapporto costituito dall’originario stipulante’ (Cass. 1995 n. 3115). Ma il tutto avviene a condizione che vi sia stata una tempestiva e valida electio amici, restando altrimenti applicabile il chiaro disposto dell’art. 1405 cod. civ..
Quanto al termine utile per la nomina del terzo, occorre rilevare che, pacificamente, nel caso in questione non era stato fissato alcun termine per la electio amici con la conseguenza che il termine ultimo doveva essere individuato ai sensi dell’articolo 1402 codice civile (‘entro tre giorni dalla stipulazione’) o, trattandosi nel caso in questione di contratto preliminare, al più tardi nel momento in cui le parti avrebbero dovuto stipulare l’atto definitivo.
2.2 – Tanto premesso, occorre rilevare che, non essendo l’altra parte addivenuta all’atto definitivo, la electio amici non poteva essere effettuata in tale sede. Di conseguenza, A.G. , contraente in favore del quale era stata prevista la facoltà di nomina del terzo, poteva esercitare tale diritto soltanto in sede di domanda ex articolo 2932 cod. civ. e ciò non ha fatto, essendosi riservato, in tale sede, di esercitare il diritto nel corso del giudizio. Sono seguite poi la nomina e la revoca della nomina durante il corso del giudizio, atti questi di natura sostanziale, che hanno dato luogo alle contestate decisioni dei giudici di merito, i quali nella sostanza sembrano far derivare dalla tardiva o invalida dichiarazione di nomina la conseguenza del venir meno della posizione soggettiva dell’originario contraente con conseguente rigetto della domanda.
Il giudice di merito non ha però considerato che, in linea generale, la mancata, tardiva (o invalida) indicazione del terzo non può che determinare, ai sensi dell’art. 1405 cod. civ., l’effetto di consolidare il contratto in capo all’originario contraente, salvo che non siano intervenute altre diverse vicende contrattuali (che in questa sede non sono in discussione). Da questo punto di vista, quindi, la tardività o l’invalidità del procedimento di nomina (pure avvenuti nel corso del giudizio) non potevano che determinare gli affetti del consolidamento del contratto in capo all’originale contraente.
2.3 – Deve, quindi, ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, che nella sostanza lamenta la valutazione data dalla Corte territoriale agli effetti del procedimento di nomina non conclusosi correttamente, sia sotto il profilo della tardività che sotto quello della invalidità, dovendosi al riguardo affermare che, nell’un caso come nell’altro, la tardiva o invalida electio amici determina il consolidamento degli effetti del contratto in capo all’originario contraente. Parimenti risulta fondato il secondo motivo non avendo la Corte territoriale pronunciato specificamente sulla domanda avanzata da A.G. di trasferimento in suo favore ai sensi dell’art. 2932 cod. civ..
3. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, altra sezione, che si atterrà all’indicato principio di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che deciderà anche sulle spese.