Cass.Civ., Sez. Trib., 1/2/2019 n. 3098

di Alessio Persiani

Riporto del credito d’imposta e termini di accertamento

Avviso di recupero del credito d’imposta – Riporto in avanti del credito IVA – Termine decadenziale per l’esercizio del potere di accertamento.

Nel caso di credito IVA formatosi nel 2006, chiesto a rimborso e rimborsato al contribuente nel 2008, cui venga successivamente notificato un atto di recupero parziale del credito rimborsato mediante rettifica della dichiarazione IVA relativa al 2006 il termine per l’esercizio del potere di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria deve farsi decorrere dall’anno in cui la dichiarazione è stata presentata, vale a dire, nella specie, dal 2006. Ciò sulla scorta dell’art. 57, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 il quale enuncia il principio di c.d. consolidamento del criterio impositivo in virtù del quale è precluso all’Amministrazione finanziaria, decorsi i termini di legge per l’esercizio del potere di accertamento, procedere ad una diversa quantificazione dell’imposta dovuta, così come procedere anche ad eventuali nuovi accertamenti e rettifiche, i quali possono avvenire solo entro la scadenza del suddetto termine. Trattandosi di ripresa di un credito fiscale da parte dell’Amministrazione finanziaria – che ha, quindi, una posizione non diversa da quella che consegue ad un qualunque avviso di accertamento – non può trovare applicazione il diverso principio enunciato da Cass., sez. un., 15 marzo 2016, n. 5069 – secondo cui i termini decadenziali di cui all’art. 57 operano limitatamente al riscontro dei crediti dell’Amministrazione e non dei suoi debiti – atteso che nel caso esaminato dalle sezioni unite oggetto di contestazione era la richiesta di rimborso presentata dal contribuente.

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Normativa di rifermento

(i) Art. 57, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce: “gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’articolo 54 e nel secondo comma dell’articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”.