Cass.Civ., Sez. Trib., 16/5/2019 n. 13161
Impresa in crisi e accertamento induttivo
Impresa in difficoltà – Accertamento effettuato con metodo induttivo – Applicazione delle percentuali di ricarico elaborate per imprese in situazione di normalità economica – Violazione del principio di eguaglianza.
Nel caso di impresa in difficoltà economica qualora l’Amministrazione finanziaria fondi la propria ricostruzione reddituale induttiva su percentuali medie di settore riferite a società operanti nel mercato in una situazione di normalità economica, senza aver cura di considerare la conclamata situazione di anormalità gestionale in cui si trovava la società, applica una modalità procedurale non solo inadeguata, ma che si pone anche in contrasto con il principio di eguaglianza enunciato dalla Carta costituzionale all’art. 3, perché pretende di applicare alla società accertata la redditività media del settore di mercato, che è però calcolata in riferimento ad imprese operanti in una situazione di normalità gestionale ed ordinaria redditività.
Normativa di riferimento
(i) Art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce: “in deroga alle disposizioni del comma precedente l’ufficio delle imposte determina il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma: a) quando il reddito d’impresa non è stato indicato nella dichiarazione; […] d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lett. d) del primo comma dell’art. 14 del presente decreto”.