Contratti della P.A. e riparto di giurisdizione
1. Nelle procedure a base concorsuale, ed aventi ad oggetto la conclusione di contratti da parte della P.A., spetta al giudice amministrativo la sola cognizione degli atti e dei comportamenti posti in essere prima dell’aggiudicazione e nella fase immediatamente successiva (la fase, cioe’, compresa tra l’aggiudicazione stessa e la stipula del contratto, in essa inclusa la revoca dell’aggiudicazione).
2. Nella successiva fase contrattuale, introdotta sul piano genetico dalla stipula del contratto e proseguita su quello funzionale con l’attuazione del rapporto negoziale, i contraenti, trovandosi in condizione paritetica, e controvertendo su diritti soggettivi, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario quanto alle controversie insorte in tema di requisiti, effetti e patologie negoziali, siano esse inerenti tanto al momento genetico, quanto a quello funzionale del contratto. La ratio di tale principio si rinviene nella ormai compiuta preclusione, a seguito della stipula della convenzione negoziale, di qualsivoglia riesame della precedente procedura – i.e. dei presupposti dell’aggiudicazione e delle caratteristiche del servizio – senza che l’atto amministrativo sia stato impugnato nella sede e nei modi di legge, in opposta ipotesi dandosi inammissibilmente e surrettizio ingresso ad un vero e proprio artificio processuale costituito dall’impugnazione di un atto di diniego di domanda di annullamento in autotutela.
Avv. Giovanni Dato
Cass. civ., Sez. Un., ord. 4 luglio 2017, n. 16418
[…]
FATTO E DIRITTO
1. La s.r.l. (OMISSIS), convenuta dalla societa’ (OMISSIS) dinanzi al Tar Puglia per l’annullamento del provvedimento di diniego del comune di Castellana Grotte volto all’attivazione di un procedimento di autotutela per non averne decretato la decadenza dall’aggiudicazione di un servizio di “scuolabus”, ha proposto dinanzi a questa Corte istanza per regolamento di giurisdizione, evidenziando che la controversia introdotta dinanzi al giudice amministrativo aveva ad oggetto un contratto gia’ stipulato con la P.A. – onde il dibattito processuale si andava dipanando su questioni di soli diritti soggettivi.
1.1. Ha resistito la societa’ (OMISSIS), mentre la P.A. non ha svolto difese in questa sede.
2. Il ricorso e’ fondato.
2.1. Non e’ controversa tra le parti dell’odierno giudizio la circostanza che, all’esito di una procedura ad evidenza pubblica, la societa’ ricorrente e l’ente territoriale avessero stipulato un contratto di servizio autobus per le scuole.
2.2. La (OMISSIS) s.r.l., a seguito di ripetute istanze di accesso agli atti, ha contestato, dinanzi al Tar, plurime violazioni di legge, relative (non alla regolarita’ della procedura amministrativa, ma) alle modalita’ di svolgimento del servizio stesso, senza coltivare impugnazioni di sorta rispetto alla fase amministrativa della vicenda oggi portata alla conoscenza di questa Corte quoad iurisdictionis.
2.3. In concreto, la difesa della societa’ si e’ articolata, in quella sede, reiterando istanze volte ad ottenere, in via di autotutela, la revoca dell’aggiudicazione da parte della P.A..
2.4. Questa Corte, in una non dissimile vicenda, ha gia’ avuto modo di affermare, mutatis mutandis, che, nelle procedure a base concorsuale, ed aventi ad oggetto la conclusione di contratti da parte della P.A., spetta al giudice amministrativo la sola cognizione degli atti e dei comportamenti posti in essere prima dell’aggiudicazione e nella fase immediatamente successiva (la fase, cioe’, compresa tra l’aggiudicazione stessa e la stipula del contratto, in essa inclusa la revoca dell’aggiudicazione: Cass. ss.uu. 27169/07, 10443/08, 20596/08).
2.5. Nella successiva fase contrattuale, introdotta sul piano genetico dalla stipula del contratto e proseguita su quello funzionale con l’attuazione del rapporto negoziale, i contraenti, trovandosi in condizione paritetica, e controvertendo su diritti soggettivi, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario quanto alle controversie insorte in tema di requisiti, effetti e patologie negoziali, siano esse inerenti tanto al momento genetico, quanto a quello funzionale del contratto.
2.6. La ratio di tale principio si rinviene nella ormai compiuta preclusione, a seguito della stipula della convenzione negoziale, di qualsivoglia riesame della precedente procedura – i.e. dei presupposti dell’aggiudicazione e delle caratteristiche del servizio – senza che l’atto amministrativo sia stato impugnato nella sede e nei modi di legge, in opposta ipotesi dandosi inammissibilmente e surrettizio ingresso ad un vero e proprio artificio processuale costituito dall’impugnazione di un atto di diniego di domanda di annullamento in autotutela.
3. Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione dell’A.G.O..
4. Le spese del presente giudizio saranno liquidate dal giudice dinanzi al quale la causa prosegue o sara’ riassunta.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Depositata in cancelleria il 4 luglio 2017