Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine al provvedimento amministrativo sanzionatorio in materia bancaria

 

Secondo la Cassazione a Sezioni Unite deve dunque affermarsi che al giudice ordinario va riconosciuto spettare la giurisdizione sia in ordine al provvedimento amministrativo sanzionatorio in materia bancaria che relativamente agli atti amministrativi e regolamentari presupposti.  Con la conseguenza che nella specie gli atti amministrativi e regolamentari costituenti presupposto e fondamento dell’irrogazione del provvedimento amministrativo sanzionatorio da parte della Banca d’Italia non possono essere astrattamente considerati astrattamente di per sè  e in termini avulsi da quest’ultimo, il quale del relativo procedimento costituisce atto finale, ma vanno funzionalmente valutati unitamente al medesimo, di cui nello specifico caso concreto costituiscono il fondamento, connotando la relativa incidenza su posizioni di diritto soggettivo del sanzionato.

La Corte di Cassazione aggiunge, altresì, che la valutazione da parte di tale giudice va infatti estesa agli atti ed ai regolamenti presupposti e funzionalmente collegati all’adozione, pretesamente illegittima, del provvedimento sanzionatorio finale, costituendone l’imprescindibile ragione giustificativa, quali specifici presupposti ed elementi costitutivi del rapporto giuridico dato e non già elementi da quest’ultimo avulsi, quali beni della vita su cui possa configurarsi tutela autonoma e diversa da quella assicurata dalla loro eventuale disapplicazione.

 

Civile Sent. Sez. U Num. 24609 Anno 2019 pdf