Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, 16 maggio 2019, n. 13246 

Le Sezioni Unite hanno affermato la responsabilità civile dello Stato o dell’ente pubblico per il danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente, anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza. Per la configurazione della  detta responsabilità,  occorre che la  condotta del dipendente sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri dallo stesso esercitate o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l’esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integrino uno sviluppo oggettivamente anomalo.

 

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