di Silvia Carosini

Ammissibilità della revisione ex art. 630 c.p.p. sia agli effetti civili sia agli effetti penali della sentenza del giudice di appello che ha prosciolto l’imputato per intervenuta prescrizione

Revisione ex art. 630 c.p.p. della sentenza del giudice di appello – sia agli effetti penali sia agli effetti civili – proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione – ammissibilità

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale ai sensi dell’art. 173 co. 3 disp. Att. Cod. proc. pen. enunciano il principio di diritto secondo il quale “è ammissibile, sia agli effetti penali che agli effetti civili, la revisione richiesta ai sensi dell’art. 630 co. 1, lett. c) c.p.p. della sentenza del giudice dell’appello che, decidendo anche sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, in applicazione della disciplina dettata dall’art. 578 c.p.p., abbia prosciolto l’imputato per l’intervenuta prescrizione del reato, e contestualmente confermato la sua condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile”.

Le Sezioni Unite sono intervenute a dirimere il contrasto interpretativo in ordine alla ammissibilità della istanza di revisione proposta dall’imputato nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione con contestuale conferma della condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

L’orientamento tradizionale, nell’ammettere la revisione soltanto nelle ipotesi di sentenze penali di condanna agli effetti penali negandone l’ammissibilità negli altri casi, comporta una privazione di tutela dell’imputato che, prosciolto per estinzione del reato, non potrebbe esperire il mezzo di impugnazione della revisione -pur se ingiustamente “condannato”- agli effetti civili.

Le Sezioni Unite valorizzando una diversa lettura delle stesse norme poste a fondamento dell’indirizzo tradizionale enunciano il principio sopra riportato. In particolare, l’art. 629 c.p.p. ove utilizza la locuzione “sentenze di condanna” non ne precisa l’oggetto; l’art. 632 c.p.p. evoca lo status giuridico di condannato ma non circoscrive i soggetti (condannati) legittimati alla proposizione della richiesta di revisione; l’art. 4 C. EDU prevede la possibilità di riaprire il processo ove fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni siano in grado di inficiare la sentenza intervenuta ed, infine, la sentenza della Corte Cost. 28/1969 secondo la quale l’istituto della revisione è un mezzo straordinario di difesa del condannato preordinato alla riparazione degli errori giudiziari mediante l’annullamento delle sentenze di condanna riconosciute ingiuste posteriormente alla formazione del giudicato e volto ad assicurare -senza limiti di tempo- tutela all’innocente nell’ambito della garanzia accordata ai diritti inviolabili della personalità.

Poiché la decisione che accoglie l’azione civile in sede penale con condanna alle statuizioni agli effetti civili è una pronuncia di condanna che presuppone l’accertamento della colpevolezza dell’imputato per il fatto di reato, ai sensi degli artt. 538 e 539 c.p.p., all’imputato va riconosciuto lo status di soggetto “condannato” sia pure se soltanto alle statuizioni civili (restituzione e risarcimento del danno). L’art. 629 c.p.p. non delinea alcuna distinzione tra condanna agli effetti penali e condanna agli effetti civili.

Pertanto, le S.U. valorizzando il riconoscimento al soggetto dello status formale di condannato e valorizzando il fatto che l’affermazione di responsabilità agli effetti civili con contestuale declaratoria di estinzione del reato assume in concreto valenza sostanziale di affermazione di responsabilità anche agli effetti penali, ritiene ammissibile ai sensi dell’art. 629 c.p.p. la revisione della sentenza di appello che abbia dichiarato l’estinzione del reato contestualmente confermando la condanna o condannando ex novo l’imputato alle statuizioni civili ex art. 578 c.p.p. (a cura dell’Avv. Silvia Carosini)

Normativa di riferimento

  • (i) 568 c.p.p.: Regole generali.
  1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.
  2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’articolo 28.
  3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.
  4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.

4-bis. Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato solo con ricorso per cassazione. (1)

  1. L’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.

(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.

  • (ii) 578 c.p.p.: Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione.
  1. Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
  • (iii) 629 c.p.p.: Condanne soggette a revisione.
  1. E’ ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444, comma 2, (1) o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta.

(1) Le parole: “o delle sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444, comma 2” sono state inserite dall’art. 3, comma 1, della L. 12 giugno 2003, n. 134.

  • (iv) 630 c.p.p. Casi di revisione.

 La revisione può essere richiesta:

  1. a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;
  2. b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall’articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall’articolo 479;
  3. c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’articolo 631;
  4. d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.
  • (v) 632 c.p.p.: Soggetti legittimati alla richiesta.
  1. Possono chiedere la revisione:
  2. a) il condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul condannato l’autorità tutoria e, se il condannato è morto, l’erede o un prossimo congiunto;
  3. b) il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna. Le persone indicate nella lettera a) possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale.

 Cass. Pen., Sezioni Unite, 25/10/2018 n. 6141 deposito del 07/02/2019 PDF