Corte Cost., 21 novembre 2022, n. 233
È incostituzionale l’art. 6 della legge di stabilità finanziaria per il 2016 della Regione Sicilia, laddove prevede la copertura di una spesa non sanitaria – in quanto inerente alle rate di un prestito statale – con risorse destinate ai Livelli Essenziali di Assistenza.
Corte Costituzionale – Sanità Pubblica – Norme della Regione Sicilia – Livelli Essenziali di Assistenza – Bilancio – Parificazione – Illegittimità costituzionale
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