Categoria: Contabilità Pubblica

CORTE DEI CONTI SEZ. GIURISDIZIONALE EMILIA ROMAGNA 22/12/2020 N. 195

La valutazione di congruità di cui all’art. 130 c.g.c. deve essere compiuta in concreto, alla luce di tutte le circostanze fattuali rilevanti, del contegno complessivamente tenuto dalla parte e dell’eventuale impossibilità di quest’ultima di procedere al recupero di somme che non sarebbe stato consentito riscuotere in difetto di un previo mandato della competente Giunta.

Leggi di più

Accedi alla sezione

Accedi alla sezione

Accedi alla sezione

Accedi alla sezione