Categoria: Editoriale

Riflessioni a margine della riforma della legittima difesa.

Nell’attuale legislazione penale, in gran parte fondata sul codice Rocco, con gli aggiornamenti resisi necessari dal divenire socio-politico nell’arco dei quasi 90 anni trascorsi dalla sua redazione, l’art. 52 c. pen. testualmente recita: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.

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