COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

DECISIONE 06/2019

QUARTA SEZIONE 

Procedimento disciplinare   – Requisiti di ammissione a Corso Nazionale per qualifica professionale —  Regolamento FIJLKAM — Dichiarazioni non veritiere – Comportamento concludente – Codice Giustizia Sportiva – Sentenza irrevocabile di condanna penale – Patteggiamento – Equivalenza (quanto agli effetti)

Ai sensi del Regolamento della Federazione Judo, Lotta, Karate, Arti Marziali costituisce elemento preclusivo alla partecipazione ai corsi nazionali per la qualifica di “insegnante tecnico – categoria allenatore judo” l’aver riportato condanne penali superiori ad un anno per delitto colposo o doloso o l’aver riportato squalifiche o inibizioni sportive di eguale durata.

Ai sensi dell’art.39 del Codice di Giustizia Sportiva sono equiparati, quanto ad effetti, la sentenza penale irrevocabile di condanna ed il patteggiamento.

In presenza di Regolamento di ammissione a Corso Nazionale che richieda, quale requisito, l’assenza di condanne penali e di sanzioni sportive superiori ad un anno, costituisce illecito la condotta del tesserato che omette la dichiarazione relativa ad un patteggiamento a pena di due anni; la condotta è rilevante anche se posta in essere non a mezzo dichiarazione espressa ma attraverso comportamenti concludenti (partecipazione al corso e pagamento della relativa quota di iscrizione) che importano la condivisione della domanda di adesione e del Regolamento di ammissione.

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Rigettando il ricorso proposto da una tesserata FIJLKAM, il Collegio ribadisce la rilevanza delle condotte poste in essere attraverso comportamenti concludenti ai fini della configurazione dell’illecito ed al sorgere della conseguente ipotesi di responsabilità.

La questione riguarda la partecipazione ad un corso Nazionale per il conseguimento della qualifica professionale di insegnate tecnico per la categoria “allenatori judo” e, specificamente, le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti e/o l’assenza di cause ostative. Al riguardo, l’art.52 del Regolamento Organico Federale prevede, tra gli altri, di “non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti”.

Sebbene risultino esplicitamente indicate solo le sentenze penali di condanna ed i provvedimenti relativi a sanzioni sportive, deve ritenersi condivisibile l’interpretazione offerta dal Tribunale Federale che equipara, quanto agli effetti ostativi, il patteggiamento relativo ad una pena detentiva di due anni (sebbene poi tale pena fosse stata sospesa); indice normativo in tal senso, peraltro, può rinvenirsi anche nell’art.39 del Codice di Giustizia Sportiva (1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti) .

Sul portato di questa interpretazione il Tribunale Federale aveva comminato una squalifica di un anno a carico di una tesserata che aveva frequentato il Corso Nazionale e conseguito la qualifica (poi riportata in sede di tesseramento) omettendo di dichiarare di aver patteggiato, anni prima,  una condanna a due anni di reclusione (con pena poi sospesa); sebbene non fossero  state rilasciate espresse dichiarazioni verbali, la condotta illecita risulta integrata da una serie di comportamenti concludenti quali la richiesta di ammissione al corso, il pagamento della quota di iscrizione e la partecipazione al corso che implicano la conoscenza del Regolamento e l’accettazione dello stesso.

Il Collegio, seguendo e condividendo la linea interpretativa dei precedenti gradi di giudizio, non ravvisa alcuna mancanza o contraddittorietà della motivazione in relazione all’insussistenza dell’elemento soggettivo e, conseguentemente, respinge il ricorso.

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