L’impugnazione immediata del bando di gara

1. L’avvenuta partecipazione alla procedura – anche senza la formulazione di riserve – non implica un’accettazione tacita della disciplina recata dalla relativa lex specialis: il che conferma l’impossibilità di ricollegare automaticamente alla domanda di partecipazione posteriore al ricorso la conseguenza del venir meno dell’interesse alla decisione dello stesso gravame.
2. L’ambito d’immediata impugnabilità di un bando di gara non è circoscritto alle sole sue clausole c.d. escludenti, ma ricomprende anche altre evenienze particolari: e tra queste, appunto, anche quella che la lex specialis del caso concreto sia tale da non consentire la formulazione di una seria e ponderata offerta. Secondo l’impostazione effettivamente corrente in giurisprudenza, infatti, nelle gare pubbliche è necessario procedere all’impugnazione immediata dei relativi atti d’indizione quando si lamenti che le loro clausole impediscano, indistintamente per tutti i concorrenti, una corretta e consapevole elaborazione della propria proposta, pregiudicando così il corretto esplicarsi della gara. Più in dettaglio, una situazione siffatta è riscontrabile di fronte a clausole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile, o impongano obblighi contrari alla legge, o prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta, ma altresì in presenza di disposizioni abnormi o illogiche che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, o davanti a condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente, o infine al cospetto di gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta.
3. Le indicazioni giurisprudenziali identificative dei casi d’immediata impugnabilità del bando vanno applicate con il necessario metro di rigore, per evitare sovvertimenti, in questa materia, del rapporto tra la regola generale e la sua eccezione: sicché gli elementi di difficoltà, lacunosità, genericità o irragionevolezza addebitabili alla legge di gara devono essere appunto rivestiti, all’indicato fine di poter giustificare un’impugnativa immediata, di un’incidenza tale da inficiare alla radice la partecipazione alla gara stessa.
4. Chi agisce in giudizio avverso l’atto indittivo di una procedura contrattuale lamentandone un effetto lesivo immediato è gravato normalmente, sul punto, di un onere di dimostrazione dell’allegata lesione, che reclama di essere adempiuto facendo constare come la legge di gara impedisca ogni seria partecipazione alla selezione. Non pare dubbio, inoltre, che tale onere diventi vieppiù imperioso quando chi abbia proposto un simile ricorso, in seguito, contraddicendo almeno in apparenza la propria impostazione, si determini a partecipare alla medesima gara. Questo soprattutto perché la partecipazione alla procedura non è agevole da conciliare con una tesi di fondo che sia imperniata sull’inidoneità della legge di gara a permettere agli operatori di formulare offerte ponderate, serie e concorrenziali, effettuando anche il relativo calcolo di convenienza economica.

Avv. Giovanni Dato

N. 00258/2016REG.PROV.COLL.
N. 00142/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 142 del 2016, proposto dalla Sapio Life s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Ambrosini, Emanuela Persichetti e Nicola Giudice, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Palermo, V. M. D’Azeglio 27/C;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Mazzarella, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Caltanissetta 1;
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SICILIA – PALERMO, Sez. I, n. 171/2016, resa tra le parti, concernente appalto – procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro inerente alla fornitura di ausili per la terapia respiratoria – aggiudicazione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2016 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti l’avv. N. Giudice nonché, su delega dell’avv. G. Mazzarella, l’avv. G. Immordino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1 La società Sapio Life s.r.l., in atto fornitrice dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in A.T.I., del servizio quinquennale di ventiloterapia in regime di assistenza domiciliare respiratoria, impugnava con ricorso al T.A.R. per la Sicilia notificato il 22 settembre 2015 e ritualmente depositato gli atti finalizzati alla conclusione di un accordo quadro ex art. 59 cod. contr. per la “fornitura in service full risk di ausili per la terapia respiratoria di cui al D.M. 332/99 per gli assistiti delle Asp di Trapani, Caltanissetta, Agrigento e Palermo, incluse le isole di Linosa e Lampedusa”, procedura indetta dall’A.S.P. di Trapani in veste di centrale di committenza.
Formavano oggetto d’impugnativa, segnatamente: il relativo bando di gara del 23 luglio 2015, il capitolato speciale d’appalto e allegati, i chiarimenti del 25 agosto, 31 agosto e 7 settembre 2015 e, infine, l’avviso del 16 settembre 2015.
La tesi di fondo di parte ricorrente era, in estrema sintesi, quella dell’inidoneità degli atti impugnati a far conseguire al confronto concorrenziale indetto lo scopo di selezionare le offerte più convenienti, per il fatto che agli operatori sarebbe stato impedito di formulare offerte ponderate, serie e concorrenziali, effettuando il relativo calcolo di convenienza economica.
A sostegno del gravame venivano formulate censure che il Giudice adìto avrebbe così sunteggiato:
1) Violazione artt. 3 e 97 Cost, violazione e falsa applicazione artt. 2, 14, 71, 29, 83 e 86 cod. app.; genericità e indeterminatezza dell’oggetto, eccesso di potere sotto svariati profili; violazione dei principi di libera concorrenza. L’appalto, suddiviso in sei lotti per gli ausili respiratori in base al criterio merceologico, ne prevede anche un settimo per gli aspiratori chirurgici: e benché qualificato come fornitura esso è, in realtà, un contratto misto di fornitura e servizi con un ambito prestazionale vastissimo, rispetto al quale il C.S.A. risulta del tutto generico e lacunoso e non consente la formulazione di una seria e ponderata offerta tecnica, come neppure la possibilità di valutare la competitività e sostenibilità dell’offerta economica. Inoltre le distinzioni tariffarie sono rapportate solo alla tipologia di apparecchiatura, senza tener conto del fatto che è la tipologia dei pazienti a comportare una notevole variabilità dei costi, stante la caratteristica dei servizi richiesti.
2) Violazione artt. 3 e 97 Cost, violazione e falsa applicazione della direttiva comunitaria n. 18/2004/CE, degli artt. 2, 14, e 83 cod. app.; eccesso di potere sotto svariati profili. L’illogico criterio di divisione dei lotti non consente alle Aziende di ottenere i migliori prezzi di mercato e impone all’aggiudicatario l’assunzione di impegni sicuramente gravosi e con redditività totalmente aleatoria.
L’A.S.P. di Trapani si costituiva in giudizio in resistenza al ricorso evidenziando preliminarmente la speciale natura dell’accordo-quadro cui il bando si riferiva e controdeducendo ai rilievi di parte ricorrente. Essa sottolineava che entro il termine prescritto avevano presentato offerta ben sei operatori del settore, tra cui la stessa ricorrente.
2 All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale adìto con la sentenza n. 171/2016 in epigrafe, pur osservando che le previsioni della lex specialis gravate non concretavano clausole immediatamente escludenti, il che avrebbe potuto comportare l’inammissibilità del ricorso, dichiarava l’impugnativa improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse in ragione dell’avvenuta partecipazione della ricorrente alla gara.
3 Seguiva avverso tale sentenza la proposizione del presente appello da parte della società soccombente, che contestava la declaratoria emessa dal Tribunale e reiterava le proprie censure.
L’Amministrazione resisteva all’impugnativa della soc. Sapio Life anche nel nuovo grado di giudizio, deducendone l’infondatezza e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Le parti con successiva memoria riprendevano e sviluppavano le rispettive ragioni. La Stazione appaltante presentava infine uno scritto di replica.
Alla pubblica udienza del 6 luglio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
4 L’appello non può trovare accoglimento.
5 Il Giudice di prime cure con la sentenza impugnata ha ritenuto:
– introduttivamente, che, poiché le previsioni della lex specialis oggetto di censura non concretizzavano clausole immediatamente escludenti, “ossia … clausole legate a situazioni e qualità del soggetto storicamente identificate e preesistenti alla gara stessa, impeditive della sua effettiva partecipazione alla procedura”, e in quanto tali idonee a radicare “l’interesse alla tempestiva impugnazione delle relative statuizioni”, ciò avrebbe già imposto la conclusione dell’inammissibilità del ricorso;
– e soprattutto che, essendo emerso che dopo la proposizione del ricorso la società aveva presentato domanda di partecipazione alla gara inviando la propria offerta, tale circostanza aveva fatto venir meno ogni interesse alla decisione del merito del gravame, mentre ogni contestazione sulla legittimità delle criticate previsioni della lex specialis, non implicando queste immediata esclusione dalla gara dei soggetti interessati, si spostava all’esito della procedura amministrativa initinere.
6 Tanto premesso, il Collegio rileva che l’appellante non ha torto nel contestare (nelle pagg. 11-14 del presente appello) l’automatismo posto a base della declaratoria d’improcedibilità emessa dal T.A.R..
Il Tribunale, invero, ha tratto sic et simpliciter, dal fatto della partecipazione alla gara di chi ne aveva appena impugnato il bando, la conseguenza che ogni interesse alla decisione del primitivo gravame fosse con ciò stesso venuto meno.
In contrario è però agevole convenire con l’appellante che questa apodittica conclusione non è giustificata.
Chi sia insorto in giudizio avverso l’atto indittivo di una gara non è in condizione di prevedere con certezza l’esito -in rito e nel merito- della propria impugnativa. Sicché il mero fatto che di lì a poco il medesimo ricorrente presenti anche una domanda di partecipazione alla stessa procedura non denota né tanto meno comporta, di per sé, il venir meno del suo interesse alla decisione sul precedente gravame (allo stesso modo di quanto si verifica nel caso dell’impresa che, dopo essere insorta avverso una clausola escludente recata da un bando, presenti nondimeno anche una domanda di partecipazione alla gara).
Il dissenso dalla valutazione del primo Giudice è, del resto, anche più coerente con l’osservazione dello stesso T.A.R. che l’avvenuta partecipazione alla procedura -anche senza la formulazione di riserve- non implica un’accettazione tacita della disciplina recata dalla relativa lex specialis : il che conferma, appunto, l’impossibilità di ricollegare automaticamente alla domanda di partecipazione posteriore al ricorso la conseguenza del venir meno dell’interesse alla decisione dello stesso gravame.
7 L’appellante non ha torto, inoltre, nemmeno quando critica la sentenza di prime cure deducendo che l’ambito d’immediata impugnabilità di un bando di gara non è circoscritto alle sole sue clausole c.d. escludenti, ma ricomprende anche altre evenienze particolari: e tra queste, appunto, anche quella, qui evocata, che la lex specialis del caso concreto sia tale da non consentire la formulazione di una seria e ponderata offerta.
Secondo l’impostazione effettivamente corrente in giurisprudenza, infatti, nelle gare pubbliche è necessario procedere all’impugnazione immediata dei relativi atti d’indizione quando si lamenti che le loro clausole impediscano, indistintamente per tutti i concorrenti, una corretta e consapevole elaborazione della propria proposta, pregiudicando così il corretto esplicarsi della gara.
Più in dettaglio, una situazione siffatta è riscontrabile di fronte a clausole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile, o impongano obblighi contrari alla legge, o prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta, ma altresì in presenza di disposizioni abnormi o illogiche che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, o davanti a condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente, o infine al cospetto di gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta (C.d.S., III, 23 gennaio 2015, n. 293; in termini, V, 18 giugno 2015, n. 3104; analogamente, nel senso dell’immediata impugnabilità dell’atto indittivo la cui genericità impedisca la formulazione delle offerte e l’individuazione dei parametri del giudizio della Commissione, v. sez. III, 19 febbraio 2016, n. 697; nel senso che l’onere di un ricorso immediato sorge anche in relazione alle clausole che impongano oneri incomprensibili o manifestamente sproporzionati, come tali immediatamente ostativi alla partecipazione alla gara, oppure, ancora, rechino criteri selettivi inapplicabili o criteri di valutazione incongrui e fonti d’incertezza e di imprevedibili effetti distorsivi sul contenuto dell’offerta, v. sez. IV, 26 febbraio 2014, n. 936, e infine 13 marzo 2014, n. 1243).
Occorre però sin d’ora osservare che le indicazioni giurisprudenziali identificative dei casi d’immediata impugnabilità del bando vanno applicate con il necessario metro di rigore, per evitare sovvertimenti, in questa materia, del rapporto tra la regola generale e la sua eccezione: sicché gli elementi di difficoltà, lacunosità, genericità o irragionevolezza addebitabili alla legge di gara devono essere appunto rivestiti, all’indicato fine di poter giustificare un’impugnativa immediata, di un’incidenza tale da inficiare alla radice la partecipazione alla gara stessa.
8 Ebbene, i riconoscimenti dei paragrafi precedenti non tolgono che l’originario gravame introduttivo risulti pur sempre inammissibile a cagione della mancata dimostrazione della sussistenza in concreto della condizione da ultimo ricordata.
8a La regola generale al cospetto di un bando di gara non è infatti, come già emerso, quella della libera impugnabilità immediata della relativa lex specialis, e perciò di una generalizzata valutabilità ex ante della legittimità dell’assetto impresso alle procedure dell’evidenza pubblica.
La regola di principio in questa materia rimane, invece, quella esattamente opposta.
Da qui la conseguenza che chi agisca in giudizio avverso l’atto indittivo di una procedura contrattuale lamentandone un effetto lesivo immediato è gravato normalmente, sul punto, di un onere di dimostrazione dell’allegata lesione, che reclama di essere adempiuto facendo constare come la legge di gara impedisca ogni seria partecipazione alla selezione.
8b Non pare dubbio, inoltre, che tale onere diventi vieppiù imperioso quando chi abbia proposto un simile ricorso, in seguito, contraddicendo almeno in apparenza la propria impostazione, si determini a partecipare alla medesima gara (il che è quanto nella specie avvenuto, a pochi giorni di distanza dalla proposizione del ricorso e per tutti e sette i lotti oggetto di bando).
Questo soprattutto perché la partecipazione alla procedura non è agevole da conciliare con una tesi di fondo, quale quella dell’odierna ricorrente, che sia imperniata sull’inidoneità della legge di gara a permettere agli operatori di formulare offerte ponderate, serie e concorrenziali, effettuando anche il relativo calcolo di convenienza economica.
8c Né può accedersi alla spiegazione che l’appellante ha fornito in concreto dell’accaduto, allorché ha giustificato la propria partecipazione alla gara adducendo di esservi addivenuta soltanto “al fine di sventare ogni possibile rischio di inammissibilità dei ricorsi proposti”, e di “rimarcare solo il serio interesse alla partecipazione ad una gara per tale oggetto di affidamento in una procedura ricondotta a legittimità” (appello, pag. 4).
La difesa della Stazione appaltante sul punto ha ragionevolmente obiettato, invero, che le offerte che la soc. Sapio Life ha così presentato (sette offerte tecniche e altrettante offerte economiche, con il pertinente corredo di documentazione amministrativa), affrontando anche i costi a ciò inerenti, ben difficilmente, data la complessità dell’attività implicatavi, avrebbero potuto essere reputate espressione di un mero fine di scongiurare un rischio d’inammissibilità del ricorso.
Le dette offerte si presentavano, invece, quale frutto di un’approfondita preparazione, organizzazione e ponderazione, anche perché proposte dalla ricorrente per un costituendo R.T.I. (in cui l’impresa mandante aveva fatto ricorso, a sua volta, a un avvalimento), e perciò con l’assunzione anche di impegni verso terzi soggetti.
Tutto ciò autorizza quindi subito a pensare che la ricorrente fosse stata messa in realtà dalla legge di gara in condizione di competere ai fini dell’aggiudicazione di uno dei lotti da assegnare, e si sia mossa in funzione di un tale possibile risultato.
8d Nell’interpretazione della vicenda complessiva sub judice non è infine priva di rilievo la circostanza che la ricorrente, al tempo gestore per la A.S.P. di Agrigento del servizio di ventiloterapia in regime di assistenza domiciliare, avesse un verosimile interesse a conservare tale propria posizione continuando a erogare il detto servizio, il che sarebbe stato possibile fino all’avvio del nuovo affidamento in capo al vincitore della gara in controversia.
Da qui l’oggettiva attitudine strumentale e dilatoria del suo ricorso, proposto contro l’indizione della nuova procedura, al mantenimento del precedente affidamento (tanto da indurre la difesa dell’Amministrazione a obiettare che l’effettivo scopo del gravame sarebbe stato quello d’impedire il confronto concorrenziale per conservare ancora per qualche tempo la situazione di vantaggio precedentemente acquisita).
E anche questo dato suggerisce un metro di rigore nel verificare l’adempimento dell’onere della ricorrente di dimostrare l’immediatezza della lesività, secondo i criteri esposti, degli atti indittivi della nuova procedura.
9 Ora, la soc. Sapio Life non può essere reputata ottemperante all’onere di dimostrare la lesione immediata da essa asseritamente patita in forza del bando in discussione.
9a La società assume con il proprio gravame che le clausole da essa impugnate sarebbero tali da precludere la seria e ponderata predisposizione di un’offerta, da parte di qualsivoglia concorrente, sotto il profilo sia tecnico che economico.
Non sarebbe difatti possibile “la predisposizione di un progetto tecnico consapevole e secondo parametri che consentano agli operatori di poter ipotizzare con grado ragionevole di approssimazione il punteggio qualitativo conseguibile”; e l’indeterminatezza e genericità del capitolato parimenti precluderebbero la predisposizione di un’offerta economica consapevole, seria e ponderata.
9a1 Più in particolare, la ricorrente lamenta in primis la vaghezza dei parametri offerti dal capitolato nel regolare la valutazione delle offerte in competizione con riferimento al loro contenuto in termini di servizi proposti. Ma la stessa elencazione fatta nell’appello (pagg. 18-19) dà conto che dei ben articolati parametri erano stati pur sempre fissati per la bisogna: e la verifica della singola completezza e dell’intrinseca legittimità di ciascuno di essi non può che esulare, anche per l’assenza di una puntuale dimostrazione della sua individuale e specifica essenzialità, rilevanza e lesività, dai limitati margini in cui è ammesso il sindacato giurisdizionale ex ante sulla legittimità di un bando di gara.
Senza dire che l’apprezzamento sul piano qualitativo delle offerte di gara non necessariamente deve essere regolato preventivamente in modo tale da escludere qualsivoglia possibile valutazione discrezionale da parte della Commissione preposta.
9a2 La ricorrente lamenta, altresì, alcune supposte lacune e incoerenze dei dati da assumere come base per l’elaborazione delle offerte economiche. Ma anche su questo versante vale, mutatismutandis, l’impostazione già anticipata, tenuto conto che la difesa della Stazione appaltante ha fatto persuasivamente notare, senza suscitare precise obiezioni, che la legge di gara forniva comunque indicazione del numero, distinto per provincia, degli assistiti utilizzanti sistemi di ventiloterapia al momento dell’indizione della gara, come pure del tetto costituito dalla spesa massima stimata per ciascuno degli anni di vigenza dell’accordo-quadro in relazione ai singoli lotti. Per contro, è rimasto indimostrato il pur reiterato assunto di parte ricorrente sulla presunta necessità, per gli operatori, di possedere anche il dato dello stato di gravità della situazione clinica dei singoli pazienti.
9a3 La soc. Sapio Life critica, infine, l’impianto della gara con riferimento alla divisione della commessa in sette lotti.
Essa si duole di tale divisione, effettuata in ragione della mera tipologia del prodotto da fornire, deducendo che il sistema così adottato sarebbe disfunzionale e antieconomico. In sintesi, troppo vasto sarebbe il territorio da coprire con servizi identici, e correlativamente troppo ristretto l’ambito merceologico identificativo di ciascun lotto.
La stessa ricorrente non si nasconde, tuttavia, l’ampiezza della discrezionalità che su questo terreno deve essere riconosciuta all’Amministrazione (cfr. sulla problematica C.d.S., V, 16 marzo 2016, n. 1081, e 20 marzo 2007, n. 1331; III, 5 settembre 2011, n. 5007): discrezionalità che permette di reputare invalida una scelta del genere unicamente negli estremi casi in cui questa si manifesti frutto di una manifesta illogicità, un travisamento o, in sintesi, una violazione dei principi di partecipazione e concorrenza. E il Collegio, pur non potendo negare l’esistenza di ipotetiche alternative alla scelta in contestazione, e quindi anche l’opinabilità di quest’ultima, deve escludere che siano stati forniti elementi tali da giustificare la conclusione dell’esistenza degli estremi di simili violazioni.
Né la ricorrente allega, infine, alcun elemento per far comprendere perché mai la scelta operata dall’Amministrazione sacrificherebbe l’accesso alla commessa delle piccole e medie imprese (ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006) più di quanto ciò non accadrebbe in presenza di un numero inferiore di lotti.
9b Dopo questo richiamo ai contenuti del ricorso, si deve tornare a quanto anticipato nei paragrr. 7 e 8 per ricordare che ai fini dell’immediata impugnabilità di un bando deve profilarsi una sostanziale impossibilità per l’impresa interessata di accedere alla gara, oppure risultare minata in radice la serietà del procedimento concorsuale nel suo insieme, non essendo invece sufficienti a giustificare un’impugnativa immediata le mere difficoltà attinenti all’appropriata formulazione dell’offerta, come neppure qualsivoglia aspetto di eventuale genericità o lacunosità o altra violazione di dettaglio in difetto di un’incidenza tale da inficiare e svuotare di senso la partecipazione alla gara stessa.
Ciò posto, può conclusivamente ribadirsi che nella fattispecie non è stata fatta constare l’esistenza di vizi dotati della profonda incidenza della quale si è detto.
Le affermazioni svolte dalla ricorrente nella prospettiva appena indicata si presentano, infatti, meramente assertive e apodittiche, oltre che intrinsecamente del tutto opinabili.
Le stesse potrebbero eventualmente suggerire la configurabilità, a carico degli operatori intenzionati a presentare un’offerta, di ipotetiche difficoltà, tuttavia non preclusive delle necessarie valutazioni strumentali alla formulazione dell’offerta. Tant’è che questa è stata poi puntualmente presentata, dalla ricorrente e non pochi altri operatori, con riferimento a tutti i lotti posti a gara.
Ed è decisivo notare che la ricorrente non ha fornito nemmeno un principio di persuasiva spiegazione circa il modo in cui essa abbia affrontato e potuto ovviare agli ostacoli in precedenza denunziati nella propria impugnativa ex ante, in modo tale da poter così dimostrare, come sarebbe stato suo onere fare, le caratteristiche di radicalità e sostanziale insuperabilità che gli ostacoli stessi, e le altre anomalie prospettate, avrebbero dovuto in tesi presentare.
9c L’impostazione della ricorrente, ove mai seguita, ribalterebbe quindi il rapporto tra regola ed eccezione che vige in tema d’impugnabilità immediata o differita delle regole del bando, invertendo lo schema che vuole che le eventuali illegittimità di una lex specialis siano di regola denunziabili solo all’atto dell’impugnativa dell’aggiudicazione, e possano essere azionate ab origine solo negli eccezionali casi in cui, integrando difetti radicali, assurgano a fattori ostativi a una seria procedura contrattuale.
In definitiva dunque, come il Tribunale ha da altra angolazione osservato, le problematiche che la soc. Sapio Life ha sollevato, senza averne però ricevuto una corrispondente immediata lesione, trovano la loro più corretta collocazione in un -eventuale- contenzioso a valle della procedura di gara, instaurato avverso l’aggiudicazione della relativa commessa.
10 Le considerazioni illustrate comportano, pertanto, che il ricorso di primo grado in riforma della sentenza impugnata debba essere dichiarato nel suo complesso inammissibile per la ragione esposta.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio sono liquidate secondo la soccombenza dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Condanna la società ricorrente al rimborso all’Amministrazione appellata delle spese processuali del doppio grado di giudizio, che liquida nella misura complessiva di euro cinquemila oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente FF
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Alessandro Corbino, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Nicola Gaviano
Hadrian Simonetti
IL SEGRETARIO