Decorrenza del termine di proposizione dell’azione risarcitoria in relazione ad illeciti precedenti l’entrata in vigore del c.p.a.
Secondo il pacifico orientamento del Consiglio di Stato (consolidatosi anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale), il termine perentorio (di 120 giorni) di cui all’art. 30 del codice del processo amministrativo (la cui scadenza preclude l’azione di risarcimento dei danni nei confronti della P.A.) non si applica, in forza dell’art. 2 delle norme transitorie (di cui all’Allegato 3 dello stesso), alle azioni i cui termini (rectius: alle azioni per il cui esperimento, i termini), sono ancora “in corso”, ovvero che non siano ancora scaduti alla data di entrata in vigore del codice in questione.
Avv. Franca Iuliano
N. 00038/2016REG.PROV.COLL.
N. 00794/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 794 del 2013, proposto dalla Impresa Nocifora Amata Vincenzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Starvaggi, con domicilio eletto presso Calogero Lo Re in Palermo, Via Principe di Villafranca 46;
contro
Comune di Campobello di Mazara, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Trovato, presso il cui studio, in Palermo, Viale della Alpi n. 52, è elettivamente domiciliato;
per la riforma
della sentenza n.1125/2013 del 14.5.2013, pubblicata il 22.15.2013, resa dal T.A.R. SICILIA – PALERMO, SEZIONE III^;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Campobello di Mazara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2015 il Cons. Avv. C. Modica de Mohac e uditi per le parti l’Avv. S. Martella su delega di P. Starvaggi e l’Avv. C. Trovato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO
I. Nel 2007, l’impresa NOCIFORA AMATA VINCENZO (d’ora in poi semplicemente IMPRESA NOCIFORA) partecipava alla gara per l’appalto dei lavori di “Riqualificazione ambientale della litoranea Capo Granitola –Tre Fontane”, dell’importo a base d’asta di €.838.538,20 (oltre €.11.461,83 per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso).
Con verbale del 19.11.2007 la Stazione appaltante aggiudicava provvisoriamente l’appalto all’IMPRESA NOCIFORA.
Ma con determinazione dirigenziale n.59 del 29.11.2007, il Presidente del Seggio di gara annullava in autotutela il predetto provvedimento di aggiudicazione (in quanto, a suo avviso, a causa di una errata programmazione del software utilizzato dal sistema informatico, il calcolo delle medie non era stato eseguito in conformità alle disposizioni); ed indicava la data del 30.11.2007 per la riapertura delle operazioni di valutazione delle offerte.
Con nota del 30.11.2007 la ricorrente contestava la legittimità della riapertura della gara e proponeva istanza di accesso agli atti.
Con nota prot. 19764 del 5.12.2007 la Stazione appaltante avviava il procedimento per la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e con successivo provvedimento n.17 del 6.12.2007 (peraltro recapitati nel medesimo giorno) la revocava definitivamente.
In data 10.12.2007 l’Amministrazione comunicava via fax la ulteriore prosecuzione delle operazioni di gara per le ore 13,00 del giorno 12.12.2007.
Nell’ora prestabilita (del predetto giorno) il Seggio di gara – tuttavia – non riusciva a costituirsi per l’assenza di un componente. Costituitosi, invece, dopo le 19,10 (ed in assenza del rappresentante dell’impresa appellante), ricalcolava la media e procedeva al sorteggio tra le tre ditte che avevano offerto lo stesso ribasso (del 7,3154 %).
All’esito del sorteggio risultava aggiudicataria l’Associazione temporanea d’imprese “2R s.r.l. – PRESTI s.r.l.” (d’ora in poi denominato a.t.i. “2R/PRESTI”).
II. A questo punto l’’IMPRESA NOCIFORA proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia avverso l’unico atto fino ad allora comunicatole; e cioè avverso la determina dirigenziale n.59 del 29.11.2007 (con la quale, come già visto, era stata annullata l’aggiudicazione dell’appalto in sui favore).
III. Il 18.12.2007 la predetta impresa proponeva altresì ricorso amministrativo (integrato con motivi aggiunti in data 10.1.2008) avverso l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’a.t.i. 2R/PRESTI.
Ma con provvedimenti n.157 del 28.12.2007 e n.530 del 10.1.2008 l’Amministrazione lo respingeva e procedeva alla stipula del contratto ed alla consegna dei lavori.
IV. Con ricorso n.2640/2007 l’IMPRESA NOCIFORA impugnava innanzi al T.A.R. i provvedimenti di aggiudicazione in favore dell’a.t.i. 2R/PRESTI e gli atti connessi.
V. Con sentenza n.5498/2010 il TAR adìto accoglieva il predetto ricorso.
VI. Ma nelle more del giudizio il Comune e la ditta aggiudicataria avevano dato esecuzione al contratto d’appalto, il che rendeva impossibile procedere alla rinnovazione dell’aggiudicazione (e virtualmente inutiliter data la sentenza).
VII. Pertanto, con ricorso n.2685 del 2011 (notificato il 17/23.11.2011 (e depositato il 15.12.2011) l’IMPRESA NOCIFERA adìva nuovamente il T.A.R. al fine di ottenere quantomeno il risarcimento del danno (danno la cui sussistenza e rilevanza sarebbe inequivocabilmente provata – a suo avviso – proprio dal giudicato di cui alla menzionata sentenza n.5498 del 2010 con cui il predetto Giudice ha accertato e dichiarato la illegittimità delle operazioni di gara e dell’aggiudicazione in favore dell’a.t.i. 2R/PRESTI).
VIII. Con sentenza n.1125 del 14.5.2013 il TAR ha – però – dichiarato il ricorso irricevibile, avendolo ritenuto tardivo in quanto notificato oltre il termine di centoventi (120) giorni previsto dall’art. 30 del codice del processo amministrativo.
IX. Sicchè, con l’appello in esame l’IMPRESA NOCIFERA ha impugnato la predetta sentenza e ne chiede la riforma per le conseguenti statuizioni conformative e di condanna.
Ritualmente costituitosi, il Comune resistente ha eccepito l’infondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio le parti hanno insistito nelle rispettive domande, eccezioni e controdeduzioni.
Infine, all’udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito del ricorso, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato, nei sensi, nei limiti e per gli effetti di seguito indicati.
Con il ricorso in esame l’impresa appellante lamenta la ingiustizia dell’impugnata sentenza, deducendo:
a) che il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che la domanda risarcitoria innanzi ad Esso proposta fosse tardiva (e quindi irricevibile il ricorso che la veicolava) in quanto formulata oltre il termine perentorio di centoventi giorni (dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso o dalla conoscenza del provvedimento che lo ha determinato), previsto dall’art. 30 del codice del processo amministrativo;
b) e di aver diritto di ottenere la condanna del Comune di Campobello di Mazara al risarcimento del danno provocatole per effetto della mancata aggiudicazione in suo favore dell’appalto dei lavori di “Riqualificazione ambientale della litoranea Capo Granitola –Tre Fontane” (dell’importo a base d’asta di €.838.538,20, oltre €.11.461,83 per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso).
Il primo profilo di doglianza merita accoglimento.
1.1. Secondo il pacifico orientamento del Consiglio di Stato (C.S., III^, 22.1.2014 n.297; e C.S., Ad.Pl., 27.5.2015 n.6, consolidatosi anche sulla scorta della pronunzia n.57 del 31.3.2015 della Corte Costituzionale), il termine perentorio (di 120 giorni) di cui all’art. 30 del codice del processo amministrativo (la cui scadenza preclude l’azione di risarcimento dei danni nei confronti della P.A.) non si applica, in forza dell’art.2 delle Norme Transitorie (di cui all’Allegato 3 dello stesso), alle azioni i cui termini (rectius: alle azioni per il cui esperimento, i termini), sono ancora “in corso” alla data di entrata in vigore del codice in questione.
Ovvero, ciò che esprime più sinteticamente il medesimo concetto, l’art. 30 del codice del processo amministrativo non si applica alle azioni soggette a termini che alla data di entrata in vigore dello stesso non siano ancora scaduti (o decorsi).
Nella fattispecie dedotta in giudizio, l’evento dannoso (id est: il provvedimento illegittimo) si è perfezionato nel mese di dicembre del 2007, sicchè è evidente che alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo (16.9.2010), il termine (quinquennale) per l’ottenimento del risarcimento del danno (rectius: per la proposizione dell’azione risarcitoria) non era ancora decorso o scaduto (id est: era ancora ‘in corso’).
Il decorso del termine quinquennale (per la prescrizione del diritto al risarcimento) è poi stato interrotto dapprima con la notifica del ricorso n.2640/207 (avvenuta il 17.12.2007) e poi con la notifica del ricorso n.2685 del 2011 (17.11.2011), sicchè non v’è chi non veda che non sussista alcuna preclusione (né in ragione dell’art. 30 del c.p.a., né in forza delle norme sulla prescrizione) che impedisca all’impresa appellante (già ricorrente) di agire giudizialmente per l’ottenimento del risarcimento del danno.
Ne consegue che, in riforma dell’appellata sentenza, va affermato e dichiarato giudizialmente che la domanda risarcitoria è tempestiva (id est: non è tardiva) e che pertanto il ricorso che la veicola è ricevibile.
1.2. Quanto alla seconda domanda proposta dall’impresa appellante (già ricorrente), volta ad ottenere il risarcimento del danno, il Collegio rileva che prima di ogni pronunzia sul punto – pronunzia che comunque compete funzionalmente al Giudice di primo grado, in omaggio al principio del doppio grado di giudizio – occorra procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto ‘beneficiario’ del provvedimento illegittimo (annullato dalla III^ Sezione del TAR Sicilia, con la sentenza n.5498 del 2000); e ciò in conformità al disposto dell’art.41 (secondo alinea) del codice del processo amministrativo.
Occorre pertanto rimettere la causa al Giudice di prime cure ai sensi dell’art.105 del predetto codice, affinchè – prima di affrontare ogni residua questione di merito – disponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’a.t.i. 2R/PRESTI.
2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va in parte accolto, nei sensi e nei limiti indicati; e, per l’effetto ed in riforma dell’appellata sentenza, va dichiarato che il ricorso proposto in primo grado dall’IMPRESA NOCIFERA è ricevibile.
Per il resto, impregiudicata e riservata al definitivo ogni questione non trattata (nella specie: la questione della fondatezza della domanda risarcitoria), va disposta la rimessione della causa al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, perché proceda all’integrazione del contraddittorio e si pronunzi nel merito in ordine alla questione risarcitoria.
La delicatezza della questione trattata, che ha visto i Difensori impegnati in ricostruzioni giuridiche dettagliate e complesse, giustifica – ad avviso del Collegio – la integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio relative alla presente fase processuale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello nei sensi e nei limiti indicati in motivazione; e, in riforma dell’appellata sentenza, dichiara ricevibile il ricorso proposto in primo grado.
Dispone la rimessione della causa al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ai sensi dell’art.105 del codice del processo amministrativo, mandando alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l’intervento dei Signori Magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Antonino Anastasi, Consigliere
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore
Alessandro Corbino, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)