Il Giudice amministrativo non ha giurisdizione sulle controversie in materia di formulazione dei quesiti referendari.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8454 del 2016, proposto da:
Vincenzo Palumbo, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Vasques C.F. VSQLNM63A31C351J, Vincenzo Palumbo, con domicilio eletto presso Luciano Vasques in Roma, Piazzale delle Belle Arti N 2;
Giuseppe Bozzi, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Vasques C.F. VSQLNM63A31C351J, Giuseppe Bozzi C.F. BZZGPP38H21H501W, con domicilio eletto presso Luciano Vasques in Roma, Piazzale delle Belle Arti N 2;
Vito Claudio Crimi, Loredana De Petris, rappresentati e difesi dall’avvocato Luciano Vasques C.F. VSQLNM63A31C351J, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale delle Belle Arti N 2;
contro
Presidente della Repubblica non costituito in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;
nei confronti di
Codacons, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi C.F. RNZCRL46R08H703I, Gino Giuliano C.F. GLNGNI65A02D636M, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Nazionale Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini N.73;
Terrasi Maria Rosaria, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Corso C.F. CRSGDU40S08D969C, Giovanni Pesce C.F. PSCGNN64R12B180E, con domicilio eletto presso Giovanni Pesce in Roma, via Bocca di Leone 78;
Comitato “Basta Un Si Riccione – Generazione Si”, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Menditto C.F. MNDSVT71R01F205E, David Giuseppe Apolloni , Lucio Berardi C.F. BRRLCU79S22H274E, con domicilio eletto presso David Giuseppe Apolloni in Roma, via Conca D’Oro, 285;
Movimento Politico Coscienza Civica non costituito in giudizio;
Orlando Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avvocato Lillo Salvatore Bruccoleri C.F. BRCLLS47T20A859D, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Gentile N.22;
Cittadini Europei, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Giurdanella C.F. GRDCML61H22H163A, Daniela Maliardo C.F. MLRDNL75D63F839F, con domicilio eletto presso Carmelo Giurdanella in Roma, via dei Barbieri N. 6;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Pallaoro Marco, Urbinati Andrea, Pelliccioni Maria Iole, Pazzaglini Guido, Magnani Nadia, Pierelli Paola, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Menditto C.F. MNDSVT71R01F205E, David Giuseppe Apolloni C.F. PLLDDG70C10H501A, Lucio Berardi C.F. BRRLCU79S22H274E, con domicilio eletto presso David Giuseppe Apolloni in Roma, via Conca D’Oro, 285;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. per il LAZIO – Sede di ROMA- SEZIONE II BIS n. 10445/2016, resa tra le parti, concernente indizione referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” ;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Ministero dell’Interno del Ministero della Giustizia del Codacons di Terrasi Maria Rosaria del Comitato “Basta Un Si Riccione – Generazione Si” di Orlando Giuseppe e del Movimento Cittadini Europei;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di inammissibilità del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2016 il Cons. Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Vincenzo Palumbo, Luciano Vasques e Giuseppe Bozzi per la parte appellante, l’avv. Lillo Bruccoleri per l’appellato Giuseppe Orlando, gli avv.ti Guido Corso e Giovanni Pesce per l’appellata Maria Rosaria Terrasi, per le altre parti appellate e per il Comitato “Basta un si Riccione” l’avv. Salvatore Menditto, per il Codacons gli avv.ti Carlo Rienzi e Gino Giuliano, nonché, per le amministrazioni appellate l’avvocato dello Stato Amedeo Elefante.;
Premesso in via preliminare che:
a. la parte odierna appellante ha riproposto nell’odierno grado di giudizio i motivi di censura sostanziali contenuti nel ricorso di primo grado e non esaminati dal T.a.r. chiedendo che alla riforma della sentenza di primo grado segua un esame di detti motivi da parte del Collegio, finalizzato all’accoglimento dei medesimi ed all’annullamento degli atti impugnati;
b. detta richiesta articolata in seno all’odierno segmento del giudizio sarebbe assolutamente inaccoglibile stante la previsione di cui all’art. 105 del c.p.a.;
c. infatti tale tassativa ed inderogabile disposizione dettata al fine di garantire il rispetto del principio del doppio grado di giudizio (che –sebbene quanto al giudizio amministrativo sia privo di copertura costituzionale – costituisce tendenziale valore del quale è doveroso assicurare il rispetto, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, quali ad esempio art. 113 comma 1 del c.p.a.), preclude lo scrutinio del motivi di merito il che è evidente nel caso in cui venisse confermata la declinatoria di giurisdizione resa dal T.a.r., ma lo è del pari nella ipotesi in cui, venisse riformata la sentenza del T.a.r. e ritenesse che il Plesso giurisdizionale amministrativo abbia giurisdizione in subiecta materia, in quanto, anche in tale ipotesi, l’unica statuizione riposerebbe nell’annullamento della sentenza del T.a.r. con onere di quest’ultimo di pronunciarsi sulla pretesa sostanziale fatta valere, laddove il ricorso venisse ivi tempestivamente riassunto;
Rilevato quanto al fumus boni iuris che:
a) l’appello non ne appare fornito quanto alla sussistenza della giurisdizione in capo a questo Plesso giurisdizionale amministrativo, in quanto ai sensi dell’ art. 103 della Costituzione (“Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.”) rientrano nella giurisdizione del Plesso Giurisdizionale Amministrativo:
I) posizioni di interesse legittimo;
II) che siano “concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni” (art. 7 c.p.a.);
III) mentre le posizioni di diritto soggettivo rientrano nella giurisdizione del Plesso Giurisdizionale Amministrativo soltanto nelle ipotesi di giurisdizione amministrativa esclusiva (che, in quanto “particolare” deve essere espressamente prevista dalla legge);
IV) il diritto al voto è un diritto politico, vale a dire uno di quei diritti riconosciuti ai cittadini di partecipare alla vita politica e all’assunzione delle decisioni pubbliche la cui denunciata lesione si atteggia come lesione di un diritto soggettivo e della capacità giuridica pubblica del cittadino, lesione sulla quale, in base ai principi fondamentali dell’ordinamento, è chiamata a giudicare l’Autorità giudiziaria ordinaria (arg ai sensi di Consiglio di Stato, sez. IV, 10/03/2004, n. 1138 e di Cassazione civile, sez. un., 14/05/2014, n. 10416);
V) inoltre anche a volere seguire la stessa prospettazione di parte appellante laddove essa sostiene che sia la legge (art. 16 della legge 25 maggio 1970, n. 352) a fissare integralmente i termini del quesito referendario, (tanto che si sostiene nell’appello che non spiegherebbe su di esso alcuna funzione l’Ufficio Centrale per il referendum) per giurisprudenza costante (tra le tante, si veda Cassazione civile sez. un. 23 gennaio 2001 n. 14, Consiglio di Stato, sez. II, 07/05/2013, n. 1655) non appartengono certamente alla giurisdizione amministrativa (ma, semmai, eventualmente, potrebbero spettare alla giurisdizione del giudice ordinario) quelle controversie in cui la pretesa fatta valere in giudizio, ricollegandosi ad un rapporto integralmente regolato dalla legge anche riguardo ai presupposti per la sua costituzione e la sua estinzione, senza alcun margine di discrezionalità per l’amministrazione;
VI) rilevato in ultimo che la ricostruzione contenuta nella impugnata decisione ha trovato di recente autorevole avallo nella disamina svolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24102 del 28 novembre 2016 che, sebbene non direttamente vincolante nella presente causa in quanto resa in un processo tra parti diverse (ai sensi dell’art. 65 ord. giud. , si veda tra le tante Consiglio di Stato, sez. V, 19/06/2009, n. 4111 ) ha deciso una res controversa assimilabile a quella sottoposta a scrutinio nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
respinge l’istanza cautelare (Ricorso numero: 8454/2016).
Le spese della presente fase cautelare vanno all’evidenza compensate tra tutte le parti stante la complessità e novità delle questioni esaminate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Vincenzo Lopilato, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Fabio Taormina
Antonino Anastasi
IL SEGRETARIO