La istituzione di nuove sedi notarili risponde ad obiettivi di efficienza e competitività del sistema produttivo

02918/2016 REG.PROV.CAU.
N. 04246/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4246 del 2016, proposto da Piero Avella, Flavio Narciso, rappresentati e difesi dall’avvocato Angelo Clarizia C.F. CLRNGL48P06H703Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde N.2;

contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
Consiglio Nazionale del Notariato, Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Domenico De Pascale non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il LAZIO – Sede di ROMA- SEZIONE I n. 03837/2016, resa tra le parti, concernente istituzione quarta sede notarile nel comune di Arco

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l’avvocato Clarizia e l’avvocato dello Stato Coaccioli;

rilevato che, con precipuo riferimento al periculum in mora, appare preponderante l’interesse dell’ Amministrazione centrale in ordine alla istituzione della sede notarile e, di converso, l’interesse di parte appellante appare sicuramente recessivo;
rilevato altresì, che, sotto il profilo del fumus, –seppure nella provvisorietà della delibazione cautelare –l’appello cautelare non prospetta argomenti di decisiva evidenza in quanto:
a)appare sostanzialmente non attinta da persuasive censure la considerazione contenuta nella decisione impugnata, che riconduce la decisione di implementare le sedi notarili al perseguimento di obiettivi di concorrenza, efficienza e competitività del sistema produttivo italiano;
b)in tale quadro di partenza, l’interesse della parte appellante mira nella sostanza a conservare il beneficio –di natura economica – riposante in una minore presenza di Professionisti nell’area di riferimento, e collide con gli obiettivi suddetti;
c)non è rinvenibile nel sistema giuridico una posizione soggettiva attiva riposante nel “diritto” a conservare una situazione di (minore) concorrenza professionale;
d)le censure afferenti il quomodo della determinazione dell’Amministrazione dovranno essere vagliate nella competente sede di merito, con l’avvertenza, però, che il complesso procedimento dell’amministrazione appare supportato da adeguata istruttoria e non sarebbe possibile incidere su scelte che rientrano nella latissima discrezionalità amministrativa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Respinge l’istanza cautelare (Ricorso numero: 4246/2016).
Condanna parte appellante in solido al pagamento delle spese della presente fase cautelare nella misura che appare equo determinare in complessivi Euro duemila (€ 2000//00) in favore dell’Amministrazione costituita, oltre oneri accessori, se dovuti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente FF
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Dante D’Alessio, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
Fabio Taormina

Raffaele Greco
IL SEGRETARIO