Equipollenza dei titoli di studio

1. La giurisprudenza ha affermato che tra i due diplomi di agrotecnico e di perito agrario vi è una totale equiparazione – confermata anche dall’art. 55 del d.P.R. 5.6.2001, n. 328 che prevede le medesime classi di laurea (1, 7, 8, 17, 20, 27, 40) per l’accesso alla professione di agrotecnico laureato e di perito agrario laureato – essendo da considerare ormai superata la duplicazione del corso di studi, nata per affiancare al corso tradizionale un piano di studi di natura sperimentale, mentre persiste una differenziazione tra le aree professionali cui non può che accedersi attraverso il superamento del relativo esame di abilitazione.
2. La limitazione dell’accesso all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di agrotecnico ai soli soggetti titolari del diploma di agrotecnico avrebbe costituito una barriera all’ingresso della professione di agrotecnico non necessaria né proporzionata, stante l’equiparazione dei titoli di studio.
3. L’equipollenza dei titoli di studio di cui sopra non può essere disgiunta dalla conseguente abilitazione ed iscrizione al relativo Albo professionale anche in dipendenza di quanto riportato dalla nota in data 21.9.2009 dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

Avv. Giovanni Dato

N. 00172/2016REG.PROV.COLL.
N. 09583/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9583 del 2015, proposto da Francesco Michele Cocco, rappresentato e difeso dall’avv. Vittore Davini, con domicilio eletto presso Mario Cervone in Roma, Via dei Gracchi, 56;
contro
La Provincia di Sassari, la Commissione Giudicatrice della Procedura selettiva pubblica per esami e conferimento di 1 posto nel profilo professionale di istruttore tecnico Cat. C;
nei confronti di
Luigi Massimo Depalmas, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Soro, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, p.za Capo di Ferro 13; Giovanni Cocco, Giuseppe Dettori;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Prosperetti, Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso Marco Prosperetti in Roma, Via Pierluigi Da Palestrina, 19;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Sardegna, Sez. II n. 1012/2015, resa tra le parti, concernente concorso per conferimento di 1 posto di istruttore tecnico categoria c;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Luigi Massimo Depalmas;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2016 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Vittore Davini, Domenico Tomassetti, Anna Soro;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Vista la sentenza impugnata con la quale è stato ritenuto non ammissibile alla procedura concorsuale per un posto di istruttore tecnico categoria C presso la Provincia di Sassari l’attuale appellante, in quanto privo del titolo costituito dall’iscrizione all’albo dei periti agrari richiesto dal bando ed invece iscritto all’albo professionale degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
Viste le censure sollevate con l’appello concernenti l’equivalenza del diploma di agrotecnico e della relativa iscrizione all’apposito albo professionale;
Considerato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è pronunciata recentemente più volte sull’equipollenza dei titoli di studio in questione e da ultimo con il parere 24 ottobre 2012 n. 4335, della Sezione II, in cui si è rammentato il precedente l’analogo parere della III Sezione n. 195 del 10 marzo 1998, secondo cui tra i due diplomi (di agrotecnico e di perito agrario) vi è una totale equiparazione – confermata anche dall’art. 55 del d.P.R. 5.6.2001, n. 328 che prevede le medesime classi di laurea ( 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40) per l’accesso alla professione di agrotecnico laureato e di perito agrario laureato – essendo da considerare ormai superata la duplicazione del corso di studi, nata per affiancare al corso tradizionale un piano di studi di natura sperimentale, mentre persiste una differenziazione tra le aree professionali cui non può che accedersi attraverso il superamento del relativo esame di abilitazione;
Rilevato che doveva comprendersi il significato della segnalazione inviata al Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato con nota in data 21.9.2009, in cui si è sottolineata che la limitazione dell’accesso all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di agrotecnico ai soli soggetti titolari del diploma di agrotecnico avrebbe costituito una barriera all’ingresso della professione di agrotecnico non necessaria né proporzionata, stante l’equiparazione dei titoli di studio.
Ritenuto che l’equipollenza dei titoli di studio di cui sopra non possa essere disgiunta dalla conseguente abilitazione ed iscrizione al relativo Albo professionale anche in dipendenza di quanto riportato dalla nota in data 21.9.2009 dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato e visto che opposta interpretazione porterebbe a conclusioni del tutto illogiche – equipollenza dei titoli di studio, ma diversità dell’esame di abilitazione – nel qual caso l’equipollenza rimarrebbe priva di significato;
Considerato quindi che l’appello deve essere accolto e che possono essere compensate le spese di giudizio per ambedue i gradi, viste le incertezze del passato;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente FF
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)