Inadempimento del privato alle obbligazioni assunte per ottenere la sovvenzione e riparto di giurisdizione
1. Secondo concorde orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, quando la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando la concessione del beneficio sia stata annullata o revocata per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse; qualora invece la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un inadempimento del beneficiario o dell’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si siano impugnati atti di revoca o di decadenza.
2. Secondo l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, quando vi è una revoca per inadempimento, nell’ambito di un rapporto ormai paritetico, l’Amministrazione fa valere le conseguenze derivanti dall’inadempimento del privato alle obbligazioni assunte per ottenere la sovvenzione.
Avv. Giovanni Dato
Pubblicato il 12/09/2017
N. 04323/2017REG.PROV.COLL.
N. 03974/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 3974 del 2017, proposto dalla s.r.l.Tecnomultiservice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Ranalli (C.F. RNLGNN65R28L117M) e Fabrizio Garzuglia (C.F. GRZFRZ71R29I921R), con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Ranalli in Roma, via Panama, n. 86;
contro
Il Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
la s.p.a. Equitalia Servizi di Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Fronticelli Baldelli (C.F. FRNNRC66L10H501Q), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Regina Margherita, n. 294;
nei confronti di
La s.p.a. Unicredit, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Eugenio Tristano (C.F. TRSGNE73E03F205C), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia, n. 357;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per l’Umbria, n. 381/2017, resa tra le parti, concernente per la riforma e/o annullamento
– del decreto di revoca n. 755 del 10 febbraio 2016 con restituzione del contributo in conto impianti concesso in via provvisoria – ripetizione somme erogate.
– di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, inclusi, per quanto possa occorrere: 1) la nota del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese Div. IX – Interventi per lo Sviluppo Locale n. 16425.23 del 23.2.2016; 2) la nota del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli Incentivi alle Imprese Div. IX – Interventi per lo Sviluppo Locale n. 20191 del 4.3.2016; 3) la relazione Unicredit n. 10149 del 26.10.2015; 4) la nota n. 62571 del 29.4.2011 con la quale il responsabile del contratto d’Area (Regione Umbria) ha proposto la revoca del contributo; 5) le circolari ministeriali n. 1178517/2002, n. 1187946/2002, n. 1231355/2004, n. 8133/2004; 6) l’art. 12 del d.m. n. 320/2000 e l’art. 8 del d.m. 527/95;
quanto ai motivi aggiunti:
– del ruolo n. 2017/000224 emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico – Settore Contenzioso in riferimento al decreto di revoca e restituzione n. 755/2016;
– della cartella di pagamento n. 10920170000226936 emessa da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. in data 6.2.2017, notificata il 20.2.2017, con la quale si ingiunge il pagamento della somma di € 473.134,60 in esecuzione del ruolo n. 2017/000224;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico, della s.p.a. Unicredit e della s.p.a. Equitalia Servizi di Riscossione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti l’avvocato Giovanni Ranalli, l’avvocato dello Stato Paola Palmieri, l’avvocato Massimiliano Pozzi su delega dell’avvocato Enrico Fronticelli Baldelli, e l’avvocato Eugenio Tristano;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. La s.r.l. Tecnomultiservice, con il ricorso principale n. 308 del 2016 e con successivi motivi aggiunti, ha impugnato innanzi al TAR per l’Umbria gli atti indicati in epigrafe, con i quali il Ministero dello sviluppo economico ha revocato le agevolazioni richieste dalla ricorrente per la realizzazione di un progetto nell’ambito del contratto d’area Terni Narni Spoleto, finalizzato alla realizzazione di un impianto industriale destinato ai servizi di logistica, deposito e magazzino, nella zona industriale di Terni, ai sensi dell’art. 2, comma 203, lett. d), della legge 23 dicembre 1996, n. 602.
La società ha impugnato anche la cartella esattoriale di riscossione, pari all’importo delle agevolazioni revocate.
In narrativa dell’atto introduttivo, l’interessata ha premesso che:
– il progetto di realizzazione dell’opificio industriale di stoccaggio di merci era stato approvato dal Ministero delle attività produttive, Direzione Generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;
– il medesimo decreto ministeriale concedeva all’impresa un contributo, erogabile dalla banca concessionaria, in conto impianti pari a euro 289.091;
– a seguito della proposta della s.p.a. Unicredit, in qualità di banca concessionaria, il contributo veniva revocato sul rilievo che la società aveva ceduto in locazione fina dal 2002 alla s.r.l. Konig Metall GT la porzione di 2/3 del capannone, realizzato con le agevolazioni di cui s’era impegnata per almeno un quinquennio ad averne la disponibilità esclusiva al fine di svolgervi l’attività finanziata.
Coi motivi di ricorso, la s.r.l. Tecnomultiservice contestava la revoca del finanziamento, lamentando la violazione degli articoli 8 del d.m. n. 527/1995 e 12 del d.m. n.320/2000, nonché dei principi di buona fede e di affidamento.
2. Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Dopo aver ricostruita la cornice normativa del beneficio finanziario e la giurisprudenza in tema di revoca dei finanziamenti già erogati, i giudici di prime cure qualificavano come diritto soggettivo la posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio dalla società, siccome intesa a contestare la sussistenza degli estremi di fatto dell’inadempimento alle condizioni previste per poter fruire del beneficio finanziario, costituente il presupposto della revoca dei finanziamenti già erogati.
3. Appella la sentenza la s.r.l. Tecnomultiservice. Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle attività produttive, la s.p.a. Unicredit e la s.p.a. Equitalia, che hanno chiesto il rigetto dell’appello.
4. Alla camera di consiglio del 6 luglio 2017 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
5. Coi motivi d’appello, l’appellante lamenta un errore di giudizio in cui sarebbe incorso il TAR nell’escludere la giurisdizione amministrativa sulla vicenda giuridica dedotta in giudizio, avente ad oggetto la revoca dei contributi già erogati, ossia avverso un provvedimento costituente esercizio del potere di autotutela, per la cui impugnazione sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo.
6. L’appello è infondato.
6.1. Per evitare incertezze e disparità di trattamento, la Sezione ritiene di dover prendere atto del concorde orientamento in materia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr., Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cons. Stato, Ad. Plen. n. 6 del 2014), per il quale:
– è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, quando la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando la concessione del beneficio sia stata annullata o revocata per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse
– qualora invece la controversia – come nella specie – attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un inadempimento del beneficiario o dell’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si siano impugnati atti di revoca o di decadenza.
6.2. Quanto alla qualificazione del provvedimento impugnato come revoca, ritenuta dall’appellante ex se dirimente della giurisdizione del giudice amministrativo, per le ragioni sopra segnalate la Sezione prende atto dell’orientamento dell’Adunanza Plenaria, per il quale, quando vi è una revoca per inadempimento, «nell’ambito di un rapporto ormai paritetico, l’Amministrazione fa valere le conseguenze derivanti dall’inadempimento del privato alle obbligazioni assunte per ottenere la sovvenzione» (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 6 del 2014).
7. Conclusivamente, l’appello deve essere respinto.
8. Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate, per evidenti ragioni di equità.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello n. 3974 del 2017.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2017, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Bernhard Lageder, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Dario Simeoli, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Oreste Mario Caputo
Luigi Maruotti
IL SEGRETARIO