In tema di FAQ (Frequently Asked Questions)
(Nota a Consiglio di Stato, Sez. I, 20 luglio 2021, n. 1275)
Con questo parere il Consiglio di Stato ha posto l’accento sul valore delle FAQ che, nel periodo contrassegnato dalle limitazioni dovute alla diffusione del covid 19, hanno conosciuto una significativa implementazione. Le amministrazioni infatti, al fine di offrire elementi di chiarezza nell’applicazione di disposizioni che si potevano prestare, in astratto, a diverse interpretazioni hanno fatto largo uso di questo strumento.
Il ricorso alle FAQ consente, come è noto, all’amministrazione di fornire una risposta pubblica, su un sito web, alle domande che gli utilizzatori di un certo servizio si sono posti (o potrebbero porsi) configurandosi come elemento di trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa.
La funzione delle FAQ è eminentemente pratica ma va ricordato che, come sottolineato dal Consiglio di Stato, esse sono “sconosciute” all’ordinamento giuridico ed in particolare all’art. 1 delle preleggi del Codice Civile. Non possono dunque essere assimilate a fonti del diritto o a circolari e, mancandone i presupposti legali, non possono neppure costituire atti di interpretazione autentica.
Dal momento in cui l’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale delle FAQ ciò porta ad un affidamento da parte del destinatario che non può non assumere rilievo.
Ciò posto viene richiamato quanto già enucleato dal Consiglio di Stato con riferimento alle gare d’appalto ovvero che i chiarimenti che la stazione appaltante fornisce in ordine alla valenza di alcune clausole della lex di gara dal significato poco chiaro, essendo forniti prima della presentazione delle offerte, costituiscono una sorta di interpretazione autentica, attraverso la quale la P.A. esplicita la propria volontà provvedimentale.
Pur non configurandosi le FAQ come vincolanti, all’Amministrazione è consentito discostarsene solo se, in un momento successivo, essa ha la possibilità di addurre elementi sostanzialmente decisivi, soggetti ad uno scrutinio particolarmente severo da parte del Giudice. La finalità è quella di evitare che la discrezionalità amministrativa, con un diverso orientamento, vada a convertirsi in arbitrio o comunque a ledere l’affidamento creato nei destinatari delle disposizioni (a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini).