Consiglio di Stato, sezione I, parere 30 giugno 2020, n. 1233 – Pres. Torsello, Est. Neri

Ricorso straordinario – annullamento – effetti

A cura di Dott.ssa Antonella Memeo

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’Associazione Italia Nostra, l’Associazione WWF Provincia di Grosseto e la Lega Abolizione Caccia (LAC), Sezione Toscana impugnavano la delibera n. 355 del 18.3.2019 e n. 456 del 1.4.2019 con la quale la Regione Toscana approvava il “Piano Specifico di Prevenzione AIB” (Anti Incendio Boschivo) per il comprensorio territoriale delle pinete litoranee di Grosseto e Castiglione della Pescaia (la pineta c.d. del “Tombolo”), area di grande pregio naturalistico e paesaggistico, presidiata da numerosi vincoli paesaggistici e ambientali, nonché la delibera di giunta n. 564 del 23.4.2019 di approvazione del “Piano AIB 2019-2021, contestando gli atti impugnati nella parte in cui prevedevano tagli per il 70% dei pini e l’80% del sottobosco.

Il Consiglio ha espresso parere positivo all’accoglimento del ricorso, disponendo l’annullamento degli atti impugnati con efficacia dall’approvazione del nuovo piano AIB nel termine di 180 giorni dalla comunicazione del decreto che decide il ricorso.

Invero, il Consiglio di Stato sostiene che l’annullamento con efficacia ex tunc del piano specifico AIB potrebbe comportare una paralisi dell’azione amministrativa di prevenzione incendi, impedendo gli interventi urgenti e necessari a mitigare il rischio di incendi boschivi, con il risultato paradossale che l’accoglimento del ricorso proposto dalle associazioni ambientaliste potrebbe influire indirettamente sulla distruzione definitiva dei paesaggi e di quegli habitat naturali.

Pertanto, la possibilità di modulare gli effetti dell’annullamento risponde meglio al principio di effettività della tutela giurisdizionale, così come riconosciuto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2755/2011.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, aggiunge che “tale potere (…) dovrà essere utilizzato in modo accorto e solo nelle ipotesi in cui si renda necessario per una migliore tutela degli interessi fatti valere nel giudizio in confronto con quelli pubblici e privati coinvolti. E ciò anche al fine di evitare che le esigenze di effettività della tutela trasmodino – com’è stato giustamente paventato – in situazioni di incertezza giuridica o amministrativa”.