I)La memoria di replica (art. 73 comma I del c.p.a.) ha il precipuo ed esclusivo fine di consentire alle parti di “rispondere” agli argomenti di controparte contenuti nella memoria conclusionale; da ciò consegue che:
a)essa è inammissibile, laddove controparte non abbia depositato memorie conclusionali;
b)non può essere utilizzata per rispondere ad argomenti difensivi che la controparte ha speso nella fase iniziale del processo, per tempestivamente controbattere al ricorso in appello;
c)è tardiva laddove contenga argomenti che – in quanto proprio tesa a rispondere ad argomenti difensivi che la controparte aveva speso nella fase iniziale del processo- avrebbe dovuto assumere la veste della memoria conclusionale, ed essere pertanto depositata nei termini previsti dalla prima parte del comma I dell’art. 73 del c.p.a.
II) l’art. 73, comma III, c.p.a. costituisce un insormontabile barrage alle c.d. “decisioni a sorpresa” e postula una lesione sostanziale del pieno dispiegarsi del diritto al contraddittorio: consegue da ciò che la eventuale declaratoria di inammissibilità di una memoria depositata da una delle parti, sebbene non preceduta dall’”avviso” ai sensi della detta disposizione non invera detto vizio ogniqualvolta non abbia inciso su una decisione finale involgente questioni pregiudiziali di rito e le questioni preliminari di merito;
III) la disamina sulla sussistenza del vizio di cui all’art. 73, comma III, c.p.a. va svolta ex post e secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”, onde evitare che al verificarsi di inadempimenti del Giudice di prime cure rivestenti natura meramente formale e non produttivi di effetti sul corretto dispiegarsi del contraddittorio processuale possa attribuirsi valenza caducante della decisione di merito; con particolare riferimento alle c.d. “memorie di replica” l’ipotesi che l’omesso avviso della non valutabilità delle stesse possa inverare detto vizio è puramente astratta, e meramente teorica: infatti le stesse non possono legittimamente introdurre alcun elemento nuovo, ne possono discostarsi dai motivi di impugnazione proposti con il ricorso introduttivo del primo grado del giudizio; ne consegue che, stante la loro funzione di mera specificazione di argomenti già acquisiti al contraddittorio processuale risulta arduo ipotizzare una lesione derivante dall’omesso avviso circa la loro intempestività.