A cura di Dott.ssa Antonella Memeo
Con sentenza n. 7817 del 9 dicembre 2020 il Consiglio di Stato respinge il ricorso in appello proposto dalla Vacef S.r.l. per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari sezione terza, n. 400/2009.
La società appellante ricorreva dinanzi al TAR avverso il diniego della concessione edilizia adottato dal Commissario ad acta con poteri sostitutivi del Sindaco. Il suddetto Commissario negava la concessione, affermando che lo studio particolareggiato del Comune di Cerignola, così come non è efficace a determinare varianti del piano regolatore generale dirette a comprimere lo ius aedificandi del privato, non è neppure in grado di individuare esattamente la viabilità esistente rapportata a quella prevista nel piano regolatore generale.
Con sentenza n. 400 del 26 febbraio 2009, il T.a.r. per la Puglia, sede di Bari, sezione terza, ha respinto il ricorso e ha compensato tra le parti le spese di lite.
Secondo il Consiglio di Stato lo studio particolareggiato non è una variante al piano regolatore generale e, pertanto, il Commissario ad acta correttamente non ne ha tenuto conto in sede di valutazione della domanda di permesso di costruire.
Invero, in materia vige il principio di tipicità degli strumenti urbanistici particolareggiati (sul punto cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 26 agosto 2016, n. 3700, nonché decisioni 13 luglio 2010, n. 4545, 7 novembre 2001, n. 5721, e 28 luglio 1982, n. 525; Consiglio di Stato, sezione II, pareri 10 dicembre 2003, n. 454, e 26 ottobre 1994, n. 883).
In virtù del più generale principio di legalità e tipicità degli atti amministrativi, il principio di tipicità e nominatività degli strumenti urbanistici impedisce all’Amministrazione di dotarsi di piani urbanistici diversi da quelli previsti per legge.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Consiglio di Stato afferma che: “La gestione dell’assetto del territorio è invero una funzione che si estrinseca in una molteplice tipologia di manifestazioni di potestà pubbliche, in cui ciascuna deve essere caratterizzata per legge (a garanzia dei destinatari) da una propria causa, da propri effetti e da una corrispondente competenza, sicché nell’ordinamento non sussiste in capo ad alcun centro amministrativo un generale ed indifferenziato potere di pianificazione del territorio, libero quanto a mezzi e a forme, capace di incidere sui diritti dei consociati”.