Consiglio di Stato, 18 ottobre 2019, n. 7246 – Sulla responsabilità della P.A. per violazione del legittimo affidamento.
a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini
Assegnazione di contributi e finanziamenti – Emersione in sede di rendicontazione della non ammissibilità dell’attività finanziata – Revoca del contributo pubblico – Sussiste la responsabilità della P.A. per violazione del legittimo affidamento
La pronuncia trae origine dal ricorso di una società che, partecipando ad un bando indetto dalla Regione di riferimento per l’ottenimento di un finanziamento parziale finalizzato a contribuire alla nuova costruzione di un fabbricato artigianale e all’acquisto di nuova attrezzatura, veniva inserita nella graduatoria dei progetti ammissibili.
Solo in fase di rendicontazione emergeva che il finanziamento non poteva essere erogato in quanto non rientrante nei progetti ammissibili sulla base della normativa europea.
Il Collegio richiama innanzitutto l’indirizzo giurisprudenziale sull’ipotesi di revoca del contributo pubblico che si presenta come un atto dovuto se esso è stato accordato in assenza dei presupposti di legge. Laddove infatti si verifichi questa ipotesi la PA deve porre rimedio alle conseguenze sfavorevoli all’erario per l’effetto di un indebito esborso di contributi pubblici.
Il legittimo e doveroso esercizio del potere di autotutela che ha portato alla revoca del contributo rispetto al quale non è possibile riconoscere un legittimo affidamento in capo alla ricorrente non porta ad escludere che il comportamento dell’amministrazione sia connotato da colpa.
Il Collegio, nel riconoscere la responsabilità dell’amministrazione per violazione del legittimo affidamento, sottolinea come il comportamento amministrativo posto al suo vaglio sia stato un comportamento disattento e in contrasto con i canoni di correttezza e buona fede di cui all’art. 1337 cc. Le verifiche fatte in sede di rendicontazione infatti ben potevano essere svolte in fase di esame delle iniziative ammesse a contributo.
L’art. 1337 del codice civile interessa anche l’ambito di attività delle PPAA e si traduce in una responsabilità da comportamento. Il tema del legittimo affidamento ha conosciuto, già da tempo, una significativa evoluzione sulla scorta della giurisprudenza sovranazionale. Come la giurisprudenza amministrativa ha via via sottolineato esso costituisce un limite all’azione amministrativa che, insieme agli altri principi che guidano la sua attività, deve comportarsi secondo quelli che sono i canoni della buona fede.
Normativa di interesse
Codice Civile – R. D. 16 marzo 1942, n. 262.
Art. 1337 Trattative e responsabilità precontrattuale
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.