Sulla libertà di scelta del CCNL da applicare nell’ambito delle gare di appalto.
La pronuncia, tra gli altri aspetti, prende in esame l’applicazione di un CCNL che parte ricorrente
lamentava essere non coerente con l’oggetto dell’appalto.
Il Collegio, nell’esaminare questo specifico profilo, richiama l’art. 30 comma 4 del D.lgs 50/2016,
articolo che impone per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture, l’applicazione del
contratto collettivo in vigore per il settore e la zona nella quale le prestazioni vengono eseguite. Il
contratto poi deve essere strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.
La giurisprudenza si è espressa nel senso che la scelta del contratto da applicare rientra in quelle che
sono le prerogative imprenditoriali con il limite della coerenza con l’oggetto dell’appalto. Ciò al fine
di tutelare il personale impiegato in tali attività. Esso infatti deve percepire una retribuzione
proporzionata rispetto alle attività svolte. Oltre a ciò occorre anche considerare il regime
concorrenziale e l’effettività dello stesso. Infatti se vi fosse un’incondizionata libertà
nell’applicazione delle discipline contrattuali collettive questo andrebbe a incidere sull’offerta e di
conseguenza sull’effettività del regime concorrenziale che si pone come un obiettivo prioritario della
normativa europea (a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini).
Normativa di interesse
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici.
Art. 30 (Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni) 1. L’affidamento e
l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice
garantisce la qualita’ delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicita’, efficacia,
tempestivita’ e correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti
rispettano, altresi’, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita’,
nonche’ di pubblicita’ con le modalita’ indicate nel presente codice. Il principio di economicita’ puo’
essere subordinato, nei limiti in cui e’ espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente
codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonche’ alla tutela della salute,
dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto
di vista energetico. 2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la
concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle
procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture
o servizi. 3. Nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano
gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale,
dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X. 4. Al personale
impiegato nei lavori ((, servizi e forniture)) oggetto di appalti pubblici e concessioni e’ applicato
il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione
sia strettamente connesso con l’attivita’ oggetto dell’appalto o della concessione svolta
dall’impresa anche in maniera prevalente. 5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita’ contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato
nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo
corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 APRILE
2017, N. 56)). ((5-bis. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni e’ operata una
ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica
di conformita’, previo rilascio del documento unico di regolarita’ contributiva.)) 6. In caso di ritardo
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi
entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel
caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105. 7. I criteri di partecipazione alle
gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese. 8. Per quanto
non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e
alle altre attivita’ amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le
disposizioni del codice civile