Sulle procedure di stabilizzazione del personale precario
La sentenza trae origine dall’impugnazione da parte di un’Amministrazione della sentenza di primo
grado che accoglieva il ricorso con il quale veniva impugnato il bando di concorso con cui la stessa
aveva indetto una procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione di personale non dirigenziale,
procedura avviata ai sensi dell’art. 20 comma 2 del Dlgs n. 75/2017. Tra i requisiti di partecipazione
era richiesto che i candidati non fossero titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso una pubblica amministrazione, ciò sia alla data di presentazione della domanda
di partecipazione sia alla data dell’eventuale assunzione.
Parte ricorrente, in possesso degli altri requisiti di partecipazione, risultava, alla data di indizione
della stabilizzazione, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli di altra pubblica
amministrazione. Il Giudice di prime cure aveva ritenuto la clausola di esclusione del bando
penalizzante con specifico riferimento al fatto che escludeva dalla partecipazione coloro che, al
momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura erano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica
amministrazione con qualifica e trattamento economico e/o giuridico inferiore a quello che avrebbero
potuto conseguire con la procedura oggetto di esame.
Il Collegio, nell’accogliere il ricorso dell’amministrazione, sottolinea, tra gli altri aspetti, che la
partecipazione alla procedura di stabilizzazione da parte di soggetti già in servizio a tempo
indeterminato presso una pubblica amministrazione si pone in contrasto con quella che è la ratio della
norma.
Il principio da cui occorre partire è che qualunque deroga alla regola dell’assunzione nei ruoli
dell’amministrazione mediante concorso pubblico è ammessa nei soli, limitati, casi tipizzati dalla
legge.
Le procedure di stabilizzazione, ponendosi come ipotesi tipizzata (ai sensi dell’art. 20 del D.lgs.
75/2017) di deroga al modello generale di matrice costituzionale, debbono essere oggetto di
interpretazione restrittiva, ciò al fine di garantirne la compatibilità, oltre che con l’art. 97 della
Costituzione, anche con l’art. 3 della medesima carta che statuisce il principio di uguaglianza.
Presupposto della procedura di stabilizzazione è proprio quello dell’assenza di un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, la sussistenza del quale è del tutto incompatibile con la finalità
di stabilizzazione di dipendenti “precari” (a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini).
Normativa di interesse
Art. 97 Costituzione
comma 4
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla
legge.
Dlgs 25 maggio 2017, n. 75 Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche.
Art. 20 Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni 1. Le amministrazioni, al fine di
superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalita’ acquisita
dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in
coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione della
relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che
possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore
della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede
all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata,
anche presso le amministrazioni con servizi associati; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attivita’ svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso
amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione; c) abbia maturato, al 31
dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione di cui alla lettera a) che procede all’assunzione,
almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 2. Nello stesso triennio
2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso
dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali
riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data
di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso
l’amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso
l’amministrazione che bandisce il concorso. 3. Ferme restando le norme di contenimento della
spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi
1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti
dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per
reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di
lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro
ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in
grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle
correlate risorse finanziarie da parte dell’organo di controllo interno di cui all’articolo 40-bis, comma
1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa
utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. 4.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l’intero
quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto
speciale, nonche’ gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma
1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche
mediante l’utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime
regioni che assicurano la compatibilita’ dell’intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di
finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli
organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale,
calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell’eventuale cofinanziamento erogato dalle
regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo
determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo. Per gli stessi enti, che si trovino nelle
condizioni di cui all’articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
la proroga di cui al quarto periodo del presente comma e’ subordinata all’assunzione integrale degli
oneri a carico della regione ai sensi del comma 10 del citato articolo 259. 5. Fino al termine delle
procedure di cui ai commi 1 e 2, e’ fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori
rapporti di lavoro flessibile di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le
professionalita’ interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell’articolo 4 del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e’ abrogato.
- Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di
cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo
i rispettivi ordinamenti, ne’ quello prestato in virtu’ di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti
di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro
conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 9, comma 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 9. Il presente
articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e
ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino all’adozione del
regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca
di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma
2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti. Il presente
articolo non si applica altresi’ ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni. 10. Per il ((personale dirigenziale e non dirigenziale)) del Servizio sanitario
nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 543, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e’ prorogata al ((31 dicembre 2019)) per l’indizione delle
procedure concorsuali straordinarie, al ((31 dicembre 2020)) per la loro conclusione, e al 31 ottobre
2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell’articolo 1, comma 542, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208. 11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale,
dirigenziale e no, di cui al comma 10, nonche’ al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre
anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio
sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca. ((11-bis. Allo scopo di fronteggiare la
grave carenza di personale e superare il precariato, nonche’ per garantire la continuita’ nell’erogazione
dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico,
dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1,
lettera c), e al comma 2, lettera b), e’ stabilito alla data del 31 dicembre 2019)). 12. Ai fini delle
assunzioni di cui al comma 1, ha priorita’ il personale in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto. 13. In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con
conseguente transito di personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai commi 1, lettera c), e 2,
lettera b), si considera anche il periodo maturato presso l’amministrazione di provenienza. 14. Le
assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall’articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalita’ di cui al presente
comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresi’, le risorse di cui ai commi 3 e 4 o
previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalita’, dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati.
Ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell’eventuale cofinanziamento
erogato dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli
eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalita’ previste dall’ultimo periodo del comma
4.