Consiglio di Stato, 18 ottobre 2019, n. 7070

a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini

Sulle procedure di stabilizzazione del personale

Pubblico impiego privatizzato – Procedura di stabilizzazione del personale –E’ legittima solo in ipotesi specifiche.

La pronuncia trae origine dal ricorso di alcuni dipendenti di un ente che lamentavano, insieme ad altri profili, l’illegittimità di una procedura di stabilizzazione di personale precario alla quale essi non potevano partecipare in quanto destinata a personale assunto dall’ente stesso a tempo determinato nel medesimo profilo messo a bando.

Il Collegio, nel respingere il ricorso, riprende, ampliandole le motivazioni del Giudice di prime cure. Il TAR aveva infatti già sottolineato che le procedure di stabilizzazione trovano fondamento nell’art. 97 della Carta Costituzionale. Tale articolo pone come regola generale per l’accesso al pubblico impiego il concorso fatti salvi i casi stabiliti dalla legge. Il TAR aveva anche sottolineato che coloro che prestavano servizio a tempo determinato lo avevano fatto sulla base di una procedura concorsuale.

Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale sul punto la quale ha chiarito come la facoltà di inserire deroghe al concorso pubblico da parte del legislatore, sia legittima solo quando essa si ponga come funzionale al buon andamento della P.A. e vi siano particolari esigenze di interesse pubblico da soddisfare. La stabilizzazione è una soluzione praticabile quando ricorrano alcuni elementi specifici ed in particolare:

– che le condizioni per l’esercizio del potere di assunzione siano preventivamente fissate;

– che la costituzione del rapporto a tempo indeterminato sia subordinato all’accertamento delle effettive/ specifiche necessità della P.A.;

– che vi siano modalità di verifica dell’attività svolta;

– che i soggetti da assumere abbiano maturato l’esperienza all’interno della P.A.;

– che la deroga sia contenuta entro limiti tali da non impedire l’accesso al pubblico impiego della generalità dei cittadini.

Sul punto si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa che ha ammesso l’eccezionale possibilità di derogare per legge al principio del pubblico concorso, ciò con alcune necessarie precisazioni. Tale scelta, discrezionale e motivata, della P.A. deve fondarsi sulla considerazione della maggior funzionalità della procedura al buon funzionamento della P.A. stessa con il limite della non manifesta irragionevolezza.

Normativa di interesse

Articolo 97 Costituzione

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [95 c.3], in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari [28].

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge [51 c.1].