Consiglio di Stato, 18 ottobre 2019, n. 7082 – Sull’errore scusabile della P.A.
a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini
Responsabilità risarcitoria della PA – Incertezza del quadro normativo – La responsabilità non sussiste – Si configura un errore scusabile.
La pronuncia trae origine dal ricorso della dipendente di un Ministero che, appartenendo alla categoria protetta di profugo presentava, risultando idonea a seguito di prova pratica e colloquio, domanda di assunzione diretta per il profilo di stenodattilografo e operatore amministrativo.
Successivamente l’Amministrazione, in considerazione della L. 359/1992 che prevedeva il “blocco” delle nuove ammissioni in servizio, comunicava di non procedere all’assunzione.
Il Giudice di prime cure disponeva l’assunzione e il Ministero, nel dare esecuzione alla sentenza, fissava tale assunzione dal settembre 2002. Parte ricorrente sosteneva di aver diritto all’assunzione a far data al massimo dalla diffida presentata, lamentando dunque un danno da ritardata assunzione. In questa prospettiva chiedeva, tra l’altro, l’accertamento della responsabilità aquiliana del Ministero.
Il Collegio, nel respingere il ricorso, si è soffermato sulla responsabilità risarcitoria della P.A. ex art. 2043 cc.
Tale responsabilità si basa necessariamente sulla rimproverabilità dell’evento avendo riguardo alla regola di azione violata. Laddove ci si trovi di fronte a regole chiare, univoche e cogenti potrà essere ravvisato, nel caso siano poste in essere azioni non in linea con esse, il profilo della colpa.
Nel caso in cui, invece, l’amministrazione si trova a dover applicare regole prive di un canone di azione sicuro e vincolante, essa potrà incorrere in responsabilità solo se vengono disattesi in maniera macroscopica ed evidente quelli che sono i criteri di buon andamento e imparzialità che, insieme agli altri, connotano la sua azione finalizzata a realizzare l’interesse pubblico affidatole.
Le ipotesi caratterizzate da contrasti giurisprudenziali, quadro normativo incerto e/o complessità della situazione di fatto rientrano nell’ambito dell’errore scusabile.