Applicazione del soccorso istruttorio ai concorsi pubblici – Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975
Concorsi pubblici – carenza di documentazione – dovere di soccorso istruttorio – integrazione documentazione
La ricorrente presentava domanda di partecipazione al concorso per l’assunzione di sei agenti di Polizia municipale con contratto a tempo indeterminato e parziale indetto dal Comune di Santeramo in Colle, collocandosi, al termine della procedura concorsuale, tra gli idonei non vincitori.
In primo grado, il candidato lamentava la mancata valutazione da parte della commissione esaminatrice della laurea in Scienze Politiche, dichiarata omettendo l’indicazione del voto di laurea, senza l’applicazione del soccorso istruttorio, così come previsto dall’art. 6, l. 7 agosto 1990, n. 241.
Il Tribunale Amministrativo Regionale respingeva tale doglianza sostenendo che il bando di gara prevedeva che nella domanda fossero indicati con precisione tutti gli elementi utili e necessari ad identificare il titolo posseduto, pena la non valutazione del titolo; avverso la pronuncia sfavorevole la ricorrente proponeva appello.
Con la sentenza 7975/2019 il Consiglio di Stato ha stabilito l’applicabilità del soccorso istruttorio ex art. 6, l. 7 agosto 1990, n. 241, anche nell’ambito dei concorsi pubblici con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione presentata, ove carente.
Ha escluso, invece, l’applicabilità nei casi di mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, per il rischio di violare il principio della par condicio tra concorrenti, producendo un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati.
La pronuncia del Consiglio di Stato si pone in un panorama giurisprudenziale costituito anche da orientamenti restrittivi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; III, 4 gennaio 2019, n. 96) secondo cui, nell’ambito delle procedure comparative e di massa, il principio di autoresponsabilità del candidato blinda l’applicabilità del soccorso istruttorio ex art. 6, legge 241/1990. Sulla base di tale orientamento, infatti, ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della propria documentazione.
Invece, secondo la pronuncia in oggetto, la presenza di meri errori formali non può ostacolare la procedura, finalizzata alla selezione dei migliori candidati secondo il principio del buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Diversamente ragionando, sarebbe leso l’interesse pubblico, prima ancora dell’interesse privato.
Alla luce di tali argomentazioni, il Consiglio di Stato conclude sostenendo che la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto esperire il soccorso istruttorio sul voto di laurea, richiedendo al candidato di integrare la documentazione; per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.