Illegittimità dei requisiti di partecipazione eccessivi nei concorsi pubblici – Consiglio di Stato, sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 6972
di Antonella Memeo
Discrezionalità della P.A. nell’individuazione dei requisiti di partecipazione – proporzionalità dei requisiti di partecipazione – illegittimità dei requisiti di partecipazione eccessivi – illegittimità dell’esclusione
L’appellante impugnava la sentenza con cui il Tar Lazio respingeva l’originario gravame proposto dalla ricorrente, lamentando l’illegittima esclusione dalla partecipazione ad un concorso pubblico per il mancato possesso di un master universitario di secondo livello di durata biennale.
Nel caso di specie il bando richiedeva un “diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale o di un titolo equipollente/equivalente nella disciplina di riferimento”, oltre al Diploma di Laurea per la selezione di uno specifico profilo di Funzionario architetto.
Con sentenza n. 6972/2019 il Consiglio di Stato ha ritenuto sproporzionato richiedere titoli ulteriori rispetto al diploma di laurea (in modo particolare, il Master di II livello di durata biennale) con conseguente illegittimità dell’esclusione della possibilità di partecipare al concorso.
La Pubblica Amministrazione è titolare di un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione ad un pubblico concorso; tuttavia, tale discrezionalità è sempre suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098).
Invero, giurisprudenza consolidata chiarisce che, in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all’affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione va esercitata tenendo in considerazione la professionalità e la preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare, pena l’illegittimità dei requisiti di partecipazione eccessivi e sproporzionati.
La sproporzione dei criteri selettivi rispetto all’oggetto della specifica procedura selettiva si tradurrebbe, tra l’altro, in una immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all’interesse pubblico perseguito.
Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato annulla il bando e il relativo decreto presupposto, con conseguente illegittimità dell’esclusione della possibilità di partecipare al concorso da parte dell’appellante.