Decreto ingiuntivo e giudizio di ottemperanza
1. Nei rapporti civili il creditore dà prova sufficiente del suo credito mediante la produzione del titolo esecutivo. Spetta poi al debitore proporre ogni eventuale eccezione, nelle sedi e nelle forme pertinenti alla procedura avviata dal creditore: così, ad esempio, proponendo l’opposizione di cui all’art. 615 c.p.c., se il creditore agisce per l’esecuzione civile. Quanto ai contenuti, la gamma delle eccezioni proponibili dal debitore sarà più o meno estesa a seconda della natura del titolo esibito dal creditore; se si tratta di una sentenza ovvero di un provvedimento giurisdizionale assimilabile, le eccezioni proponibili saranno solo quelle non precluse dal giudicato. Ma in ogni caso sollevare le eccezioni e darne la prova è onere del debitore.
Avv. Giovanni Dato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5988 del 2015, proposto da:
Trenkwalder Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Pier Antonio Mori, Pasquale Frisina, con domicilio eletto presso Pasquale Frisina in Roma, Via Gaetano Donizetti N. 7;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Salerno, rappresentato e difeso dagli avv. Valerio Casilli, Walter Maria Ramunni, con domicilio eletto presso Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, p.za Capo di Ferro 13;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA: SEZIONE II n. 00380/2015, resa tra le parti, concernente ottemperanza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena n. 1242/14 – mancato pagamento
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale di Salerno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti gli avvocati Mori e Casilli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società appellante, già ricorrente in primo grado, vanta un credito nei confronti della A.S.L. Salerno per prestazioni di servizi (somministrazione di mano d’opera).
Per detto credito, la società ricorrente ha ottenuto un decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Modena, per l’importo di euro 357.446,39 per sorte, più interessi maturati e maturandi, spese legali, imposta di registro e altri accessori di legge.
La A.S.L. debitrice non ha opposto il decreto ingiuntivo, che pertanto è divenuto inoppugnabile; ed ha provveduto a pagamenti parziali. La società creditrice espone che il debito per sorte capitale si è ridotto a euro 91.952,11; restano insoluti tutti gli interessi e gli altri accessori.
Il 15 ottobre 2014 la società ha notificato all’A.S.L. un precetto per euro 135.151,88 comprensivi, fra l’altro degli interessi maturati fino a quella data; da aggiungere gli interessi ulteriormente maturandi.
2. Con atto notificato il 27 novembre 2014 e depositato il 5 dicembre successivo, la società creditrice ha proposto un ricorso per ottemperanza davanti al T.A.R. dell’Emilia Romagna, sede di Bologna (R.G. 1102/2014), per l’intero importo di cui all’atto di precetto del 15 ottobre 2014.
L’A.S.L. intimata non si è costituita.
3. Con sentenza n. 380/2015, pubblicata il 15 aprile 2015, il T.A.R. ha rigettato il ricorso, giudicandolo infondato «perché la società ricorrente non comprova – mediante deposito di certificazione conforme ed idonea – l’asserita circostanza posta ad esclusivo fondamento del ricorso medesimo (mancato pagamento parziale della somma capitale)».
4. La società creditrice propone appello a questo Consiglio, deducendo l’erroneità della sentenza in quanto basata sul presupposto che fosse onere della ricorrente dimostrare che il credito era ancora insoluto (sia pure nella misura parziale precisata nel ricorso per ottemperanza) mentre sarebbe stato semmai onere della controparte eccepire l’avvenuto pagamento e darne la dimostrazione.
5. L’Azienda Sanitaria, che in primo grado non si era costituita, si è costituita in appello con memoria e documenti depositati l’11 novembre 2015, giorno antecedente alla camera di consiglio. La costituzione è ammissibile, ma la produzione della memoria e dei documenti si dovrebbe ritenere tardiva (art. 73 c.p.a., con termini dimezzati trattandosi di rito camerale). Si potrebbe inoltre discutere se sia consentito alla parte non costituita in primo grado proporre in appello le eccezioni che avrebbe potuto (dovuto) proporre in primo grado. Tuttavia da questi problemi di rito si può prescindere, perché gli argomenti dedotti sono per lo più inconferenti e irrilevanti, e comunque infondati; così come irrilevanti sono i documenti prodotti.
All’odierna camera di consiglio il ricorso, previa discussione fra le parti, è passato in decisione.
6. L’appello è fondato.
Va premesso che il T.A.R. ha dato implicitamente per accertati tutti i requisiti di ammissibilità del ricorso e di fondatezza della domanda (per quanto riguarda l’esistenza del titolo giurisdizionale esecutivo, etc.) giudicandone assente uno solo: e cioè la prova documentale del fatto che il debito oggetto del decreto ingiuntivo fosse tuttora insoluto (peraltro nell’importo parziale precisato dalla società ricorrente) alla data della proposizione del ricorso per ottemperanza, e ancora a quella del passaggio in decisione.
Ciò posto, si ricorda che nei rapporti civili il creditore dà prova sufficiente del suo credito mediante la produzione del titolo esecutivo. Spetta poi al debitore proporre ogni eventuale eccezione, nelle sedi e nelle forme pertinenti alla procedura avviata dal creditore: così, ad esempio, proponendo l’opposizione di cui all’art. 615 c.p.c., se il creditore agisce per l’esecuzione civile. Quanto ai contenuti, la gamma delle eccezioni proponibili dal debitore sarà più o meno estesa a seconda della natura del titolo esibito dal creditore; se si tratta di una sentenza ovvero (come in questo caso) di un provvedimento giurisdizionale assimilabile, le eccezioni proponibili saranno solo quelle non precluse dal giudicato. Ma in ogni caso sollevare le eccezioni e darne la prova è onere del debitore.
Nella vicenda presente, avendo la società creditrice notificato un precetto e poi proposto ritualmente il ricorso per l’ottemperanza, era onere dell’A.S.L. sollevare le sue eventuali eccezioni costituendosi nel giudizio di primo grado. Non lo ha fatto.
7. In questa situazione, la domanda di ottemperanza proposta dall’attuale appellante appare sufficientemente provata dalla produzione del titolo – salvo prendersi atto che, per espressa dichiarazione della stessa creditrice, vi è stato un adempimento parziale e pertanto il credito ora è limitato all’importo dichiarato nel ricorso e nell’atto di precetto previamente notificato – più gli interessi ulteriormente maturati e le maggiori spese legali.
La sentenza del T.A.R. risulta dunque errata, in quanto suppone che la ditta ricorrente sia rimasta inadempiente rispetto ad un supposto onere della prova che invece non gravava su di lei.
8. Va notato che le pur ampie argomentazioni difensive esposte dall’A.S.L. nella memoria prodotta da ultimo (e, come si è detto, tardivamente rispetto ai termini di cui all’art. 73, c.p.a.) non negano tuttavia che il debito sia ancora insoluto per l’importo precisato dalla società ricorrente. Allo stesso modo, non espongono che siano sopravvenute disposizioni di legge e/o intese negoziali fra le parti che lo rendano temporaneamente non esigibile; e neppure che nel procedimento di formazione del decreto ingiuntivo siano occorsi vizi di procedura che le consentano oggi di sottrarsi alla imperatività del decreto stesso. Tutti questi punti si possono dunque ritenere definitivamente accertati.
Inoltre, la difesa dell’A.S.L., pur eccependo una supposta “inammissibilità” dell’appello, non espone che nel ricorso per ottemperanza al T.A.R. e nella successiva proposizione dell’appello vi sia stata violazione di alcuna norma di procedura o altra lesione del suo diritto di difesa.
Le argomentazioni svolte concernono semmai la tematica della “impignorabilità” dei beni e dei crediti (rectius: di taluni beni e di taluni crediti) dell’A.S.L.; si tratta tuttavia di una tematica non pertinente perché la società creditrice non ha intrapreso una esecuzione civile mediante pignoramenti mobiliari o immobiliari, né pignoramenti di crediti verso terzi, ma si avvale della possibilità di ricorrere al giudice amministrativo per l’ottemperanza.
La difesa dell’A.S.L. richiama inoltre le disposizioni di legge che in anni recenti hanno sospeso temporaneamente l’esigibilità dei debiti delle A.S.L.; ma si tratta di disposizioni che sono state dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 186/2013 della Corte costituzionale (peraltro citata dalla stessa difesa) e che in ogni caso avrebbero ormai cessato i loro effetti anche se non fossero state dichiarate incostituzionali.
Ancora, la difesa dell’A.S.L. sostiene la nullità dell’atto di precetto notificato il 15 ottobre 2014, perché non conforme alla disposizione innovativa del decreto legge n. 83/2015, che ha parzialmente modificato l’art. 480 c.p.c.; ma la tesi è manifestamente infondata, perché il precetto è stato notificato anteriormente alla nuova disposizione; e anche perché per la proposizione del ricorso per ottemperanza non è necessaria la previa notifica del precetto.
Infine, la difesa dell’A.S.L. contesta alla creditrice di non aver aderito al “piano di rientro” da essa formato e pubblicato nel settembre/ottobre 2013, e che prevedeva (fra l’altro) un soddisfacimento prioritario dei creditori che accettassero alcune decurtazioni. Ma, stando al piano prodotto in giudizio, sembrerebbero ormai decorse da tempo tutte le scadenze previste per i pagamenti ai creditori che vi avessero aderito. Pertanto, la mancata adesione non può essere addotta a giustificazione del perdurante inadempimento nei confronti dell’attuale appellante.
9. Conclusivamente, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza appellata, si deve ordinare alla A.S.L. Salerno di pagare alla ricorrente l’intera somma dovuta, come sopra specificato, entro sessanta giorni dalla notificazione, da effettuarsi a cura della creditrice, della presente decisione.
Decorso detto termine, provvederà quale commissario ad acta, su istanza di parte, il Prefetto di Salerno, anche a mezzo di un funzionario delegato.
Le spese del procedimento di ottemperanza faranno carico alla parte debitrice.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello e in riforma della sentenza appellata accoglie il ricorso per ottemperanza proposto in primo grado; ordina alla A.S.L. di estinguere il debito (nell’importo di cui all’atto di precetto, accresciuto degli interessi ulteriormente maturati sino al soddisfo) entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente decisione; in caso di perdurante inadempimento a quella data, nomina sin da ora commissario ad acta, il Prefetto di Salerno il quale potrà delegare altro funzionario.
Condanna l’A.S.L. Salerno al pagamento delle spese legali dei due gradi del giudizio di ottemperanza, in favore della parte creditrice, liquidandole complessivamente in euro 4.000 oltre agli accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Dante D’Alessio, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)