Selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e riparto di giurisdizione

1. Ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole “controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”; esulano dalla giurisdizione amministrativa, dunque, le controversie inerenti ad una procedura volta alla costituzione di rapporti espressamente qualificati “contratti di lavoro autonomo”.

Avv. Giovanni Dato

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4171 del 2015, proposto da:
Dhebora Mirabelli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Maria Orlando e Luigi Cimino, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Moroni in Roma, Via Ombrone, 12;
contro
– Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– Carla Gassani, Valentina Andreozzi, non costituitesi in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I, n. 06550/2015, resa tra le parti, concernente appello avverso sentenza con cui il giudice amministrativo ha declinato la giurisdizione .- procedura di selezione comparativa per il conferimento di quattro incarichi professionali nell’ambito del progetto “governance e azioni di sistema”.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2015 il Cons. Raffaele Potenza e udito per la parte appellante l’avvocato Giuseppe Maria Orlando;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso al TAR del Lazio, la sig.ra Dhebora Mirabelli chiedeva l’annullamento:
dell’esito della procedura di selezione comparativa per il conferimento di n. 4 incarichi professionali a norma dell’art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., a valere sulle Azioni del Piano Operativo Nazionale “Governance e Azioni di Sistema” FSE 2007 – 2013, Asse D – Obiettivo specifico 4.1, relativamente alla posizione di esperto di fascia “B” in valutazione delle politiche pubbliche in chiave di genere a valere sull’azione n° 6;
– dei verbali della Commissione di valutazione nn. 1, 2, 3 e 4, conosciuti a seguito di accesso agli atti;
– dell’approvazione della graduatoria finale relativa a detta procedura.
2.- Con la sentenza epigrafata il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
3.- Di qui l’appello proposto dall’interessata innanzi a questo Consesso e che avversa la decisione impugnata rilevando che:
– la procedura in argomento era finalizzata alla scelta di soggetti cui conferire lo svolgimento di compiti rientranti nella competenza dell’Ente procedente;
– su analoga controversia inerente procedura selettiva per la formazione di graduatoria per incarichi professionali è stata affermata la giurisdizione amministrativa (cfr. Cons. di Stato, sez. III, n. 2588 e n. 4658 del 2014).
3.1.- Il gravame è infondato e deve essere respinto.
La sentenza gravata ha declinato la giurisdizione sulla base di argomentazioni così sintetizzabili:
– “gli atti impugnati dalla ricorrente ineriscono ad una selezione per il conferimento di un incarico professionale a termine, cui non consegue la costituzione di un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato;
– “ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d. lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole “controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
Il primo giudice ha correttamente individuato la normativa che radica la giurisdizione sulla controversia, inerente ad una procedura volta alla costituzione di rapporti espressamente qualificati “contratti di lavoro autonomo” (v.p.4 della determinazione a contrarre in data 21.7.2014).
Tale osservazione rende irrilevanti o errati i rilievi svolti nei motivi d’appello sopra riassunti, poiché ai fini della giurisdizione sulla controversia:
– non rileva che il fine della procedura mirasse a rapporti inerenti alla competenza dell’Ente procedente, dovendo invece essere verificato nella specie se il rapporto che la procedura tende a costituire abbia o meno natura di impiego;
– l’orientamento giurisprudenziale invocato, che indica la giurisdizione amministrativa sulle procedure in questione facendo riferimento all’art. 7 del decreto n.165/2001 (che non contiene però disposizioni in materia di giurisdizione), non indica per quale ragione dovrebbe derogarsi alla norma di legge cui all’art. 63, comma 4, per cui la giurisdizione amministrativa sussiste sulle procedure tese a stabilire rapporti di pubblico impiego. Peraltro il richiamo a Corte di Cassazione SS.UU. n. 72/2014, recato da detta pronunzia del Consiglio, non appare conferente in quanto, per espressa individuazione da parte della stessa sentenza della Corte, la controversia su cui in quella sede è stata affermata la giurisdizione amministrativa aveva un oggetto diverso, riguardando atti amministrativi proroganti incarichi in corso di altri professionisti, senza ricorrere alle graduatorie già redatte dopo che si era indetto un nuovo bando per il conferimento degli stessi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di professionisti esterni con le amministrazioni; in particolare l’azione denunciava la illegittimità delle disposte proroghe di tali rapporti, successivamente all’approvazione delle graduatorie delle procedure selettive derivate da bandi successivi, mirando quindi ad ottenere l’utilizzo della graduatoria precedente.
4.- Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
Giulio Veltri, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)