Perenzione e notificazione dell’avviso a mezzo fax
1. E’ stata affermata dalla giurisprudenza la non idoneità della comunicazione a mezzo fax a soddisfare la previsione dell’art. 9 l. n. 205/2000 (che richiede la notificazione dell’atto), in considerazione degli elementi di maggior formalità ed efficacia di quest’ultima rispetto alla prima, non potendosi invocare il principio della equivalenza delle forme di cui all’art. 156 c.p.c., ove non vi sia prova del raggiungimento dello scopo, rilevando pure che l’autorizzazione presidenziale a tale forma di comunicazione, contemplata dal successivo art. 12, richiama i presupposti di operatività dell’art. 151 c.p.c. (“circostanze particolari, esigenze di maggiore celerità, di riservatezza e di tutela della dignità”, necessità di “decreto steso in calce all’atto”), i quali non appaiono nella specie sussistenti.
Avv. Giovanni Dato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4283 del 2014, proposto da:
Francesco Michelangelo Oriolo, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Grazia Longo, con domicilio eletto presso Rita Brandi in Roma, Via Albenga, 45;
contro
Comune di Pisa;
per la riforma
dell’ ordinanza collegiale del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE: SEZIONE III n. 01555/2013, resa tra le parti, concernente appello avverso ordinanza che rigettoa opposizione a decreto di perenzione – ordine di rilascio di terreno comunale per consentirne il recupero urbanistico
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2015 il Cons. Francesco Mele e uditi per le parti gli avvocati Luca Mazzeo in dichiarata sostituzione dell’avvocato Maria Grazia Longo;
Premesso che il signor Oriolo ha proposto appello avverso l’ordinanza del Tar Toscana, in epigrafe specificata, con la quale è stato respinto il ricorso in opposizione dallo stesso presentato avverso il decreto presidenziale n. 292/2010 dell’11-2-2010 che aveva dichiarato estinto per perenzione il giudizio in relazione al ricorso n. 2211/2003;
Rilevato che il Tribunale ha ritenuto assorbente, ai fini della reiezione del ricorso, “l’intempestività del ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis, al caso di specie, nella versione antecedente alla modifica introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n.69, che ha dimezzato il termine annuale ivi previsto per l’impugnazione della sentenza, anche in difetto di notificazione della stessa, a partire dalla pubblicazione della sentenza”, affermando che la norma è espressione di un principio di carattere generale e che l’operatività del “termine lungo” anche al processo amministrativo è stata, poi, codificata con l’art. 92 del c.p.a., evidenziando pure che l’applicabilità della stessa al decreto di perenzione è giustificata dalla circostanza che questo – al pari della sentenza- definisce il giudizio;
Ritenuto di non poter condividere l’argomentazione espressa dal Tribunale, non essendo tale disposizione applicabile al decreto di perenzione, in quanto espressamente riferita alle “sentenze”, inserita nel titolo e nel capo relativo alla impugnazione delle “sentenze” e norma di stretta interpretazione, in relazione alla gravità dell’effetto derivante dalla sua applicazione (decadenza);
Evidenziato, inoltre, ed a prescindere dall’assorbente rilievo di cui sopra, che la stessa non risulterebbe comunque applicabile alla fattispecie in esame, operando l’eccezione di cui al secondo comma, la cui ratio è quella di escluderne l’applicazione nei confronti dei soggetti che incolpevolmente non hanno avuto conoscenza dell’avvio del procedimento giurisdizionale che ha condotto alla pronunzia definitiva di esso;
Rilevato, infatti – e con ciò venendo all’esame del motivo di opposizione non esaminato dal TAR – che risulta meritevole di favorevole considerazione la censura relativa alla mancata ricezione dell’avviso di perenzione e del successivo decreto presidenziale e, comunque, alla sua irritualità (atti per la cui comunicazione è stato utilizzato lo strumento della trasmissione via fax), considerandosi che:
-questo Consiglio di Stato ha già affermato la non idoneità della comunicazione a mezzo fax a soddisfare la previsione dell’art. 9 l. n. 205/2000 ( che richiede la notificazione dell’atto), in considerazione degli elementi di maggior formalità ed efficacia di quest’ultima rispetto alla prima, non potendosi invocare il principio della equivalenza delle forme di cui all’art. 156 c.p.c., ove non vi sia prova del raggiungimento dello scopo (sez. III, 23-5-2011, n.3089), rilevando pure (sez. VI, 4-7-2012, n.3909) che l’autorizzazione presidenziale a tale forma di comunicazione, contemplata dal successivo art. 12, richiama i presupposti di operatività dell’art. 151 c.p.c. ( “circostanze particolari, esigenze di maggiore celerità, di riservatezza e di tutela della dignità”, necessità di “decreto steso in calce all’atto”), i quali non appaiono nella specie sussistenti;
– la scritta “OK” riportata sul messaggio di trasmissione non costituisce prova certa ed inconfutabile dell’avvenuta ricezione;
-in ogni caso, non risulta che il ricorrente abbia autorizzato questa forma di comunicazione degli atti;
Ritenuto per quanto sopra esposto che l’appello debba essere accolto, annullando l’ordinanza impugnata con rinvio al giudice di primo grado a norma dell’art. 105 c.p.a.;
Ritenuto di poter compensare le spese del presente grado, in ragione della novità della questione;
P.Q.M.
accoglie l’appello ed annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al giudice di primo grado per l’ulteriore corso. Spese compensate.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
accoglie l ‘appello e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al giudice di primo grado per l’ulteriore corso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Raffaele Potenza, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere
Francesco Mele, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)