Esame di abilitazione forense
1. Le trascrizioni di brani giurisprudenziali tratti da codici commentati ammessi non appaiono idonee a dimostrare la copiatura del tema e quindi a giustificare la non ammissione alle prove orali, occorrendo verificare la presenza o meno di autonome osservazioni del candidato sul tema.
Avv. Giovanni Dato
N. 05248/2015 REG.PROV.CAU.
N. 09027/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9027 del 2015, proposto da:
Francesco Criaco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Stracuzza e Vincenzo Lagana’, con domicilio eletto presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione per l’esame di Avvocato c/o la Corte di Appello di Reggio Calabria, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. CALABRIA – SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA, n. 00879/2015, resa tra le parti, concernente la mancata ammissione alle prove orali per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – sessione 2014.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Commissione per l’esame di Avvocato c/o Corte di Appello di Reggio Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2015 il Cons. Raffaele Potenza e udito per la parte appellante l’avvocato Stracuzza;
considerato che nella fattispecie sussistono profili che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, inducono alla previsione di un esito favorevole dell’appello, atteso che le trascrizioni di brani giurisprudenziali tratti da codici commentati ammessi non appaiono idonee a dimostrare la copiatura del tema e quindi a giustificare la non ammissione alle prove orali, occorrendo verificare la presenza o meno di autonome osservazioni del candidato sul tema;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie la domanda di sospensione della sentenza impugnata per l’effetto dispone la rinnovazione del giudizio in ordine alla prova costituita dal parere di diritto penale.
Spese della presente fase del giudizio compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
Alessandro Maggio, Consigliere
Francesco Mele, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)