Annullamento dell’aggiudicazione e dichiarazione di inefficacia del contratto
1. L’art. 121, comma 1, c.p.a., ha stabilito che “il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva dichiara l’inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravità della condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data di pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva:…c) se il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall’art. 11, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora tale violazione abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento”. La giurisprudenza ha osservato che, dopo l’entrata in vigore delle disposizioni attuative della direttiva 2007/66/Ce, riprese negli art. 121 e 122 c.p.a., in caso di annullamento giudiziale dell’aggiudicazione di una pubblica gara, spetta al giudice amministrativo il potere di decidere discrezionalmente (anche nei casi di violazioni gravi) se mantenere o meno l’efficacia del contratto nel frattempo stipulato, così che l’inefficacia del contratto non è conseguenza automatica dell’annullamento dell’aggiudicazione, ma costituisce oggetto di una specifica pronuncia giurisdizionale, costituendo quelle previsioni una significativa innovazione rispetto alla logica sequenza procedimentale che vede la privazione degli effetti del contratto strettamente connessa all’annullamento dell’aggiudicazione, e da questa dipendente, anche nella prospettiva delle esigenze di semplificazione e concentrazione delle tutele ai fini della loro effettività.
2. Ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati e tale regola vale anche quando il giudice, secondo quanto disposto dagli artt. 121 e 122 c.p.a., dichiara l’inefficacia del contratto, potendo in tal caso disporre il subentro del ricorrente solo quando l’accoglimento del ricorso non renda necessaria una ulteriore attività procedimentale dell’amministrazione per la individuazione del nuovo aggiudicatario della gara, aggiungendosi ancora che la circostanza che non sia stato rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 11, comma 10 ter, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 (c.d. stand still) non può da sola comportare la caducazione dei contratti.
3. La giurisprudenza ha escluso che la sola violazione del termine di c.d. stand still possa legittimare la declaratoria di inefficacia del contratto. La disposizione della lett. c), del comma 1, dell’art. 121 c.p.a., subordina infatti tale declaratoria, non solo all’accertamento che la violazione di quel termine abbia impedito all’interessato di avvalersi dei mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto, ma soprattutto al fatto che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento.
Avv. Giovanni Dato
N. 04585/2015REG.PROV.COLL.
N. 03939/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3939 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
LONGO EUROSERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Didonna, con domicilio eletto presso Gennaro Ermanno Arbia in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 80;
contro
COMUNE DI LECCE, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Elisabetta Ciulla e Laura Astuto, con domicilio eletto presso Francesco Baldassarre in Roma, Via della Scrofa, n. 64;
nei confronti di
COS.ECO. COSTRUZIONI ECOLOGICHE S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Michaela De Stasio e Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, Via Portuense, n. 104;
BUNDER & CO. S.A.S., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE, Sez. III, n. 1852 del 3 giugno 2015, resa tra le parti, concernente l’affidamento della fornitura di automezzi per la raccolta domiciliare dei rifiuti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lecce e della Cos.Eco. Costruzioni Ecologiche s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il dispositivo di sentenza n. 3632 del 21 luglio 2015;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2015 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Michele Didonna e Michaela De Stasio;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. III, con la sentenza n. 1852 del 3 giugno 2015, preceduta dalla pubblicazione del dispositivo n. 1248 del 16 aprile 2015, definitivamente pronunciando, nella resistenza dell’intimato Comune di Lecce e della controinteressata Cos. Eco. Costruzioni Ecologiche s.r.l., sul ricorso proposto dalla società Longo Euroservice s.r.l. (d’ora in avanti anche solo la ricorrente o l’appellante) per l’annullamento del provvedimento dirigenziale del Comune di Lecce di aggiudicazione in favore della predetta società Cos. Eco Costruzioni Ecologiche s.r.l. (d’ora in avanti solo Cos. Eco) della “Fornitura di automezzi speciali per la raccolta domiciliare dei rifiuti – Lotto 1 – fornitura di minicompattatori, costipatori e motocarri” (e di tutti gli atti presupposti, connessi e collegati), lo ha accolto limitatamente alla domanda risarcitoria per equivalente.
In particolare i primi giudici hanno:
– rilevato in fatto che: a) la ricorrente, pur risultata prima nella graduatoria relativa ai due lotti in cui era suddivisa la procedura di gara, era stata successivamente esclusa a causa della successiva verifica della mancata indicazione nella propria offerta degli oneri per la sicurezza; b) l’esclusione era stata ritenuta legittima con sentenza della stessa sezione III, n. 1456 del 12 giugno 2014; c) l’amministrazione, non essendo stata sospesa l’esecutività di tale sentenza, aveva disposto l’aggiudicazione definitiva della fornitura in favore della Cos. Eco. con provvedimento del 6 novembre 2014, stipulando il contratto il successivo 28 novembre 2014; d) successivamente con la sentenza n. 1375 del 17 marzo 2015, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, aveva annullato l’esclusione dalla gara;
– osservato, per un verso, che l’impugnato provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto di appalto erano intervenuti prima della pubblicazione della sentenza di secondo grado (che, riformando quella di primo grado, aveva annullato l’esclusione dalla gara della ricorrente), il che escludeva la ricorrenza delle ipotesi di gravi violazioni di cui all’art. 121 c.p.a., cui conseguiva la declaratoria di inefficacia del contratto, e, per altro verso, che non ricorrevano neppure i presupposti per l’applicabilità dell’art. 122 c.p.a. (giacché gli automezzi oggetto della fornitura erano stati tutti regolarmente ordinati, mancando solo la consegna; ciò senza contare il rilevante interesse pubblico palesato dall’amministrazione ad evitare ulteriori fase di arresto della procedura anche per il rischio di perdere i finanziamenti stanziati);
– accolto quindi la domanda di risarcimento per equivalente, quantificando il danno subito dalla ricorrente nella misura del 10% del prezzo offerti a base d’asta, da corrispondersi a titolo di perdita di chanche.
2. La Longo Euroservice s.r.l. ha ritualmente impugnato il dispositivo di sentenza, deducendo “Error in judicando: violazione dell’art. 121 c.p.a.” ed “Error in judicando: violazione e/o erronea applicazione dell’art. 122 c.p.a.”.
A suo avviso i primi giudici avrebbero ingiustamente respinto la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto stipulato e di subentro nello stesso, malgrado la macroscopica violazione dell’art. 11, comma 10, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la mancata comunicazione nei suoi confronti del nuovo provvedimento di aggiudicazione della fornitura e l’insussistenza dei presupposti, ex art. 122 c.p.a.
All’esito della pubblicazione della sentenza l’appellante ha spiegato motivi aggiunti, reiterando le doglianze già sollevate con l’atto di appello.
Hanno resistito al gravame il Comune di Lecce e la Cos. Eco, che ne hanno dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza, chiedendone il rigetto; ha anche proposto appello incidentale condizionato, chiedendo, nel caso di accoglimento dell’appello principale e di declaratoria di inefficacia del contratto, il ristoro dei danni subiti a causa dell’illegittima aggiudicazione disposta in suo favore e per aver confidato sulla legittimità del contratto e sulla sua esecuzione, nonché per gli impedimenti all’esecuzione del contratto, esclusivamente addebitabili all’amministrazione appaltante.
3. Con decreto n. 2020 dell’11 maggio 2015 è stata accolta la domanda cautelare, di sospensione del dispositivo, disponendosi “…che l’esecuzione della fornitura, qualora non sia stata effettuata ancora entro le ore 12.00 della data odierna – non abbia luogo sino al 9 giugno 2015”, data fissata per la decisione collegiale in camera di consiglio dell’istanza cautelare.
Con ordinanza n. 2020 dell’11 giugno 2015, essendo stata pubblicata la sentenza in data 3 giugno 2015 ed essendo stati proposti motivi aggiunti notificati il 10 giugno 2011, stante la carenza d’interesse alla pronuncia cautelare sul solo dispositivo di sentenza e la mancanza dei termini a difesa quanto ai motivi aggiunti, la trattazione della domanda cautelare è stata rinviata al 24 giugno 2015, sospendendo l’esecutività della sentenza impugnata fino a quella data.
Con altra ordinanza n. 2829 del 24 giugno 2015, mancando la prova dell’avvenuta notifica dell’appello incidentale spiegato da Cos. Eco. e difettando i termini a difesa in relazione a quest’ultimo, la causa è stata rinviata per la decisione in forma semplificata all’udienza in camera di consiglio del 21 luglio 2015, sospendendo nelle more l’efficacia della sentenza impugnata.
4. Le parti hanno ampiamente illustrato le proprie rispettive tesi difensive e all’udienza in camera di consiglio del 21 luglio 2015, previo rituale avviso alle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. I motivi di gravame, sollevati con l’appello principale e sostanzialmente riproposti con l’atto di motivi aggiunti, sono infondati.
5.1. Denunciando “Error in judicando: violazione dell’art. 121 c.p.a.”, l’appellante ha innanzitutto sostenuto che, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, il contratto stipulato tra l’amministrazione appaltante e la Cos. Eco avrebbe dovuto essere dichiarato inefficace, con consequenziale suo subentro nello stesso, a causa della macroscopica violazione dell’art. 121, comma 1, lett. c), non essendo stato rispettato il termine di stand still ex art. 11, comma 10, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, cioè il termine dilatorio di 35 giorni decorrente tra l’invio dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del predetto D. Lgs. n. 163 del 2006 e la stipula del contratto; ciò senza contare che, per un verso, non le era stato neppure comunicato il nuovo provvedimento di aggiudicazione, mentre, per altro verso, a seguito dell’avvenuto annullamento della sua esclusione dalla gara, essa era da ritenersi aggiudicataria della gara, senza alcuna necessità di rinnovazione della stessa).
Al riguardo si osserva quanto segue, indipendentemente da ogni questione sulla eccepita (da parte della contro interessata) novità della stessa.
5.1.1. L’art. 121, comma 1, c.p.a., ha stabilito che “il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva dichiara l’inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravità della condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data di pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva:…c) se il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall’art. 11, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora tale violazione abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento”.
La giurisprudenza ha osservato che, dopo l’entrata in vigore delle disposizioni attuative della direttiva 2007/66/Ce, riprese negli art. 121 e 122 c.p.a., in caso di annullamento giudiziale dell’aggiudicazione di una pubblica gara, spetta al giudice amministrativo il potere di decidere discrezionalmente (anche nei casi di violazioni gravi) se mantenere o meno l’efficacia del contratto nel frattempo stipulato, così che l’inefficacia del contratto non è conseguenza automatica dell’annullamento dell’aggiudicazione, ma costituisce oggetto di una specifica pronuncia giurisdizionale, costituendo quelle previsioni una significativa innovazione rispetto alla logica sequenza procedimentale che vede la privazione degli effetti del contratto strettamente connessa all’annullamento dell’aggiudicazione, e da questa dipendente, anche nella prospettiva delle esigenze di semplificazione e concentrazione delle tutele ai fini della loro effettività (Cons. Stato, sez. VI, 12 dicembre 2012, n. 6374; sez. III, 25 giugno 2013, n. 3437; in senso sostanzialmente conforme anche sez. V, 26 settembre 2013, n. 4752).
E’ stato anche precisato che, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati e tale regola vale anche quando il giudice, secondo quanto disposto dagli artt. 121 e 122 c.p.a., dichiara l’inefficacia del contratto, potendo in tal caso disporre il subentro del ricorrente solo quando l’accoglimento del ricorso non renda necessaria una ulteriore attività procedimentale dell’amministrazione per la individuazione del nuovo aggiudicatario della gara (Cons. Stato, sez. III, 1° agosto 2013, n. 4039), aggiungendosi ancora che la circostanza che non sia stato rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 11, comma 10 ter, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 (c.d. stand still) non può da sola comportare la caducazione dei contratti (Cons. Stato, sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4669).
5.1.2. Sulla base di tale substrato normativo e giurisprudenziale la doglianza non merita accoglimento.
5.1.2.1. Innanzitutto deve osservarsi che la sentenza impugnata non contiene alcuna espressa statuizione in ordine all’annullamento dell’impugnata aggiudicazione definitiva che d’altra parte costituisce il presupposto fondamentale che legittima il potere del giudice di dichiarare, nella ricorrenza delle altre condizioni previste delle lettere a), db), c) e d), del comma 1, dell’art. 121 c.p.a., l’inefficacia del contratto.
Ciò esclude in radice la stessa possibilità della invocata declaratoria di inefficacia del contratto, non potendo sottacersi che l’appellante non ha affatto criticato, come sarebbe stato necessario con apposito motivo di gravame, tale profilo della sentenza, il che non consente al giudice di appello di esaminare d’ufficio tale questione.
5.1.2.2. Anche poi a voler ammettere che la sentenza impugnata possa essere interpretata nel senso che essa contenga o quanto meno presupponga una implicita dichiarazione di annullamento dell’aggiudicazione definitiva, tale annullamento (implicito) non è da solo sufficiente a rendere automaticamente aggiudicataria definitiva dell’appalto la società appellante e conseguentemente a farle conseguire, altrettanto automaticamente, la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato ed il subentro nel medesimo.
E’ decisivo rilevare che la Longo Euroservice s.r.l. era stata esclusa dalla gara per la mancata indicazione nella propria offerta degli oneri per la sicurezza e che tale esclusione è stata annullata dalla sentenza di questa stessa Sezione n. 1375 del 17 marzo 2015 sul presupposto che l’indicazione di quegli oneri era necessaria non già ai fini della validità dell’offerta, mai ai fini della verifica di congruità della stessa: l’annullamento di quell’esclusione non determina l’automatica aggiudicazione della gara in favore dell’appellante, ma impone piuttosto all’amministrazione di rinnovare il procedimento di verifica della congruità dell’offerta, a nulla rilevando che lo stesso fosse stato già precedente espletato con esito favorevole, trattandosi evidentemente di una fase procedimentale travolta e rese inutilizzabile dal successivo accertamento della mancata indicazione degli oneri di sicurezza, fase di cui in ogni caso solo l’amministrazione con apposita e nuova dichiarazione di volontà (provvedimentale) può far rivivere, confermandola ai fini della legittima individuazione della ditta definitivamente aggiudicataria della fornitura (tanto più che, come emerge dagli atti, non risulta mai pronunciata nei confronti dell’appellante la definitiva aggiudicazione dell’appalto in questione).
Anche sotto questo profilo pertanto, residuando ancora in capo all’amministrazione appaltante poteri non ancora esercitati, il giudice non avrebbe potuto giammai dichiarare l’inefficacia del contratto.
5.1.2.3. Inoltre, come ricordato, la giurisprudenza ha escluso che, come nel caso in esame, la sola violazione del termine di stand still possa legittimare la declaratoria di inefficacia del contratto.
La disposizione della lett. c), del comma 1, dell’art. 121 c.p.a., subordina infatti tale declaratoria, non solo all’accertamento che la violazione di quel termine abbia impedito all’interessato di avvalersi dei mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto (circostanza che peraltro non ricorre nel caso di specie giacché la stipulazione del contratto è avvenuta in esecuzione del provvedimento giurisdizionale di primo grado, non sospeso, che aveva ritenuto legittima l’esclusione dell’interessata dalla gara), ma soprattutto al fatto che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento, evenienza che anche questa non è rinvenibile nel caso di specie, giacché, per un verso, nessun vizio proprio dell’aggiudicazione definitiva è stato fatto valere (se non quello proprio della violazione della clausola di stand still), mentre il mancato affidamento dell’appalto è stato determinato dall’esclusione della gara, che per effetto della sentenza di primo grado, non sospeso, risulta essere legittima al momento dell’aggiudicazione definitiva disposta in favore della controinteressata.
5.2. Anche la doglianza formulata col secondo motivo di gravame e ribadito con i motivi aggiunti (“Error in procedendo: violazione e/o erronea applicazione dell’art. 122 c.p.a.”) non merita accoglimento.
5.2.1. Innanzitutto possono richiamarsi le decisive considerazioni già svolte nei precedenti paragrafi 5.1.2.1 e 5.1.2.2, in ordine alla mancanza nella sentenza impugnata (non contestata sul punto) di un’espressa dichiarazione di annullamento dell’aggiudicazione definitiva e all’esistenza di poteri non ancora esercitati, che già di per sé escludono la stessa possibilità di dichiarare l’inefficacia del contratto de qua.
5.2.2. In ogni caso ai fini di tale declaratoria, secondo quanto previsto proprio dall’invocato art. 122 c.p.a., il giudice deve tener conto tra l’altro degli interessi delle parti e dello stato di esecuzione del contratto: anche sotto tale profilo la sentenza impugnata non merita comunque censura.
5.2.2.1. Dall’esame della documentazione versata in atti sin dal giudizio di primo grado non può ragionevolmente dubitarsi dell’avanzato stato di avanzamento dell’attività preparatoria effettivamente svolta dalla Cos. Eco. per eseguire correttamente e tempestivamente la fornitura oggetto dell’affidamento.
Invero già con nota del 22 gennaio 2015 la predetta Cos. Eco. ha informato l’amministrazione di avere acquistato “…n. 17 Iveco Daily 65017 Euro 6, n. 5 Iveco Eurocargo ML120EL19 Euro 6, n. 1 Piaggio Porter Maxxi GPL, n. 05 compattatori a caricamento posteriore da 10 m3, modello K/MD10T, il tutto aventi caratteristiche come da atti di gara, oltre a tutte le materie prime e componentistiche necessarie per la costruzione delle attrezzature previste in corso di lavorazione”, circostanze queste che non sono state mai smentite.
Ugualmente con la successiva nota del 27 febbraio 2015 la Cos. Eco., oltre a dichiararsi pronta a dar corso alla consegna delle forniture oggetto del contratto, ha chiesto “…così come comunicato verbalmente in occasione dei vari incontri tenutisi nella Vs. sede comunale, di conoscere le modalità e gli intestatari dell’immatricolazione di detti veicoli”: al riguardo deve rilevarsi che nessuna prova è stata fornita, neppure indirettamente o a livello indiziario, della non veridicità del contenuto di quella nota, né può seriamente dubitarsi che ai fini della regolarità e della fornitura oggetto dell’appalto, gli automezzi da consegnare dovessero essere immediatamente utilizzabili e quindi già immatricolati (essendo del tutto strumentale ed irrilevante ai fini di causa la mera considerazione svolta dall’appellante secondo cui l’immatricolazione avrebbe riguardato gli autotelai e non gli automezzi).
La stessa amministrazione comunale nel controricorso in data 16 maggio 2015, lungi dal contestare l’attività preparatoria indispensabile per la corretta esecuzione dell’appalto espletata dalla Co.Eco,, ha ammesso che la mancata consegna del materiale non è dipesa da fatti dell’aggiudicataria Cos.Eco, bensì ai molteplici contenziosi che hanno riguardato la procedura di gara per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ed in particolare dalla controversia instaurata dall’appellante prima avverso l’esclusione della gara e poi avverso l’aggiudicazione definitiva alla Coseco.
Non può quindi escludersi l’effettiva sussistenza di un interesse dell’amministrazione comunale e della predetta Cos.Eco. alla conservazione dell’efficacia del contratto, ciò corrispondendo all’interesse pubblico alla ormai sollecita consegna del materia oggetto della fornitura, obiettivo che non sarebbe ragionevolmente conseguibile con la stessa rapidità e sollecitudine qualora si disponesse il subentro dell’appellante che dovrebbe ex novo avviare la necessaria fase di preparazione all’adempimento (acquistando i nuovi automezzi o anche solo subentrando, ammesso che sia possibile, nei contratti di acquisto di quelli acquisiti dalla Cos.Eco, etc.)
5.2.2.2. Né può sottovalutarsi l’effettiva sussistenza del pericolo di perdita del finanziamento regionale nel caso di ulteriore protrazione del procedimento di gara, come rilevato dall’amministrazione comunale di Lecce, avendo l’amministrazione regionale, come risulta dalla documentazione in atti, ribadito la essenzialità del termine del 30 giugno 2015, eccezionalmente prorogabile solo fino al 30 settembre 2015, per l’ammissibilità delle spese rientranti nel PO FERS 2007 – 2013, Asse II, linea di intervento 2.5, azione 2.5.1. – Realizzazione interventi volti ad ottimizzare i servizi di igiene urbana nell’ottica dell’implementazione e/o sviluppo delle raccolte differenziate di varie frazioni merceologiche (Deliberazione della Giunta regionale n. 2641 del 2010).
6. In conclusione l’appello ed i motivi aggiunti devono essere respinti; a tanto consegue la declaratoria di improcedibilità dell’appello incidentale spiegato dalla Cos. Eco. Costruzioni Ecologiche s.r.l.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello principale, integrato da motivi aggiunti, proposto da Longo Euroservice s.r.l. e su quello incidentale spiegato da COS.ECO. – Costruzioni Ecologiche s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. III, n. 1852 del 3 giugno 2015, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile quello incidentale.
Condanna l’appellante al pagamento in favore del Comune di Lecce e di COS.ECO. – Costruzioni Ecologiche s.r.l. delle spese del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente in €. 7.000,00 (settemila), €. 3.500,00 (tremilacinquecento) ciascuna, oltre IVA, CPA ed altri accessoti di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
Doris Durante, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)